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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 820 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 5 novembre 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il 29 gennaio Parte_1 C.F._1
1992 e residente in [...], via del Convento, rappresentata e difesa dall'avv. Katia
Ferrarini, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 novembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha esposto di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con relazione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Per_1 il 14 ottobre 2022, regolarmente riconosciuto, convivente con la madre insieme al
[...] fratello uterino , nato da precedente matrimonio della ricorrente. Per_2
La ricorrente ha rappresentato che il padre frequenta il minore in modo discontinuo,
“secondo le proprie volontà”, in assenza di un calendario regolato, senza che ella abbia frapposto ostacoli;
ha evidenziato inoltre che l'obbligazione di mantenimento è stata sinora adempiuta dal convenuto in misura meramente saltuaria e pari ad € 50,00 mensili, importo ritenuto del tutto insufficiente a coprire i bisogni minimi del bambino. Ha riferito di avere più volte richiesto - dapprima verbalmente, poi per iscritto - un contributo congruo, ricevendo quale unico riscontro l'affermazione del convenuto di non poter corrispondere oltre € 50,00.
La ricorrente ha precisato, altresì, che il convenuto ha altra prole nata da precedente unione, per la quale il contributo di mantenimento sarebbe versato con regolarità dalla nonna paterna;
ha dedotto di non conoscere i redditi del convenuto ma di sapere che i genitori di quest'ultimo sono abbienti, sicché - ove fosse accertata l'incapienza del padre - dovrà trovare applicazione l'art. 316 bis c.c., con obbligo degli ascendenti paterni in ordine di prossimità di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai doveri verso il minore.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che sia affidato ad entrambi i genitori e Per_1 collocazione del minore presso l'abitazione materna in Roccamontepiano. Quanto alle modalità di frequentazione, ha domandato di stabilire, in favore del padre, incontri compatibili con le esigenze del minore e con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici, sempre alla presenza della madre, e in particolare - salvo diversi accordi - il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l'abitazione materna, previo preavviso via messaggistica entro le ore
15.00 del giorno precedente.
2 In ordine al mantenimento, ha chiesto la condanna del convenuto al versamento, a favore della madre, di un assegno mensile di € 250,00 per il figlio , con rivalutazione Per_1 automatica annua secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie sono state domandate “come per legge e da protocollo CNF”. E' stata, inoltre, chiesta l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio per il minore (passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio), con onere per il genitore accompagnatore di comunicare in caso di viaggi i luoghi di permanenza,
i recapiti e le persone di accompagnamento.
Il resistente benché comparso personalmente all'udienza, non ha Controparte_1 provveduto a costituirsi in giudizio. Deve pertanto dichiararsene la contumacia, non essendo stata ancora formalmente rilevata.
Prima dell'udienza di prima comparizione nel merito, la parte ricorrente ha presentato istanza per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti. In accoglimento dell'istanza è stata quindi fissata udienza camerale, alla quale il resistente è comparso personalmente, pur senza costituirsi in giudizio. In tale sede il resistente ha dichiarato di riconoscere l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, precisando tuttavia di essere attualmente disoccupato e di vivere a carico della propria madre. All'esito dell'audizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione ha emesso l'ordinanza del 24 settembre 2025, con cui sono stati regolati, in via interinale, l'affidamento del minore, le modalità di frequentazione con il padre e il contributo economico.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che le parti non hanno sollevato alcuna contrapposizione in ordine alla modalità di affidamento. La ricorrente, nell'atto introduttivo, ha richiesto l'affidamento condiviso, e il resistente, pur non costituito, comparso personalmente in sede camerale, non vi si è opposto. In assenza di elementi di segno contrario, può pertanto disporsi l'affidamento condiviso del minore, ritenendolo conforme al suo preminente interesse.
È inoltre pacifico tra le parti che il minore dimora stabilmente presso la madre sin dalla nascita. Tale circostanza, non contestata e coerente con la situazione di fatto risultante dagli atti, consente di individuare nella madre il genitore presso il quale collocare il minore, garantendo continuità affettiva, organizzativa e materiale.
Passando alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene che, alla luce dell'età del bambino e della necessità di garantire una presenza paterna non meramente 3 episodica ma effettivamente significativa, occorre prevedere un calendario più ampio e strutturato rispetto a quello adottato in via interinale. L'interesse del minore impone infatti di valorizzare la presenza di entrambe le figure genitoriali, consentendo al bambino di vivere tempi distesi con il padre, tali da favorire la costruzione e il consolidamento di un legame affettivo equilibrato.
In tale prospettiva, risulta adeguata la previsione di un fine settimana alternato con permanenza continuativa presso il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, che permette al minore di trascorrere con il genitore non collocatario un arco temporale significativo, comprensivo del pernotto, senza pregiudicare la stabilità del collocamento materno. Analoga esigenza di garantire momenti di qualità con entrambi i genitori giustifica la suddivisione alternata delle festività natalizie e pasquali, con attribuzione al padre di almeno tre giorni consecutivi in ciascun periodo, così da non limitare il tempo festivo a incontri brevi o frammentati. La medesima logica conduce a prevedere almeno una settimana consecutiva di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, nel rispetto delle esigenze organizzative della madre e degli impegni del minore.
L'insieme di tali previsioni realizza un bilanciamento adeguato tra la necessità di preservare la continuità della vita quotidiana del minore presso la madre e l'altrettanto rilevante esigenza di garantire al bambino spazi reali, non occasionali, di relazione e convivenza con il padre.
Passando alla regolamentazione degli aspetti economici, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver sostenuto sin dalla nascita del minore le spese ordinarie e straordinarie necessarie al suo mantenimento, lamentando che il resistente abbia contribuito solo in modo saltuario e con importi modesti.
Nel corso dell'udienza camerale fissata a seguito dell'istanza di provvedimenti urgenti, il resistente, pur non costituito, è comparso personalmente e ha riconosciuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, precisando tuttavia di essere attualmente disoccupato e di vivere a carico della madre.
Tali dichiarazioni (non oggetto di contestazione) confermano l'esistenza di un'effettiva incapacità reddituale del padre, sebbene non escludano la sua doverosa partecipazione, sia pure in misura contenuta, al mantenimento del minore. Come noto, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori ha carattere primario e inderogabile e non può essere subordinato 4 alle contingenze lavorative del genitore, rilevando piuttosto la capacità contributiva attuale e potenziale, nonché il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c.
Alla luce delle dichiarazioni rese, della giovane età del minore, della sua stabile collocazione presso la madre e dei costi di cura ordinaria connessi alla quotidiana convivenza,
l'importo di € 200,00 mensili, già determinato in sede provvisoria, appare congruo e proporzionato alla situazione economica delle parti. Esso consente di garantire un contributo minimo ma non simbolico da parte del padre e risulta compatibile, per quanto dichiarato, con l'attuale capacità economica del resistente, pur tenendo conto che eventuali e future modifiche della situazione reddituale potranno legittimare una revisione.
Quanto alle spese straordinarie, esse vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
Quanto all'assegno unico universale, deve osservarsi che il minore è stabilmente collocato presso la madre, che provvede in via prevalente ai bisogni quotidiani del bambino e sostiene le ordinarie spese di mantenimento e cura. Tale assetto, pacificamente accertato in atti, giustifica l'attribuzione dell'intero assegno unico alla ricorrente, conformemente alla finalità della prestazione, che è destinata a supportare il genitore che sopporta in misura prevalente gli oneri materiali ed organizzativi connessi alla crescita del figlio. L'integrale percezione da parte della madre risulta dunque coerente con l'interesse del minore e con la concreta ripartizione dei compiti di cura attualmente in essere.
Quanto alle spese di lite, si rileva che il procedimento si è svolto in un clima non conflittuale, caratterizzato dall'assenza di contrapposizioni significative tra le parti, le quali, pur con differenti posizioni di partenza, hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo, specie nella fase camerale relativa ai provvedimenti urgenti. Il resistente, pur non essendosi costituito, è comparso personalmente e ha manifestato disponibilità a riconoscere i propri doveri genitoriali, contribuendo a una definizione ordinata delle questioni relative al minore.
Alla luce di tali circostanze, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non ravvisandosi un comportamento delle parti che giustifichi la loro posta a carico dell'uno o dell'altro.
5
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
- affida il minore nato il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre;
- disciplina il diritto di visita del padre nella modalità che segue: il minore trascorrerà con il padre un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nel giorno da concordarsi (in difetto di accordo, nel giorno di mercoledì); un fine settimana ogni due, con permanenza continuativa presso il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica;
le festività natalizie e pasquali in modo alternato tra i genitori, garantendo in ciascun periodo al padre almeno tre giorni consecutivi di permanenza con il minore;
almeno una settimana consecutiva nel periodo estivo presso il padre, con individuazione delle date da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
pari a € 200,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- ripartisce le spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% per ciascun genitore, previo accordo tra le parti, non necessario per le spese mediche (ove sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti statali;
- attribuisce integralmente alla madre l'assegno unico universale relativo al minore;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli 6
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
7
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 820 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 5 novembre 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il 29 gennaio Parte_1 C.F._1
1992 e residente in [...], via del Convento, rappresentata e difesa dall'avv. Katia
Ferrarini, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 novembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha esposto di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con relazione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Per_1 il 14 ottobre 2022, regolarmente riconosciuto, convivente con la madre insieme al
[...] fratello uterino , nato da precedente matrimonio della ricorrente. Per_2
La ricorrente ha rappresentato che il padre frequenta il minore in modo discontinuo,
“secondo le proprie volontà”, in assenza di un calendario regolato, senza che ella abbia frapposto ostacoli;
ha evidenziato inoltre che l'obbligazione di mantenimento è stata sinora adempiuta dal convenuto in misura meramente saltuaria e pari ad € 50,00 mensili, importo ritenuto del tutto insufficiente a coprire i bisogni minimi del bambino. Ha riferito di avere più volte richiesto - dapprima verbalmente, poi per iscritto - un contributo congruo, ricevendo quale unico riscontro l'affermazione del convenuto di non poter corrispondere oltre € 50,00.
La ricorrente ha precisato, altresì, che il convenuto ha altra prole nata da precedente unione, per la quale il contributo di mantenimento sarebbe versato con regolarità dalla nonna paterna;
ha dedotto di non conoscere i redditi del convenuto ma di sapere che i genitori di quest'ultimo sono abbienti, sicché - ove fosse accertata l'incapienza del padre - dovrà trovare applicazione l'art. 316 bis c.c., con obbligo degli ascendenti paterni in ordine di prossimità di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai doveri verso il minore.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che sia affidato ad entrambi i genitori e Per_1 collocazione del minore presso l'abitazione materna in Roccamontepiano. Quanto alle modalità di frequentazione, ha domandato di stabilire, in favore del padre, incontri compatibili con le esigenze del minore e con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici, sempre alla presenza della madre, e in particolare - salvo diversi accordi - il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l'abitazione materna, previo preavviso via messaggistica entro le ore
15.00 del giorno precedente.
2 In ordine al mantenimento, ha chiesto la condanna del convenuto al versamento, a favore della madre, di un assegno mensile di € 250,00 per il figlio , con rivalutazione Per_1 automatica annua secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie sono state domandate “come per legge e da protocollo CNF”. E' stata, inoltre, chiesta l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio per il minore (passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio), con onere per il genitore accompagnatore di comunicare in caso di viaggi i luoghi di permanenza,
i recapiti e le persone di accompagnamento.
Il resistente benché comparso personalmente all'udienza, non ha Controparte_1 provveduto a costituirsi in giudizio. Deve pertanto dichiararsene la contumacia, non essendo stata ancora formalmente rilevata.
Prima dell'udienza di prima comparizione nel merito, la parte ricorrente ha presentato istanza per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti. In accoglimento dell'istanza è stata quindi fissata udienza camerale, alla quale il resistente è comparso personalmente, pur senza costituirsi in giudizio. In tale sede il resistente ha dichiarato di riconoscere l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, precisando tuttavia di essere attualmente disoccupato e di vivere a carico della propria madre. All'esito dell'audizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione ha emesso l'ordinanza del 24 settembre 2025, con cui sono stati regolati, in via interinale, l'affidamento del minore, le modalità di frequentazione con il padre e il contributo economico.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che le parti non hanno sollevato alcuna contrapposizione in ordine alla modalità di affidamento. La ricorrente, nell'atto introduttivo, ha richiesto l'affidamento condiviso, e il resistente, pur non costituito, comparso personalmente in sede camerale, non vi si è opposto. In assenza di elementi di segno contrario, può pertanto disporsi l'affidamento condiviso del minore, ritenendolo conforme al suo preminente interesse.
È inoltre pacifico tra le parti che il minore dimora stabilmente presso la madre sin dalla nascita. Tale circostanza, non contestata e coerente con la situazione di fatto risultante dagli atti, consente di individuare nella madre il genitore presso il quale collocare il minore, garantendo continuità affettiva, organizzativa e materiale.
Passando alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene che, alla luce dell'età del bambino e della necessità di garantire una presenza paterna non meramente 3 episodica ma effettivamente significativa, occorre prevedere un calendario più ampio e strutturato rispetto a quello adottato in via interinale. L'interesse del minore impone infatti di valorizzare la presenza di entrambe le figure genitoriali, consentendo al bambino di vivere tempi distesi con il padre, tali da favorire la costruzione e il consolidamento di un legame affettivo equilibrato.
In tale prospettiva, risulta adeguata la previsione di un fine settimana alternato con permanenza continuativa presso il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, che permette al minore di trascorrere con il genitore non collocatario un arco temporale significativo, comprensivo del pernotto, senza pregiudicare la stabilità del collocamento materno. Analoga esigenza di garantire momenti di qualità con entrambi i genitori giustifica la suddivisione alternata delle festività natalizie e pasquali, con attribuzione al padre di almeno tre giorni consecutivi in ciascun periodo, così da non limitare il tempo festivo a incontri brevi o frammentati. La medesima logica conduce a prevedere almeno una settimana consecutiva di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, nel rispetto delle esigenze organizzative della madre e degli impegni del minore.
L'insieme di tali previsioni realizza un bilanciamento adeguato tra la necessità di preservare la continuità della vita quotidiana del minore presso la madre e l'altrettanto rilevante esigenza di garantire al bambino spazi reali, non occasionali, di relazione e convivenza con il padre.
Passando alla regolamentazione degli aspetti economici, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver sostenuto sin dalla nascita del minore le spese ordinarie e straordinarie necessarie al suo mantenimento, lamentando che il resistente abbia contribuito solo in modo saltuario e con importi modesti.
Nel corso dell'udienza camerale fissata a seguito dell'istanza di provvedimenti urgenti, il resistente, pur non costituito, è comparso personalmente e ha riconosciuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, precisando tuttavia di essere attualmente disoccupato e di vivere a carico della madre.
Tali dichiarazioni (non oggetto di contestazione) confermano l'esistenza di un'effettiva incapacità reddituale del padre, sebbene non escludano la sua doverosa partecipazione, sia pure in misura contenuta, al mantenimento del minore. Come noto, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori ha carattere primario e inderogabile e non può essere subordinato 4 alle contingenze lavorative del genitore, rilevando piuttosto la capacità contributiva attuale e potenziale, nonché il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c.
Alla luce delle dichiarazioni rese, della giovane età del minore, della sua stabile collocazione presso la madre e dei costi di cura ordinaria connessi alla quotidiana convivenza,
l'importo di € 200,00 mensili, già determinato in sede provvisoria, appare congruo e proporzionato alla situazione economica delle parti. Esso consente di garantire un contributo minimo ma non simbolico da parte del padre e risulta compatibile, per quanto dichiarato, con l'attuale capacità economica del resistente, pur tenendo conto che eventuali e future modifiche della situazione reddituale potranno legittimare una revisione.
Quanto alle spese straordinarie, esse vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
Quanto all'assegno unico universale, deve osservarsi che il minore è stabilmente collocato presso la madre, che provvede in via prevalente ai bisogni quotidiani del bambino e sostiene le ordinarie spese di mantenimento e cura. Tale assetto, pacificamente accertato in atti, giustifica l'attribuzione dell'intero assegno unico alla ricorrente, conformemente alla finalità della prestazione, che è destinata a supportare il genitore che sopporta in misura prevalente gli oneri materiali ed organizzativi connessi alla crescita del figlio. L'integrale percezione da parte della madre risulta dunque coerente con l'interesse del minore e con la concreta ripartizione dei compiti di cura attualmente in essere.
Quanto alle spese di lite, si rileva che il procedimento si è svolto in un clima non conflittuale, caratterizzato dall'assenza di contrapposizioni significative tra le parti, le quali, pur con differenti posizioni di partenza, hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo, specie nella fase camerale relativa ai provvedimenti urgenti. Il resistente, pur non essendosi costituito, è comparso personalmente e ha manifestato disponibilità a riconoscere i propri doveri genitoriali, contribuendo a una definizione ordinata delle questioni relative al minore.
Alla luce di tali circostanze, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non ravvisandosi un comportamento delle parti che giustifichi la loro posta a carico dell'uno o dell'altro.
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p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
- affida il minore nato il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre;
- disciplina il diritto di visita del padre nella modalità che segue: il minore trascorrerà con il padre un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nel giorno da concordarsi (in difetto di accordo, nel giorno di mercoledì); un fine settimana ogni due, con permanenza continuativa presso il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica;
le festività natalizie e pasquali in modo alternato tra i genitori, garantendo in ciascun periodo al padre almeno tre giorni consecutivi di permanenza con il minore;
almeno una settimana consecutiva nel periodo estivo presso il padre, con individuazione delle date da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
pari a € 200,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- ripartisce le spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% per ciascun genitore, previo accordo tra le parti, non necessario per le spese mediche (ove sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti statali;
- attribuisce integralmente alla madre l'assegno unico universale relativo al minore;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli 6
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