Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 26843
CASS
Sentenza 10 giugno 2010

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Integra il reato di istigazione a disobbedire alle leggi la ripetuta diffusione, mediante emittenti radiofoniche, di messaggi intesi a suggerire agli ascoltatori condotte contrarie a norme del codice stradale e gravemente pericolose per la pubblica incolumità (nella specie, a non indossare le cinture di sicurezza, a guidare ubriachi e a non rispettare i limiti di velocità), dovendosi identificare le leggi di ordine pubblico indicate nell'art. 415 cod. pen. particolarmente in quelle di natura cogente e inderogabile, intese alla tutela della sicurezza pubblica.

Commentario1

  • 1Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Integra il reato di istigazione a disobbedire alle leggi la ripetuta diffusione, mediante emittenti radiofoniche, di messaggi intesi a suggerire agli ascoltatori condotte contrarie a norme del codice stradale e gravemente pericolose per la pubblica incolumità (nella specie, a non indossare le cinture di sicurezza, a guidare ubriachi e a non rispettare i limiti di velocità), dovendosi identificare le leggi di ordine pubblico indicate nell'art. 415 particolarmente in quelle di natura cogente e inderogabile, intese alla tutela della sicurezza pubblica (Sez. 1, 26843/2010). Non costituisce il reato di cui all'art. 415 l'incitamento all'autoriduzione delle fatture …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 26843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26843
Data del deposito : 10 giugno 2010

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