CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6020/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. in proprio e nella qualità di ex socio Parte_1 C.F._1
accomandatario della Business Services Ass.ni Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluigi Malandrino, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Spinoglio, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
13945/2021, R.G. n. 41518/2017, pubblicata in data 31.8.2021.
***
Si è costituita, il 20.1.2022, Controparte_2
***
La Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.6.2023.
***
Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 24.5.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
***
In data 14.2.2025, i procuratori delle parti hanno comunicato la “intervenuta conciliazione”, anticipando che nessuno sarebbe comparso alla fissata udienza.
***
All'udienza del 3.4.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 3.4.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
pagina 2 di 3 Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6020/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. in proprio e nella qualità di ex socio Parte_1 C.F._1
accomandatario della Business Services Ass.ni Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluigi Malandrino, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Spinoglio, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
13945/2021, R.G. n. 41518/2017, pubblicata in data 31.8.2021.
***
Si è costituita, il 20.1.2022, Controparte_2
***
La Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.6.2023.
***
Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 24.5.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
***
In data 14.2.2025, i procuratori delle parti hanno comunicato la “intervenuta conciliazione”, anticipando che nessuno sarebbe comparso alla fissata udienza.
***
All'udienza del 3.4.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 3.4.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
pagina 2 di 3 Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3