Sentenza 27 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2025, proposto da
LA De AS, rappresentata e difesa dagli avvocati UR Sandri, Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio eletto presso lo studio UR Sandri in Milano, viale Monza n. 40;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 2173/2025 n.rg. 12268 del 13 maggio 2025 del Tribunale Ordinario di Milano sez. Lavoro,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, come ivi individuati, stipulati in successione dalla ricorrente con l’Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi, e per l’effetto condannava l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva, liquidata in 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo
Espone la ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 14.5.25 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96, considerata la sua natura non processuale, senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 11.12.25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto
1) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza n. 2173/25 del Tribunale Ordinario di Milano sez. Lavoro,
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025 e 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | AR SO |
IL SEGRETARIO