Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 , nella causa iscritta al n. 1041 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1
Bocchino, giusta mandato allegato al ricorso e con questi elettivamente domiciliato in
Benevento alla via Piranesi n.5 ;
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Fuschino in virtù di Controparte_2 procura alle liti, in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: ; Email_1
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrottoed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.3.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 01720229001456764/000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 31720140001863075000, 31720150000866342000, 31720160000437616000,
31720921000988445000 a titolo di contributi gestione Commercianti.
In primo luogo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per non essere stato messo in condizioni di comprendere la natura dell'atto e per non avere avuto la possibilità di identificarlo per mancanza di riferimenti al credito.
Ha infine rappresentato che i crediti di cui agli avvisi di addebito n.31720140001863075000,
n.31720150000866342000 e n. 31720160000437616000 rientrerebbero nella previsione della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di € 1.000,00 affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015.
CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente si rappresenta che l non si è costituita Controparte_1 tardivamente. Invero la prima udienza di discussione veniva fissata in data 7.7.2023 e parte Co ricorrente non forniva la prova della notifica del ricorso all'Ente Riscossione per quell'udienza. Infatti , come poi provato dal ricorrente, il ricorso veniva notificato per la prima volta in data 19.7.2023 e, pertanto, successivamente alla prima udienza. L'
[...]
si costituiva in data 15.11.2023 per l'udienza del 15.12.2023, Controparte_1 pertanto nei termini di legge.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002)
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n.28689).
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Quanto all'eccezione di prescrizione successiva in relazione agli avvisi di addebito contenenti contributi anni 2014,2015 e 2016 si osserva quanto segue. È ormai pacifico che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12263 del 25/05/2007).Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella specie l' ha provato di avere notificato in data 17/10/2018 Controparte_6
l'intimazione di pagamento nr. 017 2018 9001071803000.
Pertanto, deve evidenziarsi che non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della precedente intimazione di pagamento (17.10.2018) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente procedimento ( 16.2.2023).
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Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 31720140001863075000 e n. 31720150000866342000 in quanto sono stati oggetto di stralcio automatico ex art. 1 co. 222 L. n. 197/2022, come documentalmente comprovato dagli estratti di ruolo depositati dall' . Controparte_1
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 31720160000437616000 e n.31720210000988445000, formati rispettivamente in data 09-04-2016 e 09-11-2021 , non rientrano nell'ambito di applicazione della L. n 197/2022 . *
Va, infine, osservato che parte ricorrente nelle note depositate in data 3.3.2024 ha proposto nuove eccezioni che sono inammissibili in quanto tardive e mai proposte in precedenza.
In particolare risulta tardiva l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito n.
31720160000437616000 e di irregolare notifica dell'avviso di addebito n.
31720210000988445000.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
31720140001863075000 e n. 31720150000866342000
2.rigetta nel resto il ricorso;
3.condanna parte ricorrente al pagamento € 1350,00 in favore di ciascun resistente oltre Iva, spese generali e cp.a con distrazione in favore dell'avv. Mario Fuschino
Così deciso in Benevento, il 8.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari