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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11713/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Salvatore Romeo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistenti-
La parte resistente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240004546133, notificato in data 15.11.2024, per contributi gestione separata anni 2018- 2023 di € 8.303,29. CP_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il ricorrente nel 2015 ha aderito formalmente al regime forfettario predisponendo e trasmettendo la relativa
1 modulistica;
che veniva predisposta e trasmessa ad , a cura del consulente del CP_1 lavoro, apposita dichiarazione di adesione per il 2018 al regime forfettario essendo il ricorrente in possesso dei requisiti richiesti e inoltre venivano altresì sbarrare l'apposita casella di adesione al regime forfetario nelle dichiarazioni fiscali (quadro LM), che lo stesso avveniva anche per gli anni successivi;
che il sig. ha sempre mantenuto i Pt_1 requisiti di legge per godere dei benefici di cui al regime forfettario il tutto come si evince dalle dichiarazione dei redditi regolarmente presentate che si allegano (dal 2018 al 2021) mentre di contro nessuna comunicazione di revoca di ammissione al regime forfettario è mai stata comunicata al ricorrente;
che invece per il 2022 e per il 2023 il sig. , avendo superato i limiti di fatturato ha corrisposto all' i contributi in Pt_1 CP_1 misura piena. Il tutto come da estratto contributivo che si allega;
che pertanto, il CP_1 sig. , dal 2018 ad oggi ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui al regime Pt_1 forfettario con pagamento ridotto dei contributi da calcolarsi in base al fatturato annuo con la conseguenza che gli importi richiesti con l'avviso di addebito qui opposto non risultano dovuti avendo il ricorrente sempre pagato regolarmente i contributi per come trasmessi dallo stesso , che, in ogni caso si evidenzia e si eccepisce che l'eventuale CP_1 disconoscimento del regime forfettario da parte dell' appare privo di ogni CP_1 motivazione con conseguente nullità di ogni determinazione assunta in assenza di contraddittorio e di termine a controdedurre.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto dal 2018 ad oggi al calcolo dei contributi dovuti e versati secondo quanto previsto legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità
2015) secondo quanto previsto dall'adesione al regime forfettario. Per l'effetto pronunciare, la revoca, l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia con qualsiasi formula e con ogni conseguenza, dell'avviso di addebito n.
59320240004546133.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte resistente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2 *******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che l'addebito al ricorrente della contribuzione ordinaria per gli anni in contestazione con esclusione dalla agevolazione del regime forfettario è illegittimo. Ed infatti, come risulta per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, l'ammontare dei sui compensi, non hanno superato euro 65.000,00, né ha sostenuto spese per oltre 5.000,00 euro o acquistato beni strumentali di valore superiore ad euro 20.000,00. Tanto basta per l'accesso al regime forfettario. Correttamente quindi, in data 6.02.2018 è stato comunicato all' l'intenzione di usufruire del regime CP_1 contributivo agevolato e altrettanto correttamente sono state pagate le imposte ed i contributi previdenziali.
Per il periodo di causa poi, nessuna rinuncia al regime di agevolazioni è stata inoltrata all' . CP_1
Del resto, il regime fiscale forfettario è il regime naturale e, solo se non lo si accetta, è necessario comunicare l'opzione (Cfr. A.d.E. circ. n. 10 E del 4.4.16), che nella fattispecie non sussiste.
Ne deriva che se il ricorrente era in regime fiscale forfettario aveva diritto alla riduzione dei contributi.
La normativa in argomento è perspicua: «il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335» (art. 1 comma 77 L. 190/14).
Il diritto alla riduzione contributiva potrà dunque esercitarsi con varie modalità, ma, una volta riconosciuto il regime fiscale, quello contributivo non potrà essere negato. Ne può condividersi l'assunto – fatto proprio da parte resistente – secondo cui beneficio è stato escluso dopo la verifica della mancata compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi 2018.
3 Per tale mancata compilazione il ricorrente, in sostanza, non avrebbe dimostrato il diritto al beneficio e addirittura sarebbe decaduto per gli anni 2018 e successivi. Ciò in quanto – anche a fronte della mancata compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi – è sufficiente un semplice esame della dichiarazione per rendersi conto della situazione reddituale del ricorrente e della conseguente spettanza dei benefici decontributivi. Ed infatti, l' , con circolare n. 29/15, impone per l'accesso al CP_1 beneficio previdenziale, la richiesta dell'interessato, con modalità telematiche, e l'attestazione di essere in possesso dei requisiti del regime fiscale agevolato. Si riserva l'Istituto la verifica dei requisiti, che compie in convenzione con l'Agenzia delle
Entrate, esaminando “i dati fiscali dei soggetti beneficiari, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma…” (Sul punto Circ. 29/15 n. 5).
Nella specie, l' non ha compiuto alcuna “verifica” sulla situazione reddituale, o CP_1 meglio, tutta la “verifica” dell' si è ridotta ad un accertamento sulla mancata CP_1 compilazione del quadro LM, quello dedicato al “Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54- 89 Legge 190/14)” e compilato dai beneficiari del regime forfettario. Tale errore non aveva e non poteva incidere sull'imposta e sul regime di appartenenza (vedi in tal senso Tribunale di Arezzo Sentenza n. 81/2021 pubbl. il 09/03/2021).
Peraltro, l'adesione al regime forfettario non è stata mai posta in discussione dall'Agenzia delle Entrate.
Appare infine a questo giudicante un errore sul piano logico – prima ancora che assiologico – sostenere che un diritto si perda se non si compila una sezione di un quadro della dichiarazione dei redditi – non assolvendo quest'ultima nel nostro ordinamento alcuna valenza costitutiva (né modificativa o estintiva) di vicende giuridiche, ma soltanto – in nomen omen – dichiarativa.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale accertamento del diritto del ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge
190/14 – mod. da Legge 208/15 per gli anni in contestazione e conseguente declaratoria dell'illegittimità dei relativi provvedimenti di imposizione di contribuzione ordinaria.
CP_ Quanto alle spese di giudizio, considerato che i provvedimenti dell' sono stati determinati da un errore del ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi
2018, le stesse possono trovare integrale compensazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accerta il diritto del ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/14
– mod. da Legge 208/15 per gli anni in contestazione;
Dichiara l'illegittimità dei relativi provvedimenti di imposizione di contribuzione ordinaria ed in conseguenza annulla l'avviso di addebito opposto n.
59320240004546133;
Compensa le spese di lite.
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11713/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Salvatore Romeo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistenti-
La parte resistente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240004546133, notificato in data 15.11.2024, per contributi gestione separata anni 2018- 2023 di € 8.303,29. CP_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il ricorrente nel 2015 ha aderito formalmente al regime forfettario predisponendo e trasmettendo la relativa
1 modulistica;
che veniva predisposta e trasmessa ad , a cura del consulente del CP_1 lavoro, apposita dichiarazione di adesione per il 2018 al regime forfettario essendo il ricorrente in possesso dei requisiti richiesti e inoltre venivano altresì sbarrare l'apposita casella di adesione al regime forfetario nelle dichiarazioni fiscali (quadro LM), che lo stesso avveniva anche per gli anni successivi;
che il sig. ha sempre mantenuto i Pt_1 requisiti di legge per godere dei benefici di cui al regime forfettario il tutto come si evince dalle dichiarazione dei redditi regolarmente presentate che si allegano (dal 2018 al 2021) mentre di contro nessuna comunicazione di revoca di ammissione al regime forfettario è mai stata comunicata al ricorrente;
che invece per il 2022 e per il 2023 il sig. , avendo superato i limiti di fatturato ha corrisposto all' i contributi in Pt_1 CP_1 misura piena. Il tutto come da estratto contributivo che si allega;
che pertanto, il CP_1 sig. , dal 2018 ad oggi ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui al regime Pt_1 forfettario con pagamento ridotto dei contributi da calcolarsi in base al fatturato annuo con la conseguenza che gli importi richiesti con l'avviso di addebito qui opposto non risultano dovuti avendo il ricorrente sempre pagato regolarmente i contributi per come trasmessi dallo stesso , che, in ogni caso si evidenzia e si eccepisce che l'eventuale CP_1 disconoscimento del regime forfettario da parte dell' appare privo di ogni CP_1 motivazione con conseguente nullità di ogni determinazione assunta in assenza di contraddittorio e di termine a controdedurre.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto dal 2018 ad oggi al calcolo dei contributi dovuti e versati secondo quanto previsto legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità
2015) secondo quanto previsto dall'adesione al regime forfettario. Per l'effetto pronunciare, la revoca, l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia con qualsiasi formula e con ogni conseguenza, dell'avviso di addebito n.
59320240004546133.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte resistente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2 *******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che l'addebito al ricorrente della contribuzione ordinaria per gli anni in contestazione con esclusione dalla agevolazione del regime forfettario è illegittimo. Ed infatti, come risulta per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, l'ammontare dei sui compensi, non hanno superato euro 65.000,00, né ha sostenuto spese per oltre 5.000,00 euro o acquistato beni strumentali di valore superiore ad euro 20.000,00. Tanto basta per l'accesso al regime forfettario. Correttamente quindi, in data 6.02.2018 è stato comunicato all' l'intenzione di usufruire del regime CP_1 contributivo agevolato e altrettanto correttamente sono state pagate le imposte ed i contributi previdenziali.
Per il periodo di causa poi, nessuna rinuncia al regime di agevolazioni è stata inoltrata all' . CP_1
Del resto, il regime fiscale forfettario è il regime naturale e, solo se non lo si accetta, è necessario comunicare l'opzione (Cfr. A.d.E. circ. n. 10 E del 4.4.16), che nella fattispecie non sussiste.
Ne deriva che se il ricorrente era in regime fiscale forfettario aveva diritto alla riduzione dei contributi.
La normativa in argomento è perspicua: «il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335» (art. 1 comma 77 L. 190/14).
Il diritto alla riduzione contributiva potrà dunque esercitarsi con varie modalità, ma, una volta riconosciuto il regime fiscale, quello contributivo non potrà essere negato. Ne può condividersi l'assunto – fatto proprio da parte resistente – secondo cui beneficio è stato escluso dopo la verifica della mancata compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi 2018.
3 Per tale mancata compilazione il ricorrente, in sostanza, non avrebbe dimostrato il diritto al beneficio e addirittura sarebbe decaduto per gli anni 2018 e successivi. Ciò in quanto – anche a fronte della mancata compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi – è sufficiente un semplice esame della dichiarazione per rendersi conto della situazione reddituale del ricorrente e della conseguente spettanza dei benefici decontributivi. Ed infatti, l' , con circolare n. 29/15, impone per l'accesso al CP_1 beneficio previdenziale, la richiesta dell'interessato, con modalità telematiche, e l'attestazione di essere in possesso dei requisiti del regime fiscale agevolato. Si riserva l'Istituto la verifica dei requisiti, che compie in convenzione con l'Agenzia delle
Entrate, esaminando “i dati fiscali dei soggetti beneficiari, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma…” (Sul punto Circ. 29/15 n. 5).
Nella specie, l' non ha compiuto alcuna “verifica” sulla situazione reddituale, o CP_1 meglio, tutta la “verifica” dell' si è ridotta ad un accertamento sulla mancata CP_1 compilazione del quadro LM, quello dedicato al “Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54- 89 Legge 190/14)” e compilato dai beneficiari del regime forfettario. Tale errore non aveva e non poteva incidere sull'imposta e sul regime di appartenenza (vedi in tal senso Tribunale di Arezzo Sentenza n. 81/2021 pubbl. il 09/03/2021).
Peraltro, l'adesione al regime forfettario non è stata mai posta in discussione dall'Agenzia delle Entrate.
Appare infine a questo giudicante un errore sul piano logico – prima ancora che assiologico – sostenere che un diritto si perda se non si compila una sezione di un quadro della dichiarazione dei redditi – non assolvendo quest'ultima nel nostro ordinamento alcuna valenza costitutiva (né modificativa o estintiva) di vicende giuridiche, ma soltanto – in nomen omen – dichiarativa.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale accertamento del diritto del ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge
190/14 – mod. da Legge 208/15 per gli anni in contestazione e conseguente declaratoria dell'illegittimità dei relativi provvedimenti di imposizione di contribuzione ordinaria.
CP_ Quanto alle spese di giudizio, considerato che i provvedimenti dell' sono stati determinati da un errore del ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi
2018, le stesse possono trovare integrale compensazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accerta il diritto del ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/14
– mod. da Legge 208/15 per gli anni in contestazione;
Dichiara l'illegittimità dei relativi provvedimenti di imposizione di contribuzione ordinaria ed in conseguenza annulla l'avviso di addebito opposto n.
59320240004546133;
Compensa le spese di lite.
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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