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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 148/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 148/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
dicembre 2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio Parte_1
BA (deposito dell'avv. Paolo Guido Bregalanti e dell'avv. Lorenzo Fumagalli, bancario, cassetta di quest'ultimo procuratore domiciliatario sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE: con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Filippo Controparte_1
140041 La Scala
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10 gennaio 2022, n. 7/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
7/2022 pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 10.01.2022 Giudice
Dott.ssa Francesca Bresciani, nell'ambito del giudizio n. 12096/2017 R.G.,
accogliere, in riferimento ai capi della sentenza qui impugnati, tutte le
conclusioni già avanzate in prime cure, qui da intendersi integralmente
ritrascritte e che, comunque, qui di seguito vengono specificate:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o
inefficacia del contratto originario di conto corrente n. 4571 (poi divenuto
n. 4571182) datato 07.08.1997 per nullità e contrarietà alla legge e
mancanza di forma scritta ad substantiam nonché la nullità e/o invalidità e/o
inesistenza e/o inefficacia del contratto denominato “Richiesta di
trasformazione di conto corrente già esistente in conto business illimitato”
datato 05.10.2007 per usurarietà ab origine, nullità e contrarietà alla legge.
2. Previa, quindi, ogni statuizione sulla dedotta ed eccepita nullità e/o
invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto originario di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) datato 07.08.1997 nonché del
contratto denominato “Richiesta di trasformazione di conto corrente già
esistente in conto business illimitato” datato 05.10.2007 nonché di tutti gli
atti connessi successivi ai medesimi nonché delle relative clausole
contrattuali riferiti/e al rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), accertare e dichiarare:
a) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi ultralegali non
concordati e/o non dovuti in danno della società attrice nel corso del
rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182);
b) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi usurari non dovuti in
danno della società attrice nel corso del rapporto di conto corrente n. 4571
(poi divenuto n. 4571182);
c) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi debitori comunque
non dovuti in danno della società attrice nel corso del rapporto di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182);
d) l'illegittima pattuizione e/o applicazione della capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi e dei tassi passivi e delle condizioni contrattuali nel
corso del rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), in
danno della società attrice;
e) l'illegittima pattuizione e/o applicazione, nel corso del rapporto di conto
corrente n. n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), in danno della società attrice,
della commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi e della commissione di istruttoria veloce perché non concordate e
comunque nulle, ex artt. 1325 e 1418 c.c. per la mancanza di causa nonché
di spese non concordate;
f) la nullità delle variazioni avvenute in costanza del rapporto di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) e non concordate;
h) la nullità e/o l'invalidità e/o inesistenza del contratto di corrispondenza a
regolamentare le linee di credito appoggiate al rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) e, conseguentemente, ordinare il ricalcolo
del rapporto bancario secondo legge sino alla data della sua chiusura, senza
anatocismo (in estremo subordine su base annuale), con esclusione del
conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa.
3. Accertare e rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto
bancario di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) alla data della
sua chiusura, ordinando il ricalcolo del rapporto secondo legge, senza
anatocismo (in estremo subordine su base annuale), con esclusione del
conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa.
4. Condannare, quindi, per tutti i motivi di cui in narrativa e in accoglimento
integrale e/o parziale delle predette conclusioni, alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento in favore della società attrice di tutto quanto
indebitamente sottratto a quest'ultima, a titolo di interessi debitori e spese
applicate sul conto corrente contestato n. 4571 (poi divenuto n. 4571182)
nonché a titolo di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e commissione di
massimo scoperto, commissioni, oneri e spese non validamente pattuiti/e e/o
non dovuti/e, che si quantifica nella somma di € 64.849,43
(sessantaquattromilaottocentoquarantanove/43) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali dalla
domanda al saldo effettivo.
5. In ogni caso, accertare e dichiarare se la banca convenuta, nel rapporto
di conto corrente per cui è causa abbia pattuito e/o applicato interessi
usurari, in spregio e violazione della Legge 108/96, e, se del caso,
trasmettere gli atti del presente giudizio e darne notizia alla Procura della
Repubblica competente.
In via istruttoria:
Ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., essendo rimasta sul punto
inevasa la formale istanza ex artt. 117 e 119 T.U.B. avanzata da parte attrice
in data 21.06.2017 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice) come
confermato dalla pec 11.09.2017 (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte
attrice) di l'esibizione contratto originario di Controparte_1
apertura di credito collegato all'apertura del conto corrente n. 4571 (poi
divenuto n. 4571182) datata 07.08.1997.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
(conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello)”.
Dell'appellata
“… In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile e/o
improponibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. civ., l'appello proposto
da avverso la sentenza n. 7/2022 del Parte_2
Tribunale di Bergamo e, per l'effetto, confermare il provvedimento
impugnato. Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi innanzi esposti,
[... tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da Parte_1
nella presente causa, con conseguente conferma della Parte_1
sentenza n. 7/2022 pubblicata dal Tribunale di Bergamo.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate
conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare prescritta, per le ragioni esposte in
narrativa, ogni domanda relativa al rapporto contestato per il periodo
anteriore al 21/06/2007, ovvero, in ogni caso, per quello anteriore all'ultima
rimessa solutoria rilevata.
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle
contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di per Controparte_1
l'effetto, respingere le domande proposte nel presente giudizio, dichiarando
che nulla è dovuto agli stessi a qualsivoglia titolo e/o ragione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società aveva agito in giudizio Parte_1
deducendo una serie di profili di illegittimità del contratto di c/c n.
03829/0000/4571182 stipulato con (ora in CP_2 Controparte_1
data 7 agosto 1997, chiuso il 26 luglio 2016 con un saldo attivo di oltre €
43.000,00, e chiedeva l'esatta rideterminazione del saldo.
1.1. Costituendosi in giudizio, la banca eccepiva la prescrizione di parte delle pretese azionate e chiedeva il rigetto delle domande avverse.
1.2. Con sentenza n. 7/2022 pubblicata in data 10 gennaio 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese della società attrice.
1.3. In particolare, ha, anzitutto, respinto la censura relativa alla nullità del contratto di c/c in quanto contratto “monofirma” per non essere stato sottoscritto dalla banca, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n.
898/2017, che ha sancito la validità di detti contratti, potendosi desumere il consenso della banca, in mancanza di sottoscrizione, dal suo comportamento concludente.
1.4. Ha rilevato l'incompletezza della documentazione versata in atti ai fini della ricostruzione del rapporto, come confermato dall'espletata CTU, che ha evidenziato importanti lacune, essendo presenti solamente il contratto originario del 1997, sprovvisto del documento di sintesi, e parte della documentazione contrattuale, datata a partire dal 2006. Ha evidenziato l'assenza del contratto originario di apertura di credito, ritenuto essenziale per la ricostruzione completa delle pattuizioni, oltre che di tutti gli estratti conto a partire dal 1997 fino al 31 dicembre 2004.
Il Tribunale ha, quindi, richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte (n.
2435/2020), ossia che per poter rideterminare il saldo di un rapporto di c/c occorre la produzione in giudizio da parte del correntista a ciò onerato ex art. 2697 c.c. di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura;
tuttavia, la produzione incompleta non comporta automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito, essendo possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta delle parti oppure attraverso l'espletamento di una CTU. Ha, però ritenuto che l'attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio e la CTU non sia stata in grado ricostruire in maniera completata il rapporto a causa delle lacune documentali, presupponendo l'esistenza di un saldo iniziale corrispondente a quello previsto al 31 dicembre 2004, pari ad
€ 25.592,30 (doc. 10) e della cui esattezza si dubita a causa del difetto di tutta la documentazione anteriore e a fronte delle contestazioni avanzate sul punto dalla banca;
ha quindi ritenuto non certe le risultanze della consulenza per la impossibilità di ricostruire correttamente l'andamento del rapporto e di ogni altra operazione, anche ai fini della prescrizione.
Circa il preteso accertamento in ordine all'illegittimità delle pattuizioni contrattuali, ha ritenuto che la correntista non abbia fornito piena prova sul punto e che abbia svolto deduzioni generiche, senza indicare le clausole presunte viziate. Il Tribunale ha, inoltre, ribadito come competa al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito allegare e provare gli elementi a sostegno della propria azione, precisando, altresì, come sia suo onere provare l'esistenza di un pagamento o addebito e la mancanza della relativa causa giustificativa qualora non si ritenga dovuto, perché illegittimo, non potendosi limitare ad allegazioni generiche, altrimenti l'azione sarebbe esplorativa oltre che inammissibile. Se per un verso, in specie, l'attrice non ha adempiuto ai propri oneri, nemmeno indicando le clausole che assumeva essere viziate, per altro verso, il Tribunale ha imputato il mancato assolvimento dell'onere probatorio anche alla condotta della banca, che, nonostante i solleciti, non ha provveduto a fornire la documentazione completa utile alla ricostruzione del rapporto. Tuttavia, considerato che l'istituto di credito fornisce al correntista la completa documentazione relativa al rapporto, ha ritenuto l'assenza documentale ascrivibile solamente alla responsabilità della correntista.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di tre motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 25 maggio 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 18 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta le statuizioni del Tribunale
relative all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., avendo il
Giudice ritenuto non prodotta in giudizio documentazione sufficiente né
fornito adeguate allegazioni per sostenere le pretese avanzate ed i vizi lamentati.
Deduce di aver depositato, come indicato nell'atto di citazione in primo grado, il contratto di apertura del c/c n. 4571 del 7 agosto 1997, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo affidamenti del 7 settembre 2007, le relative condizioni economiche e il documento di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007 e le relative condizioni economiche, le condizioni del conto business illimitato ed i servizi aggiuntivi del 5 ottobre
2007, la trasformazione del contratto di c/c in business light del 5 gennaio
2012 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016, la copia degli e/c del c/c n.
4571182 a partire dal 31 dicembre 2004 fino al 25 luglio 2016 e la relazione tecnica di parte del 27 novembre 2017.
Deduce di aver presentato istanza ex art. 117 e 119 co. 4 TUB in data 21
giugno 2017, dunque ante causam, nei confronti della banca per ottenere la documentazione contrattuale e contabile e che risulta essere pacifica la mancata produzione, nonostante le richieste, da parte di quest'ultima delle condizioni economiche relative al c/c del 7 agosto 1997, del contratto originario di apertura di credito, degli e/c completi a partire dal 7 agosto 1997
fino al 31 dicembre 2004; evidenzia che il correntista ha diritto ad ottenere dalla banca i documenti contrattuali e, in caso di mancata consegna, le conseguenze negative di tale rifiuto dovrebbero ripercuotersi in capo alla banca per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e del dovere di buona fede.
L'appellante espone di aver agito in ripetizione, eccependo la nullità delle clausole contrattuali, in particolare la mancata pattuizione delle condizioni economiche, della clausola relativa agli interessi, della clausola di reciprocità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, l'indebita applicazione della cms, e lamentando l'addebito di poste non dovute.
Evidenzia come, in caso di domanda di ripetizione, l'accertamento giudiziale possa essere effettuato a partire dal primo e/c disponibile e, in specie, deduce di aver prodotto la serie integrale degli e/c a partire dal 31 dicembre 2004
fino al 25 luglio 2016, data di chiusura del conto, esponendo come il primo estratto prodotto, e mai contestato, rechi un saldo positivo di € 25.592,30.
A fronte di tale produzione, il Giudice avrebbe errato nel non ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sulla correntista per mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura fino alla chiusura del rapporto (richiama sul punto Cass. n. 5887/2021, n.
23852/2020), ed avrebbe, altresì, errato nel ritenere il dato contabile di partenza del primo e/c disponibile incerto.
Inoltre, evidenzia come il CTU avrebbe abbia correttamente svolto la propria analisi utilizzando come dato di partenza il primo e/c disponibile.
L'appellante contesta, poi, le statuizioni del Tribunale in materia di prescrizione per il periodo precedente il 31 dicembre 2004, esponendo di non aver agito in ripetizione per il periodo anteriore a tale data e che, comunque,
le uniche rimesse che eventualmente si sarebbero potute calcolare sarebbero quelle relative al periodo successivo al 31 dicembre 2004.
Critica, altresì, l'affermazione del Tribunale per cui sarebbe stata omessa l'indicazione delle clausole presunte viziate ed in merito alle quali sarebbero state svolte deduzioni generiche, avendo, invece, puntualmente dedotto puntualmente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: la mancata pattuizione delle condizioni economiche del c/c per il periodo dal 7 agosto 1997 fino al 5 ottobre 2007, che avrebbe comportato la percezione a favore della banca di interessi superiori al tasso legale, spese, commissioni e oneri non dovuti;
la variazione dei tassi di intessi in assenza di regolare pattuizione;
la mancata sottoscrizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 7 agosto 1997 fino al 5 ottobre
2007; l'indebita pattuizione e applicazione di cms, spese di concessione fido e oneri bancari;
l'esistenza di un fido di fatto dalla data di apertura del c/c fino al 7 settembre 2007, a fronte del saldo negativo del conto emergente dagli e/c e gli scalari prodotti, anche in data precedente al 7 settembre 2007,
della sottoscrizione di fideiussione omnibus in data 7 agosto 1997 di lire
100.000.000, aumentata poi nel 10 marzo 2000 e nel 24 marzo 2000 sino a lire 300.000.000, della segnalazione alla Centrale Rischi, dell'applicazione della cms e dell'assenza di intimazioni di rientro da parte della banca per pretesa scopertura senza affidamento ed in assenza di rifiuto di esecuzione di ordini sul saldo debitore o di diffide dal compiere atti dispositivi sul conto.
Tali violazioni sarebbero state analizzare nella perizia di parte, che avrebbe accertato l'esistenza di un saldo positivo del conto per € 64.849,43.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale deve escludersi che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia inficiato da carente allegazione e dall'assenza di prove riguardo l'andamento del rapporto contrattuale e delle clausole di cui è stata dedotta la nullità.
1.2. La società attrice ha fin da subito lamentato una serie di vizi relativamente al rapporto intercorso con la banca;
in particolare, tali doglianze sono così sintetizzabili: l'assenza di condizioni economiche regolanti il rapporto di c/c originario stipulato nel 1997, difettando il contratto qualsiasi convenzione in merito, con conseguente applicazione degli interessi debitori nella misura legale e restituzione degli addebiti illegittimamente corrisposti, perché non pattuiti;
l'usurarietà della clausola relativa agli interessi del contratto del 5 ottobre 2007, avendo la banca attribuito al tasso d'interesse debitore nominale annuo effettivo un'aliquota pari al 15,3077%,
superiore alla soglia usura del periodo fissata al 14,925%; la nullità
dell'anatocismo per assenza di pattuizione e sottoscrizione della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori sia nel contratto originario che nel contratto del 5 ottobre 2007.
Dall'esame delle doglianze contenute nell'atto di citazione, contenente anche richiami alla perizia di parte prodotta, emerge che non può essere condivisa la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda per carenza assertiva riguardo al contratto, alle clausole nulle, alla loro illegittimità.
L'assenza di carenza assertiva trova, altresì, riscontro nella considerazione per cui l'istituto di credito, costituendosi in giudizio, ha articolato le proprie difese, avendo ben presente che controparte ha agito chiedendo di “Accertare
e rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto bancario di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) alla data della sua chiusura,
ordinando il ricalcolo del rapporto secondo legge, senza anatocismo (in
estremo subordine su base annuale), con esclusione del conteggio
trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa”.
1.3. Inoltre, circa la questione dell'adempimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., la società attrice ha provveduto a produrre in giudizio la documentazione contrattuale a sua disposizione, ottenuta in parte anche a fronte della richiesta avanzata nei confronti della banca ex artt. 117 e 119
TUB, ossia il documento di accettazione apertura di conto corrente n. 4571
del 7 agosto 1997, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo affidamenti 7 settembre
2007, le relative condizioni economiche e il documento di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007, le relative condizioni economiche, le condizioni contrattuali del conto business illimitato ed dei servizi aggiuntivi, la trasformazione del contratto di c/c (in conto business light) del 5 gennaio 2012 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016, oltre alla copia degli e/c completi (movimentazioni mensili e scalari trimestrali) del c/c
4571182 a partire dal 31 dicembre 2004 fio al 25 luglio 2016.
1.4. Rileva, il Collegio che nei rapporti bancari in conto corrente, ove sussista la nullità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere,
sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate,
rivelandosi, invece, inutilizzabili a tal fine criteri presuntivi o approssimativi
(cfr. Cass. 30822/2018, 24948/2017, 20693/2016). Il Tribunale ha evidenziato la non completezza della documentazione prodotta e la impossibilità di ricostruire la movimentazione del conto;
tuttavia, tale statuizione non può essere condivisa.
Nonostante il contratto di c/c di cui è causa sia stato stipulato in data 7 agosto
1997, la produzione documentale è stata effettuata in maniera completa con riferimento al periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 ed il 25 luglio 2016,
data di chiusura del conto, e consta sia degli e/c periodici che degli estratti scalari, come riscontrato anche dall'espletata CTU in primo grado.
Il Collegio evidenzia che <
ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato,
e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto>> (Cass. n. 27362/2022).
A fronte della produzione documentale effettuata, va ricordato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui <
bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo CP_3
finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass. 29190/2020).
E in effetti, il Tribunale ha disposto la chiesta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU ha svolto gli accertamenti richiesti sulla base dell'esame della documentazione prodotta, nonostante le lacune documentali evidenziate,
riuscendo, comunque, a fornire svariate ipotesi risolutive dei quesiti formulati (sia pure non condivisibili per le ragioni che di seguito saranno esposte).
1.4. A fronte i tali considerazioni, si impone in questa sede l'esame delle doglianze avanzate dall'appellante con riferimento ai pretesi vizi del rapporto di conto corrente, di cui di seguito si dirà.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce di aver chiesto alla banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 tub, prima dell'instaurazione del giudizio, tutta la documentazione contrattuale e la copia di tutti gli e/c per tutta la durata del rapporto. Tuttavia, la banca avrebbe unicamente consegnato il contratto di apertura del c/c privo delle condizioni economiche, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo degli affidamenti dal 7 settembre 2007, le relative condizioni economiche e i documenti di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007 e le relative condizioni economiche, la trasformazione del contratto di c/c del 5 gennaio 2021 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016. Segnala che la banca ha, invece, omesso di produrre copia delle condizioni economiche del contratto originario, del contratto di apertura di credito originario e degli estratti conto completi dalla data di apertura del rapporto fino 31 dicembre 2004.
In merito, il Tribunale avrebbe svolto un ragionamento illogico, dapprima affermando come il mancato assolvimento dell'onere probatorio fosse ascrivibile alla condotta della banca, per poi riscontrare un difetto di onere probatorio in capo alla correntista, rigettando così la sua domanda,
nonostante la banca avesse disatteso l'obbligo di legge cui sarebbe tenuta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
L'appellante evidenzia come, per lo meno, la propria domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento con riferimento al periodo documentato, ossia a partire dal 31 dicembre 2004 fino alla chiusura del conto.
Espone, inoltre, come sia la documentazione contrattuale che contabile tra cui gli e/c, non soggiaccia al limite decennale ex art. 119 TUB, riferendosi la norma alla sola “documentazione inerente le singole operazioni” e non ai documenti di sintesi, che la banca sarebbe tenuta a consegnare al cliente anche dopo dieci anni dalla chiusura del rapporto. La norma sancirebbe a carico della banca sia l'obbligo di rendicontazione del proprio operato, per mezzo, ad esempio, della consegna degli e/c, senza limiti temporali o altre limitazioni, sia l'obbligo di conservare i documenti relativi alle singole operazioni, che non può essere opposto trascorsi dieci anni dalla loro esecuzione. In sostanza il termine decennale sussisterebbe per la documentazione relativa alle singole operazioni e non per i documenti di sintesi.
Il Tribunale, una volta riscontrata la mancata consegna della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, avrebbe dovuto ordinare alla banca, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione già richiesta.
2.1. In thesi, le argomentazioni dell'appellante sono fondate, in quanto,
conformemente agli artt. 117 e 119 TUB e 210 c.p.c., la richiesta di documenti formulata nei confronti della banca ai sensi del TUB deve precedere l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie, avendo la correntista formulato la domanda richiesta ex
art. 119 TUB in data 21 giugno 2017, precedentemente all'instaurazione del giudizio, e poi proposto istanza di esibizione nel giudizio di primo grado ex
art. 210 c.p.c.
Infatti <
titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato>> (Cass. 24641/2021); inoltre
<
1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna>> (Cass. 23861/2022; cfr. Cass. n.
9082 del 2023).
Tuttavia, il Collegio rileva che la società correntista ha, in questa sede,
chiesto “Ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., essendo rimasta
sul punto inevasa la formale istanza ex artt. 117 e 119 T.U.B. avanzata da
parte attrice in data 21.06.2017 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte
attrice) come confermato dalla pec 11.09.2017 (doc. 2 fascicolo di primo
grado di parte attrice) di l'esibizione contratto Controparte_1
originario di apertura di credito collegato all'apertura del conto corrente n.
4571 (poi divenuto n. 4571182) datata 07.08.1997”. Suddetta istanza non può trovare accoglimento, in quanto essa non ha ad oggetto la documentazione riguardante le operazioni relative al rapporto, come, ad esempio, gli estratti conto o gli scalari, bensì la sola documentazione contrattuale, che non si riferisce, per definizione, a documenti relativi alle singole operazioni eseguite in conto.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale delle risultanze della CTU espletata, da cui sono emerse l'assenza delle condizioni economiche nel contratto di apertura di c/c,
sottoscritte solamente nel documento datato 7 settembre 2007, l'assenza di prescrizione delle rimesse solutorie, la mancata pattuizione della clausola anatocistica, la mancata comunicazione dell'esercizio dello ius variandi, il superamento del tasso soglia usura in alcuni trimestri, la presenza in atti della documentazione prodotta dalla correntista.
Pur riferendo che il proprio consulente ha accertato un saldo positivo a suo favore di € 64.849,43, deduce che i risultati della CTU maggiormente in linea con le disposizioni normative e con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarebbero quelli contenuti nell'ipotesi 7, avendo il CTU incluso nel calcolo del TEG la cms, utilizzando la formula di Banca d'Italia e raffrontando il risultato ottenuto con il tasso soglia, azzerando gli interessi passivi usurari e senza quantificare l'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini della prescrizione e ciò sia per la presenza di un fido di fatto precedente il 21 giugno 2007 e sia perché le punte massime di sconfinato, non contestate dalla banca, rappresenterebbero la soglia del fido. In esito a tale calcolo, il saldo a favore della correntista sarebbe pari ad € 55.278,26.
3.1. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito saranno esposti.
Il Tribunale, pur avendo disposto l'espletamento di una CTU al fine di addivenire ad una corretta rideterminazione del saldo del rapporto contrattuale, non ne ha considerato le risultanze, atteso il rigetto delle pretese attoree, perché ritenute generiche e carenti dal punto di vista allegatorio e probatorio, con statuizione non condivisibile, a fronte delle argomentazioni già esposte in esito all'esame del primo motivo di gravame, che impongono,
pertanto, l'esame dei profili di illegittimità dedotti dalla correntista con riferimento al rapporto contrattuale prima di esaminare le risultanze della
CTU.
3.2. Dai documenti di causa e dall'espletata CTU emerge, per quanto concerne il contratto stipulato in data 7 agosto 1997, l'assenza di pattuizioni di qualsivoglia condizione economica, come dedotto dalla correntista, cui consegue l'illegittimità degli addebiti operati sul conto sino al 5 ottobre 2007
(data in cui è intervenuta la “trasformazione” del rapporto in “conto business
illimitato”) a titolo di commissioni, oneri, spese ed interessi. Gli addebiti a titolo di commissioni, oneri e spese vanno epurati mentre, a fronte dell'illegittimità degli interessi applicati per assenza di pattuizione, trovano applicazione gli interessi previsti ai sensi dell'art 117 TUB, norma che non regola il fisiologico andamento della relazione tra banca e cliente, ma interviene su una situazione patologica, quale quella che si determina laddove il contratto non contenga l'indicazione del tasso di interesse o esso venga determinato mediante richiamo agli usi;
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del citato art. 117 avviene attraverso il meccanismo della inserzione automatica della clausola di legge relativa alla misura del saggio di interesse, secondo il disposto di cui agli artt.1339 c.c. e 1419 c.c.
Risultano, invece, regolarmente pattuite e determinate le condizioni economiche regolanti il rapporto a far data dalla “trasformazione” del contratto in “conto business illimitato”, intervenuta il 5 ottobre 2007, oltre che dalla successiva stipulazione in data 5 gennaio 2012, come evidenziato dall'appellante e confermato nella stessa CTU.
3.3. Le doglianze dell'appellante sono fondate anche per quanto concerne il tema della capitalizzazione degli interessi, in quanto, in assenza di previsioni sul punto, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a tale titolo a partire dalla data di apertura del rapporto fino all'intervento della successiva pattuizione avvenuta in data 5 ottobre 2007 in esito alla “trasformazione” del contratto;
va rilevato che sull'interpretazione dell'art. 7 co. 2 della delibera
CICR 9 febbraio 2000 era sorto recentemente un contrasto all'interno della
Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), risolto, poi, dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215/2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
Pertanto, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla
Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato, se non a partire dal 5 ottobre 2007, data in cui è intervenuta la
“trasformazione” del rapporto, in occasione della quale la pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi è stata fatta oggetto di pattuizione.
Invece, per quanto concerne il periodo successivo al 1° gennaio 2014, la
Suprema Corte ha statuito che <
anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB),
come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria>> (Cass. . 21344/2024).
Ne consegue, dunque, la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a far data dall'instaurazione del rapporto fino all'intervento della pattuizione contenuta nel contratto del 5 ottobre 2007 e degli ulteriori addebiti a tale titolo intervenuti successivamente al 1° gennaio 2014, che devono, quindi, essere epurati dal saldo del c/c.
3.4. Non trovano, invece, accoglimento le doglianze in tema di usura, con riferimento alle quali si impongono le seguenti considerazioni. Va ricordato che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 24675/2017, hanno espresso il seguente principio di diritto: <
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>.
In base alla disciplina di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1,
d.l. 394/2000 conv. in L. 24/2001 <
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque, titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>; il raffronto va, quindi, effettuato su base negoziale,
secondo un giudizio ex ante, rapportato alle condizioni sussistenti all'atto della stipulazione del contratto, ovvero a quella immediatamente antecedente ciascuna variazione intervenuta nel tempo.
Il CTU, in merito alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dalla nel corso del rapporto (T.E.G.), al fine di verificare CP_3
l'eventuale superamento dei tassi soglia, ha svolto i propri conteggi sia escludendo, sia includendo la cms nel calcolo dell'usura; va ricordato che <
in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata,
rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>> (Cass. S.U. 16303/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del TEG elaborata dalla Banca d'Italia - e quindi il tasso soglia" ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo,
in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
L'appellante ha lamentato l'usura originaria del contratto stipulato il 5
ottobre 2007; tuttavia, tale profilo di illegittimità non è stato riscontrato dal
CTU, il quale ha osservato che <
usurarietà contrattuale relativamente al tasso di interesse ed eventuali commissioni, in quanto, in sede di stipula del contratto di conto Business
illimitato, i tassi di interesse nominali annui sia entro fido (13,1000%) che oltre fido (14,50%) risultano inferiori alla soglia fissata da Banca d'Italia per il periodo 01.10-31.12.2007 per la categoria “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00 euro”, pari al 14,925% (tasso medio rilevato 9,95% x
1,5). La Commissione di massimo scoperto sia entro fido (0,750%) che oltre fido (1,000%) risulta essere sotto soglia usura (fissata in 1,050%)>>.
Il superamento del tasso soglia che il consulente d'ufficio ha riscontrato in uno/sei trimestre, a seconda delle tipologie di calcolo adottate;
tuttavia, si tratta di una ipotesi di usura sopravvenuta, considerata irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, va osservato che nel rapporto di apertura di credito in conto corrente al fine dell'accertamento, nella prospettiva di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c., dell'eventuale superamento del TSU non ci si può limitare alla considerazione delle pattuizioni originarie, ma si deve tener conto anche delle modifiche intervenute a seguito dell'esercizio da parte della banca del potere di modificare unilateralmente il contenuto delle condizioni contrattuali (art.118 TUB); le modifiche in tal modo apportate hanno infatti piena valenza contrattuale e determinano la sostituzione della nuova disposizione a quella precedente, e quindi rilevano, dal momento in cui divengono efficaci, anche al fine dell'accertamento circa l'eventuale superamento del TSU. A cui consegue l'azzeramento ex art.1815 c.c. di ogni interesse a decorrere dal momento in cui ha avuto efficacia la modifica contrattuale che ha generato il superamento e sino a nuova variazione contrattuale che riporti il TEG del singolo contratto entro i limiti del TSU.
Non è tuttavia possibile affermare che se vi è stato in un rapporto di apertura di credito in c/c un fenomeno di usura sopravvenuta, cioè un superamento del
TSU in trimestri non prossimi alla data di stipulazione del contratto, non riconducibile quindi alle pattuizioni negoziali originarie, ciò deve necessariamente essersi verificato a seguito e per effetto di modificazioni contrattuali successive dovute all'esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB. Il superamento del TSU riferito al trimestre di periodo può
verificarsi infatti anche in relazione ad altri presupposti, tra cui, per esempio,
l'oscillazione (nel senso della temporanea riduzione) nel tempo dei tassi correntemente applicati dalle banche.
Ritiene il Collegio che il correntista può sì invocare il diritto all'azzeramento
ex art.1815 c.c. dell'interesse passivo ove divenuto usurario, anche se il superamento del TSU non è riconducibile alle pattuizioni originarie, ma ciò
solo se tale superamento dipenda dalla variazione delle condizioni di contratto a seguito di comunicazione ex art.118 TUB da parte della banca, e che, per tale motivo, il correntista è gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello ius variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato superamento del tasso soglia. Compete
quindi al correntista l'indicazione della deliberazione della banca dalla cui applicazione sarebbe derivata, quale conseguenza, quella del superamento del tasso soglia usura di periodo. Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante non ha allegato né provato, che l'eventuale superamento del TSU lamentato fosse riconducibile ad una variazione contrattuale unilateralmente disposta dalla banca in esercizio dello ius variandi e di ciò non vi è stato un riscontro da parte del CTU.
3.6. Per quanto concerne il tema della prescrizione, l'istituto bancario ha proposto l'eccezione di prescrizione con riferimento ai pagamenti precedenti il 2007, periodo ultroneo a quello decennale decorrente dalla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 25 luglio 2016.
Tuttavia, va dato atto che, successivamente alla chiusura del rapporto è stato esperito, seppur infruttuosamente, un tentativo di mediazione documentato dal verbale di esito negativo del 24 ottobre 2017, la cui domanda (certamente anteriore al 25 luglio 2017, data in cui si è tenuto il primo incontro) ha quindi interrotto il decorso del periodo prescrizionale e costituisce il dies a quo
corretto a partire dal quale calcolare il periodo decennale predetto.
Occorre poi fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU.
n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Infatti “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito
sostenuto come illegale… che, se pendente l'apertura di credito, il
correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è
indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del
momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il
denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento
del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche
versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino
indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura
di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa,
in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato
il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare
a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.)
illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un
incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di
cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel
senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra
indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo
scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei
limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un
pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di
pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo
che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del
quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (in termini Cass.
798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno dedotto in merito all'esistenza di affidamenti, i quali, peraltro, anche per il periodo anteriore al 2007 sono stati oggetto di una ricognizione formale intervenuta tra le parti e documentata
(cfr. “accettazione riepilogo affidamenti” del 07 settembre 2007:doc. 5).
Al riguardo, va rilevato che <
dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse,
sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché
ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto>> (Cass. ord. n. 31927/2019).
Pertanto, va accertato se i versamenti abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente,
(tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato) con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito di competenze illegittime
(Cass. 7721/2023 e 9141/2020).
3.7. Dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che: il conto corrente n. 4571 è privo di condizioni economiche;
il conto corrente del 05
ottobre 2007 è stato costantemente assistito da una linea di credito per elasticità di cassa di € 25.000,00 come risulta dal riepilogo del 07 settembre
2007; il “conto bussiness illimitato” e il “conto business light” del 05 gennaio
2012 contengono la pattuizione determinata di tutte le condizioni economiche e la regolare pattuizione, in conformità alla delibera CICR, della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
mancano le comunicazioni di variazioni economiche conformi all'art. 118 TUB nel testo modificato dal D.L. 223/2006; vi è stata la modifica consensuale delle condizioni economiche del 09 maggio 2016.
Tuttavia, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di non poter aderire ad alcuna delle ipotesi di calcolo formulate dalla CTU (è
sufficiente al riguardo segnalare che sono state elaborate considerando legittimo l'anatocismo dal giugno 2000 sino al 31 dicembre 2013 e che non
è chiaro se la individuazione delle rimesse prescritte sia stata effettuata sul saldo rettificato dagli addebiti illegittimi o meno).
Occorre, pertanto rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio al fine rideterminare il saldo del rapporto intercorso tra le parti, partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile che dimostra un saldo positivo a suo favore (cfr. Cass. 1763/2024) e che non è non contestato dalla banca,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale (né poteva esserlo, trattandosi di documentazione di sua provenienza), epurando gli addebiti illegittimi,
quali oneri, commissioni, spese ed interessi, questi ultimi da sostituirsi con il tasso ex art. 117 TUB, ed epurato dall'effetto anatocistico per il periodo compreso tra la data di apertura del conto sino al 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, quantificando, poi, le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione effettuate nel periodo compreso tra la data del primo estratto conto disponibile (31 dicembre 2004) ed il 25 luglio
2007 (lasso temporale ulteriore al decennio non coperto dall'atto interruttivo della prescrizione) con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto depurato dagli effetti conseguenti all'addebito di competenze illegittime,
4. Pertanto, il primo motivo va accolto, il secondo va rigettato, mentre il terzo motivo va accolto per quanto di ragione in quanto, mentre sono infondate le questioni poste in tema di usura, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissioni, oneri, spese ed interessi con riferimento al contratto originario stipulato il 7 agosto 1997, l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi anatocistici a partire dalla data di apertura del conto sino al 5 ottobre 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014; l'illegittimità degli addebiti ove effettuati in esercizio dello ius variandi in assenza delle prescritte comunicazioni.
Occorre procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di ricalcolare il saldo,
epurato dalle eventuali poste prescritte, dagli addebiti illegittimi e dall'effetto anatocistico. A ciò si provvede con separata ordinanza.
5. La definizione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 7/2022 Parte_1
pubblicata in data 10 gennaio 2022: accoglie il primo motivo;
rigetta il secondo motivo;
accoglie per quanto di ragione il terzo motivo e per l'effetto dichiara l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissioni,
oneri, spese ed interessi con riferimento al contratto originario stipulato il 7
agosto 1997, l'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale a partire dalla data di apertura del conto sino al 5 ottobre 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, l'illegittimità degli addebiti ove effettuati in esercizio dello ius variandi in assenza delle prescritte comunicazioni;
rigetta le questioni formulate nel terzo motivo in materia di usura;
5) dispone procedersi in relazione al terzo motivo ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
6) spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 148/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 148/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
dicembre 2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio Parte_1
BA (deposito dell'avv. Paolo Guido Bregalanti e dell'avv. Lorenzo Fumagalli, bancario, cassetta di quest'ultimo procuratore domiciliatario sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE: con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Filippo Controparte_1
140041 La Scala
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10 gennaio 2022, n. 7/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
7/2022 pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 10.01.2022 Giudice
Dott.ssa Francesca Bresciani, nell'ambito del giudizio n. 12096/2017 R.G.,
accogliere, in riferimento ai capi della sentenza qui impugnati, tutte le
conclusioni già avanzate in prime cure, qui da intendersi integralmente
ritrascritte e che, comunque, qui di seguito vengono specificate:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o
inefficacia del contratto originario di conto corrente n. 4571 (poi divenuto
n. 4571182) datato 07.08.1997 per nullità e contrarietà alla legge e
mancanza di forma scritta ad substantiam nonché la nullità e/o invalidità e/o
inesistenza e/o inefficacia del contratto denominato “Richiesta di
trasformazione di conto corrente già esistente in conto business illimitato”
datato 05.10.2007 per usurarietà ab origine, nullità e contrarietà alla legge.
2. Previa, quindi, ogni statuizione sulla dedotta ed eccepita nullità e/o
invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto originario di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) datato 07.08.1997 nonché del
contratto denominato “Richiesta di trasformazione di conto corrente già
esistente in conto business illimitato” datato 05.10.2007 nonché di tutti gli
atti connessi successivi ai medesimi nonché delle relative clausole
contrattuali riferiti/e al rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), accertare e dichiarare:
a) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi ultralegali non
concordati e/o non dovuti in danno della società attrice nel corso del
rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182);
b) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi usurari non dovuti in
danno della società attrice nel corso del rapporto di conto corrente n. 4571
(poi divenuto n. 4571182);
c) l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi debitori comunque
non dovuti in danno della società attrice nel corso del rapporto di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182);
d) l'illegittima pattuizione e/o applicazione della capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi e dei tassi passivi e delle condizioni contrattuali nel
corso del rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), in
danno della società attrice;
e) l'illegittima pattuizione e/o applicazione, nel corso del rapporto di conto
corrente n. n. 4571 (poi divenuto n. 4571182), in danno della società attrice,
della commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi e della commissione di istruttoria veloce perché non concordate e
comunque nulle, ex artt. 1325 e 1418 c.c. per la mancanza di causa nonché
di spese non concordate;
f) la nullità delle variazioni avvenute in costanza del rapporto di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) e non concordate;
h) la nullità e/o l'invalidità e/o inesistenza del contratto di corrispondenza a
regolamentare le linee di credito appoggiate al rapporto di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) e, conseguentemente, ordinare il ricalcolo
del rapporto bancario secondo legge sino alla data della sua chiusura, senza
anatocismo (in estremo subordine su base annuale), con esclusione del
conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa.
3. Accertare e rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto
bancario di conto corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) alla data della
sua chiusura, ordinando il ricalcolo del rapporto secondo legge, senza
anatocismo (in estremo subordine su base annuale), con esclusione del
conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione
fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa.
4. Condannare, quindi, per tutti i motivi di cui in narrativa e in accoglimento
integrale e/o parziale delle predette conclusioni, alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento in favore della società attrice di tutto quanto
indebitamente sottratto a quest'ultima, a titolo di interessi debitori e spese
applicate sul conto corrente contestato n. 4571 (poi divenuto n. 4571182)
nonché a titolo di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e commissione di
massimo scoperto, commissioni, oneri e spese non validamente pattuiti/e e/o
non dovuti/e, che si quantifica nella somma di € 64.849,43
(sessantaquattromilaottocentoquarantanove/43) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali dalla
domanda al saldo effettivo.
5. In ogni caso, accertare e dichiarare se la banca convenuta, nel rapporto
di conto corrente per cui è causa abbia pattuito e/o applicato interessi
usurari, in spregio e violazione della Legge 108/96, e, se del caso,
trasmettere gli atti del presente giudizio e darne notizia alla Procura della
Repubblica competente.
In via istruttoria:
Ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., essendo rimasta sul punto
inevasa la formale istanza ex artt. 117 e 119 T.U.B. avanzata da parte attrice
in data 21.06.2017 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice) come
confermato dalla pec 11.09.2017 (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte
attrice) di l'esibizione contratto originario di Controparte_1
apertura di credito collegato all'apertura del conto corrente n. 4571 (poi
divenuto n. 4571182) datata 07.08.1997.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
(conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello)”.
Dell'appellata
“… In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile e/o
improponibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. civ., l'appello proposto
da avverso la sentenza n. 7/2022 del Parte_2
Tribunale di Bergamo e, per l'effetto, confermare il provvedimento
impugnato. Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi innanzi esposti,
[... tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da Parte_1
nella presente causa, con conseguente conferma della Parte_1
sentenza n. 7/2022 pubblicata dal Tribunale di Bergamo.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate
conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare prescritta, per le ragioni esposte in
narrativa, ogni domanda relativa al rapporto contestato per il periodo
anteriore al 21/06/2007, ovvero, in ogni caso, per quello anteriore all'ultima
rimessa solutoria rilevata.
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle
contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di per Controparte_1
l'effetto, respingere le domande proposte nel presente giudizio, dichiarando
che nulla è dovuto agli stessi a qualsivoglia titolo e/o ragione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società aveva agito in giudizio Parte_1
deducendo una serie di profili di illegittimità del contratto di c/c n.
03829/0000/4571182 stipulato con (ora in CP_2 Controparte_1
data 7 agosto 1997, chiuso il 26 luglio 2016 con un saldo attivo di oltre €
43.000,00, e chiedeva l'esatta rideterminazione del saldo.
1.1. Costituendosi in giudizio, la banca eccepiva la prescrizione di parte delle pretese azionate e chiedeva il rigetto delle domande avverse.
1.2. Con sentenza n. 7/2022 pubblicata in data 10 gennaio 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese della società attrice.
1.3. In particolare, ha, anzitutto, respinto la censura relativa alla nullità del contratto di c/c in quanto contratto “monofirma” per non essere stato sottoscritto dalla banca, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n.
898/2017, che ha sancito la validità di detti contratti, potendosi desumere il consenso della banca, in mancanza di sottoscrizione, dal suo comportamento concludente.
1.4. Ha rilevato l'incompletezza della documentazione versata in atti ai fini della ricostruzione del rapporto, come confermato dall'espletata CTU, che ha evidenziato importanti lacune, essendo presenti solamente il contratto originario del 1997, sprovvisto del documento di sintesi, e parte della documentazione contrattuale, datata a partire dal 2006. Ha evidenziato l'assenza del contratto originario di apertura di credito, ritenuto essenziale per la ricostruzione completa delle pattuizioni, oltre che di tutti gli estratti conto a partire dal 1997 fino al 31 dicembre 2004.
Il Tribunale ha, quindi, richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte (n.
2435/2020), ossia che per poter rideterminare il saldo di un rapporto di c/c occorre la produzione in giudizio da parte del correntista a ciò onerato ex art. 2697 c.c. di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura;
tuttavia, la produzione incompleta non comporta automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito, essendo possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta delle parti oppure attraverso l'espletamento di una CTU. Ha, però ritenuto che l'attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio e la CTU non sia stata in grado ricostruire in maniera completata il rapporto a causa delle lacune documentali, presupponendo l'esistenza di un saldo iniziale corrispondente a quello previsto al 31 dicembre 2004, pari ad
€ 25.592,30 (doc. 10) e della cui esattezza si dubita a causa del difetto di tutta la documentazione anteriore e a fronte delle contestazioni avanzate sul punto dalla banca;
ha quindi ritenuto non certe le risultanze della consulenza per la impossibilità di ricostruire correttamente l'andamento del rapporto e di ogni altra operazione, anche ai fini della prescrizione.
Circa il preteso accertamento in ordine all'illegittimità delle pattuizioni contrattuali, ha ritenuto che la correntista non abbia fornito piena prova sul punto e che abbia svolto deduzioni generiche, senza indicare le clausole presunte viziate. Il Tribunale ha, inoltre, ribadito come competa al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito allegare e provare gli elementi a sostegno della propria azione, precisando, altresì, come sia suo onere provare l'esistenza di un pagamento o addebito e la mancanza della relativa causa giustificativa qualora non si ritenga dovuto, perché illegittimo, non potendosi limitare ad allegazioni generiche, altrimenti l'azione sarebbe esplorativa oltre che inammissibile. Se per un verso, in specie, l'attrice non ha adempiuto ai propri oneri, nemmeno indicando le clausole che assumeva essere viziate, per altro verso, il Tribunale ha imputato il mancato assolvimento dell'onere probatorio anche alla condotta della banca, che, nonostante i solleciti, non ha provveduto a fornire la documentazione completa utile alla ricostruzione del rapporto. Tuttavia, considerato che l'istituto di credito fornisce al correntista la completa documentazione relativa al rapporto, ha ritenuto l'assenza documentale ascrivibile solamente alla responsabilità della correntista.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di tre motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 25 maggio 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 18 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta le statuizioni del Tribunale
relative all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., avendo il
Giudice ritenuto non prodotta in giudizio documentazione sufficiente né
fornito adeguate allegazioni per sostenere le pretese avanzate ed i vizi lamentati.
Deduce di aver depositato, come indicato nell'atto di citazione in primo grado, il contratto di apertura del c/c n. 4571 del 7 agosto 1997, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo affidamenti del 7 settembre 2007, le relative condizioni economiche e il documento di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007 e le relative condizioni economiche, le condizioni del conto business illimitato ed i servizi aggiuntivi del 5 ottobre
2007, la trasformazione del contratto di c/c in business light del 5 gennaio
2012 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016, la copia degli e/c del c/c n.
4571182 a partire dal 31 dicembre 2004 fino al 25 luglio 2016 e la relazione tecnica di parte del 27 novembre 2017.
Deduce di aver presentato istanza ex art. 117 e 119 co. 4 TUB in data 21
giugno 2017, dunque ante causam, nei confronti della banca per ottenere la documentazione contrattuale e contabile e che risulta essere pacifica la mancata produzione, nonostante le richieste, da parte di quest'ultima delle condizioni economiche relative al c/c del 7 agosto 1997, del contratto originario di apertura di credito, degli e/c completi a partire dal 7 agosto 1997
fino al 31 dicembre 2004; evidenzia che il correntista ha diritto ad ottenere dalla banca i documenti contrattuali e, in caso di mancata consegna, le conseguenze negative di tale rifiuto dovrebbero ripercuotersi in capo alla banca per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e del dovere di buona fede.
L'appellante espone di aver agito in ripetizione, eccependo la nullità delle clausole contrattuali, in particolare la mancata pattuizione delle condizioni economiche, della clausola relativa agli interessi, della clausola di reciprocità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, l'indebita applicazione della cms, e lamentando l'addebito di poste non dovute.
Evidenzia come, in caso di domanda di ripetizione, l'accertamento giudiziale possa essere effettuato a partire dal primo e/c disponibile e, in specie, deduce di aver prodotto la serie integrale degli e/c a partire dal 31 dicembre 2004
fino al 25 luglio 2016, data di chiusura del conto, esponendo come il primo estratto prodotto, e mai contestato, rechi un saldo positivo di € 25.592,30.
A fronte di tale produzione, il Giudice avrebbe errato nel non ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sulla correntista per mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura fino alla chiusura del rapporto (richiama sul punto Cass. n. 5887/2021, n.
23852/2020), ed avrebbe, altresì, errato nel ritenere il dato contabile di partenza del primo e/c disponibile incerto.
Inoltre, evidenzia come il CTU avrebbe abbia correttamente svolto la propria analisi utilizzando come dato di partenza il primo e/c disponibile.
L'appellante contesta, poi, le statuizioni del Tribunale in materia di prescrizione per il periodo precedente il 31 dicembre 2004, esponendo di non aver agito in ripetizione per il periodo anteriore a tale data e che, comunque,
le uniche rimesse che eventualmente si sarebbero potute calcolare sarebbero quelle relative al periodo successivo al 31 dicembre 2004.
Critica, altresì, l'affermazione del Tribunale per cui sarebbe stata omessa l'indicazione delle clausole presunte viziate ed in merito alle quali sarebbero state svolte deduzioni generiche, avendo, invece, puntualmente dedotto puntualmente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: la mancata pattuizione delle condizioni economiche del c/c per il periodo dal 7 agosto 1997 fino al 5 ottobre 2007, che avrebbe comportato la percezione a favore della banca di interessi superiori al tasso legale, spese, commissioni e oneri non dovuti;
la variazione dei tassi di intessi in assenza di regolare pattuizione;
la mancata sottoscrizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 7 agosto 1997 fino al 5 ottobre
2007; l'indebita pattuizione e applicazione di cms, spese di concessione fido e oneri bancari;
l'esistenza di un fido di fatto dalla data di apertura del c/c fino al 7 settembre 2007, a fronte del saldo negativo del conto emergente dagli e/c e gli scalari prodotti, anche in data precedente al 7 settembre 2007,
della sottoscrizione di fideiussione omnibus in data 7 agosto 1997 di lire
100.000.000, aumentata poi nel 10 marzo 2000 e nel 24 marzo 2000 sino a lire 300.000.000, della segnalazione alla Centrale Rischi, dell'applicazione della cms e dell'assenza di intimazioni di rientro da parte della banca per pretesa scopertura senza affidamento ed in assenza di rifiuto di esecuzione di ordini sul saldo debitore o di diffide dal compiere atti dispositivi sul conto.
Tali violazioni sarebbero state analizzare nella perizia di parte, che avrebbe accertato l'esistenza di un saldo positivo del conto per € 64.849,43.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale deve escludersi che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia inficiato da carente allegazione e dall'assenza di prove riguardo l'andamento del rapporto contrattuale e delle clausole di cui è stata dedotta la nullità.
1.2. La società attrice ha fin da subito lamentato una serie di vizi relativamente al rapporto intercorso con la banca;
in particolare, tali doglianze sono così sintetizzabili: l'assenza di condizioni economiche regolanti il rapporto di c/c originario stipulato nel 1997, difettando il contratto qualsiasi convenzione in merito, con conseguente applicazione degli interessi debitori nella misura legale e restituzione degli addebiti illegittimamente corrisposti, perché non pattuiti;
l'usurarietà della clausola relativa agli interessi del contratto del 5 ottobre 2007, avendo la banca attribuito al tasso d'interesse debitore nominale annuo effettivo un'aliquota pari al 15,3077%,
superiore alla soglia usura del periodo fissata al 14,925%; la nullità
dell'anatocismo per assenza di pattuizione e sottoscrizione della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori sia nel contratto originario che nel contratto del 5 ottobre 2007.
Dall'esame delle doglianze contenute nell'atto di citazione, contenente anche richiami alla perizia di parte prodotta, emerge che non può essere condivisa la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda per carenza assertiva riguardo al contratto, alle clausole nulle, alla loro illegittimità.
L'assenza di carenza assertiva trova, altresì, riscontro nella considerazione per cui l'istituto di credito, costituendosi in giudizio, ha articolato le proprie difese, avendo ben presente che controparte ha agito chiedendo di “Accertare
e rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto bancario di conto
corrente n. 4571 (poi divenuto n. 4571182) alla data della sua chiusura,
ordinando il ricalcolo del rapporto secondo legge, senza anatocismo (in
estremo subordine su base annuale), con esclusione del conteggio
trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della
commissione di massimo scoperto/commissione messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce, della valuta, delle condizioni, delle
spese e come in narrativa”.
1.3. Inoltre, circa la questione dell'adempimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., la società attrice ha provveduto a produrre in giudizio la documentazione contrattuale a sua disposizione, ottenuta in parte anche a fronte della richiesta avanzata nei confronti della banca ex artt. 117 e 119
TUB, ossia il documento di accettazione apertura di conto corrente n. 4571
del 7 agosto 1997, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo affidamenti 7 settembre
2007, le relative condizioni economiche e il documento di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007, le relative condizioni economiche, le condizioni contrattuali del conto business illimitato ed dei servizi aggiuntivi, la trasformazione del contratto di c/c (in conto business light) del 5 gennaio 2012 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016, oltre alla copia degli e/c completi (movimentazioni mensili e scalari trimestrali) del c/c
4571182 a partire dal 31 dicembre 2004 fio al 25 luglio 2016.
1.4. Rileva, il Collegio che nei rapporti bancari in conto corrente, ove sussista la nullità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere,
sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate,
rivelandosi, invece, inutilizzabili a tal fine criteri presuntivi o approssimativi
(cfr. Cass. 30822/2018, 24948/2017, 20693/2016). Il Tribunale ha evidenziato la non completezza della documentazione prodotta e la impossibilità di ricostruire la movimentazione del conto;
tuttavia, tale statuizione non può essere condivisa.
Nonostante il contratto di c/c di cui è causa sia stato stipulato in data 7 agosto
1997, la produzione documentale è stata effettuata in maniera completa con riferimento al periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 ed il 25 luglio 2016,
data di chiusura del conto, e consta sia degli e/c periodici che degli estratti scalari, come riscontrato anche dall'espletata CTU in primo grado.
Il Collegio evidenzia che <
ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato,
e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto>> (Cass. n. 27362/2022).
A fronte della produzione documentale effettuata, va ricordato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui <
bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo CP_3
finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass. 29190/2020).
E in effetti, il Tribunale ha disposto la chiesta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU ha svolto gli accertamenti richiesti sulla base dell'esame della documentazione prodotta, nonostante le lacune documentali evidenziate,
riuscendo, comunque, a fornire svariate ipotesi risolutive dei quesiti formulati (sia pure non condivisibili per le ragioni che di seguito saranno esposte).
1.4. A fronte i tali considerazioni, si impone in questa sede l'esame delle doglianze avanzate dall'appellante con riferimento ai pretesi vizi del rapporto di conto corrente, di cui di seguito si dirà.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce di aver chiesto alla banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 tub, prima dell'instaurazione del giudizio, tutta la documentazione contrattuale e la copia di tutti gli e/c per tutta la durata del rapporto. Tuttavia, la banca avrebbe unicamente consegnato il contratto di apertura del c/c privo delle condizioni economiche, il documento di sintesi del 27 luglio 2006 relativo al servizio incassi effetti, l'accettazione di riepilogo degli affidamenti dal 7 settembre 2007, le relative condizioni economiche e i documenti di sintesi, la richiesta di trasformazione del contratto di c/c del 5 ottobre 2007 e le relative condizioni economiche, la trasformazione del contratto di c/c del 5 gennaio 2021 ed il relativo documento di sintesi, la modifica consensuale delle condizioni economiche del 9 maggio 2016. Segnala che la banca ha, invece, omesso di produrre copia delle condizioni economiche del contratto originario, del contratto di apertura di credito originario e degli estratti conto completi dalla data di apertura del rapporto fino 31 dicembre 2004.
In merito, il Tribunale avrebbe svolto un ragionamento illogico, dapprima affermando come il mancato assolvimento dell'onere probatorio fosse ascrivibile alla condotta della banca, per poi riscontrare un difetto di onere probatorio in capo alla correntista, rigettando così la sua domanda,
nonostante la banca avesse disatteso l'obbligo di legge cui sarebbe tenuta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
L'appellante evidenzia come, per lo meno, la propria domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento con riferimento al periodo documentato, ossia a partire dal 31 dicembre 2004 fino alla chiusura del conto.
Espone, inoltre, come sia la documentazione contrattuale che contabile tra cui gli e/c, non soggiaccia al limite decennale ex art. 119 TUB, riferendosi la norma alla sola “documentazione inerente le singole operazioni” e non ai documenti di sintesi, che la banca sarebbe tenuta a consegnare al cliente anche dopo dieci anni dalla chiusura del rapporto. La norma sancirebbe a carico della banca sia l'obbligo di rendicontazione del proprio operato, per mezzo, ad esempio, della consegna degli e/c, senza limiti temporali o altre limitazioni, sia l'obbligo di conservare i documenti relativi alle singole operazioni, che non può essere opposto trascorsi dieci anni dalla loro esecuzione. In sostanza il termine decennale sussisterebbe per la documentazione relativa alle singole operazioni e non per i documenti di sintesi.
Il Tribunale, una volta riscontrata la mancata consegna della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, avrebbe dovuto ordinare alla banca, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione già richiesta.
2.1. In thesi, le argomentazioni dell'appellante sono fondate, in quanto,
conformemente agli artt. 117 e 119 TUB e 210 c.p.c., la richiesta di documenti formulata nei confronti della banca ai sensi del TUB deve precedere l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie, avendo la correntista formulato la domanda richiesta ex
art. 119 TUB in data 21 giugno 2017, precedentemente all'instaurazione del giudizio, e poi proposto istanza di esibizione nel giudizio di primo grado ex
art. 210 c.p.c.
Infatti <
titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato>> (Cass. 24641/2021); inoltre
<
1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna>> (Cass. 23861/2022; cfr. Cass. n.
9082 del 2023).
Tuttavia, il Collegio rileva che la società correntista ha, in questa sede,
chiesto “Ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., essendo rimasta
sul punto inevasa la formale istanza ex artt. 117 e 119 T.U.B. avanzata da
parte attrice in data 21.06.2017 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte
attrice) come confermato dalla pec 11.09.2017 (doc. 2 fascicolo di primo
grado di parte attrice) di l'esibizione contratto Controparte_1
originario di apertura di credito collegato all'apertura del conto corrente n.
4571 (poi divenuto n. 4571182) datata 07.08.1997”. Suddetta istanza non può trovare accoglimento, in quanto essa non ha ad oggetto la documentazione riguardante le operazioni relative al rapporto, come, ad esempio, gli estratti conto o gli scalari, bensì la sola documentazione contrattuale, che non si riferisce, per definizione, a documenti relativi alle singole operazioni eseguite in conto.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale delle risultanze della CTU espletata, da cui sono emerse l'assenza delle condizioni economiche nel contratto di apertura di c/c,
sottoscritte solamente nel documento datato 7 settembre 2007, l'assenza di prescrizione delle rimesse solutorie, la mancata pattuizione della clausola anatocistica, la mancata comunicazione dell'esercizio dello ius variandi, il superamento del tasso soglia usura in alcuni trimestri, la presenza in atti della documentazione prodotta dalla correntista.
Pur riferendo che il proprio consulente ha accertato un saldo positivo a suo favore di € 64.849,43, deduce che i risultati della CTU maggiormente in linea con le disposizioni normative e con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarebbero quelli contenuti nell'ipotesi 7, avendo il CTU incluso nel calcolo del TEG la cms, utilizzando la formula di Banca d'Italia e raffrontando il risultato ottenuto con il tasso soglia, azzerando gli interessi passivi usurari e senza quantificare l'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini della prescrizione e ciò sia per la presenza di un fido di fatto precedente il 21 giugno 2007 e sia perché le punte massime di sconfinato, non contestate dalla banca, rappresenterebbero la soglia del fido. In esito a tale calcolo, il saldo a favore della correntista sarebbe pari ad € 55.278,26.
3.1. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito saranno esposti.
Il Tribunale, pur avendo disposto l'espletamento di una CTU al fine di addivenire ad una corretta rideterminazione del saldo del rapporto contrattuale, non ne ha considerato le risultanze, atteso il rigetto delle pretese attoree, perché ritenute generiche e carenti dal punto di vista allegatorio e probatorio, con statuizione non condivisibile, a fronte delle argomentazioni già esposte in esito all'esame del primo motivo di gravame, che impongono,
pertanto, l'esame dei profili di illegittimità dedotti dalla correntista con riferimento al rapporto contrattuale prima di esaminare le risultanze della
CTU.
3.2. Dai documenti di causa e dall'espletata CTU emerge, per quanto concerne il contratto stipulato in data 7 agosto 1997, l'assenza di pattuizioni di qualsivoglia condizione economica, come dedotto dalla correntista, cui consegue l'illegittimità degli addebiti operati sul conto sino al 5 ottobre 2007
(data in cui è intervenuta la “trasformazione” del rapporto in “conto business
illimitato”) a titolo di commissioni, oneri, spese ed interessi. Gli addebiti a titolo di commissioni, oneri e spese vanno epurati mentre, a fronte dell'illegittimità degli interessi applicati per assenza di pattuizione, trovano applicazione gli interessi previsti ai sensi dell'art 117 TUB, norma che non regola il fisiologico andamento della relazione tra banca e cliente, ma interviene su una situazione patologica, quale quella che si determina laddove il contratto non contenga l'indicazione del tasso di interesse o esso venga determinato mediante richiamo agli usi;
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del citato art. 117 avviene attraverso il meccanismo della inserzione automatica della clausola di legge relativa alla misura del saggio di interesse, secondo il disposto di cui agli artt.1339 c.c. e 1419 c.c.
Risultano, invece, regolarmente pattuite e determinate le condizioni economiche regolanti il rapporto a far data dalla “trasformazione” del contratto in “conto business illimitato”, intervenuta il 5 ottobre 2007, oltre che dalla successiva stipulazione in data 5 gennaio 2012, come evidenziato dall'appellante e confermato nella stessa CTU.
3.3. Le doglianze dell'appellante sono fondate anche per quanto concerne il tema della capitalizzazione degli interessi, in quanto, in assenza di previsioni sul punto, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a tale titolo a partire dalla data di apertura del rapporto fino all'intervento della successiva pattuizione avvenuta in data 5 ottobre 2007 in esito alla “trasformazione” del contratto;
va rilevato che sull'interpretazione dell'art. 7 co. 2 della delibera
CICR 9 febbraio 2000 era sorto recentemente un contrasto all'interno della
Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), risolto, poi, dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215/2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
Pertanto, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla
Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato, se non a partire dal 5 ottobre 2007, data in cui è intervenuta la
“trasformazione” del rapporto, in occasione della quale la pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi è stata fatta oggetto di pattuizione.
Invece, per quanto concerne il periodo successivo al 1° gennaio 2014, la
Suprema Corte ha statuito che <
anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB),
come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria>> (Cass. . 21344/2024).
Ne consegue, dunque, la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a far data dall'instaurazione del rapporto fino all'intervento della pattuizione contenuta nel contratto del 5 ottobre 2007 e degli ulteriori addebiti a tale titolo intervenuti successivamente al 1° gennaio 2014, che devono, quindi, essere epurati dal saldo del c/c.
3.4. Non trovano, invece, accoglimento le doglianze in tema di usura, con riferimento alle quali si impongono le seguenti considerazioni. Va ricordato che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 24675/2017, hanno espresso il seguente principio di diritto: <
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>.
In base alla disciplina di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1,
d.l. 394/2000 conv. in L. 24/2001 <
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque, titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>; il raffronto va, quindi, effettuato su base negoziale,
secondo un giudizio ex ante, rapportato alle condizioni sussistenti all'atto della stipulazione del contratto, ovvero a quella immediatamente antecedente ciascuna variazione intervenuta nel tempo.
Il CTU, in merito alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dalla nel corso del rapporto (T.E.G.), al fine di verificare CP_3
l'eventuale superamento dei tassi soglia, ha svolto i propri conteggi sia escludendo, sia includendo la cms nel calcolo dell'usura; va ricordato che <
in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata,
rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>> (Cass. S.U. 16303/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del TEG elaborata dalla Banca d'Italia - e quindi il tasso soglia" ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo,
in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
L'appellante ha lamentato l'usura originaria del contratto stipulato il 5
ottobre 2007; tuttavia, tale profilo di illegittimità non è stato riscontrato dal
CTU, il quale ha osservato che <
usurarietà contrattuale relativamente al tasso di interesse ed eventuali commissioni, in quanto, in sede di stipula del contratto di conto Business
illimitato, i tassi di interesse nominali annui sia entro fido (13,1000%) che oltre fido (14,50%) risultano inferiori alla soglia fissata da Banca d'Italia per il periodo 01.10-31.12.2007 per la categoria “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00 euro”, pari al 14,925% (tasso medio rilevato 9,95% x
1,5). La Commissione di massimo scoperto sia entro fido (0,750%) che oltre fido (1,000%) risulta essere sotto soglia usura (fissata in 1,050%)>>.
Il superamento del tasso soglia che il consulente d'ufficio ha riscontrato in uno/sei trimestre, a seconda delle tipologie di calcolo adottate;
tuttavia, si tratta di una ipotesi di usura sopravvenuta, considerata irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, va osservato che nel rapporto di apertura di credito in conto corrente al fine dell'accertamento, nella prospettiva di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c., dell'eventuale superamento del TSU non ci si può limitare alla considerazione delle pattuizioni originarie, ma si deve tener conto anche delle modifiche intervenute a seguito dell'esercizio da parte della banca del potere di modificare unilateralmente il contenuto delle condizioni contrattuali (art.118 TUB); le modifiche in tal modo apportate hanno infatti piena valenza contrattuale e determinano la sostituzione della nuova disposizione a quella precedente, e quindi rilevano, dal momento in cui divengono efficaci, anche al fine dell'accertamento circa l'eventuale superamento del TSU. A cui consegue l'azzeramento ex art.1815 c.c. di ogni interesse a decorrere dal momento in cui ha avuto efficacia la modifica contrattuale che ha generato il superamento e sino a nuova variazione contrattuale che riporti il TEG del singolo contratto entro i limiti del TSU.
Non è tuttavia possibile affermare che se vi è stato in un rapporto di apertura di credito in c/c un fenomeno di usura sopravvenuta, cioè un superamento del
TSU in trimestri non prossimi alla data di stipulazione del contratto, non riconducibile quindi alle pattuizioni negoziali originarie, ciò deve necessariamente essersi verificato a seguito e per effetto di modificazioni contrattuali successive dovute all'esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB. Il superamento del TSU riferito al trimestre di periodo può
verificarsi infatti anche in relazione ad altri presupposti, tra cui, per esempio,
l'oscillazione (nel senso della temporanea riduzione) nel tempo dei tassi correntemente applicati dalle banche.
Ritiene il Collegio che il correntista può sì invocare il diritto all'azzeramento
ex art.1815 c.c. dell'interesse passivo ove divenuto usurario, anche se il superamento del TSU non è riconducibile alle pattuizioni originarie, ma ciò
solo se tale superamento dipenda dalla variazione delle condizioni di contratto a seguito di comunicazione ex art.118 TUB da parte della banca, e che, per tale motivo, il correntista è gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello ius variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato superamento del tasso soglia. Compete
quindi al correntista l'indicazione della deliberazione della banca dalla cui applicazione sarebbe derivata, quale conseguenza, quella del superamento del tasso soglia usura di periodo. Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante non ha allegato né provato, che l'eventuale superamento del TSU lamentato fosse riconducibile ad una variazione contrattuale unilateralmente disposta dalla banca in esercizio dello ius variandi e di ciò non vi è stato un riscontro da parte del CTU.
3.6. Per quanto concerne il tema della prescrizione, l'istituto bancario ha proposto l'eccezione di prescrizione con riferimento ai pagamenti precedenti il 2007, periodo ultroneo a quello decennale decorrente dalla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 25 luglio 2016.
Tuttavia, va dato atto che, successivamente alla chiusura del rapporto è stato esperito, seppur infruttuosamente, un tentativo di mediazione documentato dal verbale di esito negativo del 24 ottobre 2017, la cui domanda (certamente anteriore al 25 luglio 2017, data in cui si è tenuto il primo incontro) ha quindi interrotto il decorso del periodo prescrizionale e costituisce il dies a quo
corretto a partire dal quale calcolare il periodo decennale predetto.
Occorre poi fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU.
n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Infatti “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito
sostenuto come illegale… che, se pendente l'apertura di credito, il
correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è
indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del
momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il
denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento
del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche
versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino
indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura
di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa,
in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato
il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare
a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.)
illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un
incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di
cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel
senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra
indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo
scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei
limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un
pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di
pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo
che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del
quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (in termini Cass.
798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno dedotto in merito all'esistenza di affidamenti, i quali, peraltro, anche per il periodo anteriore al 2007 sono stati oggetto di una ricognizione formale intervenuta tra le parti e documentata
(cfr. “accettazione riepilogo affidamenti” del 07 settembre 2007:doc. 5).
Al riguardo, va rilevato che <
dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse,
sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché
ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto>> (Cass. ord. n. 31927/2019).
Pertanto, va accertato se i versamenti abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente,
(tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato) con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito di competenze illegittime
(Cass. 7721/2023 e 9141/2020).
3.7. Dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che: il conto corrente n. 4571 è privo di condizioni economiche;
il conto corrente del 05
ottobre 2007 è stato costantemente assistito da una linea di credito per elasticità di cassa di € 25.000,00 come risulta dal riepilogo del 07 settembre
2007; il “conto bussiness illimitato” e il “conto business light” del 05 gennaio
2012 contengono la pattuizione determinata di tutte le condizioni economiche e la regolare pattuizione, in conformità alla delibera CICR, della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
mancano le comunicazioni di variazioni economiche conformi all'art. 118 TUB nel testo modificato dal D.L. 223/2006; vi è stata la modifica consensuale delle condizioni economiche del 09 maggio 2016.
Tuttavia, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di non poter aderire ad alcuna delle ipotesi di calcolo formulate dalla CTU (è
sufficiente al riguardo segnalare che sono state elaborate considerando legittimo l'anatocismo dal giugno 2000 sino al 31 dicembre 2013 e che non
è chiaro se la individuazione delle rimesse prescritte sia stata effettuata sul saldo rettificato dagli addebiti illegittimi o meno).
Occorre, pertanto rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio al fine rideterminare il saldo del rapporto intercorso tra le parti, partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile che dimostra un saldo positivo a suo favore (cfr. Cass. 1763/2024) e che non è non contestato dalla banca,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale (né poteva esserlo, trattandosi di documentazione di sua provenienza), epurando gli addebiti illegittimi,
quali oneri, commissioni, spese ed interessi, questi ultimi da sostituirsi con il tasso ex art. 117 TUB, ed epurato dall'effetto anatocistico per il periodo compreso tra la data di apertura del conto sino al 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, quantificando, poi, le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione effettuate nel periodo compreso tra la data del primo estratto conto disponibile (31 dicembre 2004) ed il 25 luglio
2007 (lasso temporale ulteriore al decennio non coperto dall'atto interruttivo della prescrizione) con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto depurato dagli effetti conseguenti all'addebito di competenze illegittime,
4. Pertanto, il primo motivo va accolto, il secondo va rigettato, mentre il terzo motivo va accolto per quanto di ragione in quanto, mentre sono infondate le questioni poste in tema di usura, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissioni, oneri, spese ed interessi con riferimento al contratto originario stipulato il 7 agosto 1997, l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi anatocistici a partire dalla data di apertura del conto sino al 5 ottobre 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014; l'illegittimità degli addebiti ove effettuati in esercizio dello ius variandi in assenza delle prescritte comunicazioni.
Occorre procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di ricalcolare il saldo,
epurato dalle eventuali poste prescritte, dagli addebiti illegittimi e dall'effetto anatocistico. A ciò si provvede con separata ordinanza.
5. La definizione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 7/2022 Parte_1
pubblicata in data 10 gennaio 2022: accoglie il primo motivo;
rigetta il secondo motivo;
accoglie per quanto di ragione il terzo motivo e per l'effetto dichiara l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissioni,
oneri, spese ed interessi con riferimento al contratto originario stipulato il 7
agosto 1997, l'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale a partire dalla data di apertura del conto sino al 5 ottobre 2007 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, l'illegittimità degli addebiti ove effettuati in esercizio dello ius variandi in assenza delle prescritte comunicazioni;
rigetta le questioni formulate nel terzo motivo in materia di usura;
5) dispone procedersi in relazione al terzo motivo ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
6) spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli