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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7008 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GL RI CA e NT TA
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.7.2025, – premesso di aver ricevuto Parte_1
CP_ una missiva datata 23.12.2022, con la quale l' gli aveva chiesto in restituzione la somma complessiva di euro 1.377,63, quale erogata in eccedenza sulla pensione d'inabilità civile n.
044-3100 07103755 a partire dal luglio 2020 e sino al gennaio 2023 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, lamentando la genericità della motivazione del provvedimento di indebito e denunciando ulteriormente la violazione del principio del legittimo affidamento, stante la CP_ conoscenza (e/o conoscibilità) da parte dell' del dato reddituale di esso istante.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall al sig. non è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare CP_1 Parte_2
e dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per tutto quanto dedotto nella parte IN CP_1
1 DIRITTO ai punti A) – B); 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuto, resistendo, con varie CP_2 argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova riportare la prospettazione CP_ compiuta dall' nella memoria di costituzione depositata in data 28.11.2025.
“L'indebito pari ad € 1.377,63 di cui alla pratica RI n. 17382495, il cui accertamento è stato notificato al sig. il 20/03/2023, è scaturito da elaborazione centralizzata Parte_1 che ha rideterminato, a debito del ricorrente, la maggiorazione prevista dall'art. 38 della
Legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), sulla base dei redditi dichiarati per l'anno 2020: in particolare, sono risultati indebiti pagamenti per la maggiorazione dal 2020 al 2023 (doc.ti 01 664811951985 e 02 compiuta giacenza racc. 664811951985). La Legge
448/2001 e l'art. 15 del D.L. 104 del 2020 prevedono, infatti, che agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e ai sordi titolari di pensione di inabilità sia riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire al pensionato non coniugato, come nel caso di specie, un reddito complessivo annuo per il 2020 pari a € 8.469,63, per il 2021 a € 8.476.26, per il 2022 a €
8.583.51 e per il 2023 a € 9.102.34. Concorrono alla determinazione del limite di reddito tutti i redditi del pensionato, ivi compresa la pensione di invalidità civile interessata a debito.
L'importo della maggiorazione sociale viene liquidato in misura intera solo se oltre alla pensione di invalidità civile non si possiede alcun reddito;
di converso, la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore. Nel caso di specie, i redditi dichiarati per l'anno
2020 con modello Ap70 hanno consentito il riconoscimento della suddetta maggiorazione sociale per l'anno 2020 e, per trascinamento, dal 2021 al 2023. In sede di verifica dei redditi dichiarati con modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2020, l'Istituto ha verificato la presenza di redditi da lavoro dipendente, precedentemente non dichiarati, pari a
€ 540,00 per il 2020, € 5.611,00 per il 2021 ed € 2.092,00 per il 2022. Tali redditi hanno comportato il ricalcolo a debito della maggiorazione sociale, precedentemente riconosciuta dal periodo oggetto d'indebito 01.07.2020/31.01.2023 (doc. 03 ”. CP_3
2.2. Tale essendo la prospettazione difensiva dell' , è pacifico – ed emerge, in ogni caso, CP_2 per tabulas (si veda la nota d'indebito del 23.12.2022, versata in atti da entrambe le parti) – che
2 l'importo complessivo di euro 1.377,63, quale preteso dall'Ente con riferimento al periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, sia stato corrisposto a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L.
n. 448/2001 sulla pensione cat. INVCIV n. 07103755 e sia stato quantificato all'esito della verifica dei redditi dichiarati dall'assistito con modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2020.
L'indebito in questione ha, pertanto, natura assistenziale e non previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede (Cass. Sez. Lav. n. 847/2024).
D'altro canto, la maggiorazione in esame può ritenersi essa stessa istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cass.
Sez. Lav. n. 13915/2021).
2.3. Fatta questa premessa, la controversia va risolta sulla scorta dei principi ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale, dovendosi avere riguardo, a tal fine, all'iter motivazionale seguito da Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. 21.2.2025, n. 112, di seguito riprodotto nei suoi passaggi essenziali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Va detto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile
(Corte cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454).
3 A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass.
n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
8.2. Merita dar conto di significativi passaggi motivazionali della pronuncia della
Suprema Corte n. 13223/2020 afferente proprio un'ipotesi di indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali.
""8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza
n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
4 qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si CP_1 debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
5 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1 alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1 telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
6 Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi CP_1 esso l già conosce. CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
7 Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)"”.
2.4. Alla stregua dei principi innanzi esposti, deve escludersi la ripetibilità dell'importo preteso CP_ dall' e ciò in quanto l'indebito in questione – relativo al periodo compreso tra luglio 2020
e gennaio 2023 – è stato accertato con nota del 23.12.2022, comunicata all'odierno istante in CP_ data 20.3.2023 (cfr. doc. 2, fascicolo dell' . CP_ D'altro canto, il dato reddituale era pacificamente conoscibile dall' siccome evincibile dal modello 730/2021 (periodo d'imposta 2020), sicchè alcun contegno doloso risulta configurabile in capo all'assistito.
Stando così le cose ed occorrendo tutelare l'affidamento incolpevole dell'accipiens, nulla può essere chiesto in restituzione all'odierna parte ricorrente, dovendo, dunque, dichiararsi non dovuto l'importo complessivo di cui alla citata nota di indebito.
8 3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dagli Avv.ti GL RI CA e
NT TA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7008/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 1.377,63, quale CP_ pretesa dall' nella nota d'indebito del 23.12.2022; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
GL RI CA e NT TA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
VA UT
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