Versione
24 giugno 1965
24 giugno 1965
Art. 4.
Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruita', previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.
Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruita', previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Verona, sentenza 30/07/2021, n. 1203Provvedimento: […] Il successivo art. 5 della legge n. 97/1994 stabilisce inoltre che il prezzo di acquisto è costituito dal valore agricolo medio al momento dell'esercizio del diritto, determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre per la determinazione del prezzo delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici prevede una specifica procedura demandata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'organo regionale corrispondente (per il Veneto Avepa).Leggi di più...
- acquisto ex lege·
- annullamento contratto per incapacità di intendere e volere·
- malafede contraente·
- art. 111 c.p.c.·
- pregiudizio patrimoniale·
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