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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 214/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 25.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
UL SA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIALUIGIA CP_1 P.IVA_1
FERRANTE
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di:
- aver svolto l'attività di operaio con qualifica di manovale edile, con posa in opera di pietra e mattoni e movimentazioni manuale dei carichi e flessione ripetuta del rachide,
utilizzo costante del martello pneumatico, sollevamento costante di materiali pesanti;
- aver presentato all' di Aversa in data 26/04/2021 domanda amministrativa a CP_1
seguito della quale l' per l'accertamento sanitario dei requisiti ai fini del CP_1
riconoscimento di malattia professionale;
- di essere stato sottoposto a visita da parte dell' territoriale la Controparte_2
quale esprimeva il seguente giudizio: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale; la pratica pertanto viene archiviata. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”;
- di aver presentato in data 25/07/2022 tramite pec l'opposizione ex art.104 del D.P.R.
1124/1965, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di un danno biologico derivante da malattia professionale in misura dal 6% al 15%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte resistente si è costituita, eccependo l'improcedibilità del ricorso ex artt. 148 e 443
C.P.C., non essendo stato esperito il prescritto iter amministrativo ed in via subordinata nel merito il rigetto del ricorso, trattandosi di lavorazioni non tabellate, il cui onere di provarne l'origine professionale ricade sul lavoratore.
Il presente procedimento, con decreto del 25.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 6 dell'udienza, lette le relative note, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza a trattazione scritta del 07/10/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è procedibile, in quanto contrariamente a quanto eccepito dall' , il CP_1
ricorrente ha provato il prescritto iter amministrativo, depositando in giudizio la relativa documentazione relativa sia alla comunicazione dell'esito dell'accertamento dell' CP_1
del 04/12/2021, sia alla opposizione presentata a mezzo pec in data 25/07/2022.
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo del danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Vanno, pertanto, valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Pag. 3 di 6 Il consulente d'ufficio Dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
9.05.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che:
“L'indagine anamnestica, l'esame clinico, la documentazione sanitaria descritta, allegati alla presente consulenza, mi hanno permesso di rilevare quanto segue:
Il Signor è affetto da: Parte_1
- Esiti algo disfunzionali da Ernia discale posteriore mediana e paramediana destra in
L4 – L5 che impronta il sacco durale e le strutture nervose radicolari omolaterali realizzante marcata lomboscialtalgia con deficit deambulatori, parestesie e di forza nei passaggi posturali, in soggetto affetto da protrusioni discale da L2 a S1 e canale spinale ridotto di ampiezza.
Tale quadro clinico è inquadrabile viste le tabelle indicative annesse al DM 38-2000 al codice 213 per Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti.
Il complesso invalidante è valutato in 12% in ambito alla stregua del suddetto CP_1
DM del 23.02.2000”.
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata, accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue:
“valutati i postumi presenti ad oggi, con questo atto peritale si può concludere che, al signor è riconoscibile la Malattia Professionale per l'attività lavorativa Parte_1
svolta, a far data dalla domanda amministrativa e precisamente dal 26 aprile 2021. Tale
requisito viene valutato nella misura del 12% (dodici per cento) di danno biologico,
secondo le tabelle annesse al DM 38 del 12 luglio 2000 codice 213 [….] Soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, efficienza quali-quantitativa,
Pag. 4 di 6 continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici, vi è
compatibilità fra la lesività accertata e la menomazione nei termini di cui sopra”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 12%.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e precisamente dal 26 aprile 2021, oltre interessi come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto della natura e del valore della causa.
PQM
Pag. 5 di 6 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 25.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 214/2023, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accertata la malattia professionale, condanna l' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13
d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2021, liquidando detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico”
approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. condanna L' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6
LAVORO
N.R.G. 214/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 25.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
UL SA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIALUIGIA CP_1 P.IVA_1
FERRANTE
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di:
- aver svolto l'attività di operaio con qualifica di manovale edile, con posa in opera di pietra e mattoni e movimentazioni manuale dei carichi e flessione ripetuta del rachide,
utilizzo costante del martello pneumatico, sollevamento costante di materiali pesanti;
- aver presentato all' di Aversa in data 26/04/2021 domanda amministrativa a CP_1
seguito della quale l' per l'accertamento sanitario dei requisiti ai fini del CP_1
riconoscimento di malattia professionale;
- di essere stato sottoposto a visita da parte dell' territoriale la Controparte_2
quale esprimeva il seguente giudizio: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale; la pratica pertanto viene archiviata. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”;
- di aver presentato in data 25/07/2022 tramite pec l'opposizione ex art.104 del D.P.R.
1124/1965, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di un danno biologico derivante da malattia professionale in misura dal 6% al 15%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte resistente si è costituita, eccependo l'improcedibilità del ricorso ex artt. 148 e 443
C.P.C., non essendo stato esperito il prescritto iter amministrativo ed in via subordinata nel merito il rigetto del ricorso, trattandosi di lavorazioni non tabellate, il cui onere di provarne l'origine professionale ricade sul lavoratore.
Il presente procedimento, con decreto del 25.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 6 dell'udienza, lette le relative note, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza a trattazione scritta del 07/10/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è procedibile, in quanto contrariamente a quanto eccepito dall' , il CP_1
ricorrente ha provato il prescritto iter amministrativo, depositando in giudizio la relativa documentazione relativa sia alla comunicazione dell'esito dell'accertamento dell' CP_1
del 04/12/2021, sia alla opposizione presentata a mezzo pec in data 25/07/2022.
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo del danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Vanno, pertanto, valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Pag. 3 di 6 Il consulente d'ufficio Dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
9.05.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che:
“L'indagine anamnestica, l'esame clinico, la documentazione sanitaria descritta, allegati alla presente consulenza, mi hanno permesso di rilevare quanto segue:
Il Signor è affetto da: Parte_1
- Esiti algo disfunzionali da Ernia discale posteriore mediana e paramediana destra in
L4 – L5 che impronta il sacco durale e le strutture nervose radicolari omolaterali realizzante marcata lomboscialtalgia con deficit deambulatori, parestesie e di forza nei passaggi posturali, in soggetto affetto da protrusioni discale da L2 a S1 e canale spinale ridotto di ampiezza.
Tale quadro clinico è inquadrabile viste le tabelle indicative annesse al DM 38-2000 al codice 213 per Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti.
Il complesso invalidante è valutato in 12% in ambito alla stregua del suddetto CP_1
DM del 23.02.2000”.
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata, accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue:
“valutati i postumi presenti ad oggi, con questo atto peritale si può concludere che, al signor è riconoscibile la Malattia Professionale per l'attività lavorativa Parte_1
svolta, a far data dalla domanda amministrativa e precisamente dal 26 aprile 2021. Tale
requisito viene valutato nella misura del 12% (dodici per cento) di danno biologico,
secondo le tabelle annesse al DM 38 del 12 luglio 2000 codice 213 [….] Soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, efficienza quali-quantitativa,
Pag. 4 di 6 continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici, vi è
compatibilità fra la lesività accertata e la menomazione nei termini di cui sopra”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 12%.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e precisamente dal 26 aprile 2021, oltre interessi come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto della natura e del valore della causa.
PQM
Pag. 5 di 6 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 25.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 214/2023, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accertata la malattia professionale, condanna l' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13
d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2021, liquidando detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico”
approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. condanna L' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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