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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1894/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.10.2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in Bergamo (BG), Via Carnovali n. 92, p.i. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Lorenzo Della Bella, con domicilio eletto presso il difensore, in Lecco,
Via Leonardo da Vinci n. 15, appellante principale
E
in persona del curatore, avv. Federico Pellizzari, Controparte_1 autorizzato alla costituzione nel secondo grado con provvedimento del G.D. in data
11.12.2023, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Pagliani, con P.IVA_2 domicilio eletto presso il difensore, in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 57, appellato e appellante incidentale condizionato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 20.9.2023, notificata in pari data;
causa rimessa in decisione all'udienza del 19.6.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante ( : Parte_1
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza n. 1743/23 R.S. Tribunale di Verona e, per l'effetto, così giudicare: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1743/23 R.S.
Tribunale di Verona e accogliere tutte le domande svolte in prima istanza, che qui si riportano integralmente: “In via preliminare e di merito: accertare e dichiarare
l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 65 L.F., e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via subordinata, e nel merito: accertare
e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c., in combinato disposto con l'art. 66 L.F.
e 2091 c.c., e, conseguentemente accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via ulteriormente subordinata, e nel merito: accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66 L.F. e 2091 c.c., oppure con l'art. 67 L.F., e conseguentemente accertare
e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita da Controparte_2 nemmeno quella di € 2.186,61 al con ogni Controparte_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in ogni caso: accertare l'esatto saldo dare/avere tra le parti e i reciproci rapporti di credito/debito tra Parte_1
e il e, nel caso, dichiarare applicabile la compensazione Controparte_1 ex art. 56 L.F. escludendo qualsiasi ipotesi di ingiusto arricchimento o arricchimento senza causa da parte del e, per l'effetto, emettere Controparte_1 sentenza costitutiva che riconosca il diritto di a insinuare Parte_1 eventuali crediti nascenti da qualsiasi obbligo restitutorio, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In via istruttoria: con espressa riserva sin d'ora di ulteriormente dedurre, produrre, chiedere, domandare, precisare, depositare, documentare, capitolare ed indicare testimoni ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
In punto spese: con vittoria di spese, diritti e onorari”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via preliminare, rigettare l'appello per improcedibilità e/o inammissibilità e confermare in toto la sentenza del Tribunale di
Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il 20.09.2023. In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente
2 la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il
20.09.2023. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto la parte appellata propone, nella non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte riformasse la sentenza di prime cure accogliendo in tutto o in parte le domande dell'appellante: - per tutti i motivi in narrativa indicati e ove occorra anche, previo accertamento dell'inesigibilità ex art. 2467 c.c., accertare e dichiarare
l'inefficacia ex art. 65 L. Fall. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società dei pagamenti effettuati dalla società in Controparte_1 CP_1 bonis a titolo di rimborso finanziamento ed interessi al socio e Controparte_3 conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore alla restituzione a favore della Curatela del Fallimento della società
[...] della somma complessiva, con interessi dall'indebita percezione al saldo;
- CP_1 in via alternativa o subordinata per tutti i motivi in narrativa indicati, revocare e dichiarare l'inefficacia del pagamento della somma complessiva di € 36.299,31 sopra indicato, ex art. 2901 c.c. e come richiamato dall'art. 66 L. Fall. con conseguente condanna di al pagamento alla Curatela del Fallimento di Parte_1 CP_1
[... della somma di € 36.299,31 oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- in ulteriore via alternativa o subordinata revocare ex art. 67 secondo comma L. Fall., ovvero ancora ex art. 66 L. Fall e 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società il pagamento di € 2.186,81 effettuato il 3 CP_1 maggio 2019 dalla società in bonis con conseguente condanna della CP_1 convenuta a restituire la somma di € 2.186,81 oltre interessi dal Parte_1
3.5.19 al saldo effettivo. In ogni caso, con rifusione anche degli oneri di questo grado di giudizio. In via istruttoria: I) si chiede venga ammessa la prova per interpello del legale rappresentante di parte convenuta, oggi il sig. sig. , che all'epoca Parte_2 dei fatti di cui si discute (doc. 28 fascicolo primo grado) era pure l'amministratore della società e la prova testimoniale, sui capitoli di prova di seguito CP_1 indicati. 1) Vero che nel momento in cui l'assemblea dei soci della di CP_1 deliberò la restituzione del finanziamento residuo a suo tempo concesso dal socio
giusta delibera del 29 maggio 2017 che si rammostra (sub doc. 6 Parte_1 fascicolo di primo grado), la società , si trovava in una situazione di CP_1 squilibrio dell'indebitamento come emerge dall'esame del piano finanziario 2017, dai prospetti e schede contabili esercizio 2017 della società che mi si CP_1 rammostrano (sub doc 21, 22/a, 22/b, 22c, 29, 30, 31 fascicolo primo grado)? 2)
Vero che le schede contabili, i prospetti contabili ed il piano ammortamento 2017 di
3 che mi si rammostrano (doc. 29 e 30 fascicolo attore primo grado) vi CP_1 sono stati a suo tempo inviati dagli amministratori della società ? Si CP_1 indicano quali testi gli allora consulenti dott. , dott.ssa e Persona_1 Persona_2 dott. dello (via Cavour n. Persona_3 Controparte_4 Co 50/b) e di e (via Mascari n.65), i quali hanno fornito CP_5 Controparte_6 alla Curatela la documentazione oggi dimessa in atti (doc. n. 29-30 fascicolo primo grado) con la quale è stata ricostruita la situazione finanziaria della società CP_1 per l'esercizio 2017, in assenza del bilancio. II) Si chiede ammettersi CTU contabile volta alla verifica della sussistenza, all'atto della concessione del finanziamento del socio avvenuto nel corso dell'esercizio 2009, e al momento della Parte_1 sua restituzione nel 2017, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società in bonis rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui CP_1 sarebbe stato ragionevole un conferimento ex art. 2467 c.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 10.2.2021, il Controparte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona la società (già Parte_1 socia finanziatrice di in bonis), esponendo: Controparte_1
a) che in data in data 15.5.2009 era stata costituita la società Controparte_1 con capitale sociale di euro 100.000,00 sottoscritto e versato, in qualità di soci, dalla convenuta (per euro 25.000,00), oltre che da (per Parte_1 Parte_2 euro 25.000,00), (per euro 20.000,00), (per Controparte_7 Controparte_8 euro 11.000,00), (per euro 14.000,00) e Controparte_9 Controparte_10
(per euro 5.000,00);
b) che sempre nell'anno 2009 i soci avevano erogato a favore della società un finanziamento di complessivi euro 175.311,00, di cui euro 100.000,00 versati dalla convenuta Parte_1
c) che nel corso degli esercizi successivi, sino all'anno 2017, per far fronte alle perdite di esercizio verificatesi l'assemblea aveva deliberato versamenti in conto capitale da parte dei soci, ai quali aveva fatto fronte anche Parte_1 mediante parziale rinuncia al rimborso del finanziamento concesso alla società nel
2009, sicché per tale ragione nel maggio 2017 l'importo ancora dovuto in restituzione si era ridotto ad euro 48.750,00;
4 d) che con delibera assembleare del 29.5.2017 era stata disposta la restituzione del suddetto residuo importo, anche a più riprese, a favore di Parte_1 entro il 31.12.2017;
e) che, conseguentemente, la società aveva provveduto a rimborsare alla convenuta la somma di euro 25.000,00 in data 29.5.2017, a titolo di capitale, e la somma di euro 9.112,50 in data 17.7.2017, a titolo di interessi;
f) che a fronte della mancata restituzione dell'importo residuo, aveva Parte_1 richiesto, ed ottenuto, l'emissione di un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti della in forza del quale aveva attivato procedura esecutiva presso Controparte_1 terzi all'esito della quale le era stato assegnato dal G.E. il saldo attivo di un conto corrente in essere presso con effettivo pagamento, in data 3.5.2019, della CP_11 somma di euro 2.186,81;
g) che in data 15.9.2017 la convenuta (e gli altri soci) avevano ceduto le loro partecipazioni in alla società Riviera S.r.l.; CP_1
h) che in data 27.5.2019 il Tribunale di Verona aveva dichiarato il fallimento di
Controparte_1
i) che il finanziamento del 2009 era stato erogato da a Parte_1 CP_1
in una condizione economico/patrimoniale di quest'ultima che avrebbe
[...] giustificato un conferimento;
j) che, conseguentemente, si trattava di finanziamento che, ai sensi dell'art. 2467
c.c., avrebbe potuto essere restituito con postergazione, solo una volta soddisfatti tutti gli altri creditori sociali;
k) che la condizione di squilibrio economico/patrimoniale della società sussisteva anche nel momento in cui il finanziamento era stato restituito da in Controparte_1 parte spontaneamente (nel 2017), e parte in via coattiva (nel 2019);
l) che, di conseguenza, nessun rimborso avrebbe potuto essere effettuato a favore di , posto che, persistendo i presupposti della postergazione del Parte_1 credito, la pretesa di restituzione del finanziamento non era esigibile,
e quindi chiedendo, sulla base di queste premesse:
A) in via principale, che i pagamenti, per complessivi euro 36.299,31, effettuati da a favore di a rimborso dei finanziamenti dalla Controparte_1 Parte_1 medesima eseguiti alla prima, in quanto avvenuti nei due anni anteriori alla declaratoria di fallimento, fossero dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 65 L.F. e
2467 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione della somma a favore del fallimento;
5 B) in via alternativa, o subordinata, che fosse dichiarata l'inefficacia dei medesimi pagamenti ai sensi degli artt. 66 L.F., 2901 c.c., in quanto pregiudizievoli per gli altri creditori, sempre con condanna di alla restituzione della somma a favore Parte_1 della Procedura;
C) in via ulteriormente alternativa, o subordinata, che ne fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 67, co. 2, L.F. (ovvero ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 cc) almeno del pagamento di euro 2.186,81.
2. si costituiva in causa contestando la pretesa del in Parte_1 CP_1 relazione a tutti i profili dedotti, sostenendo che le fattispecie citate dall'attore non potevano trovare applicazione con riguardo al finanziamento fruttifero di 100.000,00 euro, poi ridotto ad euro 48.750,00 al momento della cessione delle quote del 2017, con la conseguenza che l'operazione di restituzione somme derivante dal precedente finanziamento doveva ritenersi completamente lecita sotto il profilo giuridico formale e sostanziale, e che, quindi, nulla doveva essere restituito alla Curatela. Nello specifico, secondo la società, né al momento della sua erogazione, né quando era avvenuta la sua parziale restituzione, sussistevano i presupposti per qualificare il finanziamento come postergato;
in ogni caso, la postergazione avrebbe potuto operare solo in ipotesi di apertura di un concorso formale dei creditori sul patrimonio di (secondo la c.d. tesi processuale della postergazione) e non anche Controparte_1
a prescindere da esso e allorché la società era ancora in bonis (come invece sostenuto dai propugnatori della tesi c.d. sostanziale della postergazione), sicché al momento del pagamento il credito restitutorio di era pienamente esigibile e Parte_1 nessun impedimento vi era al pagamento immediato ancor prima della soddisfazione degli altri creditori sociali;
difettavano pertanto i presupposti per poter ipotizzare, anche solo astrattamente, l'inefficacia dei pagamenti intervenuti ai sensi degli artt.
65 L.F./ 2467 c.c., ovvero degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.; in ogni caso, ai sensi dell'art
2467 co. 1 c.c. la restituzione avrebbe potuto avvenire solo rispetto alle somme rimborsate nell'anno anteriore al fallimento;
difettavano anche i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria e di quella ulteriormente subordinata di cui all'art 67, co. 2, L.F., non essendo stata dimostrata la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui si sarebbe trovata al momento dei pagamenti. Concludeva, quindi, nei seguenti CP_1 termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art.65 L.F., e,
6 conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via subordinata e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66 L.F. e 2901 c.c. e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al Parte_1
con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge;
in Controparte_1 via ulteriormente subordinata e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare
e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66
L.F. e 2901 c.c. oppure con l'art.67 L.F., e, conseguentemente, accertare e dichiarare accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla
[...]
nemmeno quella di € 2.186,61 al con Parte_1 Controparte_1 ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In ogni caso: accertare l'esatto saldo dare/avere tra le parti e i reciproci rapporti di credito/debito tra Parte_1
e il e, nel caso, dichiarare applicabile la compensazione Controparte_1 ex art.56 L.F. escludendo qualsiasi ipotesi di ingiusto arricchimento o arricchimento senza causa da parte del e, per l'effetto, emettere Controparte_1 sentenza costitutiva che riconosca il diritto di a insinuare Parte_1 eventuali crediti nascenti da qualsiasi obbligo restitutorio, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In via istruttoria: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare testi e chiedere, eventualmente, interrogatorio formale nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si chiede fin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha:
i) dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del fallimento Controparte_1 ai sensi dell'art. 2467, co. 1, c.c., il pagamento di euro 2.186,81 avvenuto in data
3.5.2019 da parte di a favore di all'esito della procedura CP_1 Parte_1 esecutiva n. 2873/18 r.g.e. Tribunale di Verona e, per l'effetto, condannato la convenuta alla restituzione della suddetta somma a favore della Procedura, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal 10.2.2021 al saldo;
ii) dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del Controparte_1 ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., i pagamenti di euro 25.000,00 in data
29.5.2017, e di euro 9.112,50, in data 17.7.2017 da parte di ed a CP_1
7 favore di e, per l'effetto, condannato la convenuta alla Parte_1 restituzione a favore della Procedura della complessiva somma di euro 34.112,50, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1 cc dal 10.2.2021 sino al saldo;
iii) condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi euro 6.355,00, nello specifico ritenendo:
a) che in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita di questa società, e non solo nel momento in cui si apri un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, e a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Pertanto, il regime di postergazione della pretesa creditoria di cui all'art. 2467 c.c. opera anche durante la normale operatività della società (tesi sostanziale) e non solo se la società si trovi in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale e si apra quindi un concorso dei creditori sul suo patrimonio, secondo quanto previsto dalla tesi processuale. Il che significa che, nel caso di specie, qualora fossero ritenuti sussistenti i presupposti della postergazione di cui all'art 2467, co. 2, c.c., sia nel momento in cui Parte_1 aveva erogato il finanziamento di euro 100.000,00 a (nell'anno
[...] Controparte_1
2009), sia nel momento in cui erano avvenuti i parziali rimborsi (negli anni 2017
[volontario] e 2019 [coattivo]), dovrebbe ritenersi che il diritto di credito della convenuta alla restituzione del prestito fosse ex lege inesigibile (con prevalenza, quindi, di tale disciplina imperativa su eventuali ed anteriori termini di scadenza dell'obbligazione restitutoria pattuiti tra le parti), sicché la società avrebbe in realtà dovuto rifiutare il rimborso del finanziamento al socio. Si tratterebbe, quindi, di pagamenti effettuati da a favore della convenuta in adempimento di un CP_1 debito (quello restitutorio) non ancora esigibile e quindi prima della sua scadenza;
b) che deve ritenersi dimostrata la natura anomala del finanziamento di euro
100.000,00 al momento della sua concessione nel 2009. La società ( Controparte_1 era stata costituita nel maggio 2009, con effettivo versamento da parte dei soci di un
8 capitale di euro 100.000,00. Nell'ottobre 2009 i soci avevano poi erogato il finanziamento di complessivi euro 175.311,00. Ai sensi dell'art. 2467, co. 2, c.c., la condizione di difficoltà della società tale da giustificare un conferimento da parte dei soci a titolo di capitale può rivestire, sia natura patrimoniale (laddove sussista un effettivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto), sia natura finanziaria (nel caso in cui la società non abbia le risorse di cassa sufficienti per far fronte ai propri debiti a breve). Come è reso evidente dall'uso della congiunzione disgiuntiva “oppure”, le due ipotesi sono tra loro alternative, e non cumulative, sicché anche solo la sussistenza di uno squilibrio di tipo patrimoniale (ovvero, ovviamente, anche solo di tipo finanziario) – ove rilevante (con conseguente condizione di sotto capitalizzazione della società) – può giustificare un conferimento, e quindi comportare, ai sensi dell'art 2467, co. 1, c.c., l'attribuzione della natura postergata all'erogazione effettuata dal socio a titolo di finanziamento, anziché di apporto di capitale. Nel caso di specie, è in primo luogo quantomeno dubbio che la società, in assenza del finanziamento dei soci per euro 175.311,00, avesse disponibilità finanziarie per far fronte ai propri debiti, anche a breve. Infatti, come risulta dal bilancio 2009, aveva ottenuto dalla Banca Popolare di Milano un CP_1 finanziamento a medio/lungo termine di euro 250.000,00, il quale era stato destinato all'acquisizione delle immobilizzazioni, le quali ammontavano però al maggior importo di euro 262.401,00. Pertanto, se si considera che erano stati contratti anche debiti verso i fornitori per euro 26.068,00, emerge che le ulteriori sostanze messe a diposizione dai soci a titolo di finanziamento erano in realtà necessarie proprio per far fronte ai debiti contratti, e in primo luogo proprio a quelli a breve (in quanto in scadenza entro 12 mesi) verso i fornitori. Ma anche a voler ritenere che la sopra evidenziata tensione finanziaria non fosse di entità tale da giustificare ragionevolmente un conferimento dei soci a titolo di capitale, altrettanto non può affermarsi se si considerano invece i dati patrimoniali risultanti sempre dal bilancio CP_ del 2009. Infatti, al termine di quell'anno presentava un patrimonio CP_1 netto di euro 97.540,00 (in conseguenza della erosione del capitale per una perdita di esercizio di euro 2.460,00) ed aveva maturato debiti (senza considerare quello di euro 175.311,00 per la restituzione dei finanziamenti dei soci) verso fornitori e istituti di credito per il considerevole importo complessivo di euro 276.250,00. Sussisteva, quindi, un'evidente condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (essendo quest'ultimo pari a circa 1/3 dell'ammontare del primo) e, quindi, una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe
9 ragionevolmente giustificato un conferimento in conto capitale (e non a titolo di prestito) da parte dei soci. Nel 2009, al momento dell'erogazione del prestito da parte di ricorrevano, quindi, i presupposti della postergazione, stante la Parte_1 sussistenza di una rilevante condizione di squilibrio patrimoniale;
c) che deve ritenersi provato che i presupposti della postergazione sussistessero anche nel 2017, quando era stata deliberata, e in parte attuata spontaneamente da parte della società, la restituzione del finanziamento a con Parte_1 versamento della somma di euro 34.112,50, e nel 2019, quando la convenuta aveva recuperato coattivamente l'ulteriore importo di euro 2.186,81. ha Controparte_1 depositato i bilanci solo fino al 2016 e la curatela ha pertanto dovuto ricostruire la condizione finanziaria e patrimoniale della società nell'anno 2017 sulla base della documentazione contabile reperita dopo l'apertura del fallimento (dichiarazioni iva
2017 e prima nota 2017). Sulla scorta del piano finanziario in tal modo elaborato dalla curatela (doc. 21 di parte attrice) – le cui risultanze non sono state oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della convenuta (sicché possono essere assunte come corrette dal giudicante, dovendo quindi essere ribadita la superfluità della C.T.U. contabile richiesta da parte attrice) – risulta che già a partire dal mese di giugno 2017 il risultato economico della gestione risultava di segno negativo (- €
24.844,00) e che anche nei mesi successivi si erano verificate perdite di esercizio sempre maggiori, le quali già a partire dal mese di agosto avevano comportato la completa erosione del capitale sociale (che da + € 20.450,00 a fine 2016, era giunto ad ammontare a - € 11.492,00), con ulteriore peggioramento nei mesi successivi (nel dicembre 2017 il patrimonio netto era divenuto negativo per € 79.514,00). Non vi è dubbio, quindi, che allorché nel 2017 erano avvenuti i rimborsi di euro 25.000,00 in linea capitale e di euro 9.112,50 per interessi (in realtà non dovuti, atteso che, come risulta dal verbale di assemblea del 29.5.2017, si trattava di un prestito infruttifero.
Anche tale pagamento va quindi imputato a rimborso del capitale) Controparte_1 versasse in una conclamata condizione, non solo di squilibrio patrimoniale, ma anche di crisi finanziaria. Pertanto, perdurando i presupposti della postergazione, il credito restitutorio di era ancora inesigibile ex lege anche nel 2017, e di Parte_1 conseguenza non avrebbe dovuto effettuare alcun rimborso (anche Controparte_1 solo parziale) del prestito ottenuto nel 2009;
d) che alle stesse conclusioni deve giungersi, a maggior ragione, per quanto attiene al rimborso coattivo dell'ulteriore somma di euro 2.186,81 avvenuto il
3.5.2019 al termine della procedura esecutiva, atteso che il 27.5.2019 era
10 intervenuta la declaratoria di fallimento di la quale, pertanto, al Controparte_1 momento di tale pagamento versava addirittura in una condizione di insolvenza irreversibile;
e) che risulta, quindi, accertato che nei due anni anteriori alla declaratoria di fallimento aveva effettuato (spontaneamente o coattivamente) a Controparte_1 favore di pagamenti per euro 36.299,31 in relazione a pretese Parte_1 creditorie che, stante la accertata postergazione ai sensi dell'art. 2467, co. 2, c.c., erano ancora inesigibili ex lege, e quindi non ancora scadute;
f) che la pretesa principale del può essere accolta, in forza del disposto CP_1 dell'art. 2467, co. 1, c.c., limitatamente alla declaratoria di inefficacia, e alla conseguente condanna alla restituzione, della somma di euro 2.186,81 percepita dal socio in data 3.5.2019, e cioè nell'anno anteriore alla declaratoria Parte_1 di fallimento, mentre non può essere invocato il disposto dell'art. 65 L.F., in quanto derogato dalla norma speciale di cui all'art 2467, co. 1, c.c.: la declaratoria di inefficacia, e la condanna alla restituzione, dei residui pagamenti, per euro
34.112,50, intervenuti nell'anno 2017 (quindi oltre l'anno antecedente il fallimento), non può, quindi, essere accolta in forza di tale disposizione di legge;
g) che, pur esclusa la causa di inefficacia di tali pagamenti (e cioè di quelli disposti nel 2017) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 L.F., ne va comunque disposta la revocatoria in applicazione della fattispecie di cui agli artt. 66 L.F., 2901 c.c. proposta dalla curatela in via subordinata. In questo caso, ai fini dell'accoglimento della pretesa, non è tuttavia sufficiente (come nel caso disciplinato dall'art. 2467, co. 1, cc) accertare la natura postergata del credito oggetto di restituzione, ma occorre verificare anche se ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la revocatoria ordinaria di tali pagamenti. In particolare, posto che detti pagamenti costituiscono atti a titolo oneroso, è necessario accertare la sussistenza, oltre che del requisito oggettivo del c.d. eventus damni, anche del requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, sia da parte del debitore (c.d. scientia damni), che da parte del socio che ha ottenuto il pagamento
(c.d. consilium fraudis). Il tutto con la precisazione che, venendo in rilievo pagamenti di debiti inesigibili ex lege e quindi non ancora scaduti, non può ovviamente operare la causa di esenzione da revocatoria di cui all'art. 2901, co. 4, c.c. Nella specie ricorrono effettivamente le condizioni normativamente previste posto che: a) quanto alla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, i pagamenti di riferimento hanno determinato una riduzione quantitativa del patrimonio della società
11 oggettivamente pregiudizievole per gli altri creditori (e che vi fossero altri creditori, oltre a non può essere messo in dubbio, considerato che l'attività Parte_1 di impresa era in svolgimento al momento dei pagamenti e che la stessa aveva generato nel corso degli anni la maturazione di ingenti perdite, e quindi di debiti, di entità tale da erodere completamente, proprio nell'anno 2017, il capitale sociale di euro 100.000,00, con patrimonio netto di segno addirittura negativo). La convenuta, poi, non ha dimostrato – ed era suo onere farlo – che al momento dei pagamenti, nel patrimonio della società, fossero compresi beni di valore tale da consentire di far fronte all'intero debito verso i creditori sociali, circostanza che anzi, proprio in ragione della sussistenza di una condizione di patrimonio netto negativo, deve escludersi;
b) quanto al requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, sia da parte del debitore (c.d. scientia damni), che del socio che ha ottenuto il pagamento (c.d. consilium fraudis), risulta documentalmente dal verbale dell'assemblea del 29.5.2017) che nel momento in cui erano avvenuti i pagamenti il sig. era al contempo presidente del C.D.A. di e legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante di sicché tramite il loro comune legale Parte_1 rappresentante entrambe le società erano a conoscenza della situazione di grave difficoltà finanziaria e di squilibrio patrimoniale in cui versava , e quindi CP_1 anche del pregiudizio che i pagamenti di cui si tratta avrebbero comportato per gli altri creditori sociali a causa della diminuzione del patrimonio della società. In accoglimento della domanda subordinata proposta dalla curatela ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., in relazione ai pagamenti per euro
34.112,50 intervenuti nel 2017 vanno pertanto accolte le domande di declaratoria di inefficacia e di condanna della creditrice convenuta alla restituzione di quanto incassato;
h) risulta assorbita la domanda di revocatoria ex art. 67, co. 2, L.F. proposta in via ulteriormente subordinata, posto che la restituzione della somma di euro 2.186,81 consegue all'accoglimento della domanda proposta in via principale;
i) in relazione a tutti i pagamenti oggetto di causa l'obbligazione restitutoria gravante sulla convenuta ha natura di debito di valuta, sicché gli interessi sono dovuti, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda (10.2.2021) sino al saldo effettivo (cfr. ex multis Cass. 12850/18, Cass. 27084/11, Cass. 12736/11). Per effetto della revoca dei pagamenti, una volta che avrà restituito i relativi importi a favore della curatela, potrà insinuare la relativa pretesa di Parte_1 rimborso del finanziamento al passivo del fallimento di per la parte Controparte_1
12 che era stata estinta con i pagamenti revocati, mentre nessuna statuizione sul punto può essere assunta in questa sede;
j) la pretesa restitutoria del Fallimento attore non può essere paralizzata per effetto della compensazione con il credito restitutorio vantato da Parte_1 atteso che “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito” (Cass. 30824/2018; Cass. 22666/2021; Cass.
17338/2015; Cass. 27518/2008).
4. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello sulla Parte_1 base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) errata valutazione sui presupposti di applicazione dell'art. 2647 c.c. e omessa valutazione circa l'irreversibilità della situazione di crisi (atto d'appello, pag. 15);
ii) contraddittorietà ed erroneità della valutazione del giudice in punto prova (atto d'appello, pag. 22);
iii) erronea valutazione circa i presupposti dell'art. 2901 c.c. (atto d'appello, pag.
26), chiedendone la riforma integrale in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
5. Si è costituito il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con appello incidentale condizionato prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione (di cui ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza)
e riproponendo, altresì, ex art. 346 c.p.c., tutte le difese, domande ed eccezioni svolte in primo grado, nonché presentando appello incidentale condizionato per il caso dell'accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, concludendo nel merito nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via preliminare, rigettare l'appello per improcedibilità e/o inammissibilità e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il
20.09.2023. In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il 20.09.2023. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto la parte appellata propone, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte riformasse la sentenza di prime cure accogliendo in tutto o in parte le domande dell'appellante: - per tutti i
13 motivi in narrativa indicati e ove occorra anche, previo accertamento dell'inesigibilità ex art. 2467 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 65 L. Fall. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società dei pagamenti CP_1 effettuati dalla società in bonis a titolo di rimborso finanziamento ed CP_1 interessi al socio e conseguentemente condannare Controparte_3 Parte_1 in persona del legale rappresentante protempore alla restituzione a favore della
Curatela del Fallimento della società della somma complessiva, con CP_1 interessi dall'indebita percezione al saldo. In via alternativa o subordinata per tutti i motivi in narrativa indicati, revocare e dichiarare l'inefficacia del pagamento della somma complessiva di € 36.299,31 sopra indicata, ex art. 2901 c.c., e come richiamato dall'art. 66 L. Fall., con conseguente condanna di al Parte_1 pagamento alla Curatela del Fallimento di della somma di € Controparte_1
36.299,31, oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- in ulteriore via alternativa o subordinata revocare ex art. 67 secondo comma L. Fall., ovvero ancora ex art. 66 L.Fall e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società il pagamento di € 2.186,81 effettuato il 3 maggio 2019 dalla Controparte_1 società in bonis, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 [...]
a restituire la somma di € 2.186,81, oltre interessi dal 3.5.2019 al Parte_1 saldo effettivo”.
6. Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza del
19.6.2025 (così definitivamente indicata); precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_1
7. Con il primo motivo – rubricato “Errata valutazione sui presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c. e omessa valutazione circa l'irreversibilità della situazione di crisi” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante per la valutazione come “anomalo” del finanziamento di riferimento, e della conseguente illegittimità del suo rimborso in quanto postergato rispetto agli altri crediti della società, sia le condizioni finanziarie e patrimoniali in cui si trovava nel 2009 al momento della ricezione del finanziamento Controparte_1
(di originari 100.000 €), sia quelle in cui si trovava al momento del rimborso
(deliberato da il 29 maggio 2017 ed eseguito in pari data e il successivo CP_1
14 17 luglio 2017). Detta tesi risulterebbe infatti ormai superata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali ritengono che ai fini della postergazione deve considerarsi solamente il momento in cui il finanziamento viene erogato e non anche le successive vicende che hanno poi interessato la società. Ne conseguirebbe che nel caso in esame l'unica valutazione necessaria riguarderebbe il 2009, mentre quella espressa in sentenza con riguardo alla situazione di crisi aziendale relativa al 2017 sarebbe ultronea e fuori perimetro. Dovendo aversi riguardo alla situazione iniziale in cui versava la società finanziata, e cioè a quella sussistente al momento dell'erogazione del finanziamento, il giudice avrebbe dovuto escludere che nel 2009 si CP_1 trovasse in una condizione di crisi irreversibile che la ponesse fin dall'inizio della propria storia a rischio di insolvenza in ragione dell'eccessività del debito, a tal punto sproporzionato da non poter ragionevolmente pensare di poterlo soddisfare integralmente. Nell'anno del finanziamento (2009) la aveva infatti un CP_1 indice di liquidità solidissimo, il che rende evidente che anche rimborsando integralmente nel medesimo anno il finanziamento del socio la Parte_1 stessa sarebbe stata comunque in grado di soddisfare regolarmente tutti gli altri creditori, senza alcun pregiudizio. La soluzione adottata dal primo giudice, secondo cui la società si trovava in una “condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” tale da sussumere “una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe ragionevolmente giustificato in conferimento in conto capitale (e non a tiolo di prestito) da parte dei soci” (pag. 8 sentenza)” sarebbe pertanto errata, trattandosi di una abituale situazione contabile di una neo start-up.
7.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
7.2 L'appellante incentra la doglianza sul rilievo che per la giurisprudenza e la dottrina attualmente prevalenti (v. atto d'appello, pag. 16 e nota sub 1) l'unica situazione economico-patrimoniale-finanziaria da prendere in considerazione per valutare se un finanziamento possa ritenersi “anomalo” (o “sostitutivo del capitale”, in quanto un creditore sul mercato del credito non lo avrebbe concesso, o non lo avrebbe concesso a quelle condizioni, a causa della situazione finanziaria della società), e come tale da rimborsarsi in termini postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società finanziata/debitrice, sarebbe quella iniziale, e quindi, nella specie, quella in atto alla data del finanziamento erogato da alla Parte_1 partecipata il 12.10.2009, data in cui non sarebbe stata ravvisabile Controparte_1
15 alcuna situazione di crisi irreversibile della società finanziata, mentre sarebbe irrilevante la situazione economico-finanziaria della medesima società al momento della restituzione del finanziamento.
7.3 Si tratta di una tesi che non considera, e non valuta, adeguatamente i due momenti di cui si tratta, e cioè quello della erogazione del prestito da parte del socio alla società e quello successivo della restituzione del prestito da questa al primo.
Se è infatti indubbio che l'anomalia del finanziamento va valutata al momento della sua erogazione – è invero a questo momento che si ferma la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società che riceve il finanziamento (cfr. al riguardo la pronuncia di Cassazione sez. 1, 15 maggio 2019, n. 12994, che discorre di “dies storico statico”), integrando i versamenti in conto capitale posti in essere negli anni successivi (quand'anche provenienti, come nella specie, dallo stesso socio che, in precedenza, aveva provveduto ai finanziamenti) dei fatti sopravvenuti, inidonei, in quanto tali, a sprigionare una qualunque forza di tipo, per così dire retroattivo – è altrettanto vero che lo status di regolare esigibilità viene ad incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, condizionando la stessa possibilità di escutere legittimamente il credito (con conseguente inapplicazione anche della norma di cui all'art. 1282 c.c.), atteso che, solo se sia stato superato lo squilibrio patrimoniale (e quindi la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione), il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile potendosi ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni, e dunque esistente uno status di regolare esigibilità.
La contestazione dell'appellante non trova in ogni caso alcun riscontro nei menzionati precedenti di legittimità, trattandosi, a ben vedere, di giurisprudenza in parte non contrastante (v. Cassazione sez. 6-1, n. 17421/2021 [in particolare i § da 15 a 19 della motivazione] e Cassazione, sez. 1, n. 21422/2022 [in particolare il § 2.2 della parte motiva], che richiamano entrambe la sentenza della prima sezione n.
12994/2019, essendo provata nel caso di specie la situazione di squilibrio al momento dell'erogazione e quella di crisi al momento dei rimborsi), e in parte addirittura palesemente non pertinente, riferendosi in realtà ad altre fattispecie (v. Cassazione
n. 3017/2019; Cassazione n. 25163/2017; Cassazione n. 16348/2018).
Mantengono, quindi, al riguardo piena attualità le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella citata sentenza della prima sezione, n. 12994/2019 (rel. Nazzicone), che il
Collegio ritiene di condividere integralmente e che si riportano ex art. 118 disp. att.
16 c.p.c.: “(omissis) 3.7. - Occorre aggiungere come, nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito. Sotto quest'ultimo profilo, invero, occorre ricordare come, laddove sia previsto un termine per l'adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1184 c.c., esso, quale condizione dell'azione, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione: in tal modo, si afferma, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione, operata dal giudice al riguardo al momento di decidere, consente di verificare sotto tale profilo la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima, qualora il termine in questione non fosse a quel tempo ancora maturato (Cass. 25 settembre 2018, n. 22547; Cass.
16 novembre 2001, n. 14429). Del pari, in caso di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento prima che si verifichi l'esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione, essendo
l'inadempimento una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza (Cass. 10giugno 2004, n. 10490; Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3378). Il principio così enunciato è estensibile dunque alla condizione legale di inesigibilità, costituita dalla sussistenza di una situazione di crisi, come definita dall'art. 2467 c.c., ancora al momento del rimborso del prestito stesso: pertanto, il suo opposto, quale condizione dell'azione, può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza, chiamata ad accertare se si sia ripristinata, sia pure solo in pendenza del giudizio, la condizione di piena esigibilità del credito azionato in giudizio per l'inattualità della situazione di crisi. Ciò, per il principio generale secondo cui, se la prestazione diviene esigibile nel corso del giudizio, è legittima la pronuncia di condanna del debitore tuttora inadempiente, dovendosi ritenere sopravvenuta una condizione dell'azione che, in quanto tale, è sufficiente sussista al momento del provvedere. 4. - Rilevabilità d'ufficio della postergazione. La questione processuale di cui al secondo motivo di ricorso va risolta in senso negativo. L'eccezione in senso stretto si sostanzia in un
contro
-diritto, contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore, la cui rilevazione è subordinata all'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ed ha carattere eccezionale. Secondo principio
17 consolidato, costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge, ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presupponga una manifestazione di volontà di quest'ultimo (e multis: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27405;
Cass. 14 giugno 2018, n. 15591; Cass. 5 giugno 2014, n. 12677; Cass., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 13 giugno 2012, n. 9610; Cass. 13 gennaio 2012, n.
409; Cass. 20 maggio 2010, n. 12353). Si deve, peraltro, distinguere l'onere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal codice rito, dunque soggetto alle relative preclusioni e decadenze, dal potere di rilevazione, che spetta alla parte ed è soggetto alle relative preclusioni solo, appunto, nei casi detti. In ogni altro caso, invece, sono rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi, purché risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, nel rispetto del principio dispositivo. Orbene, l'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, quali situazioni previste dal secondo comma della norma in esame - da verificare sia al momento del prestito, sia della richiesta di rimborso e, quindi, in caso di controversia, della decisione giudiziale - costituiscono fatto impeditivo del diritto al rimborso oggetto di eccezione in senso lato, non risultando, con riguardo ad esse, nessuna delle fattispecie, che possano fondarne la qualificazione come eccezione in senso proprio. La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo;
ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adìto il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti. 5. - Vanno, in conclusione, enunciati i seguenti principi di diritto: «La postergazione disposta dall'artt. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del
18 finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente, sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. Lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio”.
7.4 Il motivo è infondato anche con riguardo alla contestata sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2467 c.c., risultando, alla luce delle evidenze di causa, così come valorizzate dal primo giudice in sentenza (e rilevanti nella prospettiva in esame sia quale fonte diretta di prova, che quali elementi indiziari: è il caso del rilievo relativo al complesso dell'indebitamento esistente al termine dell'esercizio 2009 di cui alle pag. 7 – 8 della sentenza), sia una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, sia un eccessivo squilibrio nell'indebitamento, e ciò in tutti i momenti rilevanti nei termini di cui si è detto (2009, 2017, 2019), nessun effettivo rilievo potendo, per contro, attribuirsi alla considerazione fatta dall'appellante (peraltro riproduttiva di quella già analogamente svolta in primo grado) secondo cui il finanziamento originario sarebbe stato
“normale”, disponendo – in tesi – , nell'anno 2009, di adeguata liquidità, CP_1 sufficiente per far fronte alle passività di breve periodo. Si tratta, invero, di una notazione insufficiente a smentire il rilievo per cui “come risulta dal bilancio 2009, aveva ottenuto dalla Banca Popolare di Milano un finanziamento a Controparte_1 medio/lungo termine di euro 250.000,00, il quale era stato destinato all'acquisizione delle immobilizzazioni, le quali ammontavano però al maggior importo di euro
262.401,00. Pertanto, se si considera che erano stati contratti anche debiti verso i fornitori per euro 26.068,00, emerge che le ulteriori sostanze messe a diposizione dei soci a titolo di finanziamento erano in realtà necessarie proprio per far fronte ai
19 debiti contratti e in primo luogo proprio a quelli a breve (in quanto in scadenza entro
12 mesi) verso i fornitori” (v. sentenza, pag. 7/8). Con l'ulteriore considerazione che l'indebitamento complessivo alla fine dell'esercizio 2009 – nel quale nessuna attività era stata svolta, né altrimenti conseguito alcun ricavo – era pari a complessivi €
451.561 e che la situazione economico finanziaria della società era all'evidenza già ab origine così squilibrata da rendere necessaria già nell'esercizio successivo (2010)
l'effettuazione di versamenti in conto capitale per ulteriori 200.000 euro.
Ciò posto con riguardo alla situazione finanziaria della società in essere al momento dell'erogazione del finanziamento, quanto al diverso profilo del ritenuto squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto non risulta minimamente censurata la statuizione assunta in parte qua dal primo giudice – secondo cui: “anche a voler ritenere che la sopra evidenziata tensione finanziaria non fosse di entità tale da giustificare ragionevolmente un conferimento dei soci a titolo di capitale, altrettanto non può affermarsi se si considerano invece i dati patrimoniali risultanti sempre dal bilancio del 2009. Infatti, al termine di quell'anno presentava un patrimonio CP_1 netto di euro 97.540,00 (in conseguenza della erosione del capitale per una perdita di esercizio di euro 2.460,00) ed aveva maturato debiti (senza considerare quello di euro 175.311,00 per la restituzione dei finanziamenti dei soci) verso fornitori e istituti di credito per il considerevole importo complessivo di euro 276.250,00. Sussisteva, quindi, un'evidente condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (essendo quest'ultimo pari a circa 1/3 dell'ammontare del primo) e, quindi, una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe ragionevolmente giustificato un conferimento in conto capitale (e non a titolo di prestito) da parte dei soci. Nel 2009, al momento dell'erogazione del prestito da parte di ricorrevano quindi i presupposti della postergazione, stante la Parte_1 sussistenza di una rilevante condizione di squilibrio patrimoniale” – sicché, stante la alternatività dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c., deve ritenersi comunque confermata la valutazione come “anomalo” del finanziamento di riferimento. E' invero appena il caso di osservare come non possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che il patrimonio netto di nel 2010 fosse raddoppiato Controparte_1 rispetto al 2009 (v. atto d'appello, pag. 21), rilevando esclusivamente le condizioni in essere al momento dell'erogazione del finanziamento e quelle in essere al momento del pagamento, potendo prospettarsi, a tale ultimo riguardo, il superamento della situazione iniziale (nel qual caso il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non siano stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali), ovvero
20 il permanere di una situazione di squilibrio, nel quale caso, a prescindere da quella che possa essere stata, medio tempore, l'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, il rimborso rimane precluso.
Aggiungasi, infine, che la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo all'inefficacia del pagamento (coattivo) di € 2.186,81 suppone la formazione del giudicato con riferimento al carattere anomalo del finanziamento erogato nel 2009 e alla postergazione dello stesso, con conseguente preclusione della riforma del relativo capo e rigetto del motivo di gravame anche in parte qua.
8. Con il secondo motivo – rubricato: “Contraddittorietà ed erroneità della valutazione del giudice in punto di prova” – l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati lo stato di crisi e i presupposti di cui agli artt. 2467 e
2901 c.c., in realtà di fatto mai dimostrati. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto valorizzare il dato: a) che nel 2009 era una start-up, che in quanto Controparte_1 tale richiedeva necessariamente del tempo per raggiungere il break even, tanto più considerato nel primo esercizio non aveva svolto alcuna attività di impresa e non poteva pertanto disporre di flussi finanziari attivi;
b) che la situazione economico finanziaria nel 2017 risultava in via esclusiva dal c.d. “piano finanziario” predisposto dalla curatela, in relazione al quale non poteva però attribuirsi alcun significato ai termini della contestazione fatta da considerato che la “non Parte_1 contestazione” è possibile, e quindi può rilevare ex art. 115 c.p.c., solo in relazione all'affermazione di fatti contrari alla parte nei cui confronti vengono fatti valere che a propria volta ne sia, o debba esserne, a conoscenza, ma non anche con riguardo ad atti e documenti, tanto più considerato che il grado di specificità della contestazione che può essere richiesto va valutato in un'ottica di proporzionalità, trovando il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione, con la conseguenza che non si poteva pretendere dalla convenuta una critica puntuale di un documento che non aveva una spiegazione specifica a supporto.
8.1 Il motivo, come il precedente, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
8.2 In disparte il rilievo che la “crisi” della società, intesa in senso tecnico come stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni, specialmente nel breve termine (dodici mesi), non integra di per sé il presupposto richiesto dalle fattispecie di cui agli artt. 2467 e 2091 c.c., sicché il
21 preteso difetto di prova risulta comunque irrilevante, vanno richiamate anche in questa sede le considerazioni svolte in senso contrario nell'esaminare il precedente motivo, nonché la corrispondente documentazione in atti (doc. 1, 14, 16, 17, 18, 20,
21, 22/A, 22/B, 22/C, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 del fascicolo del ). CP_1
In particolare, dalla lettura dei bilanci di risulta che all'atto della Controparte_1 concessione del finanziamento da parte del socio la prima si Parte_1 trovava in una condizione di palese squilibrio dell'indebitamento, circostanza questa nota ai soci stante l'identità degli stessi (o dei loro legali rappresentanti) con i componenti dell'organo di governo di Controparte_1
Sempre dai bilanci di si ricava poi che questa, dalla sua costituzione alla CP_1 dichiarazione di fallimento aveva accumulato perdite di anno in anno senza mai chiudere un esercizio con utile, tanto da rendere costantemente necessari da parte dei soci versamenti in conto capitale, rivelatisi tuttavia insufficienti, non avendo gli amministratori mai adottato alcuna politica di gestione volta ad invertire l'andamento economico negativo della società, come dimostrato dal fatto che a fronte di un capitale sociale di 100.000 euro, il patrimonio netto ha avuto un'involuzione così riassumibile: esercizio 2009: € 97.540; esercizio 2010: € 204.018; esercizio 2011: €
115.301; esercizio 2012: € 167.727; esercizio 2013: € 100.008; esercizio 2014: €
17.084; esercizio 2015: € 45.938; esercizio 2016: € 20.450.
Ancora, dal piano finanziario (doc. 21) predisposto dalla curatela sulla base della sola documentazione disponibile post 2016 – piano le cui risultanze il giudice ha correttamente ritenuto di poter porre a (ulteriore) base della decisione, tenuto conto che nei libri sociali non erano stati registrati i dati relativi agli esercizi successivi al
2016 e in difetto di specifica contestazione da parte di , la quale, in Parte_1 quanto socio di era certamente a conoscenza della situazione economico- CP_1 patrimoniale-finanziaria di quest'ultima ed era comunque in grado di poter disporre di tutti i dati rilevanti, anche in ragione della coincidenza dei rispettivi amministratori, donde l'infondatezza della contestazione secondo cui le sarebbe stata preclusa una specifica contestazione – emerge che nei mesi estivi del 2017 il valore dei ricavi era diminuito sensibilmente a fronte di un aumento del costo del personale per effetto della 14° mensilità: nel mese di giugno 2017 il risultato economico mensile risultava negativo per - € 24.844, fino ad arrivare al mese di agosto nel quale il patrimonio netto risultava negativo per - € 11.492.
Ebbene, pur a fronte di una tale situazione, stabilmente negativa e in tendenziale CP_ peggioramento – e considerato altresì che dall'ultimo bilancio depositato da
22 (quello chiuso al 31.12.2016) risultavano: perdite per 139.060 euro;
CP_1 disponibilità liquide per 86.633 euro;
un totale di debiti esigibili entro il successivo esercizio 2017 di 244.123 euro;
un totale di costi della produzione superiore di euro
21.551 rispetto al valore totale della produzione, e che in seguito non veniva più depositato il bilancio, risultando disponibili le sole dichiarazioni iva 2017 e la prima nota 2017 – riteneva, ciò nondimeno, di poter restituire la somma di euro CP_1
48.750 a titolo di finanziamento infruttifero al socio uscente, Parte_1
Così stando le cose, non può ritenersi che il giudice di primo grado sia incorso in errore nell'apprezzamento del quadro probatorio, e ciò, va detto, con riguardo a tutti i momenti rilevanti. Con l'ulteriore considerazione, quanto alle restituzioni del 2017
(peraltro ritenute dal primo giudice revocabili ex art. 2901 c.c. e non già ex art. 2467
c.c., stante la limitazione temporale prevista dal primo comma di tale ultima disposizione), che (il cui legale rappresentante, come ricordato, Parte_1 coincideva con quello di ) era perfettamente a conoscenza dello stato CP_1 economico-finanziario in cui si trovava in quel momento la società finanziata (la partecipazione nella quale era in procinto di dismettere), tanto da riconoscere la necessità in quel momento della rinuncia a parte del finanziamento proprio per le esigenze finanziarie di (v. verbale dell'assemblea del 29.5.2017: CP_1
“(omissis) Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai convenuti che il Socio come sopra rappresentato, ha Parte_1 manifestato la propria volontà, per esigenze patrimoniali della società CP_1
di rinunciare parzialmente ai finanziamenti infruttiferi dallo stesso erogati e, più
[...] precisamente, per un importo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00). Alla luce di quanto sopra, il credito residuo che il socio vanta nei confronti Parte_1 della a titolo di finanziamento soci infruttifero di interessi, CP_1 ammonta a euro 48.750,00. Dopo breve discussione, l'assemblea, preso atto di quanto dichiarato, delibera di: autorizzare l'organo amministrativo a Iscrivere
l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), importo rinunciato dal socio
[...]
nelle riserve di patrimonio della società: di stabilire che il debito Parte_1 residuo nel confronti del socio pari a euro 48.750,00, venga Parte_1 restituito allo stesso, anche a più riprese, inderogabilmente entro e non oltre il
31/12/2017”.
9. Con il terzo motivo – rubricato: “Erronea valutazione circa i presupposti dell'art. 2901 c.c.” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, facendo applicazione dell'art. 2901 c.c. ai rimborsi disposti nel maggio e luglio 2017, il giudice
23 avrebbe: a) mal valutato la situazione di fatto presupposta, non essendovi prova, al momento dell'assemblea del 29.5.2017, di debiti certi, liquidi ed esigibili a carico di b) ritenuto la sussistenza in capo al debitore, e al socio che ha Controparte_1 ottenuto il pagamento del finanziamento (e cioè, rispettivamente, a e a CP_1
), della consapevolezza del pregiudizio che l'atto deve arrecare alle Parte_1 ragioni creditorie, non confondibile con la situazione di squilibrio patrimoniale;
c) ritenuto dimostrata la causazione di un pregiudizio in capo al creditore pur in difetto di una certa identificazione del creditore danneggiato e della inconsistenza del residuo attivo a soddisfare le sue pretese.
9.1 Il motivo è infondato e va quindi respinto.
9.2 Nella prospettiva assunta dal primo giudice con riguardo ai rimborsi effettuati da nel maggio e luglio del 2017 per complessivi euro 34.112,50, è CP_1 necessario accertare la sussistenza, oltre che del requisito oggettivo del c.d. eventus damni, anche di quello soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto da parte sia del debitore (c.d. scientia damni), che del socio che ha ottenuto il pagamento (c.d. consilium fraudis)”, ferma la ritenuta preclusione (non fatta oggetto di specifica impugnazione) all'operatività della causa di esenzione da revocatoria di cui all'art. 2901, co. 4, c.c., venendo in rilievo pagamenti di debiti inesigibili ex lege, e quindi non ancora scaduti.
Ebbene, tutti i requisiti di legge della fattispecie di riferimento (ex artt. 66 L.F. e 2901
c.c.), diversamente da quanto contestato dall'appellante, devono ritenersi sussistenti e adeguatamente riscontrati.
Invero, la restituzione del finanziamento al socio ha Parte_1 rappresentato un palese pregiudizio per i creditori di Dall'esame dello CP_1 stato passivo (sub doc. 24 del fasc. del ) emerge una situazione debitoria CP_1 ingente, progressivamente maturata sin dal primo esercizio e aggravatasi nel tempo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che sul punto ha osservato che “i pagamenti di cui sopra hanno determinato una riduzione quantitativa del patrimonio della società, oggettivamente pregiudizievole per gli altri creditori. E che vi fossero altri creditori, oltre a non può essere seriamente messo Parte_1 in dubbio, sol che si consideri che l'attività di impresa era in svolgimento al momento dei pagamenti e che, come sopra osservato, la stessa aveva generato nel corso degli anni la maturazione di ingenti perdite (e, quindi, di debiti) di entità tale da erodere completamente, proprio nell'anno 2017, il capitale sociale di euro 100.000,00, con patrimonio netto di segno addirittura negativo”.
24 Peraltro, la convenuta-appellante non ha dimostrato – come era d'altra parte suo onere fare alla luce delle evidenze probatorie fornite dalla curatela – che al momento dell'esecuzione di rimborsi di cui si tratta, nel patrimonio della società fossero compresi beni di valore tale da consentire di far fronte all'intero debito verso i creditori sociali, circostanza che anzi, proprio in ragione della sussistenza di una condizione di patrimonio netto negativo, deve escludersi.
Va confermata, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni.
Dimostrato deve ritenersi pure il requisito di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 2901
c.c., stante l'identità tra l'organo di governo e l'assemblea dei soci di , ed CP_1 in particolare l'identità della figura del rappresentante legale, sig. , del Parte_2 socio con quello di risulta invero Parte_1 Controparte_1 documentalmente (cfr. verbale dell'assemblea del 29.5.2017: doc. 6 di parte attrice) che nel momento in cui erano avvenuti i pagamenti per cui è causa era Parte_2 al contempo presidente del C.D.A. di e legale rappresentante di CP_1 [...]
Tramite il , quindi, entrambe le società erano evidentemente a Pt_1 Pt_2 conoscenza della situazione di grave difficoltà finanziaria e squilibrio patrimoniale in cui versava e quindi anche del pregiudizio che i pagamenti di cui si Controparte_1 tratta avrebbero certamente comportato per gli altri creditori, determinando una diminuzione del patrimonio della società.
B) L'appello incidentale condizionato del Controparte_1
10. L'esame dell'appello incidentale proposto dalla curatela rimane interamente assorbito per effetto del rigetto integrale dell'appello principale, al cui accoglimento
è stato subordinato, sicché non risulta necessario procedere al suo esame.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di (appellante principale) e a favore del Parte_1 Controparte_1
(appellato) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int.
[...]
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per quella decisoria (essendosi la difesa del CP_1 appellato limitata negli scritti conclusivi a ripetere le considerazioni già svolte nel proprio atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione da € 26.001 a € 52.000.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e
25 giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, a carico della appellante principale, i presupposti Controparte_3 processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1894/2023 R.G., disattesa, e/o comunque assorbita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da per le ragioni di cui Pt_1 Parte_1 in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1743/2023 del Tribunale di Verona;
b) dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
[...]
c) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellato Parte_1 le spese di lite del presente secondo grado, che Controparte_1 liquida, per compensi, in € 5.211, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1894/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.10.2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in Bergamo (BG), Via Carnovali n. 92, p.i. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Lorenzo Della Bella, con domicilio eletto presso il difensore, in Lecco,
Via Leonardo da Vinci n. 15, appellante principale
E
in persona del curatore, avv. Federico Pellizzari, Controparte_1 autorizzato alla costituzione nel secondo grado con provvedimento del G.D. in data
11.12.2023, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Pagliani, con P.IVA_2 domicilio eletto presso il difensore, in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 57, appellato e appellante incidentale condizionato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 20.9.2023, notificata in pari data;
causa rimessa in decisione all'udienza del 19.6.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante ( : Parte_1
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza n. 1743/23 R.S. Tribunale di Verona e, per l'effetto, così giudicare: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1743/23 R.S.
Tribunale di Verona e accogliere tutte le domande svolte in prima istanza, che qui si riportano integralmente: “In via preliminare e di merito: accertare e dichiarare
l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 65 L.F., e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via subordinata, e nel merito: accertare
e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c., in combinato disposto con l'art. 66 L.F.
e 2091 c.c., e, conseguentemente accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via ulteriormente subordinata, e nel merito: accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66 L.F. e 2091 c.c., oppure con l'art. 67 L.F., e conseguentemente accertare
e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita da Controparte_2 nemmeno quella di € 2.186,61 al con ogni Controparte_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in ogni caso: accertare l'esatto saldo dare/avere tra le parti e i reciproci rapporti di credito/debito tra Parte_1
e il e, nel caso, dichiarare applicabile la compensazione Controparte_1 ex art. 56 L.F. escludendo qualsiasi ipotesi di ingiusto arricchimento o arricchimento senza causa da parte del e, per l'effetto, emettere Controparte_1 sentenza costitutiva che riconosca il diritto di a insinuare Parte_1 eventuali crediti nascenti da qualsiasi obbligo restitutorio, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In via istruttoria: con espressa riserva sin d'ora di ulteriormente dedurre, produrre, chiedere, domandare, precisare, depositare, documentare, capitolare ed indicare testimoni ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
In punto spese: con vittoria di spese, diritti e onorari”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via preliminare, rigettare l'appello per improcedibilità e/o inammissibilità e confermare in toto la sentenza del Tribunale di
Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il 20.09.2023. In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente
2 la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il
20.09.2023. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto la parte appellata propone, nella non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte riformasse la sentenza di prime cure accogliendo in tutto o in parte le domande dell'appellante: - per tutti i motivi in narrativa indicati e ove occorra anche, previo accertamento dell'inesigibilità ex art. 2467 c.c., accertare e dichiarare
l'inefficacia ex art. 65 L. Fall. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società dei pagamenti effettuati dalla società in Controparte_1 CP_1 bonis a titolo di rimborso finanziamento ed interessi al socio e Controparte_3 conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore alla restituzione a favore della Curatela del Fallimento della società
[...] della somma complessiva, con interessi dall'indebita percezione al saldo;
- CP_1 in via alternativa o subordinata per tutti i motivi in narrativa indicati, revocare e dichiarare l'inefficacia del pagamento della somma complessiva di € 36.299,31 sopra indicato, ex art. 2901 c.c. e come richiamato dall'art. 66 L. Fall. con conseguente condanna di al pagamento alla Curatela del Fallimento di Parte_1 CP_1
[... della somma di € 36.299,31 oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- in ulteriore via alternativa o subordinata revocare ex art. 67 secondo comma L. Fall., ovvero ancora ex art. 66 L. Fall e 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società il pagamento di € 2.186,81 effettuato il 3 CP_1 maggio 2019 dalla società in bonis con conseguente condanna della CP_1 convenuta a restituire la somma di € 2.186,81 oltre interessi dal Parte_1
3.5.19 al saldo effettivo. In ogni caso, con rifusione anche degli oneri di questo grado di giudizio. In via istruttoria: I) si chiede venga ammessa la prova per interpello del legale rappresentante di parte convenuta, oggi il sig. sig. , che all'epoca Parte_2 dei fatti di cui si discute (doc. 28 fascicolo primo grado) era pure l'amministratore della società e la prova testimoniale, sui capitoli di prova di seguito CP_1 indicati. 1) Vero che nel momento in cui l'assemblea dei soci della di CP_1 deliberò la restituzione del finanziamento residuo a suo tempo concesso dal socio
giusta delibera del 29 maggio 2017 che si rammostra (sub doc. 6 Parte_1 fascicolo di primo grado), la società , si trovava in una situazione di CP_1 squilibrio dell'indebitamento come emerge dall'esame del piano finanziario 2017, dai prospetti e schede contabili esercizio 2017 della società che mi si CP_1 rammostrano (sub doc 21, 22/a, 22/b, 22c, 29, 30, 31 fascicolo primo grado)? 2)
Vero che le schede contabili, i prospetti contabili ed il piano ammortamento 2017 di
3 che mi si rammostrano (doc. 29 e 30 fascicolo attore primo grado) vi CP_1 sono stati a suo tempo inviati dagli amministratori della società ? Si CP_1 indicano quali testi gli allora consulenti dott. , dott.ssa e Persona_1 Persona_2 dott. dello (via Cavour n. Persona_3 Controparte_4 Co 50/b) e di e (via Mascari n.65), i quali hanno fornito CP_5 Controparte_6 alla Curatela la documentazione oggi dimessa in atti (doc. n. 29-30 fascicolo primo grado) con la quale è stata ricostruita la situazione finanziaria della società CP_1 per l'esercizio 2017, in assenza del bilancio. II) Si chiede ammettersi CTU contabile volta alla verifica della sussistenza, all'atto della concessione del finanziamento del socio avvenuto nel corso dell'esercizio 2009, e al momento della Parte_1 sua restituzione nel 2017, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società in bonis rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui CP_1 sarebbe stato ragionevole un conferimento ex art. 2467 c.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 10.2.2021, il Controparte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona la società (già Parte_1 socia finanziatrice di in bonis), esponendo: Controparte_1
a) che in data in data 15.5.2009 era stata costituita la società Controparte_1 con capitale sociale di euro 100.000,00 sottoscritto e versato, in qualità di soci, dalla convenuta (per euro 25.000,00), oltre che da (per Parte_1 Parte_2 euro 25.000,00), (per euro 20.000,00), (per Controparte_7 Controparte_8 euro 11.000,00), (per euro 14.000,00) e Controparte_9 Controparte_10
(per euro 5.000,00);
b) che sempre nell'anno 2009 i soci avevano erogato a favore della società un finanziamento di complessivi euro 175.311,00, di cui euro 100.000,00 versati dalla convenuta Parte_1
c) che nel corso degli esercizi successivi, sino all'anno 2017, per far fronte alle perdite di esercizio verificatesi l'assemblea aveva deliberato versamenti in conto capitale da parte dei soci, ai quali aveva fatto fronte anche Parte_1 mediante parziale rinuncia al rimborso del finanziamento concesso alla società nel
2009, sicché per tale ragione nel maggio 2017 l'importo ancora dovuto in restituzione si era ridotto ad euro 48.750,00;
4 d) che con delibera assembleare del 29.5.2017 era stata disposta la restituzione del suddetto residuo importo, anche a più riprese, a favore di Parte_1 entro il 31.12.2017;
e) che, conseguentemente, la società aveva provveduto a rimborsare alla convenuta la somma di euro 25.000,00 in data 29.5.2017, a titolo di capitale, e la somma di euro 9.112,50 in data 17.7.2017, a titolo di interessi;
f) che a fronte della mancata restituzione dell'importo residuo, aveva Parte_1 richiesto, ed ottenuto, l'emissione di un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti della in forza del quale aveva attivato procedura esecutiva presso Controparte_1 terzi all'esito della quale le era stato assegnato dal G.E. il saldo attivo di un conto corrente in essere presso con effettivo pagamento, in data 3.5.2019, della CP_11 somma di euro 2.186,81;
g) che in data 15.9.2017 la convenuta (e gli altri soci) avevano ceduto le loro partecipazioni in alla società Riviera S.r.l.; CP_1
h) che in data 27.5.2019 il Tribunale di Verona aveva dichiarato il fallimento di
Controparte_1
i) che il finanziamento del 2009 era stato erogato da a Parte_1 CP_1
in una condizione economico/patrimoniale di quest'ultima che avrebbe
[...] giustificato un conferimento;
j) che, conseguentemente, si trattava di finanziamento che, ai sensi dell'art. 2467
c.c., avrebbe potuto essere restituito con postergazione, solo una volta soddisfatti tutti gli altri creditori sociali;
k) che la condizione di squilibrio economico/patrimoniale della società sussisteva anche nel momento in cui il finanziamento era stato restituito da in Controparte_1 parte spontaneamente (nel 2017), e parte in via coattiva (nel 2019);
l) che, di conseguenza, nessun rimborso avrebbe potuto essere effettuato a favore di , posto che, persistendo i presupposti della postergazione del Parte_1 credito, la pretesa di restituzione del finanziamento non era esigibile,
e quindi chiedendo, sulla base di queste premesse:
A) in via principale, che i pagamenti, per complessivi euro 36.299,31, effettuati da a favore di a rimborso dei finanziamenti dalla Controparte_1 Parte_1 medesima eseguiti alla prima, in quanto avvenuti nei due anni anteriori alla declaratoria di fallimento, fossero dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 65 L.F. e
2467 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione della somma a favore del fallimento;
5 B) in via alternativa, o subordinata, che fosse dichiarata l'inefficacia dei medesimi pagamenti ai sensi degli artt. 66 L.F., 2901 c.c., in quanto pregiudizievoli per gli altri creditori, sempre con condanna di alla restituzione della somma a favore Parte_1 della Procedura;
C) in via ulteriormente alternativa, o subordinata, che ne fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 67, co. 2, L.F. (ovvero ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 cc) almeno del pagamento di euro 2.186,81.
2. si costituiva in causa contestando la pretesa del in Parte_1 CP_1 relazione a tutti i profili dedotti, sostenendo che le fattispecie citate dall'attore non potevano trovare applicazione con riguardo al finanziamento fruttifero di 100.000,00 euro, poi ridotto ad euro 48.750,00 al momento della cessione delle quote del 2017, con la conseguenza che l'operazione di restituzione somme derivante dal precedente finanziamento doveva ritenersi completamente lecita sotto il profilo giuridico formale e sostanziale, e che, quindi, nulla doveva essere restituito alla Curatela. Nello specifico, secondo la società, né al momento della sua erogazione, né quando era avvenuta la sua parziale restituzione, sussistevano i presupposti per qualificare il finanziamento come postergato;
in ogni caso, la postergazione avrebbe potuto operare solo in ipotesi di apertura di un concorso formale dei creditori sul patrimonio di (secondo la c.d. tesi processuale della postergazione) e non anche Controparte_1
a prescindere da esso e allorché la società era ancora in bonis (come invece sostenuto dai propugnatori della tesi c.d. sostanziale della postergazione), sicché al momento del pagamento il credito restitutorio di era pienamente esigibile e Parte_1 nessun impedimento vi era al pagamento immediato ancor prima della soddisfazione degli altri creditori sociali;
difettavano pertanto i presupposti per poter ipotizzare, anche solo astrattamente, l'inefficacia dei pagamenti intervenuti ai sensi degli artt.
65 L.F./ 2467 c.c., ovvero degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.; in ogni caso, ai sensi dell'art
2467 co. 1 c.c. la restituzione avrebbe potuto avvenire solo rispetto alle somme rimborsate nell'anno anteriore al fallimento;
difettavano anche i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria e di quella ulteriormente subordinata di cui all'art 67, co. 2, L.F., non essendo stata dimostrata la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui si sarebbe trovata al momento dei pagamenti. Concludeva, quindi, nei seguenti CP_1 termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art.65 L.F., e,
6 conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al con ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via subordinata e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66 L.F. e 2901 c.c. e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla al Parte_1
con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge;
in Controparte_1 via ulteriormente subordinata e nel merito: per i motivi di cui in narrativa accertare
e dichiarare la non applicabilità dell'art.2467 c.c. in combinato disposto con l'art. 66
L.F. e 2901 c.c. oppure con l'art.67 L.F., e, conseguentemente, accertare e dichiarare accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere restituita dalla
[...]
nemmeno quella di € 2.186,61 al con Parte_1 Controparte_1 ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In ogni caso: accertare l'esatto saldo dare/avere tra le parti e i reciproci rapporti di credito/debito tra Parte_1
e il e, nel caso, dichiarare applicabile la compensazione Controparte_1 ex art.56 L.F. escludendo qualsiasi ipotesi di ingiusto arricchimento o arricchimento senza causa da parte del e, per l'effetto, emettere Controparte_1 sentenza costitutiva che riconosca il diritto di a insinuare Parte_1 eventuali crediti nascenti da qualsiasi obbligo restitutorio, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge. In via istruttoria: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare testi e chiedere, eventualmente, interrogatorio formale nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si chiede fin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha:
i) dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del fallimento Controparte_1 ai sensi dell'art. 2467, co. 1, c.c., il pagamento di euro 2.186,81 avvenuto in data
3.5.2019 da parte di a favore di all'esito della procedura CP_1 Parte_1 esecutiva n. 2873/18 r.g.e. Tribunale di Verona e, per l'effetto, condannato la convenuta alla restituzione della suddetta somma a favore della Procedura, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal 10.2.2021 al saldo;
ii) dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del Controparte_1 ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., i pagamenti di euro 25.000,00 in data
29.5.2017, e di euro 9.112,50, in data 17.7.2017 da parte di ed a CP_1
7 favore di e, per l'effetto, condannato la convenuta alla Parte_1 restituzione a favore della Procedura della complessiva somma di euro 34.112,50, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1 cc dal 10.2.2021 sino al saldo;
iii) condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi euro 6.355,00, nello specifico ritenendo:
a) che in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita di questa società, e non solo nel momento in cui si apri un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, e a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Pertanto, il regime di postergazione della pretesa creditoria di cui all'art. 2467 c.c. opera anche durante la normale operatività della società (tesi sostanziale) e non solo se la società si trovi in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale e si apra quindi un concorso dei creditori sul suo patrimonio, secondo quanto previsto dalla tesi processuale. Il che significa che, nel caso di specie, qualora fossero ritenuti sussistenti i presupposti della postergazione di cui all'art 2467, co. 2, c.c., sia nel momento in cui Parte_1 aveva erogato il finanziamento di euro 100.000,00 a (nell'anno
[...] Controparte_1
2009), sia nel momento in cui erano avvenuti i parziali rimborsi (negli anni 2017
[volontario] e 2019 [coattivo]), dovrebbe ritenersi che il diritto di credito della convenuta alla restituzione del prestito fosse ex lege inesigibile (con prevalenza, quindi, di tale disciplina imperativa su eventuali ed anteriori termini di scadenza dell'obbligazione restitutoria pattuiti tra le parti), sicché la società avrebbe in realtà dovuto rifiutare il rimborso del finanziamento al socio. Si tratterebbe, quindi, di pagamenti effettuati da a favore della convenuta in adempimento di un CP_1 debito (quello restitutorio) non ancora esigibile e quindi prima della sua scadenza;
b) che deve ritenersi dimostrata la natura anomala del finanziamento di euro
100.000,00 al momento della sua concessione nel 2009. La società ( Controparte_1 era stata costituita nel maggio 2009, con effettivo versamento da parte dei soci di un
8 capitale di euro 100.000,00. Nell'ottobre 2009 i soci avevano poi erogato il finanziamento di complessivi euro 175.311,00. Ai sensi dell'art. 2467, co. 2, c.c., la condizione di difficoltà della società tale da giustificare un conferimento da parte dei soci a titolo di capitale può rivestire, sia natura patrimoniale (laddove sussista un effettivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto), sia natura finanziaria (nel caso in cui la società non abbia le risorse di cassa sufficienti per far fronte ai propri debiti a breve). Come è reso evidente dall'uso della congiunzione disgiuntiva “oppure”, le due ipotesi sono tra loro alternative, e non cumulative, sicché anche solo la sussistenza di uno squilibrio di tipo patrimoniale (ovvero, ovviamente, anche solo di tipo finanziario) – ove rilevante (con conseguente condizione di sotto capitalizzazione della società) – può giustificare un conferimento, e quindi comportare, ai sensi dell'art 2467, co. 1, c.c., l'attribuzione della natura postergata all'erogazione effettuata dal socio a titolo di finanziamento, anziché di apporto di capitale. Nel caso di specie, è in primo luogo quantomeno dubbio che la società, in assenza del finanziamento dei soci per euro 175.311,00, avesse disponibilità finanziarie per far fronte ai propri debiti, anche a breve. Infatti, come risulta dal bilancio 2009, aveva ottenuto dalla Banca Popolare di Milano un CP_1 finanziamento a medio/lungo termine di euro 250.000,00, il quale era stato destinato all'acquisizione delle immobilizzazioni, le quali ammontavano però al maggior importo di euro 262.401,00. Pertanto, se si considera che erano stati contratti anche debiti verso i fornitori per euro 26.068,00, emerge che le ulteriori sostanze messe a diposizione dai soci a titolo di finanziamento erano in realtà necessarie proprio per far fronte ai debiti contratti, e in primo luogo proprio a quelli a breve (in quanto in scadenza entro 12 mesi) verso i fornitori. Ma anche a voler ritenere che la sopra evidenziata tensione finanziaria non fosse di entità tale da giustificare ragionevolmente un conferimento dei soci a titolo di capitale, altrettanto non può affermarsi se si considerano invece i dati patrimoniali risultanti sempre dal bilancio CP_ del 2009. Infatti, al termine di quell'anno presentava un patrimonio CP_1 netto di euro 97.540,00 (in conseguenza della erosione del capitale per una perdita di esercizio di euro 2.460,00) ed aveva maturato debiti (senza considerare quello di euro 175.311,00 per la restituzione dei finanziamenti dei soci) verso fornitori e istituti di credito per il considerevole importo complessivo di euro 276.250,00. Sussisteva, quindi, un'evidente condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (essendo quest'ultimo pari a circa 1/3 dell'ammontare del primo) e, quindi, una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe
9 ragionevolmente giustificato un conferimento in conto capitale (e non a titolo di prestito) da parte dei soci. Nel 2009, al momento dell'erogazione del prestito da parte di ricorrevano, quindi, i presupposti della postergazione, stante la Parte_1 sussistenza di una rilevante condizione di squilibrio patrimoniale;
c) che deve ritenersi provato che i presupposti della postergazione sussistessero anche nel 2017, quando era stata deliberata, e in parte attuata spontaneamente da parte della società, la restituzione del finanziamento a con Parte_1 versamento della somma di euro 34.112,50, e nel 2019, quando la convenuta aveva recuperato coattivamente l'ulteriore importo di euro 2.186,81. ha Controparte_1 depositato i bilanci solo fino al 2016 e la curatela ha pertanto dovuto ricostruire la condizione finanziaria e patrimoniale della società nell'anno 2017 sulla base della documentazione contabile reperita dopo l'apertura del fallimento (dichiarazioni iva
2017 e prima nota 2017). Sulla scorta del piano finanziario in tal modo elaborato dalla curatela (doc. 21 di parte attrice) – le cui risultanze non sono state oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della convenuta (sicché possono essere assunte come corrette dal giudicante, dovendo quindi essere ribadita la superfluità della C.T.U. contabile richiesta da parte attrice) – risulta che già a partire dal mese di giugno 2017 il risultato economico della gestione risultava di segno negativo (- €
24.844,00) e che anche nei mesi successivi si erano verificate perdite di esercizio sempre maggiori, le quali già a partire dal mese di agosto avevano comportato la completa erosione del capitale sociale (che da + € 20.450,00 a fine 2016, era giunto ad ammontare a - € 11.492,00), con ulteriore peggioramento nei mesi successivi (nel dicembre 2017 il patrimonio netto era divenuto negativo per € 79.514,00). Non vi è dubbio, quindi, che allorché nel 2017 erano avvenuti i rimborsi di euro 25.000,00 in linea capitale e di euro 9.112,50 per interessi (in realtà non dovuti, atteso che, come risulta dal verbale di assemblea del 29.5.2017, si trattava di un prestito infruttifero.
Anche tale pagamento va quindi imputato a rimborso del capitale) Controparte_1 versasse in una conclamata condizione, non solo di squilibrio patrimoniale, ma anche di crisi finanziaria. Pertanto, perdurando i presupposti della postergazione, il credito restitutorio di era ancora inesigibile ex lege anche nel 2017, e di Parte_1 conseguenza non avrebbe dovuto effettuare alcun rimborso (anche Controparte_1 solo parziale) del prestito ottenuto nel 2009;
d) che alle stesse conclusioni deve giungersi, a maggior ragione, per quanto attiene al rimborso coattivo dell'ulteriore somma di euro 2.186,81 avvenuto il
3.5.2019 al termine della procedura esecutiva, atteso che il 27.5.2019 era
10 intervenuta la declaratoria di fallimento di la quale, pertanto, al Controparte_1 momento di tale pagamento versava addirittura in una condizione di insolvenza irreversibile;
e) che risulta, quindi, accertato che nei due anni anteriori alla declaratoria di fallimento aveva effettuato (spontaneamente o coattivamente) a Controparte_1 favore di pagamenti per euro 36.299,31 in relazione a pretese Parte_1 creditorie che, stante la accertata postergazione ai sensi dell'art. 2467, co. 2, c.c., erano ancora inesigibili ex lege, e quindi non ancora scadute;
f) che la pretesa principale del può essere accolta, in forza del disposto CP_1 dell'art. 2467, co. 1, c.c., limitatamente alla declaratoria di inefficacia, e alla conseguente condanna alla restituzione, della somma di euro 2.186,81 percepita dal socio in data 3.5.2019, e cioè nell'anno anteriore alla declaratoria Parte_1 di fallimento, mentre non può essere invocato il disposto dell'art. 65 L.F., in quanto derogato dalla norma speciale di cui all'art 2467, co. 1, c.c.: la declaratoria di inefficacia, e la condanna alla restituzione, dei residui pagamenti, per euro
34.112,50, intervenuti nell'anno 2017 (quindi oltre l'anno antecedente il fallimento), non può, quindi, essere accolta in forza di tale disposizione di legge;
g) che, pur esclusa la causa di inefficacia di tali pagamenti (e cioè di quelli disposti nel 2017) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 L.F., ne va comunque disposta la revocatoria in applicazione della fattispecie di cui agli artt. 66 L.F., 2901 c.c. proposta dalla curatela in via subordinata. In questo caso, ai fini dell'accoglimento della pretesa, non è tuttavia sufficiente (come nel caso disciplinato dall'art. 2467, co. 1, cc) accertare la natura postergata del credito oggetto di restituzione, ma occorre verificare anche se ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la revocatoria ordinaria di tali pagamenti. In particolare, posto che detti pagamenti costituiscono atti a titolo oneroso, è necessario accertare la sussistenza, oltre che del requisito oggettivo del c.d. eventus damni, anche del requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, sia da parte del debitore (c.d. scientia damni), che da parte del socio che ha ottenuto il pagamento
(c.d. consilium fraudis). Il tutto con la precisazione che, venendo in rilievo pagamenti di debiti inesigibili ex lege e quindi non ancora scaduti, non può ovviamente operare la causa di esenzione da revocatoria di cui all'art. 2901, co. 4, c.c. Nella specie ricorrono effettivamente le condizioni normativamente previste posto che: a) quanto alla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, i pagamenti di riferimento hanno determinato una riduzione quantitativa del patrimonio della società
11 oggettivamente pregiudizievole per gli altri creditori (e che vi fossero altri creditori, oltre a non può essere messo in dubbio, considerato che l'attività Parte_1 di impresa era in svolgimento al momento dei pagamenti e che la stessa aveva generato nel corso degli anni la maturazione di ingenti perdite, e quindi di debiti, di entità tale da erodere completamente, proprio nell'anno 2017, il capitale sociale di euro 100.000,00, con patrimonio netto di segno addirittura negativo). La convenuta, poi, non ha dimostrato – ed era suo onere farlo – che al momento dei pagamenti, nel patrimonio della società, fossero compresi beni di valore tale da consentire di far fronte all'intero debito verso i creditori sociali, circostanza che anzi, proprio in ragione della sussistenza di una condizione di patrimonio netto negativo, deve escludersi;
b) quanto al requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, sia da parte del debitore (c.d. scientia damni), che del socio che ha ottenuto il pagamento (c.d. consilium fraudis), risulta documentalmente dal verbale dell'assemblea del 29.5.2017) che nel momento in cui erano avvenuti i pagamenti il sig. era al contempo presidente del C.D.A. di e legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante di sicché tramite il loro comune legale Parte_1 rappresentante entrambe le società erano a conoscenza della situazione di grave difficoltà finanziaria e di squilibrio patrimoniale in cui versava , e quindi CP_1 anche del pregiudizio che i pagamenti di cui si tratta avrebbero comportato per gli altri creditori sociali a causa della diminuzione del patrimonio della società. In accoglimento della domanda subordinata proposta dalla curatela ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., in relazione ai pagamenti per euro
34.112,50 intervenuti nel 2017 vanno pertanto accolte le domande di declaratoria di inefficacia e di condanna della creditrice convenuta alla restituzione di quanto incassato;
h) risulta assorbita la domanda di revocatoria ex art. 67, co. 2, L.F. proposta in via ulteriormente subordinata, posto che la restituzione della somma di euro 2.186,81 consegue all'accoglimento della domanda proposta in via principale;
i) in relazione a tutti i pagamenti oggetto di causa l'obbligazione restitutoria gravante sulla convenuta ha natura di debito di valuta, sicché gli interessi sono dovuti, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda (10.2.2021) sino al saldo effettivo (cfr. ex multis Cass. 12850/18, Cass. 27084/11, Cass. 12736/11). Per effetto della revoca dei pagamenti, una volta che avrà restituito i relativi importi a favore della curatela, potrà insinuare la relativa pretesa di Parte_1 rimborso del finanziamento al passivo del fallimento di per la parte Controparte_1
12 che era stata estinta con i pagamenti revocati, mentre nessuna statuizione sul punto può essere assunta in questa sede;
j) la pretesa restitutoria del Fallimento attore non può essere paralizzata per effetto della compensazione con il credito restitutorio vantato da Parte_1 atteso che “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito” (Cass. 30824/2018; Cass. 22666/2021; Cass.
17338/2015; Cass. 27518/2008).
4. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello sulla Parte_1 base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) errata valutazione sui presupposti di applicazione dell'art. 2647 c.c. e omessa valutazione circa l'irreversibilità della situazione di crisi (atto d'appello, pag. 15);
ii) contraddittorietà ed erroneità della valutazione del giudice in punto prova (atto d'appello, pag. 22);
iii) erronea valutazione circa i presupposti dell'art. 2901 c.c. (atto d'appello, pag.
26), chiedendone la riforma integrale in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
5. Si è costituito il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con appello incidentale condizionato prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione (di cui ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza)
e riproponendo, altresì, ex art. 346 c.p.c., tutte le difese, domande ed eccezioni svolte in primo grado, nonché presentando appello incidentale condizionato per il caso dell'accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, concludendo nel merito nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via preliminare, rigettare l'appello per improcedibilità e/o inammissibilità e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il
20.09.2023. In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1743/23 del 19.09.2023 e pubblicata il 20.09.2023. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto la parte appellata propone, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte riformasse la sentenza di prime cure accogliendo in tutto o in parte le domande dell'appellante: - per tutti i
13 motivi in narrativa indicati e ove occorra anche, previo accertamento dell'inesigibilità ex art. 2467 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 65 L. Fall. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società dei pagamenti CP_1 effettuati dalla società in bonis a titolo di rimborso finanziamento ed CP_1 interessi al socio e conseguentemente condannare Controparte_3 Parte_1 in persona del legale rappresentante protempore alla restituzione a favore della
Curatela del Fallimento della società della somma complessiva, con CP_1 interessi dall'indebita percezione al saldo. In via alternativa o subordinata per tutti i motivi in narrativa indicati, revocare e dichiarare l'inefficacia del pagamento della somma complessiva di € 36.299,31 sopra indicata, ex art. 2901 c.c., e come richiamato dall'art. 66 L. Fall., con conseguente condanna di al Parte_1 pagamento alla Curatela del Fallimento di della somma di € Controparte_1
36.299,31, oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- in ulteriore via alternativa o subordinata revocare ex art. 67 secondo comma L. Fall., ovvero ancora ex art. 66 L.Fall e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società il pagamento di € 2.186,81 effettuato il 3 maggio 2019 dalla Controparte_1 società in bonis, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 [...]
a restituire la somma di € 2.186,81, oltre interessi dal 3.5.2019 al Parte_1 saldo effettivo”.
6. Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza del
19.6.2025 (così definitivamente indicata); precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_1
7. Con il primo motivo – rubricato “Errata valutazione sui presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c. e omessa valutazione circa l'irreversibilità della situazione di crisi” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante per la valutazione come “anomalo” del finanziamento di riferimento, e della conseguente illegittimità del suo rimborso in quanto postergato rispetto agli altri crediti della società, sia le condizioni finanziarie e patrimoniali in cui si trovava nel 2009 al momento della ricezione del finanziamento Controparte_1
(di originari 100.000 €), sia quelle in cui si trovava al momento del rimborso
(deliberato da il 29 maggio 2017 ed eseguito in pari data e il successivo CP_1
14 17 luglio 2017). Detta tesi risulterebbe infatti ormai superata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali ritengono che ai fini della postergazione deve considerarsi solamente il momento in cui il finanziamento viene erogato e non anche le successive vicende che hanno poi interessato la società. Ne conseguirebbe che nel caso in esame l'unica valutazione necessaria riguarderebbe il 2009, mentre quella espressa in sentenza con riguardo alla situazione di crisi aziendale relativa al 2017 sarebbe ultronea e fuori perimetro. Dovendo aversi riguardo alla situazione iniziale in cui versava la società finanziata, e cioè a quella sussistente al momento dell'erogazione del finanziamento, il giudice avrebbe dovuto escludere che nel 2009 si CP_1 trovasse in una condizione di crisi irreversibile che la ponesse fin dall'inizio della propria storia a rischio di insolvenza in ragione dell'eccessività del debito, a tal punto sproporzionato da non poter ragionevolmente pensare di poterlo soddisfare integralmente. Nell'anno del finanziamento (2009) la aveva infatti un CP_1 indice di liquidità solidissimo, il che rende evidente che anche rimborsando integralmente nel medesimo anno il finanziamento del socio la Parte_1 stessa sarebbe stata comunque in grado di soddisfare regolarmente tutti gli altri creditori, senza alcun pregiudizio. La soluzione adottata dal primo giudice, secondo cui la società si trovava in una “condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” tale da sussumere “una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe ragionevolmente giustificato in conferimento in conto capitale (e non a tiolo di prestito) da parte dei soci” (pag. 8 sentenza)” sarebbe pertanto errata, trattandosi di una abituale situazione contabile di una neo start-up.
7.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
7.2 L'appellante incentra la doglianza sul rilievo che per la giurisprudenza e la dottrina attualmente prevalenti (v. atto d'appello, pag. 16 e nota sub 1) l'unica situazione economico-patrimoniale-finanziaria da prendere in considerazione per valutare se un finanziamento possa ritenersi “anomalo” (o “sostitutivo del capitale”, in quanto un creditore sul mercato del credito non lo avrebbe concesso, o non lo avrebbe concesso a quelle condizioni, a causa della situazione finanziaria della società), e come tale da rimborsarsi in termini postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società finanziata/debitrice, sarebbe quella iniziale, e quindi, nella specie, quella in atto alla data del finanziamento erogato da alla Parte_1 partecipata il 12.10.2009, data in cui non sarebbe stata ravvisabile Controparte_1
15 alcuna situazione di crisi irreversibile della società finanziata, mentre sarebbe irrilevante la situazione economico-finanziaria della medesima società al momento della restituzione del finanziamento.
7.3 Si tratta di una tesi che non considera, e non valuta, adeguatamente i due momenti di cui si tratta, e cioè quello della erogazione del prestito da parte del socio alla società e quello successivo della restituzione del prestito da questa al primo.
Se è infatti indubbio che l'anomalia del finanziamento va valutata al momento della sua erogazione – è invero a questo momento che si ferma la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società che riceve il finanziamento (cfr. al riguardo la pronuncia di Cassazione sez. 1, 15 maggio 2019, n. 12994, che discorre di “dies storico statico”), integrando i versamenti in conto capitale posti in essere negli anni successivi (quand'anche provenienti, come nella specie, dallo stesso socio che, in precedenza, aveva provveduto ai finanziamenti) dei fatti sopravvenuti, inidonei, in quanto tali, a sprigionare una qualunque forza di tipo, per così dire retroattivo – è altrettanto vero che lo status di regolare esigibilità viene ad incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, condizionando la stessa possibilità di escutere legittimamente il credito (con conseguente inapplicazione anche della norma di cui all'art. 1282 c.c.), atteso che, solo se sia stato superato lo squilibrio patrimoniale (e quindi la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione), il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile potendosi ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni, e dunque esistente uno status di regolare esigibilità.
La contestazione dell'appellante non trova in ogni caso alcun riscontro nei menzionati precedenti di legittimità, trattandosi, a ben vedere, di giurisprudenza in parte non contrastante (v. Cassazione sez. 6-1, n. 17421/2021 [in particolare i § da 15 a 19 della motivazione] e Cassazione, sez. 1, n. 21422/2022 [in particolare il § 2.2 della parte motiva], che richiamano entrambe la sentenza della prima sezione n.
12994/2019, essendo provata nel caso di specie la situazione di squilibrio al momento dell'erogazione e quella di crisi al momento dei rimborsi), e in parte addirittura palesemente non pertinente, riferendosi in realtà ad altre fattispecie (v. Cassazione
n. 3017/2019; Cassazione n. 25163/2017; Cassazione n. 16348/2018).
Mantengono, quindi, al riguardo piena attualità le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella citata sentenza della prima sezione, n. 12994/2019 (rel. Nazzicone), che il
Collegio ritiene di condividere integralmente e che si riportano ex art. 118 disp. att.
16 c.p.c.: “(omissis) 3.7. - Occorre aggiungere come, nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c.: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito. Sotto quest'ultimo profilo, invero, occorre ricordare come, laddove sia previsto un termine per l'adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1184 c.c., esso, quale condizione dell'azione, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione: in tal modo, si afferma, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione, operata dal giudice al riguardo al momento di decidere, consente di verificare sotto tale profilo la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima, qualora il termine in questione non fosse a quel tempo ancora maturato (Cass. 25 settembre 2018, n. 22547; Cass.
16 novembre 2001, n. 14429). Del pari, in caso di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento prima che si verifichi l'esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione, essendo
l'inadempimento una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza (Cass. 10giugno 2004, n. 10490; Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3378). Il principio così enunciato è estensibile dunque alla condizione legale di inesigibilità, costituita dalla sussistenza di una situazione di crisi, come definita dall'art. 2467 c.c., ancora al momento del rimborso del prestito stesso: pertanto, il suo opposto, quale condizione dell'azione, può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza, chiamata ad accertare se si sia ripristinata, sia pure solo in pendenza del giudizio, la condizione di piena esigibilità del credito azionato in giudizio per l'inattualità della situazione di crisi. Ciò, per il principio generale secondo cui, se la prestazione diviene esigibile nel corso del giudizio, è legittima la pronuncia di condanna del debitore tuttora inadempiente, dovendosi ritenere sopravvenuta una condizione dell'azione che, in quanto tale, è sufficiente sussista al momento del provvedere. 4. - Rilevabilità d'ufficio della postergazione. La questione processuale di cui al secondo motivo di ricorso va risolta in senso negativo. L'eccezione in senso stretto si sostanzia in un
contro
-diritto, contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore, la cui rilevazione è subordinata all'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ed ha carattere eccezionale. Secondo principio
17 consolidato, costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge, ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presupponga una manifestazione di volontà di quest'ultimo (e multis: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27405;
Cass. 14 giugno 2018, n. 15591; Cass. 5 giugno 2014, n. 12677; Cass., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 13 giugno 2012, n. 9610; Cass. 13 gennaio 2012, n.
409; Cass. 20 maggio 2010, n. 12353). Si deve, peraltro, distinguere l'onere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal codice rito, dunque soggetto alle relative preclusioni e decadenze, dal potere di rilevazione, che spetta alla parte ed è soggetto alle relative preclusioni solo, appunto, nei casi detti. In ogni altro caso, invece, sono rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi, purché risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, nel rispetto del principio dispositivo. Orbene, l'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, quali situazioni previste dal secondo comma della norma in esame - da verificare sia al momento del prestito, sia della richiesta di rimborso e, quindi, in caso di controversia, della decisione giudiziale - costituiscono fatto impeditivo del diritto al rimborso oggetto di eccezione in senso lato, non risultando, con riguardo ad esse, nessuna delle fattispecie, che possano fondarne la qualificazione come eccezione in senso proprio. La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo;
ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adìto il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti. 5. - Vanno, in conclusione, enunciati i seguenti principi di diritto: «La postergazione disposta dall'artt. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del
18 finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente, sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. Lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio”.
7.4 Il motivo è infondato anche con riguardo alla contestata sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2467 c.c., risultando, alla luce delle evidenze di causa, così come valorizzate dal primo giudice in sentenza (e rilevanti nella prospettiva in esame sia quale fonte diretta di prova, che quali elementi indiziari: è il caso del rilievo relativo al complesso dell'indebitamento esistente al termine dell'esercizio 2009 di cui alle pag. 7 – 8 della sentenza), sia una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, sia un eccessivo squilibrio nell'indebitamento, e ciò in tutti i momenti rilevanti nei termini di cui si è detto (2009, 2017, 2019), nessun effettivo rilievo potendo, per contro, attribuirsi alla considerazione fatta dall'appellante (peraltro riproduttiva di quella già analogamente svolta in primo grado) secondo cui il finanziamento originario sarebbe stato
“normale”, disponendo – in tesi – , nell'anno 2009, di adeguata liquidità, CP_1 sufficiente per far fronte alle passività di breve periodo. Si tratta, invero, di una notazione insufficiente a smentire il rilievo per cui “come risulta dal bilancio 2009, aveva ottenuto dalla Banca Popolare di Milano un finanziamento a Controparte_1 medio/lungo termine di euro 250.000,00, il quale era stato destinato all'acquisizione delle immobilizzazioni, le quali ammontavano però al maggior importo di euro
262.401,00. Pertanto, se si considera che erano stati contratti anche debiti verso i fornitori per euro 26.068,00, emerge che le ulteriori sostanze messe a diposizione dei soci a titolo di finanziamento erano in realtà necessarie proprio per far fronte ai
19 debiti contratti e in primo luogo proprio a quelli a breve (in quanto in scadenza entro
12 mesi) verso i fornitori” (v. sentenza, pag. 7/8). Con l'ulteriore considerazione che l'indebitamento complessivo alla fine dell'esercizio 2009 – nel quale nessuna attività era stata svolta, né altrimenti conseguito alcun ricavo – era pari a complessivi €
451.561 e che la situazione economico finanziaria della società era all'evidenza già ab origine così squilibrata da rendere necessaria già nell'esercizio successivo (2010)
l'effettuazione di versamenti in conto capitale per ulteriori 200.000 euro.
Ciò posto con riguardo alla situazione finanziaria della società in essere al momento dell'erogazione del finanziamento, quanto al diverso profilo del ritenuto squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto non risulta minimamente censurata la statuizione assunta in parte qua dal primo giudice – secondo cui: “anche a voler ritenere che la sopra evidenziata tensione finanziaria non fosse di entità tale da giustificare ragionevolmente un conferimento dei soci a titolo di capitale, altrettanto non può affermarsi se si considerano invece i dati patrimoniali risultanti sempre dal bilancio del 2009. Infatti, al termine di quell'anno presentava un patrimonio CP_1 netto di euro 97.540,00 (in conseguenza della erosione del capitale per una perdita di esercizio di euro 2.460,00) ed aveva maturato debiti (senza considerare quello di euro 175.311,00 per la restituzione dei finanziamenti dei soci) verso fornitori e istituti di credito per il considerevole importo complessivo di euro 276.250,00. Sussisteva, quindi, un'evidente condizione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (essendo quest'ultimo pari a circa 1/3 dell'ammontare del primo) e, quindi, una chiara condizione di sotto patrimonializzazione della società, che avrebbe ragionevolmente giustificato un conferimento in conto capitale (e non a titolo di prestito) da parte dei soci. Nel 2009, al momento dell'erogazione del prestito da parte di ricorrevano quindi i presupposti della postergazione, stante la Parte_1 sussistenza di una rilevante condizione di squilibrio patrimoniale” – sicché, stante la alternatività dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c., deve ritenersi comunque confermata la valutazione come “anomalo” del finanziamento di riferimento. E' invero appena il caso di osservare come non possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che il patrimonio netto di nel 2010 fosse raddoppiato Controparte_1 rispetto al 2009 (v. atto d'appello, pag. 21), rilevando esclusivamente le condizioni in essere al momento dell'erogazione del finanziamento e quelle in essere al momento del pagamento, potendo prospettarsi, a tale ultimo riguardo, il superamento della situazione iniziale (nel qual caso il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non siano stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali), ovvero
20 il permanere di una situazione di squilibrio, nel quale caso, a prescindere da quella che possa essere stata, medio tempore, l'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, il rimborso rimane precluso.
Aggiungasi, infine, che la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo all'inefficacia del pagamento (coattivo) di € 2.186,81 suppone la formazione del giudicato con riferimento al carattere anomalo del finanziamento erogato nel 2009 e alla postergazione dello stesso, con conseguente preclusione della riforma del relativo capo e rigetto del motivo di gravame anche in parte qua.
8. Con il secondo motivo – rubricato: “Contraddittorietà ed erroneità della valutazione del giudice in punto di prova” – l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati lo stato di crisi e i presupposti di cui agli artt. 2467 e
2901 c.c., in realtà di fatto mai dimostrati. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto valorizzare il dato: a) che nel 2009 era una start-up, che in quanto Controparte_1 tale richiedeva necessariamente del tempo per raggiungere il break even, tanto più considerato nel primo esercizio non aveva svolto alcuna attività di impresa e non poteva pertanto disporre di flussi finanziari attivi;
b) che la situazione economico finanziaria nel 2017 risultava in via esclusiva dal c.d. “piano finanziario” predisposto dalla curatela, in relazione al quale non poteva però attribuirsi alcun significato ai termini della contestazione fatta da considerato che la “non Parte_1 contestazione” è possibile, e quindi può rilevare ex art. 115 c.p.c., solo in relazione all'affermazione di fatti contrari alla parte nei cui confronti vengono fatti valere che a propria volta ne sia, o debba esserne, a conoscenza, ma non anche con riguardo ad atti e documenti, tanto più considerato che il grado di specificità della contestazione che può essere richiesto va valutato in un'ottica di proporzionalità, trovando il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione, con la conseguenza che non si poteva pretendere dalla convenuta una critica puntuale di un documento che non aveva una spiegazione specifica a supporto.
8.1 Il motivo, come il precedente, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
8.2 In disparte il rilievo che la “crisi” della società, intesa in senso tecnico come stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni, specialmente nel breve termine (dodici mesi), non integra di per sé il presupposto richiesto dalle fattispecie di cui agli artt. 2467 e 2091 c.c., sicché il
21 preteso difetto di prova risulta comunque irrilevante, vanno richiamate anche in questa sede le considerazioni svolte in senso contrario nell'esaminare il precedente motivo, nonché la corrispondente documentazione in atti (doc. 1, 14, 16, 17, 18, 20,
21, 22/A, 22/B, 22/C, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 del fascicolo del ). CP_1
In particolare, dalla lettura dei bilanci di risulta che all'atto della Controparte_1 concessione del finanziamento da parte del socio la prima si Parte_1 trovava in una condizione di palese squilibrio dell'indebitamento, circostanza questa nota ai soci stante l'identità degli stessi (o dei loro legali rappresentanti) con i componenti dell'organo di governo di Controparte_1
Sempre dai bilanci di si ricava poi che questa, dalla sua costituzione alla CP_1 dichiarazione di fallimento aveva accumulato perdite di anno in anno senza mai chiudere un esercizio con utile, tanto da rendere costantemente necessari da parte dei soci versamenti in conto capitale, rivelatisi tuttavia insufficienti, non avendo gli amministratori mai adottato alcuna politica di gestione volta ad invertire l'andamento economico negativo della società, come dimostrato dal fatto che a fronte di un capitale sociale di 100.000 euro, il patrimonio netto ha avuto un'involuzione così riassumibile: esercizio 2009: € 97.540; esercizio 2010: € 204.018; esercizio 2011: €
115.301; esercizio 2012: € 167.727; esercizio 2013: € 100.008; esercizio 2014: €
17.084; esercizio 2015: € 45.938; esercizio 2016: € 20.450.
Ancora, dal piano finanziario (doc. 21) predisposto dalla curatela sulla base della sola documentazione disponibile post 2016 – piano le cui risultanze il giudice ha correttamente ritenuto di poter porre a (ulteriore) base della decisione, tenuto conto che nei libri sociali non erano stati registrati i dati relativi agli esercizi successivi al
2016 e in difetto di specifica contestazione da parte di , la quale, in Parte_1 quanto socio di era certamente a conoscenza della situazione economico- CP_1 patrimoniale-finanziaria di quest'ultima ed era comunque in grado di poter disporre di tutti i dati rilevanti, anche in ragione della coincidenza dei rispettivi amministratori, donde l'infondatezza della contestazione secondo cui le sarebbe stata preclusa una specifica contestazione – emerge che nei mesi estivi del 2017 il valore dei ricavi era diminuito sensibilmente a fronte di un aumento del costo del personale per effetto della 14° mensilità: nel mese di giugno 2017 il risultato economico mensile risultava negativo per - € 24.844, fino ad arrivare al mese di agosto nel quale il patrimonio netto risultava negativo per - € 11.492.
Ebbene, pur a fronte di una tale situazione, stabilmente negativa e in tendenziale CP_ peggioramento – e considerato altresì che dall'ultimo bilancio depositato da
22 (quello chiuso al 31.12.2016) risultavano: perdite per 139.060 euro;
CP_1 disponibilità liquide per 86.633 euro;
un totale di debiti esigibili entro il successivo esercizio 2017 di 244.123 euro;
un totale di costi della produzione superiore di euro
21.551 rispetto al valore totale della produzione, e che in seguito non veniva più depositato il bilancio, risultando disponibili le sole dichiarazioni iva 2017 e la prima nota 2017 – riteneva, ciò nondimeno, di poter restituire la somma di euro CP_1
48.750 a titolo di finanziamento infruttifero al socio uscente, Parte_1
Così stando le cose, non può ritenersi che il giudice di primo grado sia incorso in errore nell'apprezzamento del quadro probatorio, e ciò, va detto, con riguardo a tutti i momenti rilevanti. Con l'ulteriore considerazione, quanto alle restituzioni del 2017
(peraltro ritenute dal primo giudice revocabili ex art. 2901 c.c. e non già ex art. 2467
c.c., stante la limitazione temporale prevista dal primo comma di tale ultima disposizione), che (il cui legale rappresentante, come ricordato, Parte_1 coincideva con quello di ) era perfettamente a conoscenza dello stato CP_1 economico-finanziario in cui si trovava in quel momento la società finanziata (la partecipazione nella quale era in procinto di dismettere), tanto da riconoscere la necessità in quel momento della rinuncia a parte del finanziamento proprio per le esigenze finanziarie di (v. verbale dell'assemblea del 29.5.2017: CP_1
“(omissis) Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai convenuti che il Socio come sopra rappresentato, ha Parte_1 manifestato la propria volontà, per esigenze patrimoniali della società CP_1
di rinunciare parzialmente ai finanziamenti infruttiferi dallo stesso erogati e, più
[...] precisamente, per un importo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00). Alla luce di quanto sopra, il credito residuo che il socio vanta nei confronti Parte_1 della a titolo di finanziamento soci infruttifero di interessi, CP_1 ammonta a euro 48.750,00. Dopo breve discussione, l'assemblea, preso atto di quanto dichiarato, delibera di: autorizzare l'organo amministrativo a Iscrivere
l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), importo rinunciato dal socio
[...]
nelle riserve di patrimonio della società: di stabilire che il debito Parte_1 residuo nel confronti del socio pari a euro 48.750,00, venga Parte_1 restituito allo stesso, anche a più riprese, inderogabilmente entro e non oltre il
31/12/2017”.
9. Con il terzo motivo – rubricato: “Erronea valutazione circa i presupposti dell'art. 2901 c.c.” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, facendo applicazione dell'art. 2901 c.c. ai rimborsi disposti nel maggio e luglio 2017, il giudice
23 avrebbe: a) mal valutato la situazione di fatto presupposta, non essendovi prova, al momento dell'assemblea del 29.5.2017, di debiti certi, liquidi ed esigibili a carico di b) ritenuto la sussistenza in capo al debitore, e al socio che ha Controparte_1 ottenuto il pagamento del finanziamento (e cioè, rispettivamente, a e a CP_1
), della consapevolezza del pregiudizio che l'atto deve arrecare alle Parte_1 ragioni creditorie, non confondibile con la situazione di squilibrio patrimoniale;
c) ritenuto dimostrata la causazione di un pregiudizio in capo al creditore pur in difetto di una certa identificazione del creditore danneggiato e della inconsistenza del residuo attivo a soddisfare le sue pretese.
9.1 Il motivo è infondato e va quindi respinto.
9.2 Nella prospettiva assunta dal primo giudice con riguardo ai rimborsi effettuati da nel maggio e luglio del 2017 per complessivi euro 34.112,50, è CP_1 necessario accertare la sussistenza, oltre che del requisito oggettivo del c.d. eventus damni, anche di quello soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto da parte sia del debitore (c.d. scientia damni), che del socio che ha ottenuto il pagamento (c.d. consilium fraudis)”, ferma la ritenuta preclusione (non fatta oggetto di specifica impugnazione) all'operatività della causa di esenzione da revocatoria di cui all'art. 2901, co. 4, c.c., venendo in rilievo pagamenti di debiti inesigibili ex lege, e quindi non ancora scaduti.
Ebbene, tutti i requisiti di legge della fattispecie di riferimento (ex artt. 66 L.F. e 2901
c.c.), diversamente da quanto contestato dall'appellante, devono ritenersi sussistenti e adeguatamente riscontrati.
Invero, la restituzione del finanziamento al socio ha Parte_1 rappresentato un palese pregiudizio per i creditori di Dall'esame dello CP_1 stato passivo (sub doc. 24 del fasc. del ) emerge una situazione debitoria CP_1 ingente, progressivamente maturata sin dal primo esercizio e aggravatasi nel tempo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che sul punto ha osservato che “i pagamenti di cui sopra hanno determinato una riduzione quantitativa del patrimonio della società, oggettivamente pregiudizievole per gli altri creditori. E che vi fossero altri creditori, oltre a non può essere seriamente messo Parte_1 in dubbio, sol che si consideri che l'attività di impresa era in svolgimento al momento dei pagamenti e che, come sopra osservato, la stessa aveva generato nel corso degli anni la maturazione di ingenti perdite (e, quindi, di debiti) di entità tale da erodere completamente, proprio nell'anno 2017, il capitale sociale di euro 100.000,00, con patrimonio netto di segno addirittura negativo”.
24 Peraltro, la convenuta-appellante non ha dimostrato – come era d'altra parte suo onere fare alla luce delle evidenze probatorie fornite dalla curatela – che al momento dell'esecuzione di rimborsi di cui si tratta, nel patrimonio della società fossero compresi beni di valore tale da consentire di far fronte all'intero debito verso i creditori sociali, circostanza che anzi, proprio in ragione della sussistenza di una condizione di patrimonio netto negativo, deve escludersi.
Va confermata, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni.
Dimostrato deve ritenersi pure il requisito di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 2901
c.c., stante l'identità tra l'organo di governo e l'assemblea dei soci di , ed CP_1 in particolare l'identità della figura del rappresentante legale, sig. , del Parte_2 socio con quello di risulta invero Parte_1 Controparte_1 documentalmente (cfr. verbale dell'assemblea del 29.5.2017: doc. 6 di parte attrice) che nel momento in cui erano avvenuti i pagamenti per cui è causa era Parte_2 al contempo presidente del C.D.A. di e legale rappresentante di CP_1 [...]
Tramite il , quindi, entrambe le società erano evidentemente a Pt_1 Pt_2 conoscenza della situazione di grave difficoltà finanziaria e squilibrio patrimoniale in cui versava e quindi anche del pregiudizio che i pagamenti di cui si Controparte_1 tratta avrebbero certamente comportato per gli altri creditori, determinando una diminuzione del patrimonio della società.
B) L'appello incidentale condizionato del Controparte_1
10. L'esame dell'appello incidentale proposto dalla curatela rimane interamente assorbito per effetto del rigetto integrale dell'appello principale, al cui accoglimento
è stato subordinato, sicché non risulta necessario procedere al suo esame.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di (appellante principale) e a favore del Parte_1 Controparte_1
(appellato) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int.
[...]
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per quella decisoria (essendosi la difesa del CP_1 appellato limitata negli scritti conclusivi a ripetere le considerazioni già svolte nel proprio atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione da € 26.001 a € 52.000.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e
25 giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, a carico della appellante principale, i presupposti Controparte_3 processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1894/2023 R.G., disattesa, e/o comunque assorbita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da per le ragioni di cui Pt_1 Parte_1 in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1743/2023 del Tribunale di Verona;
b) dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
[...]
c) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellato Parte_1 le spese di lite del presente secondo grado, che Controparte_1 liquida, per compensi, in € 5.211, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
26