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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6716 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistente
◊
All'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' resistente e le CP_2
spese della CTU, già liquidate.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 1.05.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come installatore elettrico e verniciatore navale presso
Fincantieri – Cantiere Navale di Palermo per circa trentasette anni (dal 1955 al
1992), con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità
psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_2
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che a conclusione dell'iter amministrativo ha riconosciuto CP_1
il 4% di danno biologico in conformità alle tabelle ministeriali (voce 331), che prevedono sino ad un massimo del 5% per questa patologia, non opponendosi comunque alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “
…riguardo al danno percentuale si rappresenta che l'esame del reperto TAC torace del
22.01.2024 evidenziava multipli ispessimenti pleurici mentre la spirometria del
31.01.2024 evidenziava una sindrome restrittiva in soggetto obeso e con scarsa
collaborazione da parte dell'assicurato. Pertanto, ad oggi, non sussistono ulteriori
elementi di compromissione parenchimale interstiziale tali da giustificare un
interessamento più diffuso dell'apparato respiratorio per cui la valutazione del danno
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro da parte dell' pari al 4% risulta congrua. CONCLUSIONI Il signor CP_1 Parte_1
presenta: “Placche pleuriche” riconosciute come tecnopatia. Tale affezione,
[...]
valutata secondo i parametri previsti dal D.lgs 38/2000, determina un danno biologico
del 4%” cfr. relazione medico legale in atti)”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' resistente le spese della CP_2
consulenza tecnica, già liquidata.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6716 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistente
◊
All'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' resistente e le CP_2
spese della CTU, già liquidate.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 1.05.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come installatore elettrico e verniciatore navale presso
Fincantieri – Cantiere Navale di Palermo per circa trentasette anni (dal 1955 al
1992), con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità
psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_2
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che a conclusione dell'iter amministrativo ha riconosciuto CP_1
il 4% di danno biologico in conformità alle tabelle ministeriali (voce 331), che prevedono sino ad un massimo del 5% per questa patologia, non opponendosi comunque alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “
…riguardo al danno percentuale si rappresenta che l'esame del reperto TAC torace del
22.01.2024 evidenziava multipli ispessimenti pleurici mentre la spirometria del
31.01.2024 evidenziava una sindrome restrittiva in soggetto obeso e con scarsa
collaborazione da parte dell'assicurato. Pertanto, ad oggi, non sussistono ulteriori
elementi di compromissione parenchimale interstiziale tali da giustificare un
interessamento più diffuso dell'apparato respiratorio per cui la valutazione del danno
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro da parte dell' pari al 4% risulta congrua. CONCLUSIONI Il signor CP_1 Parte_1
presenta: “Placche pleuriche” riconosciute come tecnopatia. Tale affezione,
[...]
valutata secondo i parametri previsti dal D.lgs 38/2000, determina un danno biologico
del 4%” cfr. relazione medico legale in atti)”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' resistente le spese della CP_2
consulenza tecnica, già liquidata.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro