Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3310/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3310/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura, dall'Avv. Giuseppe IACOVIELLO, nel Parte_1 cui studio è elett.te dom.to (mediante indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata);
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1 del Dirigente p.t., che si costituisce mediante funzionari dell'Ufficio, con elezione di domicilio nella propria sede in Potenza, alla Via Isca del Pioppo, n. 41;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro
CONCLUSIONI
Ogni atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, deve intendersi, in parte qua, come qui riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La notificava, il 1° Agosto 2016, a Controparte_2 [...]
, l'ordinanza ingiunzione n. 180/2016, del 20 Luglio 2016, mediante cui irrogava Parte_1 allo stesso la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 13.525,00 (oltre ad euro Pt_1
15,45, per spese di notificazione).
Con verbale n. 2015-76166-PACC-1, del 22 Agosto 2015, il Nucleo Carabinieri
Ispettorato del Lavoro di Potenza aveva accertato (accesso ispettivo del 22 Agosto 2015 ed attività conseguenziali) che il , imprenditore individuale agricolo, aveva adibito alla Pt_1 raccolta del pomodoro tre lavoratori, «occupati a nero»: nato in [...] Persona_1
d'Avorio, il 1°.1.1990 (dal 20 Agosto 2015), nato in [...], il Parte_2
25.2.1985 (dal 22 Agosto 2015), e nato in [...], il 1° Gennaio 1987 Parte_3
(dal 22 Agosto 2015).
1
Le infrazioni accertate erano quelle di omessa comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e di omessa consegna della lettera di assunzione, o del contratto di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
2. proponeva opposizione avverso la menzionata ordinanza Parte_1 ingiunzione.
Il giorno 22 Agosto 2015, egli non aveva assunto i lavoratori extracomunitari indicati.
Costoro avevano, infatti, cominciato a lavorare, nel fondo rustico di proprietà del
[...]
, sito in agro di Lavello, alla contrada Rosa Marina, senza il consenso dello stesso Pt_1 ricorrente.
Mentre egli era momentaneamente assente, alcuni operai agricoli, regolarmente assunti,
(nato in [...], il [...], e domiciliato in Foggia, al Borgo Parte_4
Mezzanone), (nato in [...], l'[...], e domiciliato in Foggia, al Controparte_3
Borgo Libertà) e nato in [...], il 1°.1.1995, e domiciliato in Foggia, al Borgo Parte_5
Mezzanone), senza il consenso del ricorrente, alle ore 8:00-8:30 del mattino, si facevano sostituire, sul campo di lavoro, da e Persona_2 Persona_1 Parte_2
Ciò accadeva, appunto, in assenza e senza il consenso di . Parte_1
Quest'ultimo era impegnato nel controllo della raccolta del pomodoro, che si stava, contemporaneamente, svolgendo su un altro campo, sempre in agro di Lavello, alla contrada
Viggiano.
All'incirca alle ore 9:30, sul fondo rustico alla Contrada Rosa Marina giungevano gli ispettori del lavoro, i quali rinvenivano i tre lavoratori, asseritamente adibiti al lavoro in nero, indicati nel rapporto del 22 Agosto 2015.
Il ricorrente, dunque, non aveva mai assunto e Persona_2 Persona_1
né li aveva autorizzati a lavorare sul proprio terreno, il giorno 22 Agosto Parte_2
2015.
Dopo l'intervento degli ispettori del lavoro, la raccolta del pomodoro sul campo in agro di Lavello, alla contrada Rosa Marina, veniva, peraltro, definitivamente sospesa, per quel giorno di lavoro.
L'instaurazione del rapporto di lavoro presuppone la volontà del datore di lavoro: che,
nella specie, mancava.
L'istante chiedeva, in subordine rispetto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
180/2016, applicarsi le sanzioni nel minimo edittale.
3. Resisteva l' . Controparte_1
L'opposizione era tardiva, perché presentata il 30 Settembre 2016, quando l'ordinanza ingiunzione era stata notificata il 1° Agosto 2016.
Nel merito, il datore di lavoro è, comunque, responsabile di quanto accade sul luogo di lavoro.
Lo stesso , al momento dell'accesso ispettivo, dichiarava di impegnarsi ad Pt_1 esibire i documenti di assunzione dei lavoratori, i quali non erano risultati già assunti.
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Egli, poi, nelle comunicazioni del 5 Settembre 2015 al Centro per l'Impiego, indicava,
come date di inizio dell'attività lavorativa, proprio quelle che erano emerse tramite le dichiarazioni rese dai tre lavoratori.
4. All'ultima udienza, il Giudice pronunziava il dispositivo, con riserva del deposito della sentenza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è tardiva, applicandosi la sospensione feriale («Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela
del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da
cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le
quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di
opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione.»: Cass. civ.,
Sezz. UU., sent. 29.1.2021, n. 2145).
2.a L'opposizione medesima dev'essere, tuttavia, rigettata.
2.b Le dichiarazioni rese dai tre lavoratori stranieri, al momento delle attività
d'accertamento, erano tutte prive di riferimento alla circostanza che essi avessero sostituito altri: anzi, essi dichiaravano di lavorare alle dipendenze del . Pt_1
Ciò collima con quanto dichiarato dallo stesso , ossia che egli avrebbe esibito Pt_1
i documenti di assunzione di quei lavoratori, e col fatto che egli stesso, nelle comunicazioni del
5 Settembre 2015 al Centro per l'Impiego, abbia indicato, come date di inizio dell'attività
lavorativa, proprio quelle che erano emerse tramite le dichiarazioni rese dai tre lavoratori.
Si aggiunga, infine, che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa senza che fossero stati presentati scritti difensivi: i quali pur avrebbero potuto costituire la sede per la presentazione di tali giustificazioni, al fine di prevenire l'emanazione del provvedimento sanzionatorio.
2.c In corso di causa, il 15 Maggio 2019, veniva escusso il teste il Testimone_1 quale dichiarava di essere alle dipendenze del da circa vent'anni, e così descriveva le Pt_1 circostanze:
Sul capitolo 1): “il giorno 22 agosto 2015 stavo lavorando anche io sui campi;
il sig.
era presente anche sui campi, intorno alle 8.30, perché stava consegnando delle carte Pt_1 agli operai che dovevano lavorare;
intorno alle 8.30 è arrivato anche un furgone, dal quale sono scesi alcuni operai per iniziare a lavorare;
non sono in grado di associare i nomi di
e Parte_4 CP_3 CP_3 Parte_5 Persona_2 Persona_1
a specifiche persone;
successivamente, intorno alle ore 9.00, il sig. si Parte_2 Pt_1
è allontanato dai campi per andare incontro ad un altro camion;
quando il sig. si è Pt_1 allontanato è andato via anche l'autista del furgone con il quale erano stati accompagnati gli operai, il quale è tornato dopo poco tempo con altre tre persone straniere che hanno iniziato
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a lavorare al posto di altre tre persone, sempre straniere, le quali sono salite sul furgone e
sono andate via;
Sul capitolo 2): “il sig. non era presente al momento della sostituzione tra gli Pt_1 operai;
quando il sig. è tornato non si è accorto dello scambio” Pt_1
Sul capitolo 3): “quando sono arrivati gli ispettori del lavoro i tre signori che stavano lavorando sono scappati via”
Sul capitolo 4): “il sig. era presente sui campi alle ore 8.30; si è allontanato Pt_1 alle 9.00 e ha fatto ritorno intorno alle 10.00”
Il teste, tuttavia, non ha riferito la realtà dei fatti, come svoltisi.
In primo luogo, egli diverge rispetto a quanto, più obiettivamente, deriva dagli elementi segnalati dianzi, nel precedente paragrafo di questa motivazione.
I «tre signori che stavano lavorando», ossia i tre lavoratori irregolarmente assunti, non
«sono scappati via», perché gli ispettori li rinvenivano sul posto, acquisendone le generalità e le dichiarazioni.
Il furgone, che trasportava i lavoratori, sarebbe arrivato intorno alle 8:30 e, poi, sarebbe ripartito dopo le 9:00, quando il si era allontanato: il veicolo sarebbe ritornato, poco Pt_1 dopo, con i tre lavoratori, oggetto della contestazione di infrazione, e su di esso, invece, sarebbero salite tre diverse persone, per andar via.
Al momento dell'accertamento, invece, il dichiarava altro, ossia che Tes_1 intorno alle 7:00/7:10 erano giunti i lavoratori, addetti all'attività sul campo.
Si aggiunga l'inverosimiglianza della tesi che tre lavoratori, controllati dal datore di lavoro ed in regola, si sarebbero allontanati, all'insaputa dello stesso datore, per essere sostituiti da terzi, privi di formale assunzione al lavoro.
Tale testimone, pertanto, non può essere ritenuto sincero.
La teste escussa, anch'ella, il 15 Maggio 2019, e che si qualificava Testimone_2 come dipendente del da circa ventiquattro anni, dichiarava, diversamente dal Pt_1
che lo stesso si allontanava intorno alle 7:30, e non alle 9:00: il Tes_1 Pt_1 furgone era già presente sul posto, e, appena partito ne scendevano tre Parte_1 persone, che si sostituivano a tre lavoratori, «che in precedenza il sig. aveva Pt_1 controllato».
Anche tale testimone, pertanto, non può essere considerata veritiera, per il conflitto con quanto prima esposto, sub
2.b, e per le divergenze rispetto alla deposizione del Tes_1 che non possono essere risolte attribuendo fede all'uno od all'altra.
La , inoltre, al contrario del non risulta menzionata, dagli Tes_2 Tes_1 ispettori, come presente, al momento dell'accesso: e ciò si ripete per altri due testi, quelli che verranno di seguito ricordati.
Nel ricorso, si deduce che ciò sia dipeso dal fatto che i lavoratori, menzionati dagli ispettori, fossero solo quelli addetti alla raccolta dei pomodori, quando gli altri, pur presenti, erano intenti all'esecuzione di «altri lavori, diversi dalla raccolta del pomodoro, come la lavorazione degli asparagi.».
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La , in realtà, non specificava cosa stesse facendo nelle circostanze di tempo Tes_2 di cui si tratta («ero presente sui campi di lavoro»); il teste , altro di tali Testimone_3 tre, dichiarava che, quel giorno, egli lavorava «in un campo di frutta, vicino al campo dove venivano coltivati i pomodori.»; il teste ultimo dei tre, riferiva che egli stava Tes_4
«zappando asparagi».
Gli ispettori, insomma, avrebbero rinvenuto, sulla proprietà del (i luoghi erano Pt_1 tutti prossimi l'uno all'altro, se i tre testimoni, da ultimo menzionati, si dicevano in grado di assistere ai particolari della vicenda della sostituzione di tre lavoratori irregolari a tre regolarmente assunti), diversi dipendenti dello stesso , ma avrebbero limitato i propri Pt_1 accertamenti a quanti raccoglievano i pomodori.
Il 13 Settembre 2019, in ogni caso, veniva udito il teste il Testimone_5 quale si dichiarava dipendente del da dodici o tredici anni. Pt_1
A detta di costui, intorno alle 8:00-8:30, e dopo che il si era allontanato, da un Pt_1 furgone bianco, già ivi presente, sarebbero «scese 3 persone africane e altri 3 sono entrati nel furgone, che è ripartito subito».
Tale testimone, come la , non è menzionato dagli ispettori, come presente sul Tes_2 luogo di lavoro.
Anch'egli dev'essere reputato insincero, in quanto le di lui dichiarazioni contengono la stessa inverosimiglianza di quelle degli altri, non coincidono (senza possibilità di comprendere chi abbia eventualmente affermato il vero) con la descrizione dei fatti resa dai medesimi altri testi (l'orario è difforme e la presenza sul posto del furgone contrasta con quanto affermato dal
, e provengono da persona non considerata presente dagli ispettori. Tes_1
Il 27 Maggio 2022, veniva escusso il quale dichiarava che, intorno alle Tes_6
8:00-8:30, allontanatosi il , sopraggiungeva un furgone, dal quale discendevano tre Pt_1 persone di colore, che si sostituivano a tre altre persone di colore, nel lavoro: coloro, i quali erano stati sostituiti, salivano, a loro volta, sullo stesso furgone e andavano via.
Le discrasie, che intercorrono tra la deposizione del e gli elementi descritti Tes_4 sub
2.b, oltre alle irrisolvibili divergenze di tempo e di modalità, rispetto ai fatti esposti da altri testimoni, inducono a ritenere non veritiero, altresì, tale teste.
Si noti, poi, con riguardo a tutti tali quattro testimoni, che essi possono aver nutrito, come dipendenti, un interesse a giustificare il proprio datore di lavoro: talora tale pure da numerosi anni.
2.d Ultimo teste escusso era il consulente del lavoro del , Pt_1 Testimone_7 udito il 17 Febbraio 2023.
Costui rimane irrilevante, quale teste de relato ex parte actoris, avendo egli dichiarato che la vicenda gli fosse stata narrata dallo stesso . Pt_1
3. La sanzione risulta già irrogata in misura ridotta e, comunque, congrua rispetto alla gravità dei fatti.
4. Le spese di lite non debbono essere liquidate, non avendo fruito la parte vittoriosa del patrocinio di un avvocato, ma essendosi costituita attraverso un proprio funzionario, e senza
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istanza di refusione di eventuali spese vive, diverse da quelle generali (Cass. civ., Sez. II, ord.
4.8.2023, n. 23825).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3310/2016 R.G.A.C., promossa da
[...] contro l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del Dirigente p.t., ogni diversa domanda, eccezione,
[...] richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara non doversi provvedere circa le spese di lite;
3. riserva il deposito della motivazione nei sessanta giorni.
Potenza, 10-11 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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