TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3094/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3094/2022 R.G.
promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Christian Oppici come da mandato in atti, PA
ATTORE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il TE patrocinio degli Avv.ti Silvia Colla e Vitina Guarino come da mandato in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: “Inadempimento contrattuale – Compenso - Danni”.
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso e di legge, accertata l'intervenuta stipula tra le parti del contratto avente ad oggetto le riparazioni di cui al preventivo 28.12.20 sul veicolo Tg FD171EE di proprietà di accertata l'intervenuta diffida ad adempiere PA ex art. 1454 c.c. svolta da dato atto delle risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo PA svolto tra le medesime parti oggi in causa e con RG 3262/21 Tribunale di Parma, voglia dichiarare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore inadempiente agli obblighi contrattuali di riparazione CP_1 del veicolo Tg. FD171EE ed in ragione dell'intervenuta diffida ex art. 1454 c.c. accertare e dichiarare risolto il citato contratto ed in conseguenza voglia ordinare a parte convenuta l'immediata restituzione del veicolo Tg FD171EE al proprietario inoltre accertate le tempistiche per la esecuzione delle riparazioni di PA cui è contratto così come elencate in preventivo, accertato che l'attività di riparazione del veicolo è iniziata a Febbraio e che da allora trattiene il veicolo senza legittima causa, accertati i conseguenti TE danni patiti e patendi dal proprietario così come meglio specificati in atto, voglia condannare PA in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento degli stessi, allo stato TE quantificati in € 11.700 o diversa somma anche maggiore come risulterà in corso di causa. Voglia altresì pagina 1 di 8 respingere la formulata richiesta di riconvenzionale poiché infondata, non provata, inammissibile o come meglio. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio e della procedura di ATP ex art. 696 c.p.c. RG 3262/21 Tribunale di Parma ivi compresi i compensi del CTU e del CTP Si chiede altresì di ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, nel merito in via principale, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della siccome infondate e/o non provate per tutti i TE motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione sul furgone dell'attore, da parte della di tutte le opere di cui alla fattura n. 21FO/00738, comprensiva TE anche dei lavori extra preventivo, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della residua PA somma dal medesimo ancora dovuta di € 1.568,64, pari alla differenza fra l'importo della citata fattura (€ 2.775,00) e la somma bonificata dal sig. il 17/08/22 (€ 1.206,36), o quella diversa somma che _1 risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria; - condannare altresì il sig. al pagamento in favore della PA dell'importo di complessivi € 4.157,76 come da note pro forma nn. 1/2021 e 1/2022 a TE titolo di corrispettivo per il deposito del furgone usato, mod. Boxer, tg. FD171EE, presso i locali della società convenuta;
- condannare inoltre il sig. a rimborsare integralmente le spese tutte sostenute dalla PA società nella procedura per ATP n. 3262/21 R.G. del Tribunale di Parma (compensi legali TE
e di CTP che si indicano, allo stato, in € 3.000,00, con riserva di più precisa quantificazione); subordinatamente, - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della per la TE mancata eliminazione del vizio sulla componente flange turbina-collettore di scarico, determinare il controvalore di tale riparazione nella somma di € 488,01 (iva inclusa) indicata dal CTU, p.i. Persona_1 nell'ambito del procedimento di ATP, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del sig. al pagamento in favore della della somma che risulterà alla stessa PA TE ancora dovuta, previa compensazione con il credito eventualmente riconosciuto in favore dell'attore; - in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, disporre comunque la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto al sig. _1
e quello ritenuto di spettanza della In ogni caso, condannare il sig. ex
[...] TE PA art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, che si quantificano in via equitativa nella somma di
€ 5.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dalla difesa della società . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nei confronti di per vedere accertato l'inadempimento PA TE della convenuta agli obblighi di riparazione del furgone Peugeot attoreo, assunti nei termini risultanti dal preventivo del 28.12.2020, e conseguentemente dichiarata, a seguito della formale diffida ad adempiere inoltrata il 03.05.2021, la risoluzione contrattuale, con condanna di alla restituzione del mezzo e al risarcimento dei danni, quantificati da TE _1 in 11.700,00 Euro e riferiti ai costi di veicolo sostitutivo. A supporto di tali domande, ha dedotto di avere acquistato in data 30.10.2020 il PA furgone usato Peugeot tg. FD171EE, necessario allo svolgimento dell'attività di pavimentista e che il mezzo, dopo alcuni giorni dal ritiro, aveva presentato difficoltà di avviamento, eccessiva pagina 2 di 8 rumorosità, scarico fumi nell'abitacolo e altri difetti, in ragione dei quali lo aveva portato presso la concessionaria affinché ne accertasse lo stato e tutti i problemi, Controparte_2 effettivamente riscontrati nei termini di cui all'ordine di lavoro depositato. La convenuta veniva incaricata di provvedere alle riparazioni, poiché il venditore rifiutava di farsene carico, come da preventivo sopra menzionato e per il corrispettivo di 4.417,68 Euro, accettato dall'attore che il 29.12.2020 versava l'acconto di 2.440,00 Euro. Le riparazioni iniziavano nel febbraio 2021 e il mezzo veniva riconsegnato in aprile al proprietario, che rilevava subito la persistenza di problemi, in ragione dei quali riportava il mezzo in officina e, dovendo provvedere al saldo del corrispettivo lavori, riscontrava che esso era di 2.775,00 Euro, dunque complessivamente più elevato di quello convenuto, stante l'acconto già versato. Inoltre, personale della convenuta informava il cliente della necessità di un ulteriore esborso di 3.000,00 Euro per l'effettiva risoluzione dei problemi, richiesta subito contestata da unitamente al fatto che, a quel _1 momento l'unico problema risolto era quello di funzionamento della ventola interna. Con comunicazione trasmessa via pec il 03.05.2021, l'attore trasmetteva via pec a TE diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. per l'esatta eliminazione dei problemi in preventivo, con offerta di pagamento a saldo della somma ivi indicata e contestando la fattura 21FO/00738 a saldo nella quota eccedente. In risposta, con pec del 16.05.2021, confermava la CP_1 persistenza dei problemi e formalizzava la richiesta degli ulteriori 3.000,00 Euro per eliminare definitivamente le problematiche al mezzo, nonché dell'importo di cui alla fattura a saldo, rispetto alle quali l'attore opponeva rifiuto, rinnovando l'intimazione ad adempiere nei termini convenuti, risultanti dal preventivo. Visto l'esito negativo della richiesta di adempimento, nel luglio 2021 formalizzava quella di restituzione del furgone, rifiutata per esercizio del diritto di ritenzione in garanzia del credito. Senza possesso del proprio mezzo, era costretto al _1 nolo di veicoli sostitutivi ai fini lavorativi, con relativi spese e danni;
si determinava infine a promuovere procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale era disposta ed espletata CTU che riconosceva l'inadempimento della società convenuta. Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti proposta da TE _1
, valorizzando la precarietà dell'acquisto effettuato dal medesimo attraverso sito internet
[...] senza avere visionato prima il furgone e la richiesta di affinché l'officina _1 CP_1 predisponesse una stima dei costi di ripristino del veicolo – da inoltrare al concessionario- venditore - e sistemasse “tutto quel che trovavano da riparare”, senza alcun riferimento da parte del cliente all'esigenza di utilizzare il mezzo a fini lavorativi. Una volta consegnata la stima lavori il 28.12.2020 a , questi spiegava di volere ridurre le spese da anticipare e PA perciò chiedeva di eliminare alcune voci di spesa (es. lo specchio destro non funzionante alla regolazione elettrica). ha confermato nei propri atti il pagamento della fattura di acconto n. 20FA/01972 CP_1 di 2.440,00 Euro e sostenuto che aveva chiesto e ottenuto in un secondo momento _1 lavori extra-preventivo, quali lo smontaggio e rimontaggio gomme anteriori, carico clima, sostituzione filtri aria, a cui era seguita l'emissione della fattura n. 21FO/00738 di 2.775,00 Euro, comprendente il costo delle lavorazioni extra-preventivo, sulla quale l'attore non aveva sollevato eccezioni. Tuttavia, nel perdurare dei problemi al mezzo, l'officina si era determinata a proporre al cliente due possibili soluzioni in alternativa, una meno onerosa prevedente onere pagina 3 di 8 economico di 500,00 Euro, l'altra implicante la sostituzione di turbina-collettore di scarico al costo di 3.000,00 Euro. Da qui il rifiuto di di versare il saldo lavori di cui alla PA menzionata fattura e, in assenza di scelta da parte del medesimo tra le alternative proposte, l'impossibilità per l'officina di svolgere qualsivoglia attività finalizzata all'eliminazione delle problematiche residue. La società convenuta, non avendo ricevuto il saldo del corrispettivo dovutole per i lavori eseguiti esercitava il diritto di ritenzione del mezzo. Le conclusioni rassegnate da sulla base delle precedenti deduzioni, sono quelle riportate in TE epigrafe, tengono conto degli oneri connessi al deposito del furgone e sono estese alla richiesta di condanna risarcitoria di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. _1
Nel corso del processo, è stato acquisito agli atti il fascicolo della consulenza tecnica preventiva (proc. n. 3262/2021 r.g.) e non è stata espletata l'istruttoria testimoniale chiesta dalle parti. Infine, la causa è pervenuta all'udienza del 16.01.2025, in cui è stata discussa dai procuratori presenti e posta in decisione.
*** L'esito del giudizio si risolve in una reciproca soccombenza delle parti per le ragioni che si vanno ad esporre;
inoltre, circostanze sopravvenute durante il processo, hanno determinato il venir meno dell'originario interesse ad agire per alcune domande, in modo specifico per quella attorea di restituzione del furgone Peugeut, essendo avvenuta detta restituzione il 06.03.2023, come risulta dal verbale di udienza del 25.09.2024. Vi è stato anche il pagamento del saldo lavori eseguiti dalla società convenuta, con corresponsione da parte di della somma di 1.206,36 Euro mediante bonifico PA bancario del 16.08.2022, valuta 17.08.2022, pressoché concomitante con l'iscrizione a ruolo della presente causa. Il pagamento è avvenuto in conformità agli esiti della relazione del CTU, perito industriale espletata nel procedimento instaurato da ai sensi Persona_1 _1 dell'art. 696 bis c.p.c. Proprio dalle risultanze della consulenza tecnica preventiva, espletata nel contraddittorio delle parti, occorre muovere ai fini della decisione da assumere. L'elaborato del perito l'ufficio risulta frutto dell'esame della documentazione in atti, delle riproduzioni fotografiche dell'autocarro Peugeot Boxer tg. FD171EE antecedenti alle riparazioni effettuate dalla convenuta, della diretta visione del veicolo dopo l'esecuzione dei lavori da parte di e del confronto tecnico con i consulenti di parte. Il metodo TE
d'indagine adottato dal CTU è corretto e coerente sul piano logico e tecnico, pertanto le conclusioni alle quali il perito è pervenuto appaiono valide, immuni da rilievi critici dei Per_1
CCTTPP, che hanno concordato sul valore delle riparazioni svolte dall'officina, e possono essere poste a fondamento della presente decisione. Da tali conclusioni si evince un parziale inadempimento della società convenuta rispetto alle prestazioni risultanti dal preventivo iniziale, “stima” del 28.12.2020 (doc. 2 attoreo) predisposto dalla Il perito d'ufficio ha infatti verificato e affermato - in pieno accordo con i CP_1 consulenti di parte, “all'unanimità” si legge a pag. 15 dell'elaborato - che la ricambistica elencata nella fattura a saldo n. 21FO/00738, emessa dalla ditta in data 16.04.2021, TE oltre alle “lavorazioni testata con pressatura e spianatura, controllo albero cammes con pagina 4 di 8 rifacimento supporto motore, carica clima gas 134” indicata nel medesimo documento fiscale, è stata effettivamente sostituita e le lavorazioni effettivamente svolte;
inoltre, l'organo motopropulsore del veicolo di dopo essere stato avviato, non presentava apparenti _1 difetti o rumorosità anomale, ovverossia appariva regolarmente funzionante, ad esclusione di una vistosa fuoriuscita di gas di scarico in prossimità dell'accoppiamento flange turbina – collettore di scarico. Nel dettaglio, il perito ha appurato che parte resistente ha provveduto ad eseguire sul veicolo di le seguenti attività: “1. integrale smontaggio – rimozione dell'organo PA motopropulsore dal vano motore dell'autocarro;
2. scomposizione dell'organo motopropulsore su banco;
3. lavorazioni su spianatrice per rettifica della testata;
4. controllo albero cammes;
5. rifacimento filettatura spanata supporto motore;
6. sostituzione guarnizioni testata;
7. prove tenuta idraulica testata;
8. ricomposizione e rimontaggio su veicolo dell'organo motopropulsore;
9. smontaggio e sostituzione pompa acqua, scambiatore acqua, kit cinghie dentate, candelette preriscaldamento;
10. sostituzione filtri olio, gasolio, antiparticolato, olio, liquido refrigerante;
11. riparazione ventola interna abitacolo;
12. ricarica impianto climatizzazione con gas ”. Nu_1
Sulla base di quanto riportato e della verifica tecnica direttamente espletata, il perito d'ufficio ha potuto sostenere che le attività di riparazione sopra elencate sono state idonee a risolvere buona parte dei problemi lamentati in origine (ovverossia le problematiche annotate nell'Ordine _1 di lavoro stilato in data 11/11/2020 dalla ditta e nella stima preventiva stilata TE dalla stessa ditta in data 28/12/2020), ad esclusione della “vistosa fuoriuscita TE di gas di scarico in prossimità dell'accoppiamento flange turbina - collettore di scarico” tutt'ora esistente ed irrisolta, nonché la mancata sostituzione dello specchio retrovisore esterno destro. La trasposizione di tali elementi sul piano giuridico, ai fini della valutazione della domanda attorea di accertamento della risoluzione del contratto, comporta il rigetto della stessa, facendo emergere, sì, l'inadempimento di tuttavia non caratterizzato dalla necessaria TE
“importanza” , in quanto effettuata ampia parte delle sostituzioni preventivate e constatati l'assenza di rumorosità dell'organo motopropulsore del veicolo dopo l'avvio, di apparenti difetti o rumorosità anomale e il suo regolare funzionamento, sebbene perdurante la fuoriuscita di liquido dallo scarico e non sostituito – circostanza incontestata - lo specchietto laterale destro. Ciò posto, giova ricordare che, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (v. già Cass. civ. Sez. III n. 21237 del 29.11.2012). E ancora che, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente. E', però, pacifico che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al pagina 5 di 8 permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Il giudice, quindi, è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 c.c., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (v. Cass. civ. 19.03.2020, n. 7463). Non può neppure sottacersi che, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte – caso qui ricorrente -, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (cfr. anche Cass. 14.05.2020, n. 8943). Il compimento di tale valutazione unitaria introduce un ulteriore elemento per negare la gravità dell'inadempimento della convenuta, non solo sul piano oggettivo per quanto emerso dalla consulenza tecnica preventiva, ma anche soggettivo per bilanciamento dell'inadempimento con quello di relativo al pagamento a saldo dei lavori quanto meno per l'importo _1 preventivato, eventualmente detratte le voci di spesa riferite a collettore e sostituzione retrovisore esterno. Il maggiore importo dovuto da a rispetto all'acconto di PA TE
2.440,00 Euro del dicembre 2020, è stato corrisposto soltanto dopo l'espletamento della consulenza d'ufficio, che ha dato conferma del valore complessivo lavori per 3.644,36 Euro. Da cui anche il rigetto della domanda di pagamento del compenso residuo della società convenuta, per l'ulteriore somma di 1.568,64 Euro, pari alla differenza fra l'importo della fattura emessa a saldo (2.775,00 Euro) e la somma pagata dal sig. pari a 1.206,36 Euro. _1
Il mancato versamento del saldo lavori da parte di quanto meno rispetto all'originario _1 preventivo di spesa e una volta verificato il valore dei lavori eseguiti superiore a quello dell'acconto di 2.440,00 Euro, permette poi di affermare il legittimo esercizio del diritto di ritenzione della convenuta ai sensi dell'art. 2756 cod. civ. Trattasi di diritto riconosciuto sul bene fino al soddisfacimento dei crediti per prestazioni e spese relativi alla conservazione o al miglioramento di beni mobili – tra cui è pacificamente compreso il credito del meccanico che abbia eseguito riparazione su un veicolo – unitamente al privilegio sui beni stessi. Nella fattispecie, tale diritto ha trovato sua giustificazione nel mancato pagamento del corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti da da parte di tuttavia da esso TE _1 non è derivato alcun diritto della convenuta ad ottenere il pagamento delle spese di custodia, oggetto di domanda riconvenzionale per 4.157,76 Euro, come da note pro forma nn. 1/2021 e 1/2022 prodotte.
pagina 6 di 8 Occorre infatti rammentare l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto concluso per la riparazione di un veicolo ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, operando quindi la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione, con la conseguenza che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020; da ultimo Cass. civ. Sez II del 08.02.2024 n. 460). Dall'applicazione di tali principi al caso in esame discende che in mancanza TE di pattuizione di compenso tra le parti per il caso di mancato ritiro del mezzo dopo la riparazione o di mancato pagamento del prezzo lavori, non ha diritto a compenso alcuno, operando la presunzione di gratuità del deposito posta dall'art. 1767 cod. civ. Da cui il rigetto della domanda della convenuta. Analoga sorte merita la domanda riconvenzionale di parte attrice avente ad oggetto il danno emergente di natura patrimoniale, quantificato in 11.700,00 Euro, connesso ad oneri di reperimento di veicolo sostitutivo. A supporto, sono state depositate da soltanto alcune fatture (doc. 12 e 12/1) PA emesse dalla ditta BI IN che, tuttavia, hanno ad oggetto anche prestazioni di manodopera e rispetto alle quali, visti gli importi di ciascuna fattura (2.500,00, 3.000,00, 3.200,00 Euro), la prova del pagamento doveva essere fornita per iscritto. Si condivide pertanto la scelta del precedente Magistrato titolare di non dare ingresso alla prova testimoniale sugli stessi, poiché la dichiarazione testimoniale avrebbe avuto contenuto valutativo quanto ad imputazione e significato da attribuire all'indicazione “prestazioni di manodopera”, ma soprattutto avrebbe violato palesemente il limite di (in)ammissibilità posto dall'art. 2726 cod. civ. in tema di prova del pagamento. Ciò ancor più in ragione dell'ammontare degli esborsi, tale da imporre dal 2018 la tracciabilità ex lege dello spostamento finanziario, nonché della natura professionale del rapporto in cui i pagamenti si sarebbero inseriti. Sarebbe stato del tutto agevole per _1 produrre copia del proprio estratto conto, della contabile di bonifico, copia di assegni o riscontro di altre modalità di pagamento tracciabili, al fine di supportare in modo idoneo la propria domanda di condanna verso per l'asserito pregiudizio economico patito. CP_1
Gli esiti del giudizio, connotati da reciproca soccombenza, fanno apparire equo compensare interamente le spese del presente giudizio ed anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il compenso già liquidato al CTU per la consulenza tecnica preventiva prestata viene posto definitivamente a carico di avendo l'elaborato peritale del perito TE Per_1 fatto emergere parziale inadempimento della convenuta e il suo diritto a compenso residuo per soli 1.206.03 Euro, rispetto al preventivo predisposto da e ancor più a quello della CP_1 fattura n. 21FO/00738 del 26.04.2021.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di così decide: PA TE
- rigetta le domande proposte sia da che da PA TE
- compensa interamente tra le spese della presente causa e del procedimento per consulenza tecnica preventiva;
- pone in via definitiva a carico di il compenso già liquidato al CTU nel TE procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Parma il 22 aprile 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3094/2022 R.G.
promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Christian Oppici come da mandato in atti, PA
ATTORE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il TE patrocinio degli Avv.ti Silvia Colla e Vitina Guarino come da mandato in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: “Inadempimento contrattuale – Compenso - Danni”.
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso e di legge, accertata l'intervenuta stipula tra le parti del contratto avente ad oggetto le riparazioni di cui al preventivo 28.12.20 sul veicolo Tg FD171EE di proprietà di accertata l'intervenuta diffida ad adempiere PA ex art. 1454 c.c. svolta da dato atto delle risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo PA svolto tra le medesime parti oggi in causa e con RG 3262/21 Tribunale di Parma, voglia dichiarare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore inadempiente agli obblighi contrattuali di riparazione CP_1 del veicolo Tg. FD171EE ed in ragione dell'intervenuta diffida ex art. 1454 c.c. accertare e dichiarare risolto il citato contratto ed in conseguenza voglia ordinare a parte convenuta l'immediata restituzione del veicolo Tg FD171EE al proprietario inoltre accertate le tempistiche per la esecuzione delle riparazioni di PA cui è contratto così come elencate in preventivo, accertato che l'attività di riparazione del veicolo è iniziata a Febbraio e che da allora trattiene il veicolo senza legittima causa, accertati i conseguenti TE danni patiti e patendi dal proprietario così come meglio specificati in atto, voglia condannare PA in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento degli stessi, allo stato TE quantificati in € 11.700 o diversa somma anche maggiore come risulterà in corso di causa. Voglia altresì pagina 1 di 8 respingere la formulata richiesta di riconvenzionale poiché infondata, non provata, inammissibile o come meglio. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio e della procedura di ATP ex art. 696 c.p.c. RG 3262/21 Tribunale di Parma ivi compresi i compensi del CTU e del CTP Si chiede altresì di ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, nel merito in via principale, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della siccome infondate e/o non provate per tutti i TE motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione sul furgone dell'attore, da parte della di tutte le opere di cui alla fattura n. 21FO/00738, comprensiva TE anche dei lavori extra preventivo, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della residua PA somma dal medesimo ancora dovuta di € 1.568,64, pari alla differenza fra l'importo della citata fattura (€ 2.775,00) e la somma bonificata dal sig. il 17/08/22 (€ 1.206,36), o quella diversa somma che _1 risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria; - condannare altresì il sig. al pagamento in favore della PA dell'importo di complessivi € 4.157,76 come da note pro forma nn. 1/2021 e 1/2022 a TE titolo di corrispettivo per il deposito del furgone usato, mod. Boxer, tg. FD171EE, presso i locali della società convenuta;
- condannare inoltre il sig. a rimborsare integralmente le spese tutte sostenute dalla PA società nella procedura per ATP n. 3262/21 R.G. del Tribunale di Parma (compensi legali TE
e di CTP che si indicano, allo stato, in € 3.000,00, con riserva di più precisa quantificazione); subordinatamente, - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della per la TE mancata eliminazione del vizio sulla componente flange turbina-collettore di scarico, determinare il controvalore di tale riparazione nella somma di € 488,01 (iva inclusa) indicata dal CTU, p.i. Persona_1 nell'ambito del procedimento di ATP, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del sig. al pagamento in favore della della somma che risulterà alla stessa PA TE ancora dovuta, previa compensazione con il credito eventualmente riconosciuto in favore dell'attore; - in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, disporre comunque la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto al sig. _1
e quello ritenuto di spettanza della In ogni caso, condannare il sig. ex
[...] TE PA art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, che si quantificano in via equitativa nella somma di
€ 5.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dalla difesa della società . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nei confronti di per vedere accertato l'inadempimento PA TE della convenuta agli obblighi di riparazione del furgone Peugeot attoreo, assunti nei termini risultanti dal preventivo del 28.12.2020, e conseguentemente dichiarata, a seguito della formale diffida ad adempiere inoltrata il 03.05.2021, la risoluzione contrattuale, con condanna di alla restituzione del mezzo e al risarcimento dei danni, quantificati da TE _1 in 11.700,00 Euro e riferiti ai costi di veicolo sostitutivo. A supporto di tali domande, ha dedotto di avere acquistato in data 30.10.2020 il PA furgone usato Peugeot tg. FD171EE, necessario allo svolgimento dell'attività di pavimentista e che il mezzo, dopo alcuni giorni dal ritiro, aveva presentato difficoltà di avviamento, eccessiva pagina 2 di 8 rumorosità, scarico fumi nell'abitacolo e altri difetti, in ragione dei quali lo aveva portato presso la concessionaria affinché ne accertasse lo stato e tutti i problemi, Controparte_2 effettivamente riscontrati nei termini di cui all'ordine di lavoro depositato. La convenuta veniva incaricata di provvedere alle riparazioni, poiché il venditore rifiutava di farsene carico, come da preventivo sopra menzionato e per il corrispettivo di 4.417,68 Euro, accettato dall'attore che il 29.12.2020 versava l'acconto di 2.440,00 Euro. Le riparazioni iniziavano nel febbraio 2021 e il mezzo veniva riconsegnato in aprile al proprietario, che rilevava subito la persistenza di problemi, in ragione dei quali riportava il mezzo in officina e, dovendo provvedere al saldo del corrispettivo lavori, riscontrava che esso era di 2.775,00 Euro, dunque complessivamente più elevato di quello convenuto, stante l'acconto già versato. Inoltre, personale della convenuta informava il cliente della necessità di un ulteriore esborso di 3.000,00 Euro per l'effettiva risoluzione dei problemi, richiesta subito contestata da unitamente al fatto che, a quel _1 momento l'unico problema risolto era quello di funzionamento della ventola interna. Con comunicazione trasmessa via pec il 03.05.2021, l'attore trasmetteva via pec a TE diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. per l'esatta eliminazione dei problemi in preventivo, con offerta di pagamento a saldo della somma ivi indicata e contestando la fattura 21FO/00738 a saldo nella quota eccedente. In risposta, con pec del 16.05.2021, confermava la CP_1 persistenza dei problemi e formalizzava la richiesta degli ulteriori 3.000,00 Euro per eliminare definitivamente le problematiche al mezzo, nonché dell'importo di cui alla fattura a saldo, rispetto alle quali l'attore opponeva rifiuto, rinnovando l'intimazione ad adempiere nei termini convenuti, risultanti dal preventivo. Visto l'esito negativo della richiesta di adempimento, nel luglio 2021 formalizzava quella di restituzione del furgone, rifiutata per esercizio del diritto di ritenzione in garanzia del credito. Senza possesso del proprio mezzo, era costretto al _1 nolo di veicoli sostitutivi ai fini lavorativi, con relativi spese e danni;
si determinava infine a promuovere procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale era disposta ed espletata CTU che riconosceva l'inadempimento della società convenuta. Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti proposta da TE _1
, valorizzando la precarietà dell'acquisto effettuato dal medesimo attraverso sito internet
[...] senza avere visionato prima il furgone e la richiesta di affinché l'officina _1 CP_1 predisponesse una stima dei costi di ripristino del veicolo – da inoltrare al concessionario- venditore - e sistemasse “tutto quel che trovavano da riparare”, senza alcun riferimento da parte del cliente all'esigenza di utilizzare il mezzo a fini lavorativi. Una volta consegnata la stima lavori il 28.12.2020 a , questi spiegava di volere ridurre le spese da anticipare e PA perciò chiedeva di eliminare alcune voci di spesa (es. lo specchio destro non funzionante alla regolazione elettrica). ha confermato nei propri atti il pagamento della fattura di acconto n. 20FA/01972 CP_1 di 2.440,00 Euro e sostenuto che aveva chiesto e ottenuto in un secondo momento _1 lavori extra-preventivo, quali lo smontaggio e rimontaggio gomme anteriori, carico clima, sostituzione filtri aria, a cui era seguita l'emissione della fattura n. 21FO/00738 di 2.775,00 Euro, comprendente il costo delle lavorazioni extra-preventivo, sulla quale l'attore non aveva sollevato eccezioni. Tuttavia, nel perdurare dei problemi al mezzo, l'officina si era determinata a proporre al cliente due possibili soluzioni in alternativa, una meno onerosa prevedente onere pagina 3 di 8 economico di 500,00 Euro, l'altra implicante la sostituzione di turbina-collettore di scarico al costo di 3.000,00 Euro. Da qui il rifiuto di di versare il saldo lavori di cui alla PA menzionata fattura e, in assenza di scelta da parte del medesimo tra le alternative proposte, l'impossibilità per l'officina di svolgere qualsivoglia attività finalizzata all'eliminazione delle problematiche residue. La società convenuta, non avendo ricevuto il saldo del corrispettivo dovutole per i lavori eseguiti esercitava il diritto di ritenzione del mezzo. Le conclusioni rassegnate da sulla base delle precedenti deduzioni, sono quelle riportate in TE epigrafe, tengono conto degli oneri connessi al deposito del furgone e sono estese alla richiesta di condanna risarcitoria di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. _1
Nel corso del processo, è stato acquisito agli atti il fascicolo della consulenza tecnica preventiva (proc. n. 3262/2021 r.g.) e non è stata espletata l'istruttoria testimoniale chiesta dalle parti. Infine, la causa è pervenuta all'udienza del 16.01.2025, in cui è stata discussa dai procuratori presenti e posta in decisione.
*** L'esito del giudizio si risolve in una reciproca soccombenza delle parti per le ragioni che si vanno ad esporre;
inoltre, circostanze sopravvenute durante il processo, hanno determinato il venir meno dell'originario interesse ad agire per alcune domande, in modo specifico per quella attorea di restituzione del furgone Peugeut, essendo avvenuta detta restituzione il 06.03.2023, come risulta dal verbale di udienza del 25.09.2024. Vi è stato anche il pagamento del saldo lavori eseguiti dalla società convenuta, con corresponsione da parte di della somma di 1.206,36 Euro mediante bonifico PA bancario del 16.08.2022, valuta 17.08.2022, pressoché concomitante con l'iscrizione a ruolo della presente causa. Il pagamento è avvenuto in conformità agli esiti della relazione del CTU, perito industriale espletata nel procedimento instaurato da ai sensi Persona_1 _1 dell'art. 696 bis c.p.c. Proprio dalle risultanze della consulenza tecnica preventiva, espletata nel contraddittorio delle parti, occorre muovere ai fini della decisione da assumere. L'elaborato del perito l'ufficio risulta frutto dell'esame della documentazione in atti, delle riproduzioni fotografiche dell'autocarro Peugeot Boxer tg. FD171EE antecedenti alle riparazioni effettuate dalla convenuta, della diretta visione del veicolo dopo l'esecuzione dei lavori da parte di e del confronto tecnico con i consulenti di parte. Il metodo TE
d'indagine adottato dal CTU è corretto e coerente sul piano logico e tecnico, pertanto le conclusioni alle quali il perito è pervenuto appaiono valide, immuni da rilievi critici dei Per_1
CCTTPP, che hanno concordato sul valore delle riparazioni svolte dall'officina, e possono essere poste a fondamento della presente decisione. Da tali conclusioni si evince un parziale inadempimento della società convenuta rispetto alle prestazioni risultanti dal preventivo iniziale, “stima” del 28.12.2020 (doc. 2 attoreo) predisposto dalla Il perito d'ufficio ha infatti verificato e affermato - in pieno accordo con i CP_1 consulenti di parte, “all'unanimità” si legge a pag. 15 dell'elaborato - che la ricambistica elencata nella fattura a saldo n. 21FO/00738, emessa dalla ditta in data 16.04.2021, TE oltre alle “lavorazioni testata con pressatura e spianatura, controllo albero cammes con pagina 4 di 8 rifacimento supporto motore, carica clima gas 134” indicata nel medesimo documento fiscale, è stata effettivamente sostituita e le lavorazioni effettivamente svolte;
inoltre, l'organo motopropulsore del veicolo di dopo essere stato avviato, non presentava apparenti _1 difetti o rumorosità anomale, ovverossia appariva regolarmente funzionante, ad esclusione di una vistosa fuoriuscita di gas di scarico in prossimità dell'accoppiamento flange turbina – collettore di scarico. Nel dettaglio, il perito ha appurato che parte resistente ha provveduto ad eseguire sul veicolo di le seguenti attività: “1. integrale smontaggio – rimozione dell'organo PA motopropulsore dal vano motore dell'autocarro;
2. scomposizione dell'organo motopropulsore su banco;
3. lavorazioni su spianatrice per rettifica della testata;
4. controllo albero cammes;
5. rifacimento filettatura spanata supporto motore;
6. sostituzione guarnizioni testata;
7. prove tenuta idraulica testata;
8. ricomposizione e rimontaggio su veicolo dell'organo motopropulsore;
9. smontaggio e sostituzione pompa acqua, scambiatore acqua, kit cinghie dentate, candelette preriscaldamento;
10. sostituzione filtri olio, gasolio, antiparticolato, olio, liquido refrigerante;
11. riparazione ventola interna abitacolo;
12. ricarica impianto climatizzazione con gas ”. Nu_1
Sulla base di quanto riportato e della verifica tecnica direttamente espletata, il perito d'ufficio ha potuto sostenere che le attività di riparazione sopra elencate sono state idonee a risolvere buona parte dei problemi lamentati in origine (ovverossia le problematiche annotate nell'Ordine _1 di lavoro stilato in data 11/11/2020 dalla ditta e nella stima preventiva stilata TE dalla stessa ditta in data 28/12/2020), ad esclusione della “vistosa fuoriuscita TE di gas di scarico in prossimità dell'accoppiamento flange turbina - collettore di scarico” tutt'ora esistente ed irrisolta, nonché la mancata sostituzione dello specchio retrovisore esterno destro. La trasposizione di tali elementi sul piano giuridico, ai fini della valutazione della domanda attorea di accertamento della risoluzione del contratto, comporta il rigetto della stessa, facendo emergere, sì, l'inadempimento di tuttavia non caratterizzato dalla necessaria TE
“importanza” , in quanto effettuata ampia parte delle sostituzioni preventivate e constatati l'assenza di rumorosità dell'organo motopropulsore del veicolo dopo l'avvio, di apparenti difetti o rumorosità anomale e il suo regolare funzionamento, sebbene perdurante la fuoriuscita di liquido dallo scarico e non sostituito – circostanza incontestata - lo specchietto laterale destro. Ciò posto, giova ricordare che, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (v. già Cass. civ. Sez. III n. 21237 del 29.11.2012). E ancora che, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente. E', però, pacifico che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al pagina 5 di 8 permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Il giudice, quindi, è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 c.c., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (v. Cass. civ. 19.03.2020, n. 7463). Non può neppure sottacersi che, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte – caso qui ricorrente -, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (cfr. anche Cass. 14.05.2020, n. 8943). Il compimento di tale valutazione unitaria introduce un ulteriore elemento per negare la gravità dell'inadempimento della convenuta, non solo sul piano oggettivo per quanto emerso dalla consulenza tecnica preventiva, ma anche soggettivo per bilanciamento dell'inadempimento con quello di relativo al pagamento a saldo dei lavori quanto meno per l'importo _1 preventivato, eventualmente detratte le voci di spesa riferite a collettore e sostituzione retrovisore esterno. Il maggiore importo dovuto da a rispetto all'acconto di PA TE
2.440,00 Euro del dicembre 2020, è stato corrisposto soltanto dopo l'espletamento della consulenza d'ufficio, che ha dato conferma del valore complessivo lavori per 3.644,36 Euro. Da cui anche il rigetto della domanda di pagamento del compenso residuo della società convenuta, per l'ulteriore somma di 1.568,64 Euro, pari alla differenza fra l'importo della fattura emessa a saldo (2.775,00 Euro) e la somma pagata dal sig. pari a 1.206,36 Euro. _1
Il mancato versamento del saldo lavori da parte di quanto meno rispetto all'originario _1 preventivo di spesa e una volta verificato il valore dei lavori eseguiti superiore a quello dell'acconto di 2.440,00 Euro, permette poi di affermare il legittimo esercizio del diritto di ritenzione della convenuta ai sensi dell'art. 2756 cod. civ. Trattasi di diritto riconosciuto sul bene fino al soddisfacimento dei crediti per prestazioni e spese relativi alla conservazione o al miglioramento di beni mobili – tra cui è pacificamente compreso il credito del meccanico che abbia eseguito riparazione su un veicolo – unitamente al privilegio sui beni stessi. Nella fattispecie, tale diritto ha trovato sua giustificazione nel mancato pagamento del corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti da da parte di tuttavia da esso TE _1 non è derivato alcun diritto della convenuta ad ottenere il pagamento delle spese di custodia, oggetto di domanda riconvenzionale per 4.157,76 Euro, come da note pro forma nn. 1/2021 e 1/2022 prodotte.
pagina 6 di 8 Occorre infatti rammentare l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto concluso per la riparazione di un veicolo ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, operando quindi la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione, con la conseguenza che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020; da ultimo Cass. civ. Sez II del 08.02.2024 n. 460). Dall'applicazione di tali principi al caso in esame discende che in mancanza TE di pattuizione di compenso tra le parti per il caso di mancato ritiro del mezzo dopo la riparazione o di mancato pagamento del prezzo lavori, non ha diritto a compenso alcuno, operando la presunzione di gratuità del deposito posta dall'art. 1767 cod. civ. Da cui il rigetto della domanda della convenuta. Analoga sorte merita la domanda riconvenzionale di parte attrice avente ad oggetto il danno emergente di natura patrimoniale, quantificato in 11.700,00 Euro, connesso ad oneri di reperimento di veicolo sostitutivo. A supporto, sono state depositate da soltanto alcune fatture (doc. 12 e 12/1) PA emesse dalla ditta BI IN che, tuttavia, hanno ad oggetto anche prestazioni di manodopera e rispetto alle quali, visti gli importi di ciascuna fattura (2.500,00, 3.000,00, 3.200,00 Euro), la prova del pagamento doveva essere fornita per iscritto. Si condivide pertanto la scelta del precedente Magistrato titolare di non dare ingresso alla prova testimoniale sugli stessi, poiché la dichiarazione testimoniale avrebbe avuto contenuto valutativo quanto ad imputazione e significato da attribuire all'indicazione “prestazioni di manodopera”, ma soprattutto avrebbe violato palesemente il limite di (in)ammissibilità posto dall'art. 2726 cod. civ. in tema di prova del pagamento. Ciò ancor più in ragione dell'ammontare degli esborsi, tale da imporre dal 2018 la tracciabilità ex lege dello spostamento finanziario, nonché della natura professionale del rapporto in cui i pagamenti si sarebbero inseriti. Sarebbe stato del tutto agevole per _1 produrre copia del proprio estratto conto, della contabile di bonifico, copia di assegni o riscontro di altre modalità di pagamento tracciabili, al fine di supportare in modo idoneo la propria domanda di condanna verso per l'asserito pregiudizio economico patito. CP_1
Gli esiti del giudizio, connotati da reciproca soccombenza, fanno apparire equo compensare interamente le spese del presente giudizio ed anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il compenso già liquidato al CTU per la consulenza tecnica preventiva prestata viene posto definitivamente a carico di avendo l'elaborato peritale del perito TE Per_1 fatto emergere parziale inadempimento della convenuta e il suo diritto a compenso residuo per soli 1.206.03 Euro, rispetto al preventivo predisposto da e ancor più a quello della CP_1 fattura n. 21FO/00738 del 26.04.2021.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di così decide: PA TE
- rigetta le domande proposte sia da che da PA TE
- compensa interamente tra le spese della presente causa e del procedimento per consulenza tecnica preventiva;
- pone in via definitiva a carico di il compenso già liquidato al CTU nel TE procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Parma il 22 aprile 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 8 di 8