TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/09/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8290 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
Avente a oggetto: “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Michela Federico (C.F. , presso il C.F._1 cui studio in Salvatore Telesino, alla Via Telese Vetere n. 14, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Magaldi (C.F. ) , presso il C.F._2 cui studio in Napoli alla Piazza Carità 32, elettivamente domicilia;
-Convenuto-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Michela Federico, presso il cui studio in San Salvatore
Telesino (BN), alla via Telese Vetere n. 14, elettivamente domicilia;
-Interventore volontario-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con citazione ritualmente notificata, la evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la compagnia Parte_1 assicuratrice per vederla condannare al pagamento di euro Controparte_1
50.000,00 a titolo di indennizzo per danni patrimoniali subiti nel punto vendita sito in
Caserta alla Via dei Bersaglieri, a seguito di forti piogge verificatesi in data 20.09.2018.
Nello specifico, parte attrice dopo aver premesso di essere subentrata nell'attività di vendita di pesce fresco, prodotti surgelati e alimentari, per atto notarile del 29.07.2019, invocava l'operatività della polizza assicurativa n. 370612469, e così concludeva “in accoglimento della presente azione, condanni la Società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., per le causali dedotte e deducibili, al pagamento della somma di € 50.000,00, o di quella che risulterà in corso di causa, anche all'esito di CTU, essendo dovuta l'esatta prestazione in favore della Società attrice, sua assicurata, come da polizza assicurativa, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertata sempre l'inadempienza contrattuale della suddetta
Compagnia assicurativa convenuta in giudizio, condanni la stessa al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 50.000,00 o di quella che risulterà in corso di causa, anche all'esito di CTU, a titolo risarcitorio. Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia assicurativa instando per la reiezione della domanda. Controparte_1
Nel dettaglio, parte convenuta deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, la non operatività della garanzia assicurativa per i fatti oggetto di causa.
Si costituiva, altresì, con intervento volontario, la società la quale Controparte_2 confermava di aver ceduto alla ogni posizione attiva e passiva relativa Parte_1 all'esercizio della sua attività, ivi compresi i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto assicurativo per cui è causa, e aderiva alle domande giudiziali proposte dalla Società attrice, indicando che le somme chieste, fossero direttamente corrisposte alla
[...]
Parte_1
Concessi alle parti i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., la causa seguiva una istruttoria documentale e orale. Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'8 maggio 2025, precisate le conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva definitivamente riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti e prima di scrutinare il merito della causa, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data in data 20 marzo 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
In limine litis, l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva della società risulta infondata. Parte_1
Il titolo prodotto, ossia l'atto notarile del 29.07.2019, che attesta l'avvenuta cessione di contratto d'azienda, consente di ritenere assolto l'onere probatorio. Sul punto, occorre osservare che il trasferimento dell'azienda, disciplinato dall'art. 2112 c.c., definito come qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda, non consiste solo nel trasferimento della proprietà dei beni aziendali ma comporta, infatti, anche la cessione, all'acquirente dell'azienda, dei contratti che assicuravano all'imprenditore alienante il godimento di quei beni, salvo che sull'atto di cessione siano esplicitate le polizze da escludere.
Invero, la materia della successione nei contratti è regolata dall'art. 2558 c.c. il quale prevede che ove non sia pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il secondo comma prevede, invece, che il terzo contraente può, tuttavia, recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Dalla lettura del primo comma, emerge che la successione nei contratti è una norma supplettiva che prevede, in mancanza di patto contrario, il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, purché non abbiano carattere personale (normalmente le polizze infortuni o vita). Il dettame del secondo comma indica, invece, una tutela per il terzo contraente (l'assicuratore nel nostro caso), che si trova a dover acquisire un contraente diverso da quello iniziale e, pertanto, può avere una valida ragione che incida sulla fiducia nell'esatto adempimento contrattuale quale, ad esempio: le qualità personali dell'acquirente (o della compagine sociale), la situazione patrimoniale non definibile, il repentino mutamento dell'organizzazione aziendale, la modifica dell'ubicazione del rischio etc.
La norma tutela quindi la posizione dell'acquirente e il suo interesse a subentrare nei contratti aziendali in corso, derogando alla disciplina civilistica generale dettata in materia di cessione del contratto dall'art. 1406 c.c. Infatti, mentre quest'ultima norma consente la sostituzione nel rapporto contrattuale solo qualora vi sia il consenso del contraente ceduto, nella cessione d'azienda la successione dell'acquirente nei contratti avviene automaticamente (ope legis), in quanto l'esigenza della tutela dell'attività d'impresa prevale rispetto alle esigenze di protezione dell'autonomia individuale.
La successione dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda è un effetto automatico del trasferimento dell'azienda; essa prescinde, quindi, da una manifestazione di volontà delle parti ulteriore rispetto al consenso al trasferimento dell'azienda, potendo la volontà delle parti rilevare solo al fine di escludere tale subentro. In altri termini, in caso di trasferimento di azienda, la successione nei contratti si verifica automaticamente con riferimento a tutti i contratti inerenti all'esercizio dell'azienda, anche qualora cedente e cessionario non abbiano espressamente convenuto il subentro e anche in relazione ai contratti di cui il cessionario ignori l'esistenza.
Giova, sul punto, richiamare i principi consolidati in tema di trasferimento di azienda: “ la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento (ex lege) al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento del l'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'Assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso” (
Cassazione n. 27011 del 2005).
Orbene, dal titolo allegato non risulta un accordo diverso relativo alla successione della polizza assicurativa de qua, né risulta che parte convenuta abbia azionato il rimedio del recesso posto a sua tutela. Anzi, per un corretto incedere, è stata depositata la quietanza di pagamento del premio assicurativo da parte dell'attrice, prova del subentro nel contratto facente capo al cedente.
Nel merito la domanda proposta dalla società è infondata e pertanto, Parte_1 non merita accoglimento.
La domanda formulata da parte attrice è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti agli immobili, agli impianti tecnologici ed ai prodotti alimentari presenti nei locali, procurati da un fenomeno di allagamento verificatosi il giorno 20.09.2018, a causa di un evento meteorologico avverso di notevole intensità che ha interessato la città di Caserta.
Preliminarmente, emerge la necessità di verificare l'operatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
Dalla Ctu svolta emerge che i danni lamentati dalla parte attrice, siano attribuibili al fenomeno di allagamento verificatosi il giorno 20.09.2018.
Analizzando il contratto di assicurazione per il fabbricato, depositato in atti, alle condizioni generali contrattuali, dopo aver definito l'allagamento come la presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto a seguito di formazioni di ruscelli od accumulo di acqua esterna, fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, all'art.
2.2 esclude la copertura assicurativa per “…inondazioni, alluvioni, allagamento…”.
La circostanza che i danni da allagamento in genere siano esclusi dalla polizza è confermata dal successivo par. 3 relativo ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste e vento rispetto a cui “sono esclusi i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, occlusione o rigurgito degli impianti idrici”.
In definitiva, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, risulta che i danni subiti da parte attrice sono stati causati dall'allagamento dovuto a forti temporali, come accertato anche dal CTU, i quali come emerge dal contratto di assicurazione stipulato dal cedente con la non possono essere ricompresi nella polizza, la quale deve Controparte_1 ritenersi non operativa nel caso di specie.
Spese processuali
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 8290/2020 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Rigetta la domanda spiegata dalla società Parte_1
. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della società attrice.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 02/09/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8290 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
Avente a oggetto: “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Michela Federico (C.F. , presso il C.F._1 cui studio in Salvatore Telesino, alla Via Telese Vetere n. 14, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Magaldi (C.F. ) , presso il C.F._2 cui studio in Napoli alla Piazza Carità 32, elettivamente domicilia;
-Convenuto-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Michela Federico, presso il cui studio in San Salvatore
Telesino (BN), alla via Telese Vetere n. 14, elettivamente domicilia;
-Interventore volontario-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con citazione ritualmente notificata, la evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la compagnia Parte_1 assicuratrice per vederla condannare al pagamento di euro Controparte_1
50.000,00 a titolo di indennizzo per danni patrimoniali subiti nel punto vendita sito in
Caserta alla Via dei Bersaglieri, a seguito di forti piogge verificatesi in data 20.09.2018.
Nello specifico, parte attrice dopo aver premesso di essere subentrata nell'attività di vendita di pesce fresco, prodotti surgelati e alimentari, per atto notarile del 29.07.2019, invocava l'operatività della polizza assicurativa n. 370612469, e così concludeva “in accoglimento della presente azione, condanni la Società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., per le causali dedotte e deducibili, al pagamento della somma di € 50.000,00, o di quella che risulterà in corso di causa, anche all'esito di CTU, essendo dovuta l'esatta prestazione in favore della Società attrice, sua assicurata, come da polizza assicurativa, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertata sempre l'inadempienza contrattuale della suddetta
Compagnia assicurativa convenuta in giudizio, condanni la stessa al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 50.000,00 o di quella che risulterà in corso di causa, anche all'esito di CTU, a titolo risarcitorio. Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia assicurativa instando per la reiezione della domanda. Controparte_1
Nel dettaglio, parte convenuta deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, la non operatività della garanzia assicurativa per i fatti oggetto di causa.
Si costituiva, altresì, con intervento volontario, la società la quale Controparte_2 confermava di aver ceduto alla ogni posizione attiva e passiva relativa Parte_1 all'esercizio della sua attività, ivi compresi i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto assicurativo per cui è causa, e aderiva alle domande giudiziali proposte dalla Società attrice, indicando che le somme chieste, fossero direttamente corrisposte alla
[...]
Parte_1
Concessi alle parti i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., la causa seguiva una istruttoria documentale e orale. Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'8 maggio 2025, precisate le conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva definitivamente riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti e prima di scrutinare il merito della causa, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data in data 20 marzo 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
In limine litis, l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva della società risulta infondata. Parte_1
Il titolo prodotto, ossia l'atto notarile del 29.07.2019, che attesta l'avvenuta cessione di contratto d'azienda, consente di ritenere assolto l'onere probatorio. Sul punto, occorre osservare che il trasferimento dell'azienda, disciplinato dall'art. 2112 c.c., definito come qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda, non consiste solo nel trasferimento della proprietà dei beni aziendali ma comporta, infatti, anche la cessione, all'acquirente dell'azienda, dei contratti che assicuravano all'imprenditore alienante il godimento di quei beni, salvo che sull'atto di cessione siano esplicitate le polizze da escludere.
Invero, la materia della successione nei contratti è regolata dall'art. 2558 c.c. il quale prevede che ove non sia pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il secondo comma prevede, invece, che il terzo contraente può, tuttavia, recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Dalla lettura del primo comma, emerge che la successione nei contratti è una norma supplettiva che prevede, in mancanza di patto contrario, il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, purché non abbiano carattere personale (normalmente le polizze infortuni o vita). Il dettame del secondo comma indica, invece, una tutela per il terzo contraente (l'assicuratore nel nostro caso), che si trova a dover acquisire un contraente diverso da quello iniziale e, pertanto, può avere una valida ragione che incida sulla fiducia nell'esatto adempimento contrattuale quale, ad esempio: le qualità personali dell'acquirente (o della compagine sociale), la situazione patrimoniale non definibile, il repentino mutamento dell'organizzazione aziendale, la modifica dell'ubicazione del rischio etc.
La norma tutela quindi la posizione dell'acquirente e il suo interesse a subentrare nei contratti aziendali in corso, derogando alla disciplina civilistica generale dettata in materia di cessione del contratto dall'art. 1406 c.c. Infatti, mentre quest'ultima norma consente la sostituzione nel rapporto contrattuale solo qualora vi sia il consenso del contraente ceduto, nella cessione d'azienda la successione dell'acquirente nei contratti avviene automaticamente (ope legis), in quanto l'esigenza della tutela dell'attività d'impresa prevale rispetto alle esigenze di protezione dell'autonomia individuale.
La successione dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda è un effetto automatico del trasferimento dell'azienda; essa prescinde, quindi, da una manifestazione di volontà delle parti ulteriore rispetto al consenso al trasferimento dell'azienda, potendo la volontà delle parti rilevare solo al fine di escludere tale subentro. In altri termini, in caso di trasferimento di azienda, la successione nei contratti si verifica automaticamente con riferimento a tutti i contratti inerenti all'esercizio dell'azienda, anche qualora cedente e cessionario non abbiano espressamente convenuto il subentro e anche in relazione ai contratti di cui il cessionario ignori l'esistenza.
Giova, sul punto, richiamare i principi consolidati in tema di trasferimento di azienda: “ la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento (ex lege) al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento del l'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'Assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso” (
Cassazione n. 27011 del 2005).
Orbene, dal titolo allegato non risulta un accordo diverso relativo alla successione della polizza assicurativa de qua, né risulta che parte convenuta abbia azionato il rimedio del recesso posto a sua tutela. Anzi, per un corretto incedere, è stata depositata la quietanza di pagamento del premio assicurativo da parte dell'attrice, prova del subentro nel contratto facente capo al cedente.
Nel merito la domanda proposta dalla società è infondata e pertanto, Parte_1 non merita accoglimento.
La domanda formulata da parte attrice è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti agli immobili, agli impianti tecnologici ed ai prodotti alimentari presenti nei locali, procurati da un fenomeno di allagamento verificatosi il giorno 20.09.2018, a causa di un evento meteorologico avverso di notevole intensità che ha interessato la città di Caserta.
Preliminarmente, emerge la necessità di verificare l'operatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
Dalla Ctu svolta emerge che i danni lamentati dalla parte attrice, siano attribuibili al fenomeno di allagamento verificatosi il giorno 20.09.2018.
Analizzando il contratto di assicurazione per il fabbricato, depositato in atti, alle condizioni generali contrattuali, dopo aver definito l'allagamento come la presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto a seguito di formazioni di ruscelli od accumulo di acqua esterna, fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, all'art.
2.2 esclude la copertura assicurativa per “…inondazioni, alluvioni, allagamento…”.
La circostanza che i danni da allagamento in genere siano esclusi dalla polizza è confermata dal successivo par. 3 relativo ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste e vento rispetto a cui “sono esclusi i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, occlusione o rigurgito degli impianti idrici”.
In definitiva, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, risulta che i danni subiti da parte attrice sono stati causati dall'allagamento dovuto a forti temporali, come accertato anche dal CTU, i quali come emerge dal contratto di assicurazione stipulato dal cedente con la non possono essere ricompresi nella polizza, la quale deve Controparte_1 ritenersi non operativa nel caso di specie.
Spese processuali
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 8290/2020 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Rigetta la domanda spiegata dalla società Parte_1
. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della società attrice.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 02/09/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo