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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6860 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F.: ), SARTI Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. dagli avv.ti LUANI DONATA e ANTONELLI SALVIA
in forza di procura allegata al ricorso;
attori
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dagli avv.ti LONARDI ALBERTO MARIA e LONARDI ALESSIA MARINA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
In punto: mandato;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c.
e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
- che con riferimento alla domanda proposta dagli attori in via principale è parzialmente cessata la materia del contendere perché all'udienza del 16.2.2023 il convenuto ha restituito banco iudicis la somma di € 26.476,80 (pari alla somma richiesta in ricorso aumentata degli interessi legali fino al momento dell'offerta banco iudicis) e l'ulteriore somma di € 858,56 (a titolo di rimborso di contributo unificato e imposta di trascrizione relativi al sequestro conservativo);
- che gli attori (che sin dal ricorso avevano chiesto la condanna del convenuto a pagare altresì gli “interessi legali maturati dalla domanda fino al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, sanzioni, penalità o somme ulteriori che lo Stato francese dovesse imporre ulteriormente per il mancato pagamento delle tasse di successione relative al decesso del de cuius ) hanno insistito per la rifusione Persona_1 di sanzioni e maggiori oneri di cui il fisco francese ha intimato il pagamento con l'avviso di pagamento emesso in data 15.11.2023 e notificato tramite l'Agenzia delle entrate di Verona in data 4.12.2023, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 47.829,90 (doc. 16 di parte attrice), maggiore rispetto alla somma di euro 45.738,52 richiesta dallo Stato francese nell'anno 2020 (doc. 11 di parte attrice);
- che tale domanda è fondata poiché: è circostanza pacifica che gli attori hanno conferito al convenuto mandato (doc.
1-3 di parte attrice) per provvedere alla vendita degli immobili caduti in successione e al pagamento dell'importo richiesto dall'Erario francese per regolarizzare le tasse di successione;
è altresì circostanza pacifica che gli attori hanno provveduto a bonificare al convenuto la somma da essi dovuta a tal fine (doc. 10 di parte attrice): in particolare, come osservato nel provvedimento di sequestro emesso in corso di causa, le contabili di bonifico prodotte (doc. 10 di parte attrice), recanti causali chiaramente riferibili al pagamento dell'imposta di registro richiesta dallo Stato francese (“tasse su successione ” e “120805107 n. Persona_1
AMR”, coincidente con il codice indicato nelle diffide di pagamento inviate dalla
Direction Generale des Finances publique d'Ile de France et de Paris, sub docc.
5-8 di parte attrice), attestano l'esecuzione da parte degli attori di bonifici, di importo esattamente corrispondente alla somma richiesta a ciascuno di essi dalla predetta
Direction Generale, sul conto corrente intestato a “ (doc. 9 di parte Controparte_2 attrice, ove poco importa se si tratti di ditta intestata al convenuto o di conto aperto per veicolare i pagamenti relativi alle pratiche della successione), avente il medesimo indirizzo indicato dal convenuto nella dichiarazione di successione di Persona_1
(doc. 1 di parte attrice), circostanza che conferma l'esistenza di un rapporto di mandato tra attori e convenuto avente ad oggetto il pagamento delle imposte relative alla successione di;
è altresì circostanza pacifica che il convenuto Persona_1 non ha provveduto a versare all'Erario francese le somme ricevute (che ha a restituito agli attori banco iudicis); l'affermazione del convenuto che non sarebbe stato possibile procedere al versamento delle somme ricevute perché altro coerede non aveva versato la quota a suo carico e l'adempimento parziale non era possibile è smentita dalla circostanza, allegata dallo stesso convenuto, di aver provveduto a versare la somma di € 8.825, pari alla sua quota, circostanza che smentisce l'asserita impossibilità di provvedere ad un adempimento parziale;
è dunque conclamato l'inadempimento del convenuto al mandato ricevuto;
è inoltre circostanza documentata che in data 4.12.2023 all'attrice è stato notificato, per il Parte_3 tramite dell'Agenzia delle entrate di Verona, avviso di pagamento emesso dalla
Direction Generale des Finances publique in data 15.11.2023 per la somma di euro
47.829,98 (doc. 16 di parte attrice), maggiore rispetto a quella di euro 45.738,52 richiesta dallo Stato francese nell'anno 2020 (doc. 11 di parte attrice); ai fini della dimostrazione del danno subito dagli attori non è necessario il previo pagamento della somma predetta, essendo sufficiente la prova dell'obbligo di procedere al relativo pagamento, quale risulta dal menzionato avviso di pagamento;
- che pertanto il convenuto va condannato a rifondere agli attori la somma di €
1.045,73, pari alla quota ereditaria (3/6) di pertinenza dei medesimi della differenza tra la somma di € 45.738,52 dovuta dagli eredi in base all'avviso di riscossione Per_1 del febbraio 2020 (doc 11 di parte attrice) e la maggior somma di € 47.829,98 da essi dovuta in base all'avviso di pagamento del novembre 2023 (doc. 16 di parte attrice): benché, infatti, la somma complessivamente dovuta a titolo di diritti risulti diminuita per effetto dei versamenti medio tempore effettuati e la somma dovuta a titolo di penali risulti invariata, il debito dei medesimi risulta aumentato di € 2.091,46;
- che su tale somma sono dovuti interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal novembre 2023;
- che per il resto la domanda proposta dagli attori non può essere accolta perché, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non è ammissibile una condanna “in futuro”, relativa a danni solo eventuali, tanto più che, a seguito della restituzione della somma versata al convenuto, gli attori sono nella condizione di provvedere autonomamente al pagamento pro quota dell'imposta di registro dovuta all'Erario francese;
- che il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori in solido al pagamento della somma di € 10.000,00 per rimborso anticipazioni relative al contratto di mandato e dell'ulteriore somma di € 10.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per il mandatario;
- che lo stesso sostiene, infatti: i) di aver provveduto ad effettuare in data 27.9.2022 un versamento all'erario francese di € 8.259,57 (risultante dall'estratto conto allegato sub doc. 11 di parte convenuta) e successivamente a tale data ulteriori versamenti che avrebbero ridotto il debito da € 52.597,00 a circa € 41.000,00; ii) di aver sostenuto una serie di esborsi per uno sfratto per morosità e successiva causa nei confronti del signor che occupava uno degli immobili caduti in successione e per Persona_2 impugnare l'accertamento fiscale;
iii) di essersi dovuto recare in automobile a Parigi per l'esecuzione del mandato anni almeno 20 volte, sostenendo esborsi per circa €
5.000,00 oltre spese per le autostrade;
- che le domande riconvenzionali (pur ammissibili perché connesse per l'oggetto con quelle proposte dagli attori, in quanto relative alla successione di Persona_1 sono infondate e vanno respinte poiché: i) la presunzione di onerosità del mandato, avente carattere relativo, è superata dalle circostanze del caso concreto, e segnatamente dalla relazione di parentela fra le parti e dal contegno tenuto dalle stesse ed in particolare dall'assenza a di qualsiasi o richiesta di pagamento o riferimento ad un compenso in favore del mandante;
ii) in ogni caso alcuna somma
è dovuta a titolo di compenso o rimborso anticipazioni relative all'esecuzione del mandato in ragione del grave inadempimento del mandatario agli obblighi derivanti dal contratto di mandato;
iii) a fronte della specifica contestazione degli attori (a detta dei quali il mandato conferito al convenuto aveva ad oggetto esclusivamente la vendita degli immobili caduti in successione e la distribuzione del ricavato tra gli eredi nonché il pagamento all'Erario francese dell'importo richiesto per regolarizzare le tasse di successione), il convenuto, sul quale ai sensi dell'art. 2979 c.c. grava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova di aver ricevuto dai coeredi l'incarico di instaurare il procedimento di sfratto né di procedere all'impugnativa dell'accertamento fiscale perché non risulta prodotta una procura sottoscritta dagli attori mentre i capitoli di prova formulati dal convenuto sono inammissibili in quanto assolutamente generici;
- che in base al principio di soccombenza il convenuto va condannato a rifondere agli attori le spese del giudizio di merito e quelle del subprocedimento di sequestro
(al netto delle somme relative a contributo unificato e imposta di trascrizione, già restituite banco iudicis), come complessivamente liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna il convenuto a pagare agli attori la somma di € 1.045,73 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, da novembre 2023;
b) rigetta le domande proposte dal convenuto;
c) condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio di merito e del subprocedimento di sequestro, che liquida complessivamente in euro 286,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA
(se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 7.2.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)