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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1558/2025 promossa da:
(C.F. ), nato alla Spezia il 03.04.1966 (con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Leoni e Calevro) e CECCHINELLI DEBORA (C.F. ) nata a [...] il C.F._2
02.05.1972 (con l'avv. Spalatra); e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio, dalla quale è nato il , in data 01.10.2005; che il Per_1
Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 1679/2018 e con provvedimento n. 540/2020 emesso in data 06.02.2020, ha disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio (all'epoca ancora minorenne); in tal sede, fra le altre cose, essendo stato previsto che: “a) - (punto 2) La casa familiare, di proprietà del resistente, viene pertanto assegnata alla signora NE che l'abiterà insieme al minore;
b) - (punto 10) Il signor verserà alla signora Pt_1
NE un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad euro 250,00, somma Per_1 rivalutabile di anno in anno in base alla variazione del potere di acquisto accertate dall'Istat; il relativo versamento verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico permanente;
c) - (punto 11) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, da intendersi quali spese occasionali e di rilevante entità rispetto alle condizioni economiche dei genitori, nonché di quelle scolastiche limitatamente a quelle relative a gite e di quelle mediche non mutuabili limitatamente a quelle relative a visite mediche e interventi specialistici;
tali spese dovranno essere previamente concordate, salvo i casi di necessità e urgenza, e documentate a pena di non rimborsabilità”; che, nelle more, ha reperito Per_1 un'attività lavorativa presso l'azienda “Trotta Bus Services S.p.A.” in forza di contratto di apprendistato professionalizzante avente durata triennale dal 02.12.2024 al 01.12.2027, con reddito mensile previsto di 1.549,66 euro, raggiungendo pertanto l'autosufficienza economica. È stata quindi chiesta consensualmente la modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. 540/2020 nei seguenti termini:
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio come indicato nel provvedimento n. Per_1
540/2020 con decorrenza dal 01.06.2025; 2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra NE a far data dal 31.12.2025, con impegno della Sig.ra NE a liberare l'immobile entro e non oltre il 31.12.2025;
3. Nel caso di mancata liberazione dell'immobile entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a Pt_1 consentire alla sig.ra NE di permanere nell'immobile per il tempo necessario a reperire idonea sistemazione per sé e il figlio, fino ad un massimo di sei mesi, e la sig.ra NE si impegna a corrispondere un'indennità di occupazione pari ad euro 400,00 a decorrere dal 1.1.2026 fino alla data dell'effettivo rilascio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge. Va, dunque, disposto nei termini richiesti. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di mantenimento di cui al provvedimento citato in parte motiva, siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qui integralmente trascritti. Spese compensate. Si comunichi. La Spezia, 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani
(C.F. ), nato alla Spezia il 03.04.1966 (con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Leoni e Calevro) e CECCHINELLI DEBORA (C.F. ) nata a [...] il C.F._2
02.05.1972 (con l'avv. Spalatra); e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio, dalla quale è nato il , in data 01.10.2005; che il Per_1
Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 1679/2018 e con provvedimento n. 540/2020 emesso in data 06.02.2020, ha disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio (all'epoca ancora minorenne); in tal sede, fra le altre cose, essendo stato previsto che: “a) - (punto 2) La casa familiare, di proprietà del resistente, viene pertanto assegnata alla signora NE che l'abiterà insieme al minore;
b) - (punto 10) Il signor verserà alla signora Pt_1
NE un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad euro 250,00, somma Per_1 rivalutabile di anno in anno in base alla variazione del potere di acquisto accertate dall'Istat; il relativo versamento verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico permanente;
c) - (punto 11) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, da intendersi quali spese occasionali e di rilevante entità rispetto alle condizioni economiche dei genitori, nonché di quelle scolastiche limitatamente a quelle relative a gite e di quelle mediche non mutuabili limitatamente a quelle relative a visite mediche e interventi specialistici;
tali spese dovranno essere previamente concordate, salvo i casi di necessità e urgenza, e documentate a pena di non rimborsabilità”; che, nelle more, ha reperito Per_1 un'attività lavorativa presso l'azienda “Trotta Bus Services S.p.A.” in forza di contratto di apprendistato professionalizzante avente durata triennale dal 02.12.2024 al 01.12.2027, con reddito mensile previsto di 1.549,66 euro, raggiungendo pertanto l'autosufficienza economica. È stata quindi chiesta consensualmente la modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. 540/2020 nei seguenti termini:
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio come indicato nel provvedimento n. Per_1
540/2020 con decorrenza dal 01.06.2025; 2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra NE a far data dal 31.12.2025, con impegno della Sig.ra NE a liberare l'immobile entro e non oltre il 31.12.2025;
3. Nel caso di mancata liberazione dell'immobile entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a Pt_1 consentire alla sig.ra NE di permanere nell'immobile per il tempo necessario a reperire idonea sistemazione per sé e il figlio, fino ad un massimo di sei mesi, e la sig.ra NE si impegna a corrispondere un'indennità di occupazione pari ad euro 400,00 a decorrere dal 1.1.2026 fino alla data dell'effettivo rilascio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge. Va, dunque, disposto nei termini richiesti. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di mantenimento di cui al provvedimento citato in parte motiva, siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qui integralmente trascritti. Spese compensate. Si comunichi. La Spezia, 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani