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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica e in persona della dott.ssa RI Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi anno 2022, promossa da
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_3 Pt_4
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_5 [...]
(nata a [...] il [...] - c.f. ), Pt_6 CodiceFiscale_6
(nato a [...] il 19.9 1961 - c.f. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...] - c.f. Parte_8 C.F._8
, (nata a [...] il [...] - c.f.
[...] Parte_9 C.F._9
), (nata a [...] il 01.01 1972 - c.f.
[...] Parte_10 [...]
, (nata a [...] il [...] - c.f. C.F._10 Parte_11 C.F._11
), (nato a [...] il [...] - c.f. ( ),
[...] Parte_12 CodiceFiscale_12
(nata a [...] il [...] - c.f. ), Parte_13 CodiceFiscale_13 rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Carmelita Alvaro ed Andrea Alvaro disgiuntamente e congiuntamente;
- attori - contro
(nato a [...] il [...] - C.F: , Controparte_1 C.F._14
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bellocco, presso il cui studio, sito in FO alla
Via Progresso n. 47/C, è elettivamente domiciliato;
- convenuto – nonché contro
(nata a [...] il [...] - CF: ), CP_2 C.F._15
(nato a [...] l'[...] - CF Controparte_3
1 ), (nato a [...] il [...] - CF: C.F._16 CP_4
), rappresentati e difesi come da procura in calce, dall'Avv. C.F._17
Annunziato Roberto Mazzullo, presso il cui studio, sito in Palmi alla Piazza I° Maggio n. 26, sono elettivamente domiciliano, tutti nella qualità di eredi del sig. (nato Persona_1
a FO il 15.3.1936 e deceduto il 17.2.2020);
- convenuti –
Oggetto: divisione comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 28.5.2025, per gli attori ed il convenuto : “i Controparte_1
procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo entrambi nelle rispettive domande di assegnazione esclusiva ai sensi dell'art. 720 c.c.; in particolare, l'avv. Bellocco insiste preventivamente nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in ordine alla circostanza del particolare attaccamento del proprio assistito al bene immobile da dividere”.
Dalla comparsa di costituzione e risposta, per i convenuti , _5 Controparte_3
e : CP_4
Tribunale adito: 1) estromettere dal giudizio i convenuti per aver rinunciato all'eredità spettante al sig. nato a [...] il [...], deceduto il 17.2.2020; Persona_1
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mazzullo Annunziato Roberto , che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con atto di citazione, notificato in varie date a partire dal 16/12/2022, gli attori - premesso che è deceduta il 09.01.2011 in FO, senza lasciare testamento, la sig.ra
[...]
(nata a [...] il [...]), lasciando quali eredi i figli , Per_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_12 Parte_13 Per_1
, nonché i nipoti (figli della figlia premorta RI)
[...] Parte_6 Parte_7
e e gli altri
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
nipoti (figli della figlia premorta ), e che la de cuius CP_6 Pt_1 Parte_2
era piena proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di FO alla Via Insegnante
Giuseppe Cuzzocrea, piano 1 F.T., censito al NCEU di quel Comune al foglio 3, p.lla 375, sub 4, in forza di compravendita per atto del notar del 24.04.2002; che, Per_3
pertanto, volendo essi attori procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, hanno avviato il preliminare tentativo di mediazione con gli eredi del sig. , Persona_1
2 deceduto il 17.2.2020; che questi ultimi - eccezion fatta per - hanno Controparte_1 chiesto l'estromissione dal procedimento di mediazione per carenza di legittimazione passiva, attesa la rinuncia all'eredità paterna presentata davanti al Tribunale di Monza il
21.07.2021 per e e quella formalizzata dinanzi al Notaio, dott. _5 CP_4
(rep. 57087, racc. 23995), del 02.02.2021 per che, Persona_4 Controparte_3
tuttavia, le rinunce dichiarate dagli eredi convenuti non risultano nei registri immobiliari, per cui gli stessi risultano ad oggi ancora litisconsorti necessari;
che, nonostante i tentativi per addivenire ad una divisione immobiliare consensuale tramite perizia di stima, non si è pervenuto ad un accordo tra tutti gli eredi – tutto ciò premesso, gli attori hanno concluso chiedendo:
“
1. Accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile compiutamente descritto nella premessa, attribuendo all'attore e coerede
ai sensi dell'art. 720 c.c., la proprietà esclusiva del bene, previa Parte_1
corresponsione agli altri condividenti, ciascuno per la propria quota, di una somma di denaro corrispondente ai rispettivi diritti;
2. In subordine, in caso di contestazione da parte dei convenuti della richiesta di assegnazione dell'intero cespite all'istante , Parte_1
l'assegnazione dell'intero immobile, in comune ed indiviso, a tutti gli attori, con determinazione della somma da versare ai convenuti a titolo di conguaglio…”.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.04.2023, si Controparte_1
è opposto alla domanda di divisione ereditaria, deducendo di aver interesse a mantenere la comunione del bene sia per ragioni affettive legate al ricordo di suo padre il quale Per_1
ha contribuito alla costruzione e manutenzione della casa, sia per ragioni di utilità, rappresentando l'immobile il punto di riferimento nel paese d'origine.
Tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di divisione o, in subordine, la divisione in due parti dell'immobile, con assegnazione di una quota a ciascuna delle due parti contrapposte.
1.3.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.04.2023, i convenuti _5
, e hanno chiesto di essere estromessi dal presente
[...] Controparte_3 CP_4
giudizio, deducendo di aver rinunciato all'eredità di (nato a [...] il Persona_1
15.03.1936 e deceduto il 17.02.2020), così come (nato a [...] il Controparte_7
21.06.1998), figlio di , ha rinunciato all'eredità del nonno paterno. Controparte_3
2.- Con la prima memoria istruttoria, gli attori hanno preso atto della rinuncia all'eredità espressa dai convenuti e , e si sono opposti alla _5 CP_3 CP_4
richiesta del convenuto di dividere l'appartamento in due unità, in ragione Controparte_1
3 delle caratteristiche morfologiche e strutturali dell'immobile; hanno quindi insistito nell'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in citazione, precisando che vi è stato un accrescimento delle quote degli altri eredi per la rinuncia dei convenuti _5
e Controparte_3 CP_4
Con la prima memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che è stato Controparte_1
suo padre, , ad occuparsi delle pratiche di voltura della casa da popolare Persona_1
ad abitazione di proprietà nel 2002, nonché di quelle di ristrutturazione, le cui spese sono state equamente divise tra gli attori ed i convenuti;
inoltre, si era occupato Persona_1
di organizzare le cure in favore della de cuius, di comune accordo affidate a Persona_2
. Parte_3
Con la seconda memoria istruttoria, gli attori hanno diffidato il convenuto P_
, imputandogli di aver arbitrariamente deciso di riallacciare acqua e luce
[...] nell'immobile da dividere.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha invece precisato che Controparte_1 la rinuncia all'eredità dei convenuti , e non _5 Controparte_3 CP_4
accresce la quota di tutti gli altri eredi ma solo la propria, poiché unico del nucleo familiare ad avere accettato l'eredità paterna.
2.2.- All'udienza del 12 settembre 2023, è stata disposta CTU sui quesiti meglio specificati nell'ordinanza istruttoria resa alla medesima udienza;
a seguito del deposito della relazione definitiva, parte attrice ha insistito per l'assegnazione esclusiva del bene a tutti gli attori in quota indivisa, ovvero in subordine all'attore dietro pagamento del Parte_1
corrispettivo agli eredi condividenti. A sua volta, il difensore per il convenuto P_
ha rinunciato a chiedere la divisione in due parti dell'immobile, chiedendone
[...]
l'assegnazione in via esclusiva dietro pagamento della quota ai coeredi.
All'udienza del 28.05.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, nei termini di cui si dirà.
Va premesso che la dante causa delle parti, deceduta ab intestato il 9/1/2011, Persona_2
in vita aveva avuto otto figli, e cioè , , , Pt_3 Pt_4 Parte_5 Pt_12 Parte_13
RI e all'epoca della sua morte, chiamati alla successione Per_1 CP_6
legittima erano i primi sei figli citati nonché i nipoti (figli della figlia premorta RI)
, , RI e e gli altri nipoti (figli Pt_6 CP_3 Parte_8 Parte_9 Parte_11
della figlia premorta ) e CP_6 Pt_1 Parte_2
4 Il patrimonio relitto della de cuius, all'epoca della morte, era costituito unicamente dall'immobile sito nel Comune di FO (RC) alla via Insegnante Giuseppe Cuzzocrea - piano 1° - riportato al NCEU al foglio di mappa 3, p.lla 375, subalterno 4, già casa popolare gestita da riscattata e acquistata dalla in forza di atto pubblico di CP_8 Per_2
compravendita per Notar el 24 aprile 2002. Per_3
Dopo la morte della de cuius, in data 17.2.2020, è deceduto anche il figlio la Per_1 moglie di quest'ultimo, ed i figli e , nel _5 CP_4 Controparte_3
costituirsi in giudizio, hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del comune dante causa, ma solo i primi due hanno dimostrato la circostanza, depositando il verbale di rinuncia redatto dal Funzionario di Cancelleria del Tribunale di Monza il 21.7.2021, rep. n. 3490.
Pertanto, la domanda di estromissione dal giudizio può essere accolta solo in relazione ai predetti e , difettando la loro legittimazione passiva rispetto alla _5 CP_4
presente azione di divisione.
Allo stato, e salva l'eventuale dimostrazione della rinuncia, nelle forme previste dall'art. 519
c.c., devono invece ritenersi passivamente legittimati, in quanto succeduti entrambi, in comune ed indiviso, anche in virtù di accrescimento nella parte dei congiunti rinunzianti (art. 522 c.c.), nella quota ereditaria di 1/8, già spettante al padre i convenuti Per_1 CP_3
e : invero, la forma solenne prescritta per la rinuncia non consente di Controparte_1
ritenere provata la circostanza attraverso la non contestazione delle controparti.
Pertanto, secondo le emergenze in atti, all'epoca della domanda di divisione, la comunione ereditaria sul bene oggetto di causa comprendeva gli attori, per la quota di 1/8 per ciascuna stirpe sull'intero, ed i convenuti e che, in forza della rinuncia CP_3 Controparte_1
dei propri familiari, possedevano la quota di 1/8 già spettante al padre deceduto Per_1
in data 17.2.2020 (si ricorda, in proposito, che il secondo comma dell'art. 726 c.c. fa espresso riferimento alla necessità di procedere alla formazione di tante quote quanti sono i condividenti o le stirpi, e che “Per l'accertamento della comoda, o meno, divisibilità degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado;
di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa”: in tal senso, v. Cass. civile, Sez. II, Ordinanza n.
13206 del 25/05/2017).
5 Ciò posto, preso atto della rinuncia del convenuto alla domanda di Controparte_1 divisione in due dell'immobile in comproprietà – domanda che non avrebbe potuto essere accolta, in presenza di otto stirpi condividenti ed in mancanza di diverso accordo tra tutti i condividenti – non resta che decidere sulle rispettive domande di assegnazione esclusiva con addebito dell'eccedenza proposte, ai sensi dell'art. 720 c.c., dagli attori congiuntamente
(titolari, tutti insieme, di quote pari a 7/8) e dal convenuto (titolare, a Controparte_1
quanto risulta in comunione con il fratello della quota residua pari a 1/8). CP_3
Non appare invero controverso tra le parti, e risulta comunque dimostrato dalle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, il presupposto della indivisibilità dell'unico immobile comune, costituito da un “alloggio, di superficie complessiva utile (netta pavimento) pari a
70,00 metri quadrati ed altezza interna netta di 2,75 m” (v. relazione di c.t.u., pag. 5/13), dal momento che la sua superficie e la sua destinazione d'uso (civile abitazione) escludono ogni possibilità di rispettare i requisiti di abitabilità necessari per operare una divisione in otto quote, quante sono le stirpi partecipanti alla comunione (v. relazione di c.t.u., pag. 7 e 8/13).
In ultima analisi, poiché l'immobile deve considerarsi indivisibile, sussistono i presupposti richiesti per l'attribuzione in via esclusiva, ai sensi dell'art. 720 c.c., mentre tra le due contrapposte richieste – quella degli attori, da un lato, e quella del convenuto P_
, dall'altro – va accolta quella attorea, in base alle seguenti considerazioni.
[...]
In primo luogo, va ricordato il condivisibile orientamento della S.C., in base al quale
“Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità
e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi” (così, ex
6 multis, Cass. civile Sez. VI - II, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019 e Sentenza n. 15182 del
04/06/2019).
In altri termini, in presenza di più domande di attribuzione esclusiva avanzate da coeredi titolari di quote identiche, l'assegnazione a più quotisti che hanno fatto domanda congiunta rappresenta l'applicazione di un criterio oggettivo legale di preferenza, già previsto dal testo dell'art. 720 c.c., dal momento che “L'assenza di un condividente avente quota maggiore pone fuori gioco uno dei criteri preferenziali dettati dal legislatore, e consente di apprezzare, come idoneo ad orientare la scelta ai fini dell'attribuzione, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, nel caso in cui, come appunto ricorre nella fattispecie, non vi sia a monte il titolare di una quota maggioritaria” (così, in motivazione, Cass. 7869/2019, sopra citata).
La decisività attribuita al criterio legale, sopra indicato, toglie ogni rilevanza alle circostanze, rispettivamente e reciprocamente invocate dalle parti, relative alla gestione e manutenzione dell'immobile oggetto di causa, ovvero al legame affettivo mantenuto con lo stesso, trattandosi di criteri non risolutivi ai fini della individuazione del condividente assegnatario,
In conclusione, l'immobile oggetto di causa va interamente assegnato agli attori che ne hanno fatto richiesta congiunta, con la precisazione che gli assegnatari dovranno provvedere alla rettifica catastale della planimetria originaria (dal momento che il c.t.u. ha accertato che sono state invertite, per un presumibile errore, le planimetrie tra il sub 3 e il sub 4) e con addebito dell'eccedenza, da quantificarsi con riferimento al valore stabilito dal c.t.u., ing.
Persona_5
In particolare, il menzionato ausiliare, applicando valori desunti dall'esame delle compravendite pubblicate dell'Agenzia delle Entrate, Servizio consultazione valori immobiliari dichiarati, e dai dati desumibili dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio, ha determinato un valore per metro quadro, riferito a immobili similari, di €
435,00, da rettificare secondo un coefficiente correttivo individuato nell'1,44, al fine di tener conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, della sua ubicazione, delle caratteristiche costruttive generali, particolari e di rifinitura, giungendo così a determinare per l'immobile in discorso un valore complessivo pari, in cifra tonda, a € 43.800,00 (mq 70
x € 435,00/mq x 1,44 = 43.848, arrotondati per difetto), che corrisponde ad un valore per singola quota pari a € 5.475,00.
La valutazione del c.t.u. appare logicamente motivata, con riferimento allo stato di fatto accertato dall'ausiliare e al metodo applicato, e comunque non è stata specificamente contestata da alcuna delle parti.
7 Dal momento che gli attori hanno ottenuto l'attribuzione dell'immobile per intero, essi dovranno corrispondere ai condividenti eredi di la quota loro spettante in Persona_1
denaro, pari a € 5.475,00, già rivalutata ad oggi, oltre interessi al tasso legale dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo.
4. Attesa la natura della controversia, diretta a soddisfare interessi di tutte le parti, le spese di lite – comprese quelle delle c.t.u., liquidate come da separato decreto – vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa RI Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione notificato il 16.12.2022, da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, contro
[...] Parte_12 Parte_13 CP_2 CP_3
, e , così provvede:
[...] CP_4 Controparte_1
1) Dispone l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti e _5 [...]
; CP_4
2) Dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di FO alla Via Insegnante Giuseppe Cuzzocrea, piano 1 F.T., censito al NCEU di quel
Comune al foglio 3, p.lla 375, sub 4, assegnando lo stesso in comunione indivisa agli attori, con onere di provvedere alla rettifica catastale della planimetria originaria e con addebito dell'eccedenza;
3) Condanna gli attori in solido a pagare, a titolo di eccedenza, la somma di € 5.475,00 in favore dei convenuti residui eredi di , oltre interessi al tasso Persona_1
legale dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
4) Spese interamente compensate.
Palmi, 10 marzo 2025
Il giudice
RI Teresa Gentile
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica e in persona della dott.ssa RI Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi anno 2022, promossa da
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_3 Pt_4
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
(nata a [...] il [...] - c.f. ),
[...] CodiceFiscale_5 [...]
(nata a [...] il [...] - c.f. ), Pt_6 CodiceFiscale_6
(nato a [...] il 19.9 1961 - c.f. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...] - c.f. Parte_8 C.F._8
, (nata a [...] il [...] - c.f.
[...] Parte_9 C.F._9
), (nata a [...] il 01.01 1972 - c.f.
[...] Parte_10 [...]
, (nata a [...] il [...] - c.f. C.F._10 Parte_11 C.F._11
), (nato a [...] il [...] - c.f. ( ),
[...] Parte_12 CodiceFiscale_12
(nata a [...] il [...] - c.f. ), Parte_13 CodiceFiscale_13 rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Carmelita Alvaro ed Andrea Alvaro disgiuntamente e congiuntamente;
- attori - contro
(nato a [...] il [...] - C.F: , Controparte_1 C.F._14
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bellocco, presso il cui studio, sito in FO alla
Via Progresso n. 47/C, è elettivamente domiciliato;
- convenuto – nonché contro
(nata a [...] il [...] - CF: ), CP_2 C.F._15
(nato a [...] l'[...] - CF Controparte_3
1 ), (nato a [...] il [...] - CF: C.F._16 CP_4
), rappresentati e difesi come da procura in calce, dall'Avv. C.F._17
Annunziato Roberto Mazzullo, presso il cui studio, sito in Palmi alla Piazza I° Maggio n. 26, sono elettivamente domiciliano, tutti nella qualità di eredi del sig. (nato Persona_1
a FO il 15.3.1936 e deceduto il 17.2.2020);
- convenuti –
Oggetto: divisione comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 28.5.2025, per gli attori ed il convenuto : “i Controparte_1
procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo entrambi nelle rispettive domande di assegnazione esclusiva ai sensi dell'art. 720 c.c.; in particolare, l'avv. Bellocco insiste preventivamente nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in ordine alla circostanza del particolare attaccamento del proprio assistito al bene immobile da dividere”.
Dalla comparsa di costituzione e risposta, per i convenuti , _5 Controparte_3
e : CP_4
Tribunale adito: 1) estromettere dal giudizio i convenuti per aver rinunciato all'eredità spettante al sig. nato a [...] il [...], deceduto il 17.2.2020; Persona_1
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mazzullo Annunziato Roberto , che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con atto di citazione, notificato in varie date a partire dal 16/12/2022, gli attori - premesso che è deceduta il 09.01.2011 in FO, senza lasciare testamento, la sig.ra
[...]
(nata a [...] il [...]), lasciando quali eredi i figli , Per_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_12 Parte_13 Per_1
, nonché i nipoti (figli della figlia premorta RI)
[...] Parte_6 Parte_7
e e gli altri
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
nipoti (figli della figlia premorta ), e che la de cuius CP_6 Pt_1 Parte_2
era piena proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di FO alla Via Insegnante
Giuseppe Cuzzocrea, piano 1 F.T., censito al NCEU di quel Comune al foglio 3, p.lla 375, sub 4, in forza di compravendita per atto del notar del 24.04.2002; che, Per_3
pertanto, volendo essi attori procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, hanno avviato il preliminare tentativo di mediazione con gli eredi del sig. , Persona_1
2 deceduto il 17.2.2020; che questi ultimi - eccezion fatta per - hanno Controparte_1 chiesto l'estromissione dal procedimento di mediazione per carenza di legittimazione passiva, attesa la rinuncia all'eredità paterna presentata davanti al Tribunale di Monza il
21.07.2021 per e e quella formalizzata dinanzi al Notaio, dott. _5 CP_4
(rep. 57087, racc. 23995), del 02.02.2021 per che, Persona_4 Controparte_3
tuttavia, le rinunce dichiarate dagli eredi convenuti non risultano nei registri immobiliari, per cui gli stessi risultano ad oggi ancora litisconsorti necessari;
che, nonostante i tentativi per addivenire ad una divisione immobiliare consensuale tramite perizia di stima, non si è pervenuto ad un accordo tra tutti gli eredi – tutto ciò premesso, gli attori hanno concluso chiedendo:
“
1. Accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile compiutamente descritto nella premessa, attribuendo all'attore e coerede
ai sensi dell'art. 720 c.c., la proprietà esclusiva del bene, previa Parte_1
corresponsione agli altri condividenti, ciascuno per la propria quota, di una somma di denaro corrispondente ai rispettivi diritti;
2. In subordine, in caso di contestazione da parte dei convenuti della richiesta di assegnazione dell'intero cespite all'istante , Parte_1
l'assegnazione dell'intero immobile, in comune ed indiviso, a tutti gli attori, con determinazione della somma da versare ai convenuti a titolo di conguaglio…”.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.04.2023, si Controparte_1
è opposto alla domanda di divisione ereditaria, deducendo di aver interesse a mantenere la comunione del bene sia per ragioni affettive legate al ricordo di suo padre il quale Per_1
ha contribuito alla costruzione e manutenzione della casa, sia per ragioni di utilità, rappresentando l'immobile il punto di riferimento nel paese d'origine.
Tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di divisione o, in subordine, la divisione in due parti dell'immobile, con assegnazione di una quota a ciascuna delle due parti contrapposte.
1.3.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.04.2023, i convenuti _5
, e hanno chiesto di essere estromessi dal presente
[...] Controparte_3 CP_4
giudizio, deducendo di aver rinunciato all'eredità di (nato a [...] il Persona_1
15.03.1936 e deceduto il 17.02.2020), così come (nato a [...] il Controparte_7
21.06.1998), figlio di , ha rinunciato all'eredità del nonno paterno. Controparte_3
2.- Con la prima memoria istruttoria, gli attori hanno preso atto della rinuncia all'eredità espressa dai convenuti e , e si sono opposti alla _5 CP_3 CP_4
richiesta del convenuto di dividere l'appartamento in due unità, in ragione Controparte_1
3 delle caratteristiche morfologiche e strutturali dell'immobile; hanno quindi insistito nell'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in citazione, precisando che vi è stato un accrescimento delle quote degli altri eredi per la rinuncia dei convenuti _5
e Controparte_3 CP_4
Con la prima memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che è stato Controparte_1
suo padre, , ad occuparsi delle pratiche di voltura della casa da popolare Persona_1
ad abitazione di proprietà nel 2002, nonché di quelle di ristrutturazione, le cui spese sono state equamente divise tra gli attori ed i convenuti;
inoltre, si era occupato Persona_1
di organizzare le cure in favore della de cuius, di comune accordo affidate a Persona_2
. Parte_3
Con la seconda memoria istruttoria, gli attori hanno diffidato il convenuto P_
, imputandogli di aver arbitrariamente deciso di riallacciare acqua e luce
[...] nell'immobile da dividere.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha invece precisato che Controparte_1 la rinuncia all'eredità dei convenuti , e non _5 Controparte_3 CP_4
accresce la quota di tutti gli altri eredi ma solo la propria, poiché unico del nucleo familiare ad avere accettato l'eredità paterna.
2.2.- All'udienza del 12 settembre 2023, è stata disposta CTU sui quesiti meglio specificati nell'ordinanza istruttoria resa alla medesima udienza;
a seguito del deposito della relazione definitiva, parte attrice ha insistito per l'assegnazione esclusiva del bene a tutti gli attori in quota indivisa, ovvero in subordine all'attore dietro pagamento del Parte_1
corrispettivo agli eredi condividenti. A sua volta, il difensore per il convenuto P_
ha rinunciato a chiedere la divisione in due parti dell'immobile, chiedendone
[...]
l'assegnazione in via esclusiva dietro pagamento della quota ai coeredi.
All'udienza del 28.05.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, nei termini di cui si dirà.
Va premesso che la dante causa delle parti, deceduta ab intestato il 9/1/2011, Persona_2
in vita aveva avuto otto figli, e cioè , , , Pt_3 Pt_4 Parte_5 Pt_12 Parte_13
RI e all'epoca della sua morte, chiamati alla successione Per_1 CP_6
legittima erano i primi sei figli citati nonché i nipoti (figli della figlia premorta RI)
, , RI e e gli altri nipoti (figli Pt_6 CP_3 Parte_8 Parte_9 Parte_11
della figlia premorta ) e CP_6 Pt_1 Parte_2
4 Il patrimonio relitto della de cuius, all'epoca della morte, era costituito unicamente dall'immobile sito nel Comune di FO (RC) alla via Insegnante Giuseppe Cuzzocrea - piano 1° - riportato al NCEU al foglio di mappa 3, p.lla 375, subalterno 4, già casa popolare gestita da riscattata e acquistata dalla in forza di atto pubblico di CP_8 Per_2
compravendita per Notar el 24 aprile 2002. Per_3
Dopo la morte della de cuius, in data 17.2.2020, è deceduto anche il figlio la Per_1 moglie di quest'ultimo, ed i figli e , nel _5 CP_4 Controparte_3
costituirsi in giudizio, hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del comune dante causa, ma solo i primi due hanno dimostrato la circostanza, depositando il verbale di rinuncia redatto dal Funzionario di Cancelleria del Tribunale di Monza il 21.7.2021, rep. n. 3490.
Pertanto, la domanda di estromissione dal giudizio può essere accolta solo in relazione ai predetti e , difettando la loro legittimazione passiva rispetto alla _5 CP_4
presente azione di divisione.
Allo stato, e salva l'eventuale dimostrazione della rinuncia, nelle forme previste dall'art. 519
c.c., devono invece ritenersi passivamente legittimati, in quanto succeduti entrambi, in comune ed indiviso, anche in virtù di accrescimento nella parte dei congiunti rinunzianti (art. 522 c.c.), nella quota ereditaria di 1/8, già spettante al padre i convenuti Per_1 CP_3
e : invero, la forma solenne prescritta per la rinuncia non consente di Controparte_1
ritenere provata la circostanza attraverso la non contestazione delle controparti.
Pertanto, secondo le emergenze in atti, all'epoca della domanda di divisione, la comunione ereditaria sul bene oggetto di causa comprendeva gli attori, per la quota di 1/8 per ciascuna stirpe sull'intero, ed i convenuti e che, in forza della rinuncia CP_3 Controparte_1
dei propri familiari, possedevano la quota di 1/8 già spettante al padre deceduto Per_1
in data 17.2.2020 (si ricorda, in proposito, che il secondo comma dell'art. 726 c.c. fa espresso riferimento alla necessità di procedere alla formazione di tante quote quanti sono i condividenti o le stirpi, e che “Per l'accertamento della comoda, o meno, divisibilità degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado;
di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa”: in tal senso, v. Cass. civile, Sez. II, Ordinanza n.
13206 del 25/05/2017).
5 Ciò posto, preso atto della rinuncia del convenuto alla domanda di Controparte_1 divisione in due dell'immobile in comproprietà – domanda che non avrebbe potuto essere accolta, in presenza di otto stirpi condividenti ed in mancanza di diverso accordo tra tutti i condividenti – non resta che decidere sulle rispettive domande di assegnazione esclusiva con addebito dell'eccedenza proposte, ai sensi dell'art. 720 c.c., dagli attori congiuntamente
(titolari, tutti insieme, di quote pari a 7/8) e dal convenuto (titolare, a Controparte_1
quanto risulta in comunione con il fratello della quota residua pari a 1/8). CP_3
Non appare invero controverso tra le parti, e risulta comunque dimostrato dalle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, il presupposto della indivisibilità dell'unico immobile comune, costituito da un “alloggio, di superficie complessiva utile (netta pavimento) pari a
70,00 metri quadrati ed altezza interna netta di 2,75 m” (v. relazione di c.t.u., pag. 5/13), dal momento che la sua superficie e la sua destinazione d'uso (civile abitazione) escludono ogni possibilità di rispettare i requisiti di abitabilità necessari per operare una divisione in otto quote, quante sono le stirpi partecipanti alla comunione (v. relazione di c.t.u., pag. 7 e 8/13).
In ultima analisi, poiché l'immobile deve considerarsi indivisibile, sussistono i presupposti richiesti per l'attribuzione in via esclusiva, ai sensi dell'art. 720 c.c., mentre tra le due contrapposte richieste – quella degli attori, da un lato, e quella del convenuto P_
, dall'altro – va accolta quella attorea, in base alle seguenti considerazioni.
[...]
In primo luogo, va ricordato il condivisibile orientamento della S.C., in base al quale
“Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità
e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi” (così, ex
6 multis, Cass. civile Sez. VI - II, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019 e Sentenza n. 15182 del
04/06/2019).
In altri termini, in presenza di più domande di attribuzione esclusiva avanzate da coeredi titolari di quote identiche, l'assegnazione a più quotisti che hanno fatto domanda congiunta rappresenta l'applicazione di un criterio oggettivo legale di preferenza, già previsto dal testo dell'art. 720 c.c., dal momento che “L'assenza di un condividente avente quota maggiore pone fuori gioco uno dei criteri preferenziali dettati dal legislatore, e consente di apprezzare, come idoneo ad orientare la scelta ai fini dell'attribuzione, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, nel caso in cui, come appunto ricorre nella fattispecie, non vi sia a monte il titolare di una quota maggioritaria” (così, in motivazione, Cass. 7869/2019, sopra citata).
La decisività attribuita al criterio legale, sopra indicato, toglie ogni rilevanza alle circostanze, rispettivamente e reciprocamente invocate dalle parti, relative alla gestione e manutenzione dell'immobile oggetto di causa, ovvero al legame affettivo mantenuto con lo stesso, trattandosi di criteri non risolutivi ai fini della individuazione del condividente assegnatario,
In conclusione, l'immobile oggetto di causa va interamente assegnato agli attori che ne hanno fatto richiesta congiunta, con la precisazione che gli assegnatari dovranno provvedere alla rettifica catastale della planimetria originaria (dal momento che il c.t.u. ha accertato che sono state invertite, per un presumibile errore, le planimetrie tra il sub 3 e il sub 4) e con addebito dell'eccedenza, da quantificarsi con riferimento al valore stabilito dal c.t.u., ing.
Persona_5
In particolare, il menzionato ausiliare, applicando valori desunti dall'esame delle compravendite pubblicate dell'Agenzia delle Entrate, Servizio consultazione valori immobiliari dichiarati, e dai dati desumibili dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio, ha determinato un valore per metro quadro, riferito a immobili similari, di €
435,00, da rettificare secondo un coefficiente correttivo individuato nell'1,44, al fine di tener conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, della sua ubicazione, delle caratteristiche costruttive generali, particolari e di rifinitura, giungendo così a determinare per l'immobile in discorso un valore complessivo pari, in cifra tonda, a € 43.800,00 (mq 70
x € 435,00/mq x 1,44 = 43.848, arrotondati per difetto), che corrisponde ad un valore per singola quota pari a € 5.475,00.
La valutazione del c.t.u. appare logicamente motivata, con riferimento allo stato di fatto accertato dall'ausiliare e al metodo applicato, e comunque non è stata specificamente contestata da alcuna delle parti.
7 Dal momento che gli attori hanno ottenuto l'attribuzione dell'immobile per intero, essi dovranno corrispondere ai condividenti eredi di la quota loro spettante in Persona_1
denaro, pari a € 5.475,00, già rivalutata ad oggi, oltre interessi al tasso legale dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo.
4. Attesa la natura della controversia, diretta a soddisfare interessi di tutte le parti, le spese di lite – comprese quelle delle c.t.u., liquidate come da separato decreto – vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa RI Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione notificato il 16.12.2022, da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, contro
[...] Parte_12 Parte_13 CP_2 CP_3
, e , così provvede:
[...] CP_4 Controparte_1
1) Dispone l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti e _5 [...]
; CP_4
2) Dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di FO alla Via Insegnante Giuseppe Cuzzocrea, piano 1 F.T., censito al NCEU di quel
Comune al foglio 3, p.lla 375, sub 4, assegnando lo stesso in comunione indivisa agli attori, con onere di provvedere alla rettifica catastale della planimetria originaria e con addebito dell'eccedenza;
3) Condanna gli attori in solido a pagare, a titolo di eccedenza, la somma di € 5.475,00 in favore dei convenuti residui eredi di , oltre interessi al tasso Persona_1
legale dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
4) Spese interamente compensate.
Palmi, 10 marzo 2025
Il giudice
RI Teresa Gentile
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