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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 09/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NZ NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1648/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...](Avv. Licciardello Nicola) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 395/2024 del 10 maggio CP_1
2024
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la per proporre appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Controparte_1 con la quale il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione da esso promossa in primo grado avverso ordinanza ingiunzione del 27 novembre 2023, 00011286. CP_2
2 A sostegno del gravame, sosteneva che il GdP di Agrigento aveva fondato la decisione sull'assunto che il termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto emettere l'ordinanza ingiunzione non fosse di 180 giorni, come sostenuto dal ricorrente, ma di 210 giorni, trascurando che l'opposizione era stato presentata per il tramite dei Vigili Urbani.
Nessuno si costituiva per la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
L'art 203 del Codice della strada prevede che 1.“ Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale;
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione;
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso;
il successivo art. 204 prevede che “Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di
3 una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti;
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato ai Vigili Urbani, con raccomandata ricevuta in data 26 maggio 2023 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 27 novembre 2023, quindi dopo 185 giorni.
Pertanto non è stato rispettato il termine di 180 giorni previsto dalla legge.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono seguire la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Agrigento, protocollo M IT PR C.F._1
00011286, emessa il 27 novembre 2023;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite di primo grado, che si liquidano nella complessiva somma di € 591,50, di cui € 456,50 per compenso di avvocato e € 135,00 per spese, oltre accessori di legge nonché delle spese di questo grado che si liquidano nella complessiva somma di €1.024,50, di cui € 850,50 per compenso di avvocato e €
174,00 per spese, oltre accessori di legge.
4 Agrigento, 9.12.2025
5
Il Giudice
NZ NN
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 09/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NZ NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1648/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...](Avv. Licciardello Nicola) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 395/2024 del 10 maggio CP_1
2024
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la per proporre appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Controparte_1 con la quale il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione da esso promossa in primo grado avverso ordinanza ingiunzione del 27 novembre 2023, 00011286. CP_2
2 A sostegno del gravame, sosteneva che il GdP di Agrigento aveva fondato la decisione sull'assunto che il termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto emettere l'ordinanza ingiunzione non fosse di 180 giorni, come sostenuto dal ricorrente, ma di 210 giorni, trascurando che l'opposizione era stato presentata per il tramite dei Vigili Urbani.
Nessuno si costituiva per la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
L'art 203 del Codice della strada prevede che 1.“ Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale;
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione;
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso;
il successivo art. 204 prevede che “Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di
3 una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti;
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato ai Vigili Urbani, con raccomandata ricevuta in data 26 maggio 2023 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 27 novembre 2023, quindi dopo 185 giorni.
Pertanto non è stato rispettato il termine di 180 giorni previsto dalla legge.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono seguire la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Agrigento, protocollo M IT PR C.F._1
00011286, emessa il 27 novembre 2023;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite di primo grado, che si liquidano nella complessiva somma di € 591,50, di cui € 456,50 per compenso di avvocato e € 135,00 per spese, oltre accessori di legge nonché delle spese di questo grado che si liquidano nella complessiva somma di €1.024,50, di cui € 850,50 per compenso di avvocato e €
174,00 per spese, oltre accessori di legge.
4 Agrigento, 9.12.2025
5
Il Giudice
NZ NN