Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6753 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05606/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5606 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. M_D -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale datata 31.01.2023 e notificata all'odierno ricorrente in data 1.02.2023, avente ad oggetto “Ten. sa. spe (RN) -OMISSIS-, istanza per il riconoscimento dei permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92. Esame degli elementi di osservazione”, con la quale “l'istanza presentata dal Ten. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il riconoscimento dei permessi mensili ai sensi dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/92, non è accolta”;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. US HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte ricorrente, in data 6 marzo 2026 ha depositato la notifica, effettuata in pari data, di un atto di “rinuncia al ricorso”, sottoscritto dalla parte personalmente;
Ritenuto, in assenza di opposizione dell’Amministrazione resistente, di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, infine, che la natura in rito della presente pronuncia giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
US HI, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US HI | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.