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Ordinanza collegiale 9 giugno 2022
Sentenza breve 14 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 8 marzo 2024
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Decreto cautelare 8 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 8 settembre 2025
Decreto collegiale 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/09/2025, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07238/2025REG.PROV.COLL.
N. 08336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8336 del 2024, proposto da
OK US, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro e del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
P.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Organizzazione e Lavoro Pubblico- Servizio programmazione assunzioni e mobilità, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 marzo 2024, n. 2272, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Isetta Bassani Mauceri e dello Stato Daniela Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente OK US agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2272 dell’8 marzo 2024, passata in giudicato, che, accogliendo l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. del Lazio n. 13114/2022, ha annullato il parere sfavorevole reso dal Dirigente del Segretariato Generale presso la Direzione Generale dell'internalizzazione e della comunicazione – Ufficio I- del Ministero dell'Università e della Ricerca - Prot. n. 11584 del 21 aprile del 2022- che non ha riconosciuto l’equivalenza del titolo accademico conseguito dal medesimo ricorrente presso l'Università del Cairo in Egitto ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato con l'Università degli Studi di Firenze nel profilo di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba.
2. Riepilogati i fatti di causa, il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato da parte dell’Amministrazione resistente, la quale avrebbe disatteso il vincolo conformativo discendente dal giudicato in merito all’accertata equivalenza della laurea quadriennale in Lettere- storia (c.d. “licence” ) conseguita dal ricorrente nell’anno 2000 presso l’Università del Cairo in Egitto ad una laurea quadriennale italiana di vecchio ordinamento.
3. Il Ministero dell’Università e della ricerca, costituitosi in giudizio, ha sostenuto di aver invece esattamente eseguito il giudicato, provvedendo alla rivalutazione dell’equipollenza del titolo e confermando motivatamente, all’esito dell’istruttoria, il precedente parere sfavorevole. Ha depositato al riguardo documentazione e, inoltre, analitica relazione in cui si dà conto degli approfondimenti disposti.
In particolare, l’amministrazione ha negato che vi sia stata violazione o elusione del giudicato in quanto gli accertamenti effettuati, anche presso l’Università del Cairo, confermerebbero che il titolo di studio del ricorrente ( i.e. la c.d. licence della durata di quattro anni in lettere e storia) equivale a un titolo accademico del primo ciclo di studi anche in Egitto (corrispondente a un “bachelor degree” , che non dà accesso al dottorato di ricerca, ma solo al master degree , cioè ad un ulteriore ciclo di studi, per conseguire la laurea magistrale/specialistica). Pertanto, tale titolo accademico equivarrebbe nell’ordinamento universitario italiano un titolo del primo ciclo di studi (laurea triennale), ma non a un diploma di laurea del vecchio ordinamento.
Su queste basi, l’Amministrazione ha diffusamente argomentato l’infondatezza del proposto ricorso per ottemperanza, insistendo per il rigetto.
4. All’udienza camerale del 4 marzo 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di seguito indicati.
6. Preliminarmente, deve per chiarezza rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato, oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza, ha innanzitutto così riepilogato i fatti di causa:
“A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze in fatto:
- ha conseguito la laurea quadriennale in Egitto, presso l’Università “Il Cairo”, equivalente ad una laurea quadriennale italiana di vecchio ordinamento, come si evince dal relativo ciclo di studi, incluso quello scolastico, che ha dovuto frequentare, al pari di un suo coetaneo italiano, della durata complessiva di dodici anni;
- dopo essersi trasferito in Italia, ha lavorato, grazie alla laurea, come collaboratore ed esperto linguistico per un totale di ore di lettorato svolte pari a 5198;
- non aveva pertanto alcun dubbio sulla validità del predetto titolo, e, all’esito del concorso bandito dall’Università di Firenze, per la copertura di un posto di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a 540 ore annue di attività, da assegnare al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, l’8 aprile del 2022 veniva individuato come destinatario del relativo contratto, con pedissequo invito ad accettare la proposta di contratto entro il successivo 12 aprile per la presa di servizio, previa dimostrazione del possesso dell’equivalenza del titolo;
- sicché rassegnava le dimissioni dall’incarico a tempo determinato presso l’Università” L’Orientale” di Napoli ed accettava la proposta di contratto, inviando la documentazione attestante detta equipollenza;
- il 21 aprile del 2022 riceveva però la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio che gli comunicava il parere sfavorevole di cui in premessa, in quanto il titolo da lui posseduto era stato ritenuto equivalente ad un titolo accademico di primo ciclo delle Università italiane, cd. “Laurea breve”, che non consente l’inserimento in graduatoria, non corrispondendo alle qualifiche del secondo ciclo, cd. “Laurea magistrale” previste dal bando;
- le repliche e le osservazioni formulate in risposta al detto parere non sortivano alcun effetto, nonostante – a detta della parte – il parere sfavorevole fosse il frutto di un evidente equivoco nella lettura del punto 1 lett. c del bando . ” .
7. Sulla base di tali pacifiche risultanze di causa, la sentenza ha accolto l’appello nei limiti precisati ed ha annullato, in quanto illegittima, la determinazione sfavorevole assunta dall’amministrazione, ritendo corretti, o quanto meno non revocati in dubbio dalla controparte, i presupposti sui quali si fondava la principale censura veicolata attraverso i motivi di appello , e cioè che “il diniego opposto al riconoscimento dell’equivalenza tra la laurea di ciclo unico conseguita in Egitto e la laurea italiana” era frutto di un equivoco nel quale l’amministrazione era incorsa e che l’aveva indotta “ a sottovalutare la significatività dei titoli da lei posseduti, violandone la legittima pretesa, basata sulla Convenzione Internazionale di Lisbona del 1998 in materia di riconoscimento dei titoli stranieri, ratificata dallo Stato italiano con la legge n.148 del 2002, a vedersi valutata, in concreto, la suddetta equipollenza” (cfr. paragrafo 3 della motivazione).
8. In particolare, il Consiglio di Stato ha condiviso pienamente i rilievi dell’appellante secondo cui l’impugnato diniego, opposto al riconoscimento dell’equivalenza tra il titolo di studio conseguito presso l’università egiziana e la laurea italiana, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione due dati, entrambi “indispensabili per approntare una ragionevole comparazione fra i titoli”.
8.1. In primo luogo, si era del tutto trascurata “ la circostanza che, a tutt’oggi, in Egitto non esistono due tipologie di lauree, come in Italia, cd. “triennale” e cd. “magistrale”, ma, come un tempo anche nel nostro ordinamento, esiste solamente un unico ciclo che si conclude in quattro anni, denominato “licence”.
8.2. In secondo luogo, l’amministrazione non aveva considerato un altro dato dirimente in senso favorevole per la parte appellante e cioè “che , in Egitto, per la conclusione del predetto ciclo di laurea unico, diversamente dal sistema italiano, giammai è prevista una redazione di una tesi”, sicché alla predetta mancanza non si poteva attribuire l’importanza decisiva che il diniego aveva invece preteso di conferirle, in quanto ciò avrebbe condotto a dover sempre negare l’equipollenza per tutte le lauree egiziane (dato che nessuna di esse contempla la tesi).
8.3. La sentenza ha quindi espressamente statuito che secondo il sistema universitario vigente in Egitto al momento del conseguimento del titolo da parte dell’appellante non esisteva il dualismo laurea breve/laurea magistrale vigente nel nostro odierno sistema, così come era incontestato che, in quel paese, almeno all’epoca, non fosse prevista, al termine del ciclo di studi universitari, una dissertazione con la presentazione e la discussione di una tesi di laurea.
8.4. Dunque per la sentenza entrambi gli assunti su cui poggiava il diniego opposto al riconoscimento dell’equivalenza tra la laurea di ciclo unico conseguita dall’appellante in Egitto e la laurea italiana erano erronei.
8.5. Posto che l’equivalenza andava valutata secondo il sistema vigente al momento in cui il titolo era stato conseguito e che, pertanto, non poteva di per sé escludersi l’equivalenza del titolo accademico in possesso dell’appellante a una laurea magistrale italiana del vecchio ordinamento (sia perché all’epoca del conseguimento del titolo non esisteva nel sistema accademico egiziano la distinzione laurea triennale/laurea magistrale, bensì un sistema a ciclo unico, sia perché nel nostro ordinamento la cd. “laurea magistrale” è stata introdotta solo con il D.M. n.509 del 3 novembre del 1999), la sentenza ha quindi statuito i due seguenti criteri cui, essenzialmente, l’amministrazione doveva attenersi nel procedere ad una ragionevole comparazione dei titoli:
a) innanzitutto, non era possibile escludere l’equipollenza in concreto sol perché la c.d. licence quadriennale non era equivalente ad una laurea magistrale o specialistica, così come introdotta dal suddetto decreto ministeriale;
b) quanto al parallelo con la laurea quadriennale del vecchio ordinamento, non poteva neppure ritenersi elemento ostativo per l’equipollenza la mancanza della tesi finale o dissertazione di laurea.
8.6. Quanto in particolare al primo profilo, rispetto al quale soprattutto si incentrano le censure di elusione del giudicato articolate con il ricorso, deve rilevarsi che la sentenza ha ritenuto “distonico” il rilievo secondo cui “gli accertamenti disposti avrebbero dimostrato che la cd. “licence” in possesso dell’appellante sarebbe in realtà un diploma conclusivo del primo ciclo di studi, che consentirebbe, al più, di intraprenderne un secondo che solo fungerebbe da laurea equipollente al titolo omologo italiano” : infatti, altri elementi – quale il sistema vigente in Egitto al momento del conseguimento del titolo e la significativa durata del corso –deponevano per l’incompatibilità della laurea conseguita dall’appellante con un percorso di primo ciclo, meramente preparatorio della laurea magistrale, che peraltro neppure esisteva all’epoca nella maggior parte dei paesi nordafricani (così come anche nel nostro ordinamento).
8.6.1. Pertanto, doveva ritenersi insufficiente e inadeguato il metodo valutativo adottato nell’occorso dall’amministrazione perché si è arrestato dinanzi ad una comparazione estrinseco/formale dei titoli di studio dell’appellante, escludendone l’equipollenza con quelli italiani indicati nel bando, senza procedere ad una necessaria e più profonda valutazione analitica, volta a verificare l’esistenza di profili di equivalenza, non formale, ma concreta, tra i rispettivi percorsi formativi.
Invece, il giudizio, nel suo farsi concreto, avrebbe dovuto passare per una prima fase, finalizzata a riscontrare la verosimile (se non evidente) omologia funzionale e strutturale fra laurea italiana del vecchio ordinamento e licence egiziana, quindi, procedere, in una seconda fase, all’analitica ricognizione dell’intero percorso di studio contemplato per ottenere la seconda, come in concreto effettuato dalla parte appellante, onde riscontrare l’eventuale possesso, in capo a quest’ultima, dei requisiti culturali richiesti dal bando.
8.7. In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato ha disposto che l’amministrazione effettuasse uno studio approfondito, che invece era mancato, su tutto l’iter degli studi percorso dall’appellante, comprensivo degli esami e delle attività da lui svolte per conseguire detto titolo, tenendo conto che:
- la valutazione di equivalenza andava effettuata in base al sistema vigente al momento in cui il titolo accademico di cui si chiedeva il riconoscimento era stato conseguito;
- a quel tempo né nell’ordinamento egiziano né soprattutto in quello italiano esisteva il dualismo laurea breve – laurea magistrale: infatti, fino al D.M. n. 509 del 1999, anche il nostro sistema era caratterizzato da un unico ciclo di laurea e, dunque, “ai fini di una corretta applicazione della Convenzione di Lisbona in materia di riconoscimento dei titoli di studio, era quest’ultima a dover svolgere il ruolo di tertium comparationis al quale andava parametrato il giudizio di equivalenza, come peraltro era richiesto dallo stesso bando” .
8.8. Orbene, a tali piane statuizioni della sentenza l’amministrazione non ha ottemperato, posto che negli approfondimenti operati e nelle rinnovate connesse valutazioni tecnico – discrezionali che le erano state demandate dal giudice, non si è attenuta ai principi e ai criteri indicati dalla sentenza, ma si è limitata a ribadire, ancora errando, che la licence non equivalesse alla richiesta laurea magistrale, così arrestandosi nuovamente alla prima fase del giudizio e procedendo solo a una comparazione estrinseco/formale dei titoli di studio del ricorrente, senza operare alcuna valutazione in concreto circa l’equipollenza fra i titoli, alla luce del percorso formativo effettivamente seguito dall’appellante (da compararsi con quello di un omologo titolo di studio corrispondente alla laurea quadriennale del vecchio ordinamento), come invece richiesto dal giudicato.
E ciò sebbene la sentenza del Consiglio di Stato avesse ben chiarito che, per un verso, a nulla valeva “l’indicazione che la licence, nell’interpretazione dell’amministrazione, corrisponderebbe ad una laurea breve” , e che, per altro verso, “l’art. III.1 della Sezione III della Convenzione di Lisbona impone che il riconoscimento dei titoli debba avvenire all’esito di un’adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, prescindendo da altri fattori non attinenti in sé al valore del titolo di studio” .
Sicché nella rinnovata comparazione dei titoli, la ritenuta non equivalenza a una laurea magistrale dell’attuale ordinamento non poteva di per sé solo valere come fattore escludente l’equipollenza del titolo di studio.
8.9. L’effetto conformativo del giudicato, quale esito vincolato per l’amministrazione resistente, è infatti quello di “procedere ad una nuova valutazione del titolo in possesso della parte appellante, sulla base del vincolo derivante dalla … sentenza (equivalenza del titolo di studio conseguito in Egitto alla vecchia laurea quadriennale italiana), e, laddove all’esito dell’istruttoria giungesse ritenere fondata l’equipollenza fra i titoli, … provvedere all’assunzione del ricorrente” nonché, in caso di accertata equipollenza del titolo di studio estero – ovvero la c.d. licence quadriennale in Letteratura e storia - ai fini della contrattualizzazione dell’incarico di cui alla controversia, provvedere al risarcimento del danno patito dal ricorrente, secondo i criteri indicati dalla sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
9. In conclusione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo delle amministrazioni intimate a dare ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 marzo 2024, n. 2272, sulla base del vincolo derivante dalla pronuncia (equivalenza del titolo di studio conseguito in Egitto alla vecchia laurea quadriennale italiana), nei sensi precisati in motivazione.
9.1. Si nomina sin d’ora quale commissario ad acta un professore competente nella materia di storia che verrà designato, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dal rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale affinché provveda, in via sostitutiva, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato in questione, e in particolare alla valutazione in concreto dell’equipollenza del titolo accademico conseguito dal ricorrente presso l’Università del Cairo in Egitto con un omologo diploma di laurea del vecchio ordinamento in Lettere Storia, secondo il piano di studi in vigore fino all’anno accademico 2000/2001, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla designazione da parte del rettore, a spese dell’amministrazione inadempiente.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni resistenti di dare ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 marzo 2024, n. 2272, nei sensi precisati in motivazione.
Nomina Commissario ad acta un professore competente nella materia di storia, che sarà designato dal rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, affinché provveda, in via sostitutiva, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato in questione, così come stabilito in parte motiva.
Condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente OK US, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e che a cura della segreteria sia comunicata al rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO