Articolo 10 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 dicembre 1961
Art. 10.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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