Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 2 aprile 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20550/2023 R.G. vertente tra c.f. : con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Parte_1 C.F._1
FEDERICO;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. GIANNOTTI Controparte_1
MARIA IMMACOLATA ,
RESISTENTE
Nonché in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PONZO STEFANO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2023 l'istante proponeva opposizione avverso opposizione la intimazione di pagamento n. 071 2023 9048689356000 emessa da e Controparte_1
notificata in data 3.11.2023 per la somma complessiva di €. 19.881,72 .
A fondamento dell'opposizione l'istante deduceva in via preliminare che l'atto impugnato si fondava sulla cartella di pagamento n. 071 2022 9012928247 000 ( ancorchè quella oggetto di intimazione è la n. 071 2021 0098569748 000 ) già oggetto di impugnazione e “sospesa” come da provvedimento del giudice del lavoro del 25/07/2022 ( proc RG n. 13659/2022) mentre per l'altra cartella n. 071 2015 0074026552 000 era stata emessa sentenza del Tribunale di Napoli sezione
Parte opponente eccepiva altresì il difetto di motivazione dell'atto per omessa allegazione degli atti presupposti nonché la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento ed eccepiva comunque la prescrizione delle pretese creditorie.
Si costituivano sia il concessionario , , sia l , ente titolare delle Controparte_1 CP_2
pretese , che chiedevano il rigetto del ricorso.Concesso termine per note illustrative e fissata udienza con modalità cartolare, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
L'atto di intimazione opposto si fonda su due cartelle di pagamento.
La prima è la n. n. 071 2015 0074026552 000 notificata il 29.1.2016 avente ad oggetto i contributi anni 2014 e 2015 per cui risulta già intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli sezione Lavoro (n.
8893/2016 pubbl. il 30/11/2016) con cui l'insussistenza del credito iscritto a ruolo.
Ne consegue che in parte qua l'intimazione è inefficace stante l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione della statuizione giudiziale sopra richiamata passata in cosa giudicata.
La seconda è la n. 071 2021 0098569748 000 notificata il 22.6.2022 avente ad oggetto i contributi anni 2020 e 2021 pure oggetto di impugnazione;
in tal caso tuttavia la pretesa creditoria è rimasta accertata dal momento che la relativa opposizione è stata dichiarata inammissibile con sentenza resa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 6149/23 del 23.10.2023 non appellata.
Ne consegue che in relazione a tale pretesa creditoria l'atto di intimazione è destinato a svolgere i suoi effetti non risultando fondati i rilievi posti dall'opponente.
In particolare la pretesa omessa notifica degli atti prodromici è smentita dalle stesse allegazioni dell'opponente la quale ammette di aver impugnato ( anche se con esiti diversi) le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto di intimazione;
del pari alcun difetto di motivazione è ravvisabile avendo la avuto piena contezza dei crediti tanto da proporre contestazioni Pt_1
inerenti il merito della pretesa proprio in relazione alle cartelle oggetto dell'intimazione successiva.
L'eccezione di prescrizione è evidentemente infondata in relazione alla cartella relativa ai crediti anni 2020 e 2021 per cui è anche intervenuta pronuncia giudiziale nel 2023 .
Infine va evidenziato che il rilievo (tardivo) effettuato dall'opponente con le note di udienza circa una pretesa carenza di legittimazione ad litem dell'avvocato del libero foro designato dal concessionario è in ogni caso destituito di fondamento avendo la Suprema Corte già da tempo risolto la questione nel senso dell'ammissibilità della nomina di avvocati del cd. libero foro ( vedi
Cass. S.U. 30008/2019). Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'inefficacia dell'atto di intimazione opposto limitatamente all'importo di euro 11471,02 di cui alla cartella di pagamento n. 071 2015
0074026552 000. Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per intero le spese di lite. Si comunichi.
Napoli,30/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella