Sentenza 12 dicembre 2012
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In tema di procedimento nei confronti di minorenni, è affetta da nullità generale a regime intermedio la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova adottata in assenza di apposita udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2012, n. 7066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7066 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/12/2012
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3136
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 24652/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
B.D. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 452/2010 GUP PRESSO TRIB. MINORI di BOLOGNA, del 22/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per accoglimento del PM.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna di Bologna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GUP del tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava all'esito di giudizio abbreviato, il non doversi procedere nei confronti di B.D. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché estinto per esito positivo della prova. Il Procuratore ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 per avere proceduto il GUP de plano, senza fissare l'udienza camerale imposta dalla disposizione citata. Si fa rilevare altresì che in questo modo il Pm non è stato posto nelle condizioni di esprimere il proprio parere essendosi riservato di fare ciò all'udienza.
In punto di fatto si evidenzia infatti che nel provvedimento di restituzione degli atti, era testualmente precisato che "il pm riserva il parere in ordine all'esito dell'udienza prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 di cui fa formale richiesta ai fini di rassegnare le conclusioni del giudizio abbreviato instaurato a carico del B. ".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. n. 448 dl 1988, art. 29 (dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova) recita: "1. decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo, altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33". Nessun dubbio, quindi, può sussistere sul dettato normativo che inequivocabilmente stabilisce la necessità di fissazione dell'udienza per la verifica dell'esito della prova. La previsione dell'udienza si spiega evidentemente con la necessità di assicurare il contraddittorio delle parti.
Questa Corte ha già affermato in numerose sentenze che il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne disposta senza che sul progetto di intervento elaborato dai servizi minorili sia stato consentito il contraddittorio tra le parti comporta una nullità di ordine generale sotto il profilo della violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell'esercizio o, quantomeno nella prosecuzione dell'azione penale atteso che l'esito favorevole della prova comporta l'estinzione del reato (Sez. 5 23 settembre 1997; Mattiolo, RV 208838) e la necessità del contraddittorio è stata ribadita anche per la revoca dell'ammissione alla prova per trasgressione delle prescrizioni imposte (Sez. 6 maggio 1991, Ciuffrida Rv 188538). Si appalesa del tutto evidente, quindi, il contraddittorio se già ritenuto ineludibile per la sospensione del processo, deve a fortiori essere garantito per la fase valutativa finale e, cioè nel momento in cui occorre decidere - verificando l'esito della prova - l'effettiva sorte dell'azione penale.
Peraltro come correttamente evidenziato dal procuratore ricorrente, occorre tenere conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale finalizzata ad assicurare l'osservanza del principio del contraddittorio.
Il PG cita al riguardo la sentenza delle Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005 Rv. 230529 che ha affrontato la questione concernente la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, di emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
Nell'escludere tale eventualità, le Sezioni Unite hanno effettivamente fatto ricorso ad argomentazioni che possono rilevare anche per il caso di specie.
Si è, infatti, tra l'altro puntualizzato nell'occasione che (anche) la regola di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere - di norma - veicolata nel rito tipico della fase o del grado in cui il processo si trova;
che la sua operatività prioritaria ed immediata non può in ogni caso eludere il contraddittorio e che è la particolare forza propulsiva della richiesta di rinvio a giudizio a rendere incompatibile una pronuncia di non luogo a procedere adottata de plano.
La nullità derivante dalla violazione in esame è di ordine generale e a regime intermedio e la pronuncia "de plano", di conseguenza, rende nulla la sentenza che va quindi annullata senza rinvio. Nè vale rilevare che nella specie gli atti erano stati trasmessi al PM per esprimere il suo parere circa l'esito della messa alla prova in quanto nell'occasione quest'ultimo aveva fatto espressamente richiesta proprio di fissazione dell'udienza ritenendo evidentemente in quella sede di esercitare le sue facoltà e di sollecitare all'occorrenza eventuali approfondimenti prima di esprimersi e di formulare le conclusioni in relazione al giudizio abbreviato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l'inoltro degli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013