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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274 del 2014, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Felicia Frontera ed elettivamente domiciliati come in atti;
- parte attrice - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Guerino Marco Gennaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che … Profiti e … Pt_1
hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e Parte_2
subendi a causa dell'evento alluvionale verificatosi il 03.07.2006 B)
1 Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori (biologici, morali, patrimoniali)”. C) Maggiorare tutte le somme liquidate con la rivalutazione della moneta e gli interessi legali dal giorno dell'evento al soddisfo…”.
A sostegno della domanda, la difesa di e di ha dedotto: Pt_1 Parte_2
- che gli attori sono “proprietari di un appartamento ubicato al pian terreno di una palazzina sita in Vibo Valentia (VV) alla frazione Bivona alla Via
Piemonte n. 21”;
- che “In data 3 Luglio 2006 … accadeva … alluvione che colpiva l'intera provincia di che causava ingenti danni all'abitazione”; CP_1
- che “L'entità dei danni subiti dall'immobile è stata tale da comportare
l'impossibilità per … parte attrice di continuare ad abitarvi”;
- che “In data 13.07.2006 prot. 28722 e 16.08.2006 prot. 33192 venivano regolarmente presentate domande dirette al comune di … CP_1
attraverso le quali … provvedevano a denunciare i danni subiti a seguito dell'evento alluvionale…”;
- che “i coniugi … venivano ammessi al fondo stanziato per l'evento alluvionale con comunicazione … del 02.08.2012 prot.39636/12…”.
In data 3 dicembre 2014 si è costituita in giudizio l
[...]
. Controparte_1
Con ordinanza del 14 luglio 2015, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU formulata dagli attori e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Inoltre, il Tribunale ha così statuito: “ritenuta …la necessità di prospettare alle parti la questione circa il conferimento della procura alle liti in favore dell'avv. Raffaella De Bartolo a firma di persone diverse dai soggetti in nome e per conto dei quali il difensore ha dichiarato di agire…fissa per la precisazione delle conclusioni e per consentire alle parti di prendere posizione sul rilievo ufficioso sopra esposto, l'udienza del 25 maggio 2017”.
2 All'udienza del 13 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c.
* * *
Preliminarmente, va evidenziato che la procura alle liti notificata dalla parte attrice alla parte convenuta, unitamente all'atto di citazione, è stata sottoscritta dagli attori (cfr. fascicolo di parte convenuta). Pertanto, è superfluo l'approfondimento della questione sottoposta alle parti in data 14 luglio 2015.
Tanto premesso, questo giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare.
In questa prospettiva, deve osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio, sia che venga qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. che nel caso in cui venga qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
L'art. 2051 c.c., che disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, è basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale che può essere costituito anche da un fatto del terzo o da un fatto dello stesso danneggiato.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi. 3 Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
L'art. 2043 c.c., invece, prevede che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dunque, in tal caso, chi agisce in giudizio deve fornire la prova rigorosa dei seguenti elementi: fatto;
elemento soggettivo;
danno evento;
imputazione oggettiva e danno conseguenza.
Ebbene, se tali sono i presupposti prescritti dagli articoli 2051 e 2043 c.c., non vi è dubbio che, nella specie, l'esame degli atti di causa non consente di ritenere provato né l'evento dannoso né il nesso di causalità.
Al riguardo, occorre rilevare che parte attrice ha sostenuto che in data 3 luglio
2006, a causa di un evento alluvionale che ha colpito la provincia di
[...]
, l'immobile sito a Vibo Valentia (VV), frazione Bivona, alla via CP_1
Piemonte n. 21, ha subito ingenti danni.
Tuttavia:
-dalla documentazione depositata in atti non emerge in alcun modo la circostanza che i danni causati dall'evento naturale abbiano riguardato l'immobile sito al civico n. 21 (cfr. fascicolo di parte attrice);
-infatti, parte attrice si è limitata ad allegare una lettera di messa in mora e una comunicazione di ammissione ai fondi che non contengono rifermenti all'appartamento oggetto di causa;
-inoltre, le richieste di risarcimento danni inoltrate al da entrambi gli CP_2
attori, datate 13 luglio 2006 e 16 agosto 2006, prodotte in giudizio dalla parte convenuta, menzionano un immobile sito in via Piemonte n. 17 e, dunque, un appartamento differente da quello dettagliato nel presente procedimento;
4 -parimenti, anche il mandato di pagamento n. 7084 del 2006, con il quale l'Ente comunale ha liquidato agli attori la somma di euro 4.000,00, indica l'immobile di via Piemonte n. 17 e non quello identificato con il civico 21;
-infine, la carta di identità di allegata dalla parte convenuta Parte_2
indica, quale residenza dell'attore, la via Piemonte n. 17.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte convenuta, la quale già nella comparsa di costituzione ha evidenziato la non corrispondenza tra gli immobili, parte attrice nulla ha dedotto e dimostrato e non ha neppure articolato mezzi di prova a sostegno della domanda.
In altre parole, gli attori:
-non hanno dimostrato che l'immobile sito al civico 21 ha subito danni a causa dell'evento alluvionale;
-non hanno dimostrato che le domande di risarcimento del danno allegate dalla parte convenuta si riferiscono all'immobile sito al civico 21;
-non hanno dedotto e dimostrato il danno non patrimoniale patito essendosi limitati a formulare una domanda del tutto generica.
Né la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale poteva trarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla difesa degli attori atteso che, come
è noto, lo strumento in rilievo non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie.
Nel caso che occupa, la CTU, in presenza di una domanda generica in ordine al danno non patrimoniale e in mancanza di prove puntuali in merito all'individuazione dell'immobile cui è connessa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, avrebbe avuto carattere esplorativo. Con la precisazione che la consulenza tecnica di parte allegata dagli attori non può assumere alcun valore probatorio significativo in assenza di altre prove e alla luce dei contraddittori elementi fattuali esaminati.
La domanda introduttiva del giudizio deve, quindi, essere rigettata in quanto i dati cristallizzati in atti non permettono di ritenere raggiunta la prova del danno e del nesso di causalità. 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1274 del 2014 R.G., così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre oneri come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 2 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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