Art. 5. 1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.