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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi,
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 447/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 447 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via
Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte appellante
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Gian Luca Parte_1 C.F._1
SEDDA (C.F. ) e Marisa PERNA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a via Convento n. 67, presso lo studio dell'avv. SEDDA;
CP_1
parte appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nel ricorso in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.6.2025):
“L'Amministrazione appellante, ut supra rappresentata e difesa, conclude pertanto affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della
sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per
l'effetto confermare validità ed efficacia del verbale e degli altri provvedimenti opposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nell'interesse della parte appellata (rassegnate nella comparsa di risposta in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.12.2024):
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale, l'appello proposto dalla in Controparte_1
persona del prefetto di in carica avverso la sentenza n. 464 del 2023 emessa dal Giudice CP_1
di Pace di in data 15.11.2023 e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata CP_1
sentenza.
-in via subordinata:
Nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, si domanda la derubricazione
dell'infrazione contestata da comma 9 al comma 8 dell'art 142 C.d.S.,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 -Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., depositato il 30.3.2023 nella cancelleria del Giudice di
Pace di ha proposto opposizione avverso il verbale di CP_1 Parte_1
Num contestazione n. 2690002932, elevato nei suoi confronti il 28.3.2023 dalla Polizia
Stradale di (con immediata irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in CP_1
misura ridotta di 543,00 euro, il ritiro della patente di guida e la decurtazione di sei punti da quest'ultima) – per essere transitato, alle ore 18:09 della predetta data, all'altezza del km 91:500 della S.S. 131 DCN/direzione Nuoro (territorio del Comune di Siniscola), alla guida del veicolo ATVV, tg. FH331LP, alla velocità di 138,00 Km/h, ossia (al netto del margine di tolleranza del 5%) eccedendo di 41,10 km/h il limite di 90 km/h imposto per detta strada, con conseguente violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., violazione accertata con apparecchio telelaser TRUCAM HD, matr. n. TC009960.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha sostenuto quanto segue:
a. l'illecito amministrativo contestatogli non sussisteva, per diverse ragioni quali:
i. la carenza e inadeguatezza della segnaletica in ordine:
o ai limiti di velocità vigenti nella strada in questione, deficit idoneo a fuorviare i conducenti in ordine alla natura di quest'ultima quale extraurbana principale o secondaria;
o all'assenza nella corsia di sinistra di cartelli che presegnalassero la postazione mobile di controllo della velocità (come previsto dall'art.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 104, comma 3, D.P.R. 495/1992, trattandosi di carreggiata a due corsie);
o alla presegnalazione del telelaser con un unico cartello fisso nella corsia di destra, posizionato a notevole distanza da quest'ultimo,
trattandosi di postazione mobile e meramente temporanea, la quale avrebbe invece dovuto essere presegnalata con cartello mobile,
come previsto dal D.M. n. 282 del 13.6.2017;
ii. il margine di errore insito nell'accertamento compiuto con l'apparecchio telelaser, siccome necessitante della cooperazione dell'agente operatore, sia in relazione alla rilevazione della velocità, sia all'individuazione dell'effettivo trasgressore;
iii. l'assenza di prova circa la taratura e l'omologazione dell'apparecchio telelaser oggetto di causa;
b. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ossia il fumus boni iuris – per le ragioni esposte nel punto che precede – e il periculum in mora, quest'ultimo ravvisabile nell'attività
lavorativa esercitata da esso opponente, la quale richiedeva continui spostamenti nel territorio regionale e costituiva la sua unica fonte di reddito, con conseguente grave nocumento arrecatogli dall'impossibilità di guidare.
2. Con decreto reso il 14.4.2023, il Giudice di Pace di ha sospeso “il provvedimento CP_1
impugnato”, disponendo la restituzione della patente di guida all'opponente.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 21.8.2023, la – Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
proposta da (nonché la revoca del decreto di sospensione menzionato nel Parte_1
punto che precede), essendo a suo dire infondate tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente, in particolare:
a. l'apparecchio telelaser impiegato per l'accertamento dell'illecito aveva tutte le funzionalità necessarie per individuare fotograficamente i veicoli e rilevarne la velocità, oltre ad essere regolarmente omologato e collaudato;
b. le postazioni di rilevazione mobile erano collocate in relazione alla cartellonistica presente su tutta la S.S. 131 DCN con la dicitura “controllo elettronico della velocità” – la quale era sufficientemente visibile per gli utenti della strada – e,
comunque, non necessitavano di presegnalazione con cartelli mobili;
c. il limite di velocità di 90 Km/h della strada de qua era appositamente segnalato con segnaletica verticale, orizzontale e complementare;
d. non ricorrevano i presupposti per la derubricazione della violazione, invocata dall'opponente in via subordinata.
4. All'esito della prima udienza del 19.9.2023, il Giudice di Pace di ha trattenuto la CP_1
causa in decisione e (previa lettura del dispositivo in pari data), con sentenza n. 464/2023,
pronunciata il 15.11.2023 e depositata il 16.11.2023 (proc. n. R.G. 242/2023), ha così
deciso:
“• ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA il provvedimento impugnato • REVOCA la sanzione;
• COMPENSA le spese”.
5. Con ricorso ex art. 434 c.p.c., depositato il 10.5.2024, la – Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 ha chiesto la riforma integrale della Controparte_1
sentenza menzionata nel punto che precede, formulando un unico ed articolato motivo d'impugnazione – basato sull'idoneità della cartellonistica stradale presente nel tratto ove era stato accertato l'illecito de quo – sostenendo che il primo giudice aveva errato nel ritenere necessaria la presegnalazione della postazione di controllo con cartellonistica mobile, sia per la sistematicità con cui la Polizia Stradale svolgeva detti servizi (con autovelox e telelaser) nella progressiva chilometrica ove era stata rilevata la violazione, sia perché, come già osservato nel primo giudizio, era sufficiente la presegnalazione con i cartelli fissi ivi presenti, siccome idonei ed apposti a distanza regolare dalla predetta postazione.
6. Il ricorso e il decreto con cui il giudice ha fissato la prima udienza sono stati regolarmente notificati alla parte appellata.
7. Con comparsa di risposta, depositata il 20.9.2024, ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che era corretta la valutazione effettuata dal primo giudice sull'inidoneità della cartellonistica presente nel tratto di strada ove si assumeva che esso conducente avesse commesso l'illecito, nonché,
in ogni caso, riproponendo gli ulteriori motivi posti a base dell'opposizione e ritenuti assorbiti dal primo giudice.
8. In seguito a tre rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno regolarmente depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 ***
9. L'appello deve essere accolto.
9.1 Nella sintetica motivazione posta a base della sentenza impugnata si legge che “Nel caso
in esame la postazione che asseritamente ha rilevato l'eccesso di velocità oggetto della
odierna contestazione avrebbe necessitato della utilizzazione di una presegnalazione con
attraverso segnali temporanei come prescritto al punto 7,8 dell'allegato al DM 282 del
13/06/ 2017 e del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il
lato sinistro della careggiata. Giurisprudenza costante riconosce che la segnalazione agli
utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità e l'obbligo di informazione
previsto è finalizzato a portare a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo
onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di
violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di una norma posta a garanzia per
l'automobilista la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Sul punto nel caso di
specie l'Amministrazione opposta ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale
in questione siano stati posizionati i cartelli necessari, conformi e a norma o che la
pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente”.
9.2 Occorre premettere come, attesa la fondatezza (per le ragioni che saranno esposte nel punto
9.3) dell'unico ed articolato motivo d'impugnazione formulato dall'appellante, debbono poi analizzati tutti gli ulteriori motivi di opposizione formulati da nel Parte_1
primo giudizio, siccome specificamente ed analiticamente riproposti da quest'ultimo nel presente processo di secondo grado, richiamato il consolidato insegnamento di legittimità
secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in
relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate
in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione,
al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo (v. Cass.
S.U. 13195/2018; Cass. n. 33649/2023)” (Cass. n. 32602/2024).
9.3 Ebbene, il convincimento al quale è pervenuto il primo giudice – in ordine all'inidoneità
della cartellonistica presente nel tratto stradale ove è stato accertato l'illecito amministrativo oggetto di causa, nonché riguardo al mancato assolvimento del relativo onere della prova da parte della – non può essere condiviso, per le ragioni CP_1
che seguono.
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass.
n. 427/2025), in linea generale, “L'art. 4, legge n. 168/2002 impone all'ente
proprietario della strada l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e
della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della
velocità. Analoga previsione è contenuta nell'art. 142 CdS, a mente del quale le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o
di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del codice della strada. Entrambe le norme impongono
obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la Pubblica
Amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di
segnalazione, o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. 7419/2009;
Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016)”, con la precisazione che
“Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla
presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del
cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei
verbalizzati. Non occorre – contrariamente a quanto argomentato in ricorso - che
detto verbale contenga l'avvertimento puntuale, specifico, determinato che in
quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente
proprio un dato segnale, in modo da attestarne l'adeguatezza. Questa Corte ha già
stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei
limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza
dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello
non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque
accertata l'esistenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv.
658448 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248 - 01)”
(insegnamento espressamente riferito all'accertamento dell'eccesso di velocità con autovelox, ma pacificamente applicabile anche alle ipotesi di impiego del telelaser),
laddove “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del
limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la
concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della
presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass.
23566/2017)”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 È noto, peraltro, che “In tema di rilevamento della velocità mediante
apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada,
secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va
interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il
requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della
visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti
ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la
postazione” (Cass. n. 29858/2024, n. 9556 del 7/04/2023.
b. Nella descrizione dell'infrazione contenuta nel verbale opposto (n. PTR
2690002932) si legge che “La postazione è stata presegnalata a prima CP_2
del punto di posizionamento dell'apparecchiatura con cartello fisso indicante il
controllo elettronico della velocità “Polizia Stradale” posto al Km 93+500 DIR.
SUD.”.
Le fotografie allegate dall'odierna appellante alla sua comparsa di risposta del primo giudizio consentono di constatare l'effettiva presenza, lungo la S.S. 131 DCN
(direzione Siniscola-Nuoro, senso di marcia percorso da di Parte_1
diversi cartelli indicanti il limite massimo di velocità di 90 Km/h, in particolare, ai
Km 61+300, 70+200 e, soprattutto, 93+500 (ossia nel punto indicato dagli Agenti
nel verbale di contestazione impugnato), cartello quest'ultimo peraltro installato in un tratto rettilineo (subito dopo una piazzola di sosta), pertanto agevolmente visibile per i conducenti.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 Si appalesano quindi infondate le doglianze dell'appellato relative alla sussistenza di condizioni che avrebbero potuto indurlo in errore sulla natura della predetta strada extraurbana – ritenendola primaria (con limite massimo di velocità
di 110 km/h) in luogo di secondaria – nonché all'adeguatezza della segnaletica in punto di visibilità, aspetto in ordine a cui peraltro il si è limitato al mero Pt_1
richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza tuttavia allegare alcuna circostanza specifica volta a dimostrare che il cartello fisso presente al Km 93+500 non fosse agevolmente visibile.
Riguardo alla considerazione secondo cui sarebbe stata necessaria la presenza di un cartello mobile per la presegnalazione della postazione temporanea – in disparte le argomentazioni addotte dalla in riferimento alla attività CP_1
di controllo sistematicamente programmata e svolta sul tratto in questione – la Corte
di Cassazione ha avuto invero modo di chiarire che “nessuna disposizione impone
che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente
essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso
dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia
mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti
adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla
sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di
controllo, permanente o temporanea (Cass. n. 30207/2019, non mass.). È, dunque,
sufficiente per la regolare rilevazione della velocità che le postazioni siano
preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 circostanza che siano fisse o mobili.” (Cass. n. 2857/2025), orientamento sostenuto anche in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 282 del 13.6.2017, le cui indicazioni sono state ritenute meri “ordini di servizio che nulla aggiungono alle
disposizioni normative sopra richiamate, relative, appunto, alla necessità di
adeguata segnalazione preventiva” (Cass. n. 428/2025).
In relazione all'assenza di cartelli sul lato sinistro della carreggiata, si osserva che:
i. ai sensi dell'art 81, commi 1 e 8, del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), “I segnali verticali sono
installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul
lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della
carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto
dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali” (comma
1). “I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il
più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione” (comma 8),
mentre il comma 3 del successivo art. 104 dispone che “I segnali di
prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade
con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune
misure, in relazione alle condizioni locali, affinchè i segnali siano
chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le
corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata”;
ii. dal combinato disposto di tali norme si evince come, nelle strade con due o
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 più corsie non sia tout court obbligatoria l'apposizione della cartellonistica anche sulla corsia sinistra, trattandosi di soluzione che presuppone evidentemente la sussistenza di condizioni locali che limitino o impediscano ai conducenti che transitano su detta corsia di percepire agevolmente i cartelli installati sul lato destro della carreggiata;
iii. nel caso in esame l'appellato non ha allegato alcuna condizione particolare che avrebbe reso necessaria la collocazione dei cartelli anche sul lato sinistro della carreggiata, né tantomeno ha affermato di non aver potuto vedere il cartello luminoso presegnalante il successivo controllo elettronico,
in corrispondenza del Km 93+500, considerato peraltro che, come si evince dalle riproduzioni fotografiche sopra menzionate, tale punto è preceduto da un rettilineo e, pertanto, la cartellonistica risulta agevolmente visibile per i conducenti di entrambe le corsie.
9.4 Sono inoltre prive di fondamento tutte le altre contestazioni sollevate dall'opponente nel primo giudizio, riproposte nei punti 3-4-5-6 della comparsa in appello – da trattarsi unitariamente, siccome riferite all'asserita inattendibilità della rilevazione della velocità e dell'individuazione del veicolo trasgressore operate tramite telelaser, sia per il margine di errore derivante dalla necessaria cooperazione umana nell'utilizzo dell'apparecchio, sia per difetto di omologazione e taratura di quest'ultimo – per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S. “Per la determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14 tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
L'art. 345, comma 1, del regolamento di esecuzione, al quale la disposizione sopra citata rinvia, precisa che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile,
tutelando la riservatezza dell'utente, mentre l'ultimo comma dello stesso articolo dispone che per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
La lettura combinata delle norme in esame consente di affermare che per essere omologate, le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli devono essere tali da fissare la velocità in un determinato momento, in modo chiaro ed accertabile, ed essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.
b. Come oramai affermato da tempo dalla Corte di Cassazione, “in tema di
accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo telelaser, non è richiesto
né dall'art. 142 c.strad. né dall'art. 345 reg. c.strad. che detta apparecchiatura sia
anche munita di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità
automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la
riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento
dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 15 elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate (Cass, VI-
2 n. 13894/2012; Cass. Sez. II n. 171/2010)” (Cass. n. 1778/2015).
Sul rilievo che “la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada
«nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche
periodiche di funzionalità e di taratura»; che, pertanto, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad
accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e
taratura” (Cass. n. 35830/2021, n. 533/2018), è stato poi chiarito come sia “a carico
della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto
sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica
dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il
corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza,
quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie
sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza
della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di
dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato)” (Cass. n.
6579/2023).
Alcuni tra i precedenti sopra citati suscitano invero qualche dubbio in ordine alla
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 16 necessità – ai fini dell'assolvimento del suddetto onere della prova – che l'autorità
amministrativa produca la certificazione di omologazione e funzionalità iniziale dell'apparecchio, documentazione talvolta ritenuta necessaria, mentre in altre occasioni è stato osservato come fosse sufficiente il certificato attestante la taratura dell'apparecchio non oltre un anno prima della rilevazione (termine annuale la cui osservanza è stata affermata, tra le altre, da Cass. n. 1608/2021, anche alla luce della
Circolare del Ministero dell'Interno in data 26.6.2015), perplessità invero superate in virtù di recenti pronunce in cui si legge che la produzione del certificato di taratura
(sempreché precedente risalente a non più di un anno dall'accertamento dell'illecito)
è sufficiente “ad assolvere l'onere probatorio imposto all'amministrazione, non
essendo richiesta una distinta verifica di funzionalità, né l'attestazione verbale
dell'esito positivo della verifica, con la menzione del certificato” (Cass. n.
26896/2023, n. 23586/2023).
Tale affermazione è pienamente condivisibile, laddove, alla luce della normativa vigente e della sua ratio, appare anzitutto inverosimile la circostanza che l'apparecchio possa superare il vaglio della taratura periodica, qualora ab origine
privo dei requisiti di funzionalità per essere regolarmente omologato.
Ciò risulta ancor più evidente se si tiene conto del numero ristretto di soggetti abilitati all'omologazione iniziale, ai collaudi ed alle verifiche periodiche, tra i quali si annoverano i centri accreditati ED (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4
della legge n. 99/2009), lo stesso costruttore dell'apparecchio (sempreché abilitato
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 17 alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000) ed i soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005
(e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati dalla medesima
ED o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
Pur essendo preferibile, a fini di completezza, la produzione in giudizio dell'omologazione iniziale, diviene quindi necessario e sufficiente “che tale
operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale”
(Cass. n. 22015/2022, n. 28587/2022).
c. Nel caso in esame:
i. pur non avendo prodotto il decreto di omologazione iniziale (D.M. 3248 del
13.6.2011, menzionato nel verbale di contestazione), la ha CP_1
versato in atti il certificato di taratura datato 17.11.2022 dell'apparecchio
TRUCAM HD – matr. n. TC009960 predisposto dalla ED, la dichiarazione di collaudo e conformità del 24.11.2022 della CP_3
(soggetto che distribuisce in Italia detto apparecchio), nonché i verbali di verifica di funzionalità del 12.12.2022 e del 28.3.2023, i primi tre documenti risalenti a meno di un anno prima rispetto all'accertamento dell'illecito de quo,
l'ultimo addirittura avente pari data;
ii. di fronte a tale documentazione, l'opponente non ha allegato alcuna specifica circostanza volta a fornire la prova contraria, ossia il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento dell'apparecchio in esame;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 18 iii. deve quindi ritenersi dimostrata la correttezza dell'accertamento compiuto il
28.3.2023 e trasfuso nel verbale impugnato, rilevazione assistita da fede privilegiata (“circa la riferibilità del controllo proprio alla vettura del
ricorrente, trattandosi di constatazione riferita ad elementi oggettivi (velocità e
numero di targa del veicolo) rilevati in modo certo da apparato debitamente
omologato. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n.1889 del 28/01/2008, Rv.603201; Cass. Sez. 2, Sentenza
n.17754 del 21/08/2007, Rv. 599742; Cass. Sez. 2, Sentenza n.14097 del
28/05/2008, Rv. 604116; Cass. Sez. 2, Sentenza n.23500 del 31/10/2006, Rv.
593160; Cass. Sez. 1, Sentenza n.9532 del 24/04/2006, Rv. 588646”, sul punto
Cass. n. 30207/2019), peraltro corredato dalla documentazione fotografica raffigurante il veicolo ATVV – tg. FH331LP transitante sulla corsia di sorpasso nel tratto della S.S. 131 DCN (Km. 91.500) alla distanza di 518,5 metri dalla postazione mobile della Polizia Stradale di CP_1
iv. quanto alle circostanze allegate dall'appellato in ordine all'indispensabilità della patente di guida, sia per la propria attività lavorativa sia per la necessità di accompagnare il coniuge a sottoporsi a cicli di chemioterapia, trattasi di situazioni che, tuttavia, non costituiscono scriminanti dell'illecito amministrativo commesso, tali da impedire l'irrogazione delle relative sanzioni.
9.5 Per ciò che concerne, infine, l'invocata riqualificazione della violazione nell'ipotesi dell'art. 142, comma 8, C.d.S., si osserva che:
a. ai sensi dell'art. 7, comma 11, D.Lgs. 150/2011 “Con la sentenza che rigetta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 19 l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa
tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata”;
b. la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel sistema
sanzionatorio previsto dal legislatore nell'art. 142 la proporzionalità è assicurata
dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni
progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non
oltre [...] km/h», assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio
dall'uno all'altro scaglione” (Cass. n. 3781/2018);
c. una volta individuato lo specifico illecito amministrativo commesso dal conducente
(a seconda del divario tra la velocità tenuta e il limite legale), il giudice può
eventualmente rideterminare la sanzione prevista – nel caso in esame, peraltro, in disparte il pagamento in misura ridotta (543,00 euro) effettuato dal conducente,
quest'ultima è stata irrogata in misura (1.085,00 euro) più vicina al minimo edittale
(543,00 euro) che al massimo edittale (2.170,00 euro) – non già riqualificare la violazione, ritenendo integrata una fattispecie diversa da quella integrata, ossia, nel presente giudizio, il comma 8 dell'art. 142 C.d.S., essendo il veicolo transitato alla velocità di 138 Km/h in un tratto nel quale era previsto il limite di 90 km/h,
quest'ultimo superato di 41,10 Km/h, al netto del margine di tolleranza del 5%.
9.6 In ragione dell'insussistenza dei profili di invalidità del verbale di contestazione opposto,
lamentati da la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con Parte_1
conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno appellato.
10. Riguardo alle spese di lite del primo giudizio, nonostante il rigetto dell'opposizione,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 20 non deve esser condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
all'Amministrazione opposta – restando a carico dell'opponente le sole spese già anticipate
(contributo unificato e marca da bollo) – sul rilievo che quest'ultima si è difesa mediante un proprio funzionario (Funzionario Amministrativo Delegato, dott.ssa Adele Maria
Cristina UDA), richiamato in proposito l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge
24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che
abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (ex
multis, Cass. n. 19470/2024, n. 33236/2021; n. 9900/2021, n. 2362/2020, n. 30597/2017, n.
20980/2016, n. 11389//2011).
11. Le spese di lite del presente processo d'appello debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'infondatezza della proposta opposizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause fino a 1.100,00 euro (attesa la misura della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 21 sanzione in misura ridotta di 543,00 euro versata dal conducente, scaglione che non muterebbe neppure prendendosi in considerazione l'importo intero della predetta sanzione,
pari a 1.085,00 euro), in particolare:
- senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva,
considerato il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, avendo l'appellante depositato le note conclusive entro il termine assegnato nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 2.10.2024.
Poiché non vi è stata attività istruttoria (o, comunque, di trattazione), non sono dovuti compensi in relazione a tale fase, richiamato il condivisibile insegnamento secondo cui
“per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della
relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso
della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre
attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle
conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano
prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli
scritti conclusionali” (Cass. n. 10206/2021, n. 9606/2022).
Riguardo alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti
delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 22 atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione
delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già
ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del
2019)” (Cass. n. 36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel riformare la sentenza n. 464/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di CP_1
il 15.11.2023 e depositata il 16.11.2023 (proc. n. R.G. 242/2023):
a. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il verbale di contestazione n. PTR 2690002932 elevato nei suoi
[...]
confronti il 28.3.2023 dalla Polizia Stradale di CP_1
b. dispone che le spese processuali del primo giudizio (proc. R.G. 242/2023 del
Giudice di Pace di anticipate da restino a suo carico;
CP_1 Parte_1
c. condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio d'appello, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 462,00 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 16.7.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 23
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi,
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 447/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 447 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via
Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte appellante
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Gian Luca Parte_1 C.F._1
SEDDA (C.F. ) e Marisa PERNA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a via Convento n. 67, presso lo studio dell'avv. SEDDA;
CP_1
parte appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nel ricorso in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.6.2025):
“L'Amministrazione appellante, ut supra rappresentata e difesa, conclude pertanto affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della
sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per
l'effetto confermare validità ed efficacia del verbale e degli altri provvedimenti opposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nell'interesse della parte appellata (rassegnate nella comparsa di risposta in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.12.2024):
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale, l'appello proposto dalla in Controparte_1
persona del prefetto di in carica avverso la sentenza n. 464 del 2023 emessa dal Giudice CP_1
di Pace di in data 15.11.2023 e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata CP_1
sentenza.
-in via subordinata:
Nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, si domanda la derubricazione
dell'infrazione contestata da comma 9 al comma 8 dell'art 142 C.d.S.,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 -Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., depositato il 30.3.2023 nella cancelleria del Giudice di
Pace di ha proposto opposizione avverso il verbale di CP_1 Parte_1
Num contestazione n. 2690002932, elevato nei suoi confronti il 28.3.2023 dalla Polizia
Stradale di (con immediata irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in CP_1
misura ridotta di 543,00 euro, il ritiro della patente di guida e la decurtazione di sei punti da quest'ultima) – per essere transitato, alle ore 18:09 della predetta data, all'altezza del km 91:500 della S.S. 131 DCN/direzione Nuoro (territorio del Comune di Siniscola), alla guida del veicolo ATVV, tg. FH331LP, alla velocità di 138,00 Km/h, ossia (al netto del margine di tolleranza del 5%) eccedendo di 41,10 km/h il limite di 90 km/h imposto per detta strada, con conseguente violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., violazione accertata con apparecchio telelaser TRUCAM HD, matr. n. TC009960.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha sostenuto quanto segue:
a. l'illecito amministrativo contestatogli non sussisteva, per diverse ragioni quali:
i. la carenza e inadeguatezza della segnaletica in ordine:
o ai limiti di velocità vigenti nella strada in questione, deficit idoneo a fuorviare i conducenti in ordine alla natura di quest'ultima quale extraurbana principale o secondaria;
o all'assenza nella corsia di sinistra di cartelli che presegnalassero la postazione mobile di controllo della velocità (come previsto dall'art.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 104, comma 3, D.P.R. 495/1992, trattandosi di carreggiata a due corsie);
o alla presegnalazione del telelaser con un unico cartello fisso nella corsia di destra, posizionato a notevole distanza da quest'ultimo,
trattandosi di postazione mobile e meramente temporanea, la quale avrebbe invece dovuto essere presegnalata con cartello mobile,
come previsto dal D.M. n. 282 del 13.6.2017;
ii. il margine di errore insito nell'accertamento compiuto con l'apparecchio telelaser, siccome necessitante della cooperazione dell'agente operatore, sia in relazione alla rilevazione della velocità, sia all'individuazione dell'effettivo trasgressore;
iii. l'assenza di prova circa la taratura e l'omologazione dell'apparecchio telelaser oggetto di causa;
b. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ossia il fumus boni iuris – per le ragioni esposte nel punto che precede – e il periculum in mora, quest'ultimo ravvisabile nell'attività
lavorativa esercitata da esso opponente, la quale richiedeva continui spostamenti nel territorio regionale e costituiva la sua unica fonte di reddito, con conseguente grave nocumento arrecatogli dall'impossibilità di guidare.
2. Con decreto reso il 14.4.2023, il Giudice di Pace di ha sospeso “il provvedimento CP_1
impugnato”, disponendo la restituzione della patente di guida all'opponente.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 21.8.2023, la – Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
proposta da (nonché la revoca del decreto di sospensione menzionato nel Parte_1
punto che precede), essendo a suo dire infondate tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente, in particolare:
a. l'apparecchio telelaser impiegato per l'accertamento dell'illecito aveva tutte le funzionalità necessarie per individuare fotograficamente i veicoli e rilevarne la velocità, oltre ad essere regolarmente omologato e collaudato;
b. le postazioni di rilevazione mobile erano collocate in relazione alla cartellonistica presente su tutta la S.S. 131 DCN con la dicitura “controllo elettronico della velocità” – la quale era sufficientemente visibile per gli utenti della strada – e,
comunque, non necessitavano di presegnalazione con cartelli mobili;
c. il limite di velocità di 90 Km/h della strada de qua era appositamente segnalato con segnaletica verticale, orizzontale e complementare;
d. non ricorrevano i presupposti per la derubricazione della violazione, invocata dall'opponente in via subordinata.
4. All'esito della prima udienza del 19.9.2023, il Giudice di Pace di ha trattenuto la CP_1
causa in decisione e (previa lettura del dispositivo in pari data), con sentenza n. 464/2023,
pronunciata il 15.11.2023 e depositata il 16.11.2023 (proc. n. R.G. 242/2023), ha così
deciso:
“• ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA il provvedimento impugnato • REVOCA la sanzione;
• COMPENSA le spese”.
5. Con ricorso ex art. 434 c.p.c., depositato il 10.5.2024, la – Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 ha chiesto la riforma integrale della Controparte_1
sentenza menzionata nel punto che precede, formulando un unico ed articolato motivo d'impugnazione – basato sull'idoneità della cartellonistica stradale presente nel tratto ove era stato accertato l'illecito de quo – sostenendo che il primo giudice aveva errato nel ritenere necessaria la presegnalazione della postazione di controllo con cartellonistica mobile, sia per la sistematicità con cui la Polizia Stradale svolgeva detti servizi (con autovelox e telelaser) nella progressiva chilometrica ove era stata rilevata la violazione, sia perché, come già osservato nel primo giudizio, era sufficiente la presegnalazione con i cartelli fissi ivi presenti, siccome idonei ed apposti a distanza regolare dalla predetta postazione.
6. Il ricorso e il decreto con cui il giudice ha fissato la prima udienza sono stati regolarmente notificati alla parte appellata.
7. Con comparsa di risposta, depositata il 20.9.2024, ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che era corretta la valutazione effettuata dal primo giudice sull'inidoneità della cartellonistica presente nel tratto di strada ove si assumeva che esso conducente avesse commesso l'illecito, nonché,
in ogni caso, riproponendo gli ulteriori motivi posti a base dell'opposizione e ritenuti assorbiti dal primo giudice.
8. In seguito a tre rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno regolarmente depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 ***
9. L'appello deve essere accolto.
9.1 Nella sintetica motivazione posta a base della sentenza impugnata si legge che “Nel caso
in esame la postazione che asseritamente ha rilevato l'eccesso di velocità oggetto della
odierna contestazione avrebbe necessitato della utilizzazione di una presegnalazione con
attraverso segnali temporanei come prescritto al punto 7,8 dell'allegato al DM 282 del
13/06/ 2017 e del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il
lato sinistro della careggiata. Giurisprudenza costante riconosce che la segnalazione agli
utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità e l'obbligo di informazione
previsto è finalizzato a portare a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo
onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di
violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di una norma posta a garanzia per
l'automobilista la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Sul punto nel caso di
specie l'Amministrazione opposta ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale
in questione siano stati posizionati i cartelli necessari, conformi e a norma o che la
pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente”.
9.2 Occorre premettere come, attesa la fondatezza (per le ragioni che saranno esposte nel punto
9.3) dell'unico ed articolato motivo d'impugnazione formulato dall'appellante, debbono poi analizzati tutti gli ulteriori motivi di opposizione formulati da nel Parte_1
primo giudizio, siccome specificamente ed analiticamente riproposti da quest'ultimo nel presente processo di secondo grado, richiamato il consolidato insegnamento di legittimità
secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in
relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate
in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione,
al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo (v. Cass.
S.U. 13195/2018; Cass. n. 33649/2023)” (Cass. n. 32602/2024).
9.3 Ebbene, il convincimento al quale è pervenuto il primo giudice – in ordine all'inidoneità
della cartellonistica presente nel tratto stradale ove è stato accertato l'illecito amministrativo oggetto di causa, nonché riguardo al mancato assolvimento del relativo onere della prova da parte della – non può essere condiviso, per le ragioni CP_1
che seguono.
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass.
n. 427/2025), in linea generale, “L'art. 4, legge n. 168/2002 impone all'ente
proprietario della strada l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e
della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della
velocità. Analoga previsione è contenuta nell'art. 142 CdS, a mente del quale le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o
di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del codice della strada. Entrambe le norme impongono
obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la Pubblica
Amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di
segnalazione, o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. 7419/2009;
Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016)”, con la precisazione che
“Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla
presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del
cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei
verbalizzati. Non occorre – contrariamente a quanto argomentato in ricorso - che
detto verbale contenga l'avvertimento puntuale, specifico, determinato che in
quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente
proprio un dato segnale, in modo da attestarne l'adeguatezza. Questa Corte ha già
stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei
limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza
dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello
non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque
accertata l'esistenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv.
658448 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248 - 01)”
(insegnamento espressamente riferito all'accertamento dell'eccesso di velocità con autovelox, ma pacificamente applicabile anche alle ipotesi di impiego del telelaser),
laddove “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del
limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la
concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della
presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass.
23566/2017)”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 È noto, peraltro, che “In tema di rilevamento della velocità mediante
apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada,
secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va
interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il
requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della
visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti
ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la
postazione” (Cass. n. 29858/2024, n. 9556 del 7/04/2023.
b. Nella descrizione dell'infrazione contenuta nel verbale opposto (n. PTR
2690002932) si legge che “La postazione è stata presegnalata a prima CP_2
del punto di posizionamento dell'apparecchiatura con cartello fisso indicante il
controllo elettronico della velocità “Polizia Stradale” posto al Km 93+500 DIR.
SUD.”.
Le fotografie allegate dall'odierna appellante alla sua comparsa di risposta del primo giudizio consentono di constatare l'effettiva presenza, lungo la S.S. 131 DCN
(direzione Siniscola-Nuoro, senso di marcia percorso da di Parte_1
diversi cartelli indicanti il limite massimo di velocità di 90 Km/h, in particolare, ai
Km 61+300, 70+200 e, soprattutto, 93+500 (ossia nel punto indicato dagli Agenti
nel verbale di contestazione impugnato), cartello quest'ultimo peraltro installato in un tratto rettilineo (subito dopo una piazzola di sosta), pertanto agevolmente visibile per i conducenti.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 Si appalesano quindi infondate le doglianze dell'appellato relative alla sussistenza di condizioni che avrebbero potuto indurlo in errore sulla natura della predetta strada extraurbana – ritenendola primaria (con limite massimo di velocità
di 110 km/h) in luogo di secondaria – nonché all'adeguatezza della segnaletica in punto di visibilità, aspetto in ordine a cui peraltro il si è limitato al mero Pt_1
richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza tuttavia allegare alcuna circostanza specifica volta a dimostrare che il cartello fisso presente al Km 93+500 non fosse agevolmente visibile.
Riguardo alla considerazione secondo cui sarebbe stata necessaria la presenza di un cartello mobile per la presegnalazione della postazione temporanea – in disparte le argomentazioni addotte dalla in riferimento alla attività CP_1
di controllo sistematicamente programmata e svolta sul tratto in questione – la Corte
di Cassazione ha avuto invero modo di chiarire che “nessuna disposizione impone
che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente
essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso
dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia
mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti
adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla
sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di
controllo, permanente o temporanea (Cass. n. 30207/2019, non mass.). È, dunque,
sufficiente per la regolare rilevazione della velocità che le postazioni siano
preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 circostanza che siano fisse o mobili.” (Cass. n. 2857/2025), orientamento sostenuto anche in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 282 del 13.6.2017, le cui indicazioni sono state ritenute meri “ordini di servizio che nulla aggiungono alle
disposizioni normative sopra richiamate, relative, appunto, alla necessità di
adeguata segnalazione preventiva” (Cass. n. 428/2025).
In relazione all'assenza di cartelli sul lato sinistro della carreggiata, si osserva che:
i. ai sensi dell'art 81, commi 1 e 8, del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), “I segnali verticali sono
installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul
lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della
carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto
dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali” (comma
1). “I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il
più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione” (comma 8),
mentre il comma 3 del successivo art. 104 dispone che “I segnali di
prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade
con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune
misure, in relazione alle condizioni locali, affinchè i segnali siano
chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le
corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata”;
ii. dal combinato disposto di tali norme si evince come, nelle strade con due o
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 più corsie non sia tout court obbligatoria l'apposizione della cartellonistica anche sulla corsia sinistra, trattandosi di soluzione che presuppone evidentemente la sussistenza di condizioni locali che limitino o impediscano ai conducenti che transitano su detta corsia di percepire agevolmente i cartelli installati sul lato destro della carreggiata;
iii. nel caso in esame l'appellato non ha allegato alcuna condizione particolare che avrebbe reso necessaria la collocazione dei cartelli anche sul lato sinistro della carreggiata, né tantomeno ha affermato di non aver potuto vedere il cartello luminoso presegnalante il successivo controllo elettronico,
in corrispondenza del Km 93+500, considerato peraltro che, come si evince dalle riproduzioni fotografiche sopra menzionate, tale punto è preceduto da un rettilineo e, pertanto, la cartellonistica risulta agevolmente visibile per i conducenti di entrambe le corsie.
9.4 Sono inoltre prive di fondamento tutte le altre contestazioni sollevate dall'opponente nel primo giudizio, riproposte nei punti 3-4-5-6 della comparsa in appello – da trattarsi unitariamente, siccome riferite all'asserita inattendibilità della rilevazione della velocità e dell'individuazione del veicolo trasgressore operate tramite telelaser, sia per il margine di errore derivante dalla necessaria cooperazione umana nell'utilizzo dell'apparecchio, sia per difetto di omologazione e taratura di quest'ultimo – per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S. “Per la determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14 tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
L'art. 345, comma 1, del regolamento di esecuzione, al quale la disposizione sopra citata rinvia, precisa che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile,
tutelando la riservatezza dell'utente, mentre l'ultimo comma dello stesso articolo dispone che per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
La lettura combinata delle norme in esame consente di affermare che per essere omologate, le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli devono essere tali da fissare la velocità in un determinato momento, in modo chiaro ed accertabile, ed essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.
b. Come oramai affermato da tempo dalla Corte di Cassazione, “in tema di
accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo telelaser, non è richiesto
né dall'art. 142 c.strad. né dall'art. 345 reg. c.strad. che detta apparecchiatura sia
anche munita di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità
automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la
riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento
dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 15 elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate (Cass, VI-
2 n. 13894/2012; Cass. Sez. II n. 171/2010)” (Cass. n. 1778/2015).
Sul rilievo che “la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada
«nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche
periodiche di funzionalità e di taratura»; che, pertanto, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad
accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e
taratura” (Cass. n. 35830/2021, n. 533/2018), è stato poi chiarito come sia “a carico
della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto
sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica
dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il
corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza,
quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie
sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza
della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di
dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato)” (Cass. n.
6579/2023).
Alcuni tra i precedenti sopra citati suscitano invero qualche dubbio in ordine alla
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 16 necessità – ai fini dell'assolvimento del suddetto onere della prova – che l'autorità
amministrativa produca la certificazione di omologazione e funzionalità iniziale dell'apparecchio, documentazione talvolta ritenuta necessaria, mentre in altre occasioni è stato osservato come fosse sufficiente il certificato attestante la taratura dell'apparecchio non oltre un anno prima della rilevazione (termine annuale la cui osservanza è stata affermata, tra le altre, da Cass. n. 1608/2021, anche alla luce della
Circolare del Ministero dell'Interno in data 26.6.2015), perplessità invero superate in virtù di recenti pronunce in cui si legge che la produzione del certificato di taratura
(sempreché precedente risalente a non più di un anno dall'accertamento dell'illecito)
è sufficiente “ad assolvere l'onere probatorio imposto all'amministrazione, non
essendo richiesta una distinta verifica di funzionalità, né l'attestazione verbale
dell'esito positivo della verifica, con la menzione del certificato” (Cass. n.
26896/2023, n. 23586/2023).
Tale affermazione è pienamente condivisibile, laddove, alla luce della normativa vigente e della sua ratio, appare anzitutto inverosimile la circostanza che l'apparecchio possa superare il vaglio della taratura periodica, qualora ab origine
privo dei requisiti di funzionalità per essere regolarmente omologato.
Ciò risulta ancor più evidente se si tiene conto del numero ristretto di soggetti abilitati all'omologazione iniziale, ai collaudi ed alle verifiche periodiche, tra i quali si annoverano i centri accreditati ED (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4
della legge n. 99/2009), lo stesso costruttore dell'apparecchio (sempreché abilitato
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 17 alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000) ed i soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005
(e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati dalla medesima
ED o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
Pur essendo preferibile, a fini di completezza, la produzione in giudizio dell'omologazione iniziale, diviene quindi necessario e sufficiente “che tale
operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale”
(Cass. n. 22015/2022, n. 28587/2022).
c. Nel caso in esame:
i. pur non avendo prodotto il decreto di omologazione iniziale (D.M. 3248 del
13.6.2011, menzionato nel verbale di contestazione), la ha CP_1
versato in atti il certificato di taratura datato 17.11.2022 dell'apparecchio
TRUCAM HD – matr. n. TC009960 predisposto dalla ED, la dichiarazione di collaudo e conformità del 24.11.2022 della CP_3
(soggetto che distribuisce in Italia detto apparecchio), nonché i verbali di verifica di funzionalità del 12.12.2022 e del 28.3.2023, i primi tre documenti risalenti a meno di un anno prima rispetto all'accertamento dell'illecito de quo,
l'ultimo addirittura avente pari data;
ii. di fronte a tale documentazione, l'opponente non ha allegato alcuna specifica circostanza volta a fornire la prova contraria, ossia il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento dell'apparecchio in esame;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 18 iii. deve quindi ritenersi dimostrata la correttezza dell'accertamento compiuto il
28.3.2023 e trasfuso nel verbale impugnato, rilevazione assistita da fede privilegiata (“circa la riferibilità del controllo proprio alla vettura del
ricorrente, trattandosi di constatazione riferita ad elementi oggettivi (velocità e
numero di targa del veicolo) rilevati in modo certo da apparato debitamente
omologato. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n.1889 del 28/01/2008, Rv.603201; Cass. Sez. 2, Sentenza
n.17754 del 21/08/2007, Rv. 599742; Cass. Sez. 2, Sentenza n.14097 del
28/05/2008, Rv. 604116; Cass. Sez. 2, Sentenza n.23500 del 31/10/2006, Rv.
593160; Cass. Sez. 1, Sentenza n.9532 del 24/04/2006, Rv. 588646”, sul punto
Cass. n. 30207/2019), peraltro corredato dalla documentazione fotografica raffigurante il veicolo ATVV – tg. FH331LP transitante sulla corsia di sorpasso nel tratto della S.S. 131 DCN (Km. 91.500) alla distanza di 518,5 metri dalla postazione mobile della Polizia Stradale di CP_1
iv. quanto alle circostanze allegate dall'appellato in ordine all'indispensabilità della patente di guida, sia per la propria attività lavorativa sia per la necessità di accompagnare il coniuge a sottoporsi a cicli di chemioterapia, trattasi di situazioni che, tuttavia, non costituiscono scriminanti dell'illecito amministrativo commesso, tali da impedire l'irrogazione delle relative sanzioni.
9.5 Per ciò che concerne, infine, l'invocata riqualificazione della violazione nell'ipotesi dell'art. 142, comma 8, C.d.S., si osserva che:
a. ai sensi dell'art. 7, comma 11, D.Lgs. 150/2011 “Con la sentenza che rigetta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 19 l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa
tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata”;
b. la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel sistema
sanzionatorio previsto dal legislatore nell'art. 142 la proporzionalità è assicurata
dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni
progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non
oltre [...] km/h», assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio
dall'uno all'altro scaglione” (Cass. n. 3781/2018);
c. una volta individuato lo specifico illecito amministrativo commesso dal conducente
(a seconda del divario tra la velocità tenuta e il limite legale), il giudice può
eventualmente rideterminare la sanzione prevista – nel caso in esame, peraltro, in disparte il pagamento in misura ridotta (543,00 euro) effettuato dal conducente,
quest'ultima è stata irrogata in misura (1.085,00 euro) più vicina al minimo edittale
(543,00 euro) che al massimo edittale (2.170,00 euro) – non già riqualificare la violazione, ritenendo integrata una fattispecie diversa da quella integrata, ossia, nel presente giudizio, il comma 8 dell'art. 142 C.d.S., essendo il veicolo transitato alla velocità di 138 Km/h in un tratto nel quale era previsto il limite di 90 km/h,
quest'ultimo superato di 41,10 Km/h, al netto del margine di tolleranza del 5%.
9.6 In ragione dell'insussistenza dei profili di invalidità del verbale di contestazione opposto,
lamentati da la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con Parte_1
conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno appellato.
10. Riguardo alle spese di lite del primo giudizio, nonostante il rigetto dell'opposizione,
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 20 non deve esser condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
all'Amministrazione opposta – restando a carico dell'opponente le sole spese già anticipate
(contributo unificato e marca da bollo) – sul rilievo che quest'ultima si è difesa mediante un proprio funzionario (Funzionario Amministrativo Delegato, dott.ssa Adele Maria
Cristina UDA), richiamato in proposito l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge
24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che
abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (ex
multis, Cass. n. 19470/2024, n. 33236/2021; n. 9900/2021, n. 2362/2020, n. 30597/2017, n.
20980/2016, n. 11389//2011).
11. Le spese di lite del presente processo d'appello debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'infondatezza della proposta opposizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause fino a 1.100,00 euro (attesa la misura della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 21 sanzione in misura ridotta di 543,00 euro versata dal conducente, scaglione che non muterebbe neppure prendendosi in considerazione l'importo intero della predetta sanzione,
pari a 1.085,00 euro), in particolare:
- senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva,
considerato il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, avendo l'appellante depositato le note conclusive entro il termine assegnato nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 2.10.2024.
Poiché non vi è stata attività istruttoria (o, comunque, di trattazione), non sono dovuti compensi in relazione a tale fase, richiamato il condivisibile insegnamento secondo cui
“per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della
relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso
della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre
attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle
conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano
prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli
scritti conclusionali” (Cass. n. 10206/2021, n. 9606/2022).
Riguardo alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti
delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 22 atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione
delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già
ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del
2019)” (Cass. n. 36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel riformare la sentenza n. 464/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di CP_1
il 15.11.2023 e depositata il 16.11.2023 (proc. n. R.G. 242/2023):
a. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il verbale di contestazione n. PTR 2690002932 elevato nei suoi
[...]
confronti il 28.3.2023 dalla Polizia Stradale di CP_1
b. dispone che le spese processuali del primo giudizio (proc. R.G. 242/2023 del
Giudice di Pace di anticipate da restino a suo carico;
CP_1 Parte_1
c. condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio d'appello, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 462,00 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 16.7.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. R.G. 447/2024 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 23