TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del
20.3.2025, promossa da
(C.F. ), nata a L'Aquila (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
02/12/1959, rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Fusco del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sulmona, Via Sallustio n. 7/E, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in Romania in [...] Controparte_1 C.F._2
30/01/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025: “L'Avv. Fusco si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.11.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di € 3.025,00 oltre spese generali e accessori di legge a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di
, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di detta somma. Con Controparte_1 vittoria di spese.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, Controparte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
*** Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di , non Controparte_1 costituitasi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data
16.1.2025, documentata in atti.
Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza del 07.02.2022, quale difensore d'ufficio dell'odierna resistente nell'ambito del procedimento penale n. 1052/2018 RGNR e n. 318/2020 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di;
di aver presenziato in ossequio all'incarico ricevuto Controparte_1 alle udienze del 07.02.2022, del 12.09.2022, del 24.10.2022, del 06.02.2023, del 24.04.2023, sino alla sentenza pronunciata in data 10 luglio 2023 dal Giudice On. Concetta Buccini.
Diversamente non sono stati né dedotti, allegati o provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata, avendo deciso di restare Controparte_1 contumace nel presente procedimento.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 26.10.2024, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimasta, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M.
55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi Parte_1 indicati a titolo di competenze per la difesa tecnica di primo grado per € 3.025,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con conseguente condanna di pagamento in capo a Controparte_1
[...]
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 29.11.2024 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed
€ 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa, con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto e con l'aumento previsto per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a titolo di onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio;
[...]
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1 Parte_1
l'importo di € 3.025,00 per competenze, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del
20.3.2025, promossa da
(C.F. ), nata a L'Aquila (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
02/12/1959, rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Fusco del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sulmona, Via Sallustio n. 7/E, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in Romania in [...] Controparte_1 C.F._2
30/01/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025: “L'Avv. Fusco si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.11.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di € 3.025,00 oltre spese generali e accessori di legge a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di
, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di detta somma. Con Controparte_1 vittoria di spese.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, Controparte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
*** Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di , non Controparte_1 costituitasi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data
16.1.2025, documentata in atti.
Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza del 07.02.2022, quale difensore d'ufficio dell'odierna resistente nell'ambito del procedimento penale n. 1052/2018 RGNR e n. 318/2020 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di;
di aver presenziato in ossequio all'incarico ricevuto Controparte_1 alle udienze del 07.02.2022, del 12.09.2022, del 24.10.2022, del 06.02.2023, del 24.04.2023, sino alla sentenza pronunciata in data 10 luglio 2023 dal Giudice On. Concetta Buccini.
Diversamente non sono stati né dedotti, allegati o provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata, avendo deciso di restare Controparte_1 contumace nel presente procedimento.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 26.10.2024, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimasta, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M.
55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi Parte_1 indicati a titolo di competenze per la difesa tecnica di primo grado per € 3.025,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con conseguente condanna di pagamento in capo a Controparte_1
[...]
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 29.11.2024 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed
€ 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa, con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto e con l'aumento previsto per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a titolo di onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio;
[...]
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1 Parte_1
l'importo di € 3.025,00 per competenze, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani