TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14525/2024
TRA
(c.f. ), coniugata , Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata in [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Petrillo ( ), presso il cui C.F._2 studio in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93, elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
COD. FISC. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli Avv. Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù Email_1 di procura generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del Persona_1
22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale CP_1 di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito. misura intera dell'assegno sociale (AS) nel periodo dal 1.6.2023 al 31.3.2024. Ritenutane l'infondatezza, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa dell'ente nonché, in subordine, la limitazione della Part pretesa sino al novembre 2023 e il pagamento dell nella misura intera di €
1.700,00, maturata da dicembre 2023 a giugno 2024. L' ha, invece, insistito per l'infondatezza della domanda attorea, avendo CP_1 rilevato che la ricorrente aveva percepito i redditi indicati in memoria. All'esito del deposito di note, la causa è decisa con sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_1 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_1 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_1 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della comunicazione dell' CP_1
4 Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente è titolare di AS dal 1.6.2023 e che ha percepito nell'anno 2023 redditi da lavoro dipendente per collaborazione domestica (€ 2.875,00); indennità NASPI (€ 3.211,32); bonus incentivanti collegati allo stato di disoccupazione (€ 150,00), per un totale di 6.236,32 euro (circostanza dedotta dall' e non contestata). CP_1
Rilevato che l'importo da ultimo indicato non è impeditivo della percezione Part dell in quanto inferiore al limite reddituale previsto per l'anno 2023 (€ 6.542,51) e verificato che lo stesso ente convenuto non ha ostacolato il pagamento del beneficio assistenziale, la questione riguarda solo la misura dello stesso. Ebbene, solo nel caso in cui non si disponga di alcun reddito personale, l'assegno sociale viene erogato in misura intera;
nel caso in cui il reddito del richiedente - o quello del coniuge o la loro somma - sia inferiore ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto annuo, pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Nella specie, dunque, l' valutata la percezione di redditi a cura della parte CP_1 Part ricorrente, ha correttamente ritenuto che l dovesse essere ridotto a € 121,18, di cui € 12,92 a titolo di maggiorazione sociale, per le mensilità del 2023 e a € 148,55, di cui € 12,91 a titolo di maggiorazione sociale, per le mensilità sino a marzo 2024. Quanto poi alle deduzioni attoree relative alla limitazione della decurtazione per i mesi sino a novembre 2023 (allorquando è deceduta la datrice di lavoro), deve rilevarsi non solo che non è stata fornita alcuna prova della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ma comunque che la riduzione va effettuata in considerazione del reddito annuo percepito. Senza contare, poi, che, per i primi tre mesi del 2024, nessuna prova reddituale è stata offerta dalla ricorrente al fine di riconoscere un importo maggiore rispetto a quello corrisposto dall' CP_1
Deve, quindi, ritenersi sussistente l'indebito, così come accertato dall' per CP_1 il periodo dal 1.6.2023 al 31.3.2024. 5 Sulla ripetibilità, la suprema Corte ha precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Va altresì evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi siano perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce (cfr. Cass. CP_1 CP_1
13223/2020). In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, la suprema Corte ha ritenuto che anche il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; 13223/ 2020). 6 Risulta poi inconferente – in tema di ripetibilità delle somme - il richiamo dell' all'art. 13 della Legge 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. CP_1
52 della Legge 88/1989) che al comma 2 così dispone “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, trattandosi di norma applicabile solo in materia di prestazioni previdenziali.
7 Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, i ratei di assegno sociale erogati alla parte ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo. Va, quindi, dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 2.374,69, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.6.2023 al 31.3.2024.
8 Va, poi, dichiarata la inammissibilità della domanda di condanna dell alla CP_1 restituzione delle somme per difetto di interesse, non essendo stato allegato e provato che l'ente abbia già provveduto a trattenerle.
9 Quanto, infine, alla domanda di accertamento della misura dei ratei di assegno sociale da aprile a giugno 2024 (periodo ulteriore rispetto a quello esaminato dall' con la nota del 8.3.2024), la stessa è stata proposta in termini CP_1 generici, senza allegazione della causa petendi, del reddito eventualmente percepito e della misura specifica eventualmente spettante. Anche tale domanda è, dunque, inammissibile.
10 Le spese di lite, per la genericità di alcune domande proposte, vanno compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma pari a
€ 2.374,69, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.6.2023 al 31.3.2024; dichiara l'inammissibilità delle restanti domande;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 700,00, CP_1 oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. NAPOLI, 04/11/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 20.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa Giustizia esponendo di avere ricevuto comunicazione dall' in CP_1 data 8.3.2024, di un presunto indebito pari a € 2.374,69 per la riscossione in
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14525/2024
TRA
(c.f. ), coniugata , Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata in [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Petrillo ( ), presso il cui C.F._2 studio in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93, elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
COD. FISC. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli Avv. Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù Email_1 di procura generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del Persona_1
22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale CP_1 di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito. misura intera dell'assegno sociale (AS) nel periodo dal 1.6.2023 al 31.3.2024. Ritenutane l'infondatezza, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa dell'ente nonché, in subordine, la limitazione della Part pretesa sino al novembre 2023 e il pagamento dell nella misura intera di €
1.700,00, maturata da dicembre 2023 a giugno 2024. L' ha, invece, insistito per l'infondatezza della domanda attorea, avendo CP_1 rilevato che la ricorrente aveva percepito i redditi indicati in memoria. All'esito del deposito di note, la causa è decisa con sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_1 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_1 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_1 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della comunicazione dell' CP_1
4 Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente è titolare di AS dal 1.6.2023 e che ha percepito nell'anno 2023 redditi da lavoro dipendente per collaborazione domestica (€ 2.875,00); indennità NASPI (€ 3.211,32); bonus incentivanti collegati allo stato di disoccupazione (€ 150,00), per un totale di 6.236,32 euro (circostanza dedotta dall' e non contestata). CP_1
Rilevato che l'importo da ultimo indicato non è impeditivo della percezione Part dell in quanto inferiore al limite reddituale previsto per l'anno 2023 (€ 6.542,51) e verificato che lo stesso ente convenuto non ha ostacolato il pagamento del beneficio assistenziale, la questione riguarda solo la misura dello stesso. Ebbene, solo nel caso in cui non si disponga di alcun reddito personale, l'assegno sociale viene erogato in misura intera;
nel caso in cui il reddito del richiedente - o quello del coniuge o la loro somma - sia inferiore ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto annuo, pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Nella specie, dunque, l' valutata la percezione di redditi a cura della parte CP_1 Part ricorrente, ha correttamente ritenuto che l dovesse essere ridotto a € 121,18, di cui € 12,92 a titolo di maggiorazione sociale, per le mensilità del 2023 e a € 148,55, di cui € 12,91 a titolo di maggiorazione sociale, per le mensilità sino a marzo 2024. Quanto poi alle deduzioni attoree relative alla limitazione della decurtazione per i mesi sino a novembre 2023 (allorquando è deceduta la datrice di lavoro), deve rilevarsi non solo che non è stata fornita alcuna prova della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ma comunque che la riduzione va effettuata in considerazione del reddito annuo percepito. Senza contare, poi, che, per i primi tre mesi del 2024, nessuna prova reddituale è stata offerta dalla ricorrente al fine di riconoscere un importo maggiore rispetto a quello corrisposto dall' CP_1
Deve, quindi, ritenersi sussistente l'indebito, così come accertato dall' per CP_1 il periodo dal 1.6.2023 al 31.3.2024. 5 Sulla ripetibilità, la suprema Corte ha precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Va altresì evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi siano perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce (cfr. Cass. CP_1 CP_1
13223/2020). In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, la suprema Corte ha ritenuto che anche il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; 13223/ 2020). 6 Risulta poi inconferente – in tema di ripetibilità delle somme - il richiamo dell' all'art. 13 della Legge 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. CP_1
52 della Legge 88/1989) che al comma 2 così dispone “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, trattandosi di norma applicabile solo in materia di prestazioni previdenziali.
7 Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, i ratei di assegno sociale erogati alla parte ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo. Va, quindi, dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 2.374,69, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.6.2023 al 31.3.2024.
8 Va, poi, dichiarata la inammissibilità della domanda di condanna dell alla CP_1 restituzione delle somme per difetto di interesse, non essendo stato allegato e provato che l'ente abbia già provveduto a trattenerle.
9 Quanto, infine, alla domanda di accertamento della misura dei ratei di assegno sociale da aprile a giugno 2024 (periodo ulteriore rispetto a quello esaminato dall' con la nota del 8.3.2024), la stessa è stata proposta in termini CP_1 generici, senza allegazione della causa petendi, del reddito eventualmente percepito e della misura specifica eventualmente spettante. Anche tale domanda è, dunque, inammissibile.
10 Le spese di lite, per la genericità di alcune domande proposte, vanno compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma pari a
€ 2.374,69, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.6.2023 al 31.3.2024; dichiara l'inammissibilità delle restanti domande;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 700,00, CP_1 oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. NAPOLI, 04/11/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 20.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa Giustizia esponendo di avere ricevuto comunicazione dall' in CP_1 data 8.3.2024, di un presunto indebito pari a € 2.374,69 per la riscossione in
1