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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5162/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 5162/2024, promossa da:
1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nato in [...] il [...]; Controparte_2
4. nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...]; Controparte_5
13. nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]. Controparte_12
Rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Rosalba RICORRENTE/I
contro
Controparte_13
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Rimini, il 15 giugno 1884, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1) In data 15.06.1884 in agro del Comune di Montegridolfo nasceva il sig. Per_1
figlio dei sig.ri e e avo degli odierni ricorrenti;
(
[...] Parte_2 Persona_2
doc 1) 2) Successivamente il sig. si trasferiva in Brasile, e dal suo Persona_1
trasferimento non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dalla documentazione prodotta in atti;
( doc 2) 3) In data 11.06.1904 il sig. Persona_1
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i seguenti figli: Controparte_14
in data 07.01.1906 e in data 19.07.1916 ( doc 3. Doc Controparte_4 Persona_3
4 e doc 5) Discendenza 4) In data 15.02.1936 il sig. Controparte_4 Controparte_4
sposava la sig.ra e dalla loro unione in data 15.02.1936 nasceva il Parte_3
loro figlio ( doc 6 e doc 7) 5) In data 23.12.1967 il sig. Persona_4 [...]
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano le Persona_4 Parte_4
figlie: in data 20.08.1968 e in data Controparte_1 Parte_1
31.01.1971 ( doc 8, doc 9 e doc 10) 6) In data 24.01.2004 la sig.ra
[...]
sposava il sig. e dalla loro Controparte_1 Persona_5
unione nasceva la loro figlia in data 28.06.2012 Persona_6
( doc 11 e doc 12) 7) In data sposava il sig. Parte_1 Persona_7
in data 02.11.1970 e dalla loro unione nascevano i figli
[...] Controparte_2
in data 11.02.2000 e in data 17.04.1993. Il sig.
[...] Controparte_3
sposava a sua volta la sig.ra in Controparte_3 Parte_5
data 01.08.2020 e in data 22.04.2022 nasceva la loro figlia . ( Persona_8
doc 13, doc 14, doc 15, doc 16 e doc 17) 8) In data 27.09.1947 il sig. Persona_3
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i seguenti figli: Controparte_15
in data 26.01.1959, in data Controparte_4 Persona_9
12.08.1948, in data 05.01.1968 e in data Persona_10 Controparte_16
10.12.1953; ( da doc 18 a doc 22) 9) In data 28.12.1990 il sig. Controparte_4
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i figli: Controparte_17
in data 19.08.1992 e ( dod da Controparte_7 Controparte_6
23 a doc 25) 10) In data 13.01.1973 il sig. sposava la sig.ra Parte_6
e dalla loro unione nascevano le figlie: Controparte_18 Controparte_8
in data 05.10.1974 e in data 05.09.1977. La sig.ra
[...] Controparte_9
in data 22.10.2010 sposava il sig. e dalla Controparte_8 Persona_11
loro unione in data 23.03.2013 nasceva il figlio La sig.ra Persona_12
invece si sposava in data 29.04.2014 con il sig. e Persona_13 Controparte_19 dalla loro unione nascevano le figlie: in data 16.10.2018 e Persona_14
in data 02.03.2016 ( da doc 31 a doc 33) 11) In data 13.12.1986 Persona_15
la sig.ra sposava il sig. e dalla loro Controparte_5 Persona_16
unione nasceva il loro figlio in data 13.09.1988; ( doc 34 e doc Controparte_10
35) 12) In data 10.09.1983 il sig. sposava la sig.ra Controparte_16 [...]
e dalla loro unione nascevano in data Parte_7 Controparte_11
10.12.1985 e in data 23.12.1991; ( da doc 36 e doc Controparte_12
38)”.
I ricorrenti hanno tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta (doc. 39) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti non inferiore a dodici anni.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc con termine per la notifica al resistente. CP_13
In data 10 febbraio 2025 veniva effettuata la notifica al resistente. CP_13
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter cpc, al 8 luglio 2025 e, con nuovo decreto del 30 giugno 2025, differita, ex art. 127 ter cpc, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica va dichiarato CP_13
contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nato in [...] il [...]; Controparte_2
4. nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...]; Controparte_5
13. nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]. Controparte_12
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_13
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 5162/2024, promossa da:
1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nato in [...] il [...]; Controparte_2
4. nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...]; Controparte_5
13. nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]. Controparte_12
Rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Rosalba RICORRENTE/I
contro
Controparte_13
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Rimini, il 15 giugno 1884, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1) In data 15.06.1884 in agro del Comune di Montegridolfo nasceva il sig. Per_1
figlio dei sig.ri e e avo degli odierni ricorrenti;
(
[...] Parte_2 Persona_2
doc 1) 2) Successivamente il sig. si trasferiva in Brasile, e dal suo Persona_1
trasferimento non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dalla documentazione prodotta in atti;
( doc 2) 3) In data 11.06.1904 il sig. Persona_1
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i seguenti figli: Controparte_14
in data 07.01.1906 e in data 19.07.1916 ( doc 3. Doc Controparte_4 Persona_3
4 e doc 5) Discendenza 4) In data 15.02.1936 il sig. Controparte_4 Controparte_4
sposava la sig.ra e dalla loro unione in data 15.02.1936 nasceva il Parte_3
loro figlio ( doc 6 e doc 7) 5) In data 23.12.1967 il sig. Persona_4 [...]
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano le Persona_4 Parte_4
figlie: in data 20.08.1968 e in data Controparte_1 Parte_1
31.01.1971 ( doc 8, doc 9 e doc 10) 6) In data 24.01.2004 la sig.ra
[...]
sposava il sig. e dalla loro Controparte_1 Persona_5
unione nasceva la loro figlia in data 28.06.2012 Persona_6
( doc 11 e doc 12) 7) In data sposava il sig. Parte_1 Persona_7
in data 02.11.1970 e dalla loro unione nascevano i figli
[...] Controparte_2
in data 11.02.2000 e in data 17.04.1993. Il sig.
[...] Controparte_3
sposava a sua volta la sig.ra in Controparte_3 Parte_5
data 01.08.2020 e in data 22.04.2022 nasceva la loro figlia . ( Persona_8
doc 13, doc 14, doc 15, doc 16 e doc 17) 8) In data 27.09.1947 il sig. Persona_3
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i seguenti figli: Controparte_15
in data 26.01.1959, in data Controparte_4 Persona_9
12.08.1948, in data 05.01.1968 e in data Persona_10 Controparte_16
10.12.1953; ( da doc 18 a doc 22) 9) In data 28.12.1990 il sig. Controparte_4
sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano i figli: Controparte_17
in data 19.08.1992 e ( dod da Controparte_7 Controparte_6
23 a doc 25) 10) In data 13.01.1973 il sig. sposava la sig.ra Parte_6
e dalla loro unione nascevano le figlie: Controparte_18 Controparte_8
in data 05.10.1974 e in data 05.09.1977. La sig.ra
[...] Controparte_9
in data 22.10.2010 sposava il sig. e dalla Controparte_8 Persona_11
loro unione in data 23.03.2013 nasceva il figlio La sig.ra Persona_12
invece si sposava in data 29.04.2014 con il sig. e Persona_13 Controparte_19 dalla loro unione nascevano le figlie: in data 16.10.2018 e Persona_14
in data 02.03.2016 ( da doc 31 a doc 33) 11) In data 13.12.1986 Persona_15
la sig.ra sposava il sig. e dalla loro Controparte_5 Persona_16
unione nasceva il loro figlio in data 13.09.1988; ( doc 34 e doc Controparte_10
35) 12) In data 10.09.1983 il sig. sposava la sig.ra Controparte_16 [...]
e dalla loro unione nascevano in data Parte_7 Controparte_11
10.12.1985 e in data 23.12.1991; ( da doc 36 e doc Controparte_12
38)”.
I ricorrenti hanno tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta (doc. 39) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti non inferiore a dodici anni.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc con termine per la notifica al resistente. CP_13
In data 10 febbraio 2025 veniva effettuata la notifica al resistente. CP_13
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter cpc, al 8 luglio 2025 e, con nuovo decreto del 30 giugno 2025, differita, ex art. 127 ter cpc, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica va dichiarato CP_13
contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nato in [...] il [...]; Controparte_2
4. nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...]; Controparte_5
13. nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]. Controparte_12
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_13
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore