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Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/01/2026
N. 00676 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00571/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi, 12 domiciliano ope legis;
per la riforma N. 00571/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n.-OMISSIS- del 18 giugno 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Angela
AN e udito per la parte appellante l'avvocato Andrea Di Lieto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il dottor -OMISSIS- -OMISSIS-, magistrato della Corte dei conti, impugnava dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento del
Segretariato generale della Corte dei conti prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2023 che rideterminava il compenso spettante per l'anno 2023, atteso il superamento del limite retributivo previsto dall'art. 23-ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. tetto retributivo) in ragione del cumulo della retribuzione e della pensione privilegiata di prima categoria.
2. In particolare i tre motivi di ricorso dedotti contro il provvedimento impugnato erano sostanzialmente incentrati sulla qualificazione della pensione privilegiata, che secondo il ricorrente avrebbe avuto natura risarcitoria e non retributiva, in quanto attribuita a causa delle infermità contratte per causa di servizio. Tale circostanza sarebbe stata pacificamente inferibile dall'originario atto attributivo dell'emolumento e, quindi, non suscettibile di modificazione mediante atti di autotutela, atteso il consolidarsi del legittimo affidamento dell'interessato. Infatti, al momento del N. 00571/2025 REG.RIC.
riconoscimento della pensione privilegiata questa era qualificata dalla stessa amministrazione come avente natura risarcitoria e non retributiva, circostanza che sarebbe stata dirimente nell'accettare la pensione privilegiata. Invece, il provvedimento impugnato aveva illegittimamente affermato la natura reddituale della pensione privilegiata, ritenendola perciò cumulabile con gli altri emolumenti percepiti ai fini del limite retributivo su indicato.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a conseguire integralmente, senza la trattenuta di cui all'art. 1, comma 489, della l. 157/2013, gli emolumenti spettanti.
3. Il Tar ha respinto i tre motivi di ricorso, ritenendo in sintesi che:
- la pensione privilegiata ha natura retributiva, secondo la più recente e preferibile giurisprudenza;
- il ricorrente non vantasse alcuna posizione di legittimo affidamento sulla qualifica dell'emolumento; ciò in quanto la stessa Corte dei conti sin da una pronuncia del 2004 aveva evidenziato come le pensioni privilegiate normali riconosciute per infermità dipendente da causa di servizio si atteggiassero a retribuzione differita con carattere reddituale a differenza delle pensioni di guerra che invece reintegrano unicamente la menomazione subita;
- neanche poteva invocarsi il decreto attributivo dell'emolumento, laddove alle avvertenze indicava la natura “risarcitoria dell'emolumento”; e ciò in quanto: 1) quel che rileva, in un provvedimento amministrativo, è il contenuto dispositivo o precettivo, non anche la qualificazione giuridica, essendo quest'ultima rimessa, in ultima analisi, al giudice; 2) per giunta, il menzionato decreto veniva annullato in autotutela dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo del decreto prot. -OMISSIS- del 2005, che non riportava, tra le avvertenze, il riferimento ad una certa interpretazione giurisprudenziale circa la natura della pensione privilegiata; analogamente, il successivo decreto 128962 del 2005, concessivo della pensione N. 00571/2025 REG.RIC.
privilegiata di terza categoria (così come i successivi decreti con cui, dopo varie vicende giudiziarie, veniva riconosciuta la pensione privilegiata di prima categoria), non conteneva alcun riferimento alla qualificazione giuridica dell'assegno;
- l'assenza di notifica dei decreti non li privava della loro efficacia;
- i decreti erano rimasti inoppugnati (anche, per quanto interessa, nella parte concernente la qualificazione della pensione privilegiata).
4. L'appello proposto avverso la sentenza, mediante tre articolati motivi di diritto, contesta le statuizioni di prime cure, chiedendone la riforma, e sostiene che gli emolumenti relativi alla pensione privilegiata non si cumulino allo stipendio di magistrato della Corte dei conti ai fini del tetto retributivo; dal che discenderebbe l'illegittimità della trattenuta operata dall'amministrazione mediante il provvedimento impugnato.
4.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, depositando un'articolata memoria difensiva, con cui hanno contestato le argomentazioni dell'appellante, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
4.2. Le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 5 giugno 2025, all'esito della quale, udita la discussione, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
5. L'appello è infondato e va respinto, per le seguenti motivazioni.
6. In punto di fatto deve ancora precisarsi quanto segue.
6.1. Nel 2002 il consigliere -OMISSIS- -OMISSIS- era immesso nel ruolo della magistratura contabile, a seguito di concorso pubblico, cessando, con il grado di colonnello, dal servizio presso il Corpo della Guardia di finanza. N. 00571/2025 REG.RIC.
6.2. Con decreto del Comando generale della Guardia di finanza n. 126841 del 5 aprile
2004 veniva riconosciuta all'appellante la pensione privilegiata per infermità contratta per causa di servizio.
6.3. Il ridetto decreto n. 126841 del 2004 veniva però annullato dal successivo decreto n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2005 di conferimento della pensione privilegiata di settima categoria; quest'ultimo atto non recava più l'avvertenza (contenuta nel precedente decreto n. 126841 del 2004), secondo cui “Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione Seconda Centrale di Appello nn.
134/1998, 167/1998, 362/2002 e Sezioni Riunite n. 17/2003/QM) che ha privilegiato il profilo della duplice valutazione dei servizi e della natura risarcitoria delle pensioni privilegiate, la totalità dei servizi valutati nel presente provvedimento formeranno oggetto di riunione ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, con quelli che l'interessato attualmente presta con iscrizione alla gestione separata Stato gestito dall'INPDAP.”.
6.4. La riportata avvertenza non era contenuta neppure nei successivi decreti della
Guardia di Finanza relativi al trattamento pensionistico, e precisamente: il decreto n.
128962 del 24 ottobre 2005, che riconosceva all'appellante la pensione privilegiata di terza categoria e recava la sola dicitura “Restano ferme le altre condizioni espresse nel decreto n. -OMISSIS- del 17.2.2005”; il decreto n. -OMISSIS- del 20 marzo 2009 col quale veniva conferita al consigliere -OMISSIS- la pensione privilegiata di seconda categoria; infine, i decreti n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2020 e n. -OMISSIS- del 26 aprile 2021 che riconoscevano all'appellante la pensione privilegiata di prima categoria.
6.5. Con il provvedimento impugnato in primo grado (avente ad oggetto
“comunicazione ai fini dell'applicazione del limite retributivo ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22.12.2011, n. 214 e relativo DPCM 23.3.2012, del comma 489, art 1, della legge N. 00571/2025 REG.RIC.
27.12.2013, n. 147 e del comma 1, art. 13, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e aggiornato con DPCM 25.07.2022. Riduzione competenze anno 2023”), il Segretario generale della Corte dei conti comunicava all'appellante che la pensione privilegiata di prima categoria, riconosciutagli col decreto della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 26 aprile 2021, vista la sua natura reddituale, doveva essere cumulata con gli altri emolumenti erogati dalle finanze pubbliche ai fini del raggiungimento del suddetto limite retributivo.
6.6. Rilevato il superamento del c.d. tetto retributivo previsto dalle norme richiamate,
l'amministrazione quindi tratteneva, come stabilito dall'art.1, comma 489, della legge
27 dicembre 2013 n. 147, dalle spettanze stipendiali, a decorrere dal mese di aprile
2023, l'eccedenza pari a complessivi euro 11.543,05, riducendo il trattamento accessorio, salvo conguaglio.
6.7. Ciò posto, deve qui rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui il Segretario generale della Corte dei conti ha disposto le ritenute stipendiali per le somme eccedenti il limite retributivo.
In tale prospettiva, va esaminata la natura giuridica della pensione privilegiata ordinaria riconosciuta all'appellante, trattandosi di questione presupposta rispetto alla decisione sull'oggetto del giudizio.
6.8. Non è, quindi, in discussione la determinazione del trattamento pensionistico dell'appellante, la quale è questione che si porrà, eventualmente, al momento della liquidazione della pensione.
6.9. Vanno dunque tenuti ben distinti i due profili: un conto è il dato oggettivo – che qui rileva – dello sforamento del c.d. tetto retributivo, che per legge non può essere superato (per cui, una volta acclarato che la pensione privilegiata ha natura di emolumento reddituale e non risarcitorio, l'importo annuo a tal titolo percepito è cumulabile ai fini del suddetto limite (che, all'epoca, dell'originario atto attributivo dell'emolumento, nel 2004, non era stata ancora introdotto); altro è la qualificazione N. 00571/2025 REG.RIC.
giuridica della pensione privilegiata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico che è questione impregiudicata (rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti).
7. Tanto premesso in fatto e così delineato il thema decidendum, può procedersi all'esame delle specifiche doglianze.
8. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto: “I. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione dell'art. 162 del d.p.r. n. 1092/73. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 ter del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, dell'art. 13 del d.l. 66/2014, conv. in l. 89/2014, dell'art. 1, comma 489, della l. 147/2013 e del principio di
“stabilità” del “rapporto amministrativo consolidato”. Violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, come succ. mod. ed int. incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione e carenza istruttoria”.
8.1. Secondo l'appellante, sulla base della consolidata giurisprudenza contabile, il trattamento di pensione privilegiata di cui è titolare avrebbe natura risarcitoria e non retributiva e, pertanto, non dovrebbe essere cumulato allo stipendio di magistrato della
Corte dei conti ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alle norme sopra richiamate.
Di conseguenza, sarebbe illegittimo il provvedimento segretariale impugnato in primo grado che, sul presupposto della natura reddituale della pensione privilegiata, ha disposto la trattenuta delle somme necessarie per ricondurre nel citato limite gli emolumenti corrisposti al ricorrente. Inoltre, a sostegno della natura risarcitoria della pensione privilegiata, l'appellante richiama il parere della Commissione del Pubblico impiego n. 361/1996 che aveva assimilato l'invalido per servizio all'invalido di guerra. N. 00571/2025 REG.RIC.
Sulla base di queste argomentazioni si sostiene, quindi, che la sentenza appellata abbia erroneamente qualificato sia il trattamento pensionistico che la posizione giuridica consolidata del dott. -OMISSIS-.
8.2. Le censure non sono fondate.
8.3. La pensione privilegiata spettante all'appellante ha natura reddituale.
8.4. Già all'epoca in cui il trattamento pensionistico privilegiato fu riconosciuto al dott. -OMISSIS-, nel 2004, la giurisprudenza della Corte dei conti aveva affermato reiteratamente la natura reddituale del suddetto trattamento, statuendo che “la giurisprudenza delle Supreme magistrature ha tenuto distinte le pensioni privilegiate normali dalle pensioni di guerra e tabellari, essendo le prime legate al pregresso rapporto di impiego, sì da conservare (nei limiti di operatività delle suindicate disposizioni) la natura di retribuzione differita propria delle pensioni normali e carattere reddituale e le seconde natura meramente risarcitoria della menomazione subita a causa di un servizio, non volontariamente assunto ma prestato per obbligo legalmente imposto (cfr. Corte costituzionale n. 373/1987, 431/1996; Corte di
Cassazione n. 987/1993; Consiglio di Stato n. 870/1990)” (Corte dei conti - Sez. II
App., sent. n. 239 del 2004; nello stesso senso, Sez. II App., sent. n. 21 del 2004; Sez.
I App., sent. n. 86 del 2004).
8.4.1. L'orientamento si è, nel tempo, consolidato.
Infatti, anche la più recente giurisprudenza della Corte dei conti (Corte dei conti – Sez.
I App., sent. n. 350 del 2013; nello stesso senso, ex multis, Sez. II App., sent. n. 85 del
2023; Sez. III App., n. 309 del 2022; Sez. App. Sicilia, sent. n. 16 del 2019; Sez. II
App., sent. n. 244 del 2017) ha distinto: - le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari che hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, sostitutive o integrative degli ordinari trattamenti pensionistici; - le pensioni di guerra che costituiscono un atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno N. 00571/2025 REG.RIC.
subito menomazioni nell'integrità fisica. Mentre le prime hanno natura reddituale, le seconde hanno natura risarcitoria. Successivamente, è stata riconosciuta natura risarcitoria anche alle pensioni privilegiate ordinarie c.d. “tabellari”, previste dall'articolo 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, così chiamate in quanto per il loro calcolo si fa riferimento alle tabelle normativamente definite, le quali vengono corrisposte a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, prestato obbligatoriamente ex art. 52, secondo comma, della Costituzione.
Quest'ultimo trattamento pensionistico, afferma la Corte costituzionale con sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, è «del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, 13 comma 2, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
8.5. Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato.
8.5.1. In particolare la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26912 del 2021, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva) ha specificato che “a differenza della pensione di guerra di natura risarcitoria, le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità
o lesioni per fatti di servizio hanno natura previdenziale, essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine del rapporto
d'impiego o di servizio e non si diversificano dall'ordinario trattamento di quiescenza se non nel quantum, in ragione della menomazione all'integrità personale derivante dal fatto di servizio. Pertanto, non è possibile enucleare nell'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale e, quindi, N. 00571/2025 REG.RIC.
l'intera pensione, avendo la causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro (Corte di cassazione, sent. n. 12092 del 1992). Di qui la negata irragionevolezza - come precisato nella pronuncia della Consulta - di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).”.
8.6. Pertanto, per le sopra esposte considerazioni, vanno confermate le statuizioni di prime cure secondo cui il trattamento riconosciuto al pubblico dipendente come pensione privilegiata per infortunio o malattia cagionato da causa di servizio è qualificato attualmente come retributivo, atteso che, sebbene in passato la giurisprudenza abbia avallato anche differenti interpretazioni, non v'è tuttavia ragione di discostarsi dalla più recente esegesi che, in coerenza con la ratio legis, ha qualificato come risarcitorie unicamente le pensioni di guerra e quelle per fatti occorsi durante il servizio militare di leva, ossia durante un servizio obbligatorio per legge (ex art. 52, comma 2 Cost.).
8.7. Non muta la natura del trattamento in parola l'autonoma qualificazione giuridica che l'amministrazione avrebbe attribuito con l'originario decreto di riconoscimento della pensione privilegiata.
Correttamente la sentenza appellata ha dunque ritenuto priva di rilevo detta circostanza: sia perché, in virtù del principio di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio; sia perché, in ogni caso, il decreto n. 126841 del 2004
è stato annullato in autotutela dall'amministrazione a mezzo del decreto n. 128962 del
2005 e l'avvertenza concernente la natura giuridica della pensione privilegiata, basata sulla più risalente interpretazione giurisprudenziale, contenuta nell'originario decreto, non è stata più riprodotta né in quello del 2005 (concessivo della pensione privilegiata N. 00571/2025 REG.RIC.
di terza categoria), né in nessuno dei successivi decreti, che non contenevano alcun riferimento alla qualificazione giuridica del trattamento pensionistico.
8.8. Come poi ha osservato la sentenza appellata, l'asserita mancata notifica dei due decreti del 2005 non priva gli stessi di efficacia. Del resto, come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, il decreto in questione deve ritenersi efficace, poiché è in forza di tale titolo che sono state erogate le somme incassate dall'appellante.
8.8.1. In ogni caso, quand'anche i decreti non siano stati notificati, il privato ben poteva ottenerli mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza: la mancata tempestiva attivazione ha determinato lo spirare del termine per la presentazione del ricorso, con conseguente inoppugnabilità degli stessi. In particolare, per quanto qui rileva, non è stato tempestivamente impugnato il decreto n. 128962 del 24 ottobre 2005; quest'ultimo atto, concessivo della pensione privilegiata di terza categoria, lasciava
“ferme le altre condizioni espresse nel decreto n. -OMISSIS- del 17.2.2005” e quindi, richiamando espressamente il precedente decreto di annullamento del provvedimento del 2004, incideva non solo sulla qualificazione giuridica del trattamento pensionistico privilegiato, ma anche sulla sua quantificazione.
8.8.2. Ebbene, l'appellante ha dedotto che il decreto del 2005 sarebbe inefficace in quanto sprovvisto del visto di legittimità, ovvero inesistente a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla notifica o, ancora, solo provvisoriamente efficace (per la sola parte che non riproduce l'avvertenza relativa alla natura dell'atto).
Poiché le censure mosse dal ricorrente al decreto del 2005, che ha annullato il decreto del 2004 contenente l'“avvertenza” relativa alla natura (“risarcitoria”) del trattamento pensionistico privilegiato, non attengono propriamente al rapporto pensionistico, ma ad un vizio dell'atto, che non ha ripercussioni né sulla spettanza né sul “quantum” del trattamento (questioni che, come si è precisato nelle premesse, esulano dall'oggetto del presente giudizio, vertente solo sulla legittimità del provvedimento segretariale N. 00571/2025 REG.RIC.
che ha ritenuto cumulabile l'emolumento pensionistico con lo stipendio del magistrato per il computo del limite retributivo), l'impugnazione di tale decreto andava proposta nei prescritti termini decadenziali.
Infatti, l'imprescrittibilità prospettata dall'appellante attiene al diritto a pensione e la prescrizione quinquennale attiene ai crediti relativi ai ratei; diverso è il regime dei vizi dell'atto, che non si riverberano, come nel caso, sulla spettanza e sulla quantificazione del trattamento pensionistico e che seguono, per l'impugnazione, il regime decadenziale proprio degli atti amministrativi.
8.9. Deve poi aggiungersi che neppure sono stati impugnati i decreti successivi che, modificando il solo quantum del trattamento pensionistico, lasciavano, tuttavia, immutato l'annullamento del decreto del 2004 per il profilo della natura giuridica del trattamento pensionistico.
9. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso in appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, non sono fondati.
9.1. Con tali mezzi si contesta la sentenza per: “II. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione di legge, violazione del legittimo affidamento, violazione artt. 3 e
97, 1° comma, della costituzione. Incompetenza”; “III. Error in iudicando.
Motivazione erronea. Eccesso di potere, violazione del principio di affidamento quale aspetto fondamentale all'interno dell'ordinamento UE e per tutela della «stabilità» degli atti amministrativi”.
9.2. In particolare, l'appellante lamenta, sotto diverse angolazioni, la lesione del legittimo affidamento, quale principio immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e, quindi, anche nell'ambito della materia pensionistica di privilegio, nonché costituente un aspetto fondamentale dell'ordinamento comunitario; lamenta altresì violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di eguaglianza e di ragionevolezza. N. 00571/2025 REG.RIC.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il legittimo affidamento sarebbe connesso alla qualificazione giuridica “risarcitoria” della pensione privilegiata ordinaria, attribuita dall'amministrazione con l'originario decreto del 2004.
Tale qualificazione, sulla quale l'appellante aveva confidato e che sarebbe stata determinante nella decisione di accettare il trattamento pensionistico in questione, non avrebbe potuto essere modificata dal provvedimento del Segretariato generale, che, sulla scorta della natura reddituale della pensione privilegiata, l'aveva considerata un reddito da cumulare con lo stipendio di magistrato contabile ai fini del calcolo del tetto retributivo.
9.3. Le riassunte censure non possono essere accolte.
9.4. In primo luogo, deve essere qui ribadito che l'interpretazione delle disposizioni in esame – anche al momento del primo riconoscimento della pensione privilegiata – non era in alcun modo consolidata, oscillando tra la tesi della natura retributiva oppure risarcitoria. Infatti, come sopra esposto, la stessa Corte dei conti già nel 2004 aveva evidenziato come le pensioni privilegiate normali riconosciute per infermità dipendente da causa di servizio si atteggiassero a retribuzioni differita con carattere reddituale, a differenza delle pensioni di guerra che invece reintegrano unicamente la menomazione subita (Corte dei conti, sez. II d'App., n. 239 del 2004).
9.4.1. Conseguentemente, già per tale ragione, non può ragionevolmente invocarsi un legittimo affidamento in capo al ricorrente sulla qualifica dell'emolumento in parola: difatti, come ben rilevato dalla sentenza appellata, l'oggettiva variabilità delle interpretazioni giurisprudenziali non può determinare la necessità di seguire una certa interpretazione solo perché reputata più favorevole all'interessato.
9.5. In secondo luogo, come correttamente chiarito dalla pronuncia appellata, non vi
è alcuna correlazione tra la scelta dell'appellante di accettare l'emolumento e la natura del trattamento pensionistico privilegiato, poiché, al momento in cui l'appellante transitava nei ruoli della magistratura contabile e, nel contempo, accettava la pensione N. 00571/2025 REG.RIC.
privilegiata, non era ipotizzabile l'applicazione di un tetto retributivo per i dipendenti pubblici, introdotto soltanto nel 2011.
9.6. In terzo luogo, va escluso che il provvedimento del Segretariato generale abbia modificato la natura giuridica della pensione fruita dal ricorrente da “risarcitoria” a
“reddituale”, in violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90.
Infatti, il provvedimento segretariale non ha inciso in alcun modo sul trattamento pensionistico dell'appellante, ma, quale effetto vincolato in applicazione di sopravvenute norme di legge, ha solo disposto una riduzione delle competenze stipendiali, per l'anno 2023, in ragione dell'applicazione del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del
2011.
9.6.1. Va poi aggiunto anche a tale riguardo – assumendo la circostanza rilievo decisivo ai fini della insussistenza, in concreto, di un legittimo affidamento - che il decreto del 2004 è stato annullato dal successivo decreto n. -OMISSIS- del 17 febbraio
2005, che, significativamente, non recava più l'avvertenza sulla natura “risarcitoria” della pensione privilegiata ordinaria dell'appellante; avvertenza che neppure si rinveniva in tutti i successivi decreti relativi al medesimo trattamento.
Tali decreti, non tempestivamente impugnati, non possono essere messi in discussione per quanto qui interessa, ovvero quanto alla qualificazione della pensione privilegiata ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento segretariale che ha applicato la normativa sul c.d. tetto retributivo.
9.6.2. Conseguentemente, reputando corretta la qualificazione della pensione privilegiata riconosciuta al ricorrente (alla quale i predetti decreti hanno assegnato natura retributiva), legittimamente il Segretariato generale della Corte dei conti riduceva il trattamento economico al fine di adeguarlo al limite previsto dalla legge.
9.7. Non sussiste, dunque, l'asserita violazione del principio del legittimo affidamento. N. 00571/2025 REG.RIC.
Come detto, l'atto impugnato in questa sede giurisdizionale è stato adottato in applicazione vincolata di una norma di legge che si impone alla pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro e che afferisce alla concreta gestione del rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.
In quanto frutto di mera attività ricognitiva della disciplina di legge e puramente inteso all'automatica applicazione della stessa, l'atto segretariale rientra nell'attività
(vincolata) di verifica della conformità al limite retributivo imposto dalla normativa vigente.
9.8. Neppure può ritenersi lesiva del legittimo affidamento dell'appellante la normativa sopravvenuta in applicazione della quale il Segretario generale della Corte dei conti ha operato la riduzione del trattamento stipendiale.
Pur se il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali del diritto eurounitario, ciò non toglie che la sfera d'applicazione di tale principio non può tuttavia essere estesa fino a rendere impossibile, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore, senza assunzione di alcun obbligo nei confronti della pubblica amministrazione (si veda, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio
2021, n. 1666).
9.9. Per quel che riguarda, invece, la doglianza di lesione del legittimo affidamento per la compressione di un'aspettativa qualificata e ormai consolidata, come già statuito da Consiglio di Stato, VII, n. 2129 del 1° marzo 2023 (che in giudizio su analoga fattispecie ha escluso tanto la sussistenza di “un legittimo affidamento a giovarsi a tempo indeterminato sia del trattamento pensionistico che di quello retributivo, in virtù dell'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali”, quanto la violazione del principio di certezza del diritto, intesa quale “esatta conoscenza da parte del destinatario dell'obbligo di contenuto finanziario impostogli”) la stessa trova confutazione nei seguenti passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 N. 00571/2025 REG.RIC.
del 2017, che si ritiene opportuno riportare per esteso e che sono senz'altro estensibili al caso ora in esame:
«9.6.5. - Deve dunque negarsi che le disposizioni censurate realizzino arbitrarie e non proporzionate restrizioni, tenuto conto delle già enunciate esigenze di riordino e contenimento della spesa pubblica.
9.7.- Del pari, sulla base delle medesime considerazioni, si può anche escludere
l'addotta violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in linea con quanto costantemente affermato dalla Corte EDU nel verificare il rispetto della citata norma convenzionale: può dirsi, infatti, salvaguardato il giusto equilibrio che la disposizione in oggetto impone tra l'interesse generale della comunità, perseguito dall'intervento statale, e l'obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona, incisi dall'intervento ablativo realizzato dalle norme scrutinate (ex plurimis, da ultimo, sentenza della Corte EDU 17 novembre 2015, Preite contro Italia, paragrafo
44).
9.7.1. Va ribadito che secondo la Corte EDU, le ragioni di contenimento della spesa pubblica integrano il requisito del legittimo interesse generale, il quale, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo, può giustificare l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei “beni” tutelati dalla citata disposizione convenzionale, tra questi comprese, soprattutto in materia retributiva e previdenziale, anche le aspettative legittime legate a prestazioni dal contenuto patrimoniale (da ultimo, sentenza 15 aprile 2014, NE ed altri contro Italia, paragrafo 48). Per altro verso, va ricordato che la stessa Corte riconosce che le autorità nazionali sono generalmente nella migliore posizione per decidere cosa sia di pubblico interesse nell'attuazione degli interventi che, come quello di specie, sono finalizzati alla riduzione della spesa pubblica in ragione della particolare situazione economica in cui sono maturati (sentenza 19 giugno 2012, KI contro Georgia, paragrafo
76; sentenza 20 marzo 2012, Panfile contro Romania, paragrafi 11 e 21). N. 00571/2025 REG.RIC.
9.7.2.- Si è già anticipato che le misure adottate non sono né irragionevoli né arbitrarie; non impongono, in particolare, oneri eccessivi alla categoria interessata.
Non viene messo in crisi, dunque, il ragionevole rapporto di proporzionalità che deve correre tra mezzi impiegati e fini perseguiti. E ciò ancor di più considerando il già evidenziato ampio margine di apprezzamento che la Corte EDU suole riconoscere al singolo Stato nella individuazione sia delle modalità di attuazione delle misure di politica economica o sociale, sia delle conseguenze correlate alla realizzazione degli obiettivi all'uopo fissati, così che, soprattutto in presenza di risorse statali limitate, solo le scelte del legislatore manifestamente prive di ragionevole fondamento possono dar luogo al vulnus paventato dai rimettenti (sentenza del 24 giugno 2014,
Silverfunghi ed altri contro Italia, paragrafi 103 e 105; sentenza 8 ottobre 2013, Da
Conceição US e altro contro TO, paragrafo 22)».
10. In conclusione, l'appello va respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, stante la complessità e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00571/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IP, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN CO IP
IL SEGRETARIO N. 00571/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/01/2026
N. 00676 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00571/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi, 12 domiciliano ope legis;
per la riforma N. 00571/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n.-OMISSIS- del 18 giugno 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Angela
AN e udito per la parte appellante l'avvocato Andrea Di Lieto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il dottor -OMISSIS- -OMISSIS-, magistrato della Corte dei conti, impugnava dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento del
Segretariato generale della Corte dei conti prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2023 che rideterminava il compenso spettante per l'anno 2023, atteso il superamento del limite retributivo previsto dall'art. 23-ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. tetto retributivo) in ragione del cumulo della retribuzione e della pensione privilegiata di prima categoria.
2. In particolare i tre motivi di ricorso dedotti contro il provvedimento impugnato erano sostanzialmente incentrati sulla qualificazione della pensione privilegiata, che secondo il ricorrente avrebbe avuto natura risarcitoria e non retributiva, in quanto attribuita a causa delle infermità contratte per causa di servizio. Tale circostanza sarebbe stata pacificamente inferibile dall'originario atto attributivo dell'emolumento e, quindi, non suscettibile di modificazione mediante atti di autotutela, atteso il consolidarsi del legittimo affidamento dell'interessato. Infatti, al momento del N. 00571/2025 REG.RIC.
riconoscimento della pensione privilegiata questa era qualificata dalla stessa amministrazione come avente natura risarcitoria e non retributiva, circostanza che sarebbe stata dirimente nell'accettare la pensione privilegiata. Invece, il provvedimento impugnato aveva illegittimamente affermato la natura reddituale della pensione privilegiata, ritenendola perciò cumulabile con gli altri emolumenti percepiti ai fini del limite retributivo su indicato.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a conseguire integralmente, senza la trattenuta di cui all'art. 1, comma 489, della l. 157/2013, gli emolumenti spettanti.
3. Il Tar ha respinto i tre motivi di ricorso, ritenendo in sintesi che:
- la pensione privilegiata ha natura retributiva, secondo la più recente e preferibile giurisprudenza;
- il ricorrente non vantasse alcuna posizione di legittimo affidamento sulla qualifica dell'emolumento; ciò in quanto la stessa Corte dei conti sin da una pronuncia del 2004 aveva evidenziato come le pensioni privilegiate normali riconosciute per infermità dipendente da causa di servizio si atteggiassero a retribuzione differita con carattere reddituale a differenza delle pensioni di guerra che invece reintegrano unicamente la menomazione subita;
- neanche poteva invocarsi il decreto attributivo dell'emolumento, laddove alle avvertenze indicava la natura “risarcitoria dell'emolumento”; e ciò in quanto: 1) quel che rileva, in un provvedimento amministrativo, è il contenuto dispositivo o precettivo, non anche la qualificazione giuridica, essendo quest'ultima rimessa, in ultima analisi, al giudice; 2) per giunta, il menzionato decreto veniva annullato in autotutela dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo del decreto prot. -OMISSIS- del 2005, che non riportava, tra le avvertenze, il riferimento ad una certa interpretazione giurisprudenziale circa la natura della pensione privilegiata; analogamente, il successivo decreto 128962 del 2005, concessivo della pensione N. 00571/2025 REG.RIC.
privilegiata di terza categoria (così come i successivi decreti con cui, dopo varie vicende giudiziarie, veniva riconosciuta la pensione privilegiata di prima categoria), non conteneva alcun riferimento alla qualificazione giuridica dell'assegno;
- l'assenza di notifica dei decreti non li privava della loro efficacia;
- i decreti erano rimasti inoppugnati (anche, per quanto interessa, nella parte concernente la qualificazione della pensione privilegiata).
4. L'appello proposto avverso la sentenza, mediante tre articolati motivi di diritto, contesta le statuizioni di prime cure, chiedendone la riforma, e sostiene che gli emolumenti relativi alla pensione privilegiata non si cumulino allo stipendio di magistrato della Corte dei conti ai fini del tetto retributivo; dal che discenderebbe l'illegittimità della trattenuta operata dall'amministrazione mediante il provvedimento impugnato.
4.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, depositando un'articolata memoria difensiva, con cui hanno contestato le argomentazioni dell'appellante, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
4.2. Le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 5 giugno 2025, all'esito della quale, udita la discussione, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
5. L'appello è infondato e va respinto, per le seguenti motivazioni.
6. In punto di fatto deve ancora precisarsi quanto segue.
6.1. Nel 2002 il consigliere -OMISSIS- -OMISSIS- era immesso nel ruolo della magistratura contabile, a seguito di concorso pubblico, cessando, con il grado di colonnello, dal servizio presso il Corpo della Guardia di finanza. N. 00571/2025 REG.RIC.
6.2. Con decreto del Comando generale della Guardia di finanza n. 126841 del 5 aprile
2004 veniva riconosciuta all'appellante la pensione privilegiata per infermità contratta per causa di servizio.
6.3. Il ridetto decreto n. 126841 del 2004 veniva però annullato dal successivo decreto n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2005 di conferimento della pensione privilegiata di settima categoria; quest'ultimo atto non recava più l'avvertenza (contenuta nel precedente decreto n. 126841 del 2004), secondo cui “Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione Seconda Centrale di Appello nn.
134/1998, 167/1998, 362/2002 e Sezioni Riunite n. 17/2003/QM) che ha privilegiato il profilo della duplice valutazione dei servizi e della natura risarcitoria delle pensioni privilegiate, la totalità dei servizi valutati nel presente provvedimento formeranno oggetto di riunione ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, con quelli che l'interessato attualmente presta con iscrizione alla gestione separata Stato gestito dall'INPDAP.”.
6.4. La riportata avvertenza non era contenuta neppure nei successivi decreti della
Guardia di Finanza relativi al trattamento pensionistico, e precisamente: il decreto n.
128962 del 24 ottobre 2005, che riconosceva all'appellante la pensione privilegiata di terza categoria e recava la sola dicitura “Restano ferme le altre condizioni espresse nel decreto n. -OMISSIS- del 17.2.2005”; il decreto n. -OMISSIS- del 20 marzo 2009 col quale veniva conferita al consigliere -OMISSIS- la pensione privilegiata di seconda categoria; infine, i decreti n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2020 e n. -OMISSIS- del 26 aprile 2021 che riconoscevano all'appellante la pensione privilegiata di prima categoria.
6.5. Con il provvedimento impugnato in primo grado (avente ad oggetto
“comunicazione ai fini dell'applicazione del limite retributivo ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22.12.2011, n. 214 e relativo DPCM 23.3.2012, del comma 489, art 1, della legge N. 00571/2025 REG.RIC.
27.12.2013, n. 147 e del comma 1, art. 13, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e aggiornato con DPCM 25.07.2022. Riduzione competenze anno 2023”), il Segretario generale della Corte dei conti comunicava all'appellante che la pensione privilegiata di prima categoria, riconosciutagli col decreto della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 26 aprile 2021, vista la sua natura reddituale, doveva essere cumulata con gli altri emolumenti erogati dalle finanze pubbliche ai fini del raggiungimento del suddetto limite retributivo.
6.6. Rilevato il superamento del c.d. tetto retributivo previsto dalle norme richiamate,
l'amministrazione quindi tratteneva, come stabilito dall'art.1, comma 489, della legge
27 dicembre 2013 n. 147, dalle spettanze stipendiali, a decorrere dal mese di aprile
2023, l'eccedenza pari a complessivi euro 11.543,05, riducendo il trattamento accessorio, salvo conguaglio.
6.7. Ciò posto, deve qui rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui il Segretario generale della Corte dei conti ha disposto le ritenute stipendiali per le somme eccedenti il limite retributivo.
In tale prospettiva, va esaminata la natura giuridica della pensione privilegiata ordinaria riconosciuta all'appellante, trattandosi di questione presupposta rispetto alla decisione sull'oggetto del giudizio.
6.8. Non è, quindi, in discussione la determinazione del trattamento pensionistico dell'appellante, la quale è questione che si porrà, eventualmente, al momento della liquidazione della pensione.
6.9. Vanno dunque tenuti ben distinti i due profili: un conto è il dato oggettivo – che qui rileva – dello sforamento del c.d. tetto retributivo, che per legge non può essere superato (per cui, una volta acclarato che la pensione privilegiata ha natura di emolumento reddituale e non risarcitorio, l'importo annuo a tal titolo percepito è cumulabile ai fini del suddetto limite (che, all'epoca, dell'originario atto attributivo dell'emolumento, nel 2004, non era stata ancora introdotto); altro è la qualificazione N. 00571/2025 REG.RIC.
giuridica della pensione privilegiata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico che è questione impregiudicata (rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti).
7. Tanto premesso in fatto e così delineato il thema decidendum, può procedersi all'esame delle specifiche doglianze.
8. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto: “I. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione dell'art. 162 del d.p.r. n. 1092/73. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 ter del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, dell'art. 13 del d.l. 66/2014, conv. in l. 89/2014, dell'art. 1, comma 489, della l. 147/2013 e del principio di
“stabilità” del “rapporto amministrativo consolidato”. Violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, come succ. mod. ed int. incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione e carenza istruttoria”.
8.1. Secondo l'appellante, sulla base della consolidata giurisprudenza contabile, il trattamento di pensione privilegiata di cui è titolare avrebbe natura risarcitoria e non retributiva e, pertanto, non dovrebbe essere cumulato allo stipendio di magistrato della
Corte dei conti ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alle norme sopra richiamate.
Di conseguenza, sarebbe illegittimo il provvedimento segretariale impugnato in primo grado che, sul presupposto della natura reddituale della pensione privilegiata, ha disposto la trattenuta delle somme necessarie per ricondurre nel citato limite gli emolumenti corrisposti al ricorrente. Inoltre, a sostegno della natura risarcitoria della pensione privilegiata, l'appellante richiama il parere della Commissione del Pubblico impiego n. 361/1996 che aveva assimilato l'invalido per servizio all'invalido di guerra. N. 00571/2025 REG.RIC.
Sulla base di queste argomentazioni si sostiene, quindi, che la sentenza appellata abbia erroneamente qualificato sia il trattamento pensionistico che la posizione giuridica consolidata del dott. -OMISSIS-.
8.2. Le censure non sono fondate.
8.3. La pensione privilegiata spettante all'appellante ha natura reddituale.
8.4. Già all'epoca in cui il trattamento pensionistico privilegiato fu riconosciuto al dott. -OMISSIS-, nel 2004, la giurisprudenza della Corte dei conti aveva affermato reiteratamente la natura reddituale del suddetto trattamento, statuendo che “la giurisprudenza delle Supreme magistrature ha tenuto distinte le pensioni privilegiate normali dalle pensioni di guerra e tabellari, essendo le prime legate al pregresso rapporto di impiego, sì da conservare (nei limiti di operatività delle suindicate disposizioni) la natura di retribuzione differita propria delle pensioni normali e carattere reddituale e le seconde natura meramente risarcitoria della menomazione subita a causa di un servizio, non volontariamente assunto ma prestato per obbligo legalmente imposto (cfr. Corte costituzionale n. 373/1987, 431/1996; Corte di
Cassazione n. 987/1993; Consiglio di Stato n. 870/1990)” (Corte dei conti - Sez. II
App., sent. n. 239 del 2004; nello stesso senso, Sez. II App., sent. n. 21 del 2004; Sez.
I App., sent. n. 86 del 2004).
8.4.1. L'orientamento si è, nel tempo, consolidato.
Infatti, anche la più recente giurisprudenza della Corte dei conti (Corte dei conti – Sez.
I App., sent. n. 350 del 2013; nello stesso senso, ex multis, Sez. II App., sent. n. 85 del
2023; Sez. III App., n. 309 del 2022; Sez. App. Sicilia, sent. n. 16 del 2019; Sez. II
App., sent. n. 244 del 2017) ha distinto: - le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari che hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, sostitutive o integrative degli ordinari trattamenti pensionistici; - le pensioni di guerra che costituiscono un atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno N. 00571/2025 REG.RIC.
subito menomazioni nell'integrità fisica. Mentre le prime hanno natura reddituale, le seconde hanno natura risarcitoria. Successivamente, è stata riconosciuta natura risarcitoria anche alle pensioni privilegiate ordinarie c.d. “tabellari”, previste dall'articolo 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, così chiamate in quanto per il loro calcolo si fa riferimento alle tabelle normativamente definite, le quali vengono corrisposte a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, prestato obbligatoriamente ex art. 52, secondo comma, della Costituzione.
Quest'ultimo trattamento pensionistico, afferma la Corte costituzionale con sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, è «del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, 13 comma 2, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
8.5. Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato.
8.5.1. In particolare la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26912 del 2021, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva) ha specificato che “a differenza della pensione di guerra di natura risarcitoria, le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità
o lesioni per fatti di servizio hanno natura previdenziale, essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine del rapporto
d'impiego o di servizio e non si diversificano dall'ordinario trattamento di quiescenza se non nel quantum, in ragione della menomazione all'integrità personale derivante dal fatto di servizio. Pertanto, non è possibile enucleare nell'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale e, quindi, N. 00571/2025 REG.RIC.
l'intera pensione, avendo la causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro (Corte di cassazione, sent. n. 12092 del 1992). Di qui la negata irragionevolezza - come precisato nella pronuncia della Consulta - di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).”.
8.6. Pertanto, per le sopra esposte considerazioni, vanno confermate le statuizioni di prime cure secondo cui il trattamento riconosciuto al pubblico dipendente come pensione privilegiata per infortunio o malattia cagionato da causa di servizio è qualificato attualmente come retributivo, atteso che, sebbene in passato la giurisprudenza abbia avallato anche differenti interpretazioni, non v'è tuttavia ragione di discostarsi dalla più recente esegesi che, in coerenza con la ratio legis, ha qualificato come risarcitorie unicamente le pensioni di guerra e quelle per fatti occorsi durante il servizio militare di leva, ossia durante un servizio obbligatorio per legge (ex art. 52, comma 2 Cost.).
8.7. Non muta la natura del trattamento in parola l'autonoma qualificazione giuridica che l'amministrazione avrebbe attribuito con l'originario decreto di riconoscimento della pensione privilegiata.
Correttamente la sentenza appellata ha dunque ritenuto priva di rilevo detta circostanza: sia perché, in virtù del principio di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio; sia perché, in ogni caso, il decreto n. 126841 del 2004
è stato annullato in autotutela dall'amministrazione a mezzo del decreto n. 128962 del
2005 e l'avvertenza concernente la natura giuridica della pensione privilegiata, basata sulla più risalente interpretazione giurisprudenziale, contenuta nell'originario decreto, non è stata più riprodotta né in quello del 2005 (concessivo della pensione privilegiata N. 00571/2025 REG.RIC.
di terza categoria), né in nessuno dei successivi decreti, che non contenevano alcun riferimento alla qualificazione giuridica del trattamento pensionistico.
8.8. Come poi ha osservato la sentenza appellata, l'asserita mancata notifica dei due decreti del 2005 non priva gli stessi di efficacia. Del resto, come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, il decreto in questione deve ritenersi efficace, poiché è in forza di tale titolo che sono state erogate le somme incassate dall'appellante.
8.8.1. In ogni caso, quand'anche i decreti non siano stati notificati, il privato ben poteva ottenerli mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza: la mancata tempestiva attivazione ha determinato lo spirare del termine per la presentazione del ricorso, con conseguente inoppugnabilità degli stessi. In particolare, per quanto qui rileva, non è stato tempestivamente impugnato il decreto n. 128962 del 24 ottobre 2005; quest'ultimo atto, concessivo della pensione privilegiata di terza categoria, lasciava
“ferme le altre condizioni espresse nel decreto n. -OMISSIS- del 17.2.2005” e quindi, richiamando espressamente il precedente decreto di annullamento del provvedimento del 2004, incideva non solo sulla qualificazione giuridica del trattamento pensionistico privilegiato, ma anche sulla sua quantificazione.
8.8.2. Ebbene, l'appellante ha dedotto che il decreto del 2005 sarebbe inefficace in quanto sprovvisto del visto di legittimità, ovvero inesistente a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla notifica o, ancora, solo provvisoriamente efficace (per la sola parte che non riproduce l'avvertenza relativa alla natura dell'atto).
Poiché le censure mosse dal ricorrente al decreto del 2005, che ha annullato il decreto del 2004 contenente l'“avvertenza” relativa alla natura (“risarcitoria”) del trattamento pensionistico privilegiato, non attengono propriamente al rapporto pensionistico, ma ad un vizio dell'atto, che non ha ripercussioni né sulla spettanza né sul “quantum” del trattamento (questioni che, come si è precisato nelle premesse, esulano dall'oggetto del presente giudizio, vertente solo sulla legittimità del provvedimento segretariale N. 00571/2025 REG.RIC.
che ha ritenuto cumulabile l'emolumento pensionistico con lo stipendio del magistrato per il computo del limite retributivo), l'impugnazione di tale decreto andava proposta nei prescritti termini decadenziali.
Infatti, l'imprescrittibilità prospettata dall'appellante attiene al diritto a pensione e la prescrizione quinquennale attiene ai crediti relativi ai ratei; diverso è il regime dei vizi dell'atto, che non si riverberano, come nel caso, sulla spettanza e sulla quantificazione del trattamento pensionistico e che seguono, per l'impugnazione, il regime decadenziale proprio degli atti amministrativi.
8.9. Deve poi aggiungersi che neppure sono stati impugnati i decreti successivi che, modificando il solo quantum del trattamento pensionistico, lasciavano, tuttavia, immutato l'annullamento del decreto del 2004 per il profilo della natura giuridica del trattamento pensionistico.
9. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso in appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, non sono fondati.
9.1. Con tali mezzi si contesta la sentenza per: “II. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione di legge, violazione del legittimo affidamento, violazione artt. 3 e
97, 1° comma, della costituzione. Incompetenza”; “III. Error in iudicando.
Motivazione erronea. Eccesso di potere, violazione del principio di affidamento quale aspetto fondamentale all'interno dell'ordinamento UE e per tutela della «stabilità» degli atti amministrativi”.
9.2. In particolare, l'appellante lamenta, sotto diverse angolazioni, la lesione del legittimo affidamento, quale principio immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e, quindi, anche nell'ambito della materia pensionistica di privilegio, nonché costituente un aspetto fondamentale dell'ordinamento comunitario; lamenta altresì violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di eguaglianza e di ragionevolezza. N. 00571/2025 REG.RIC.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il legittimo affidamento sarebbe connesso alla qualificazione giuridica “risarcitoria” della pensione privilegiata ordinaria, attribuita dall'amministrazione con l'originario decreto del 2004.
Tale qualificazione, sulla quale l'appellante aveva confidato e che sarebbe stata determinante nella decisione di accettare il trattamento pensionistico in questione, non avrebbe potuto essere modificata dal provvedimento del Segretariato generale, che, sulla scorta della natura reddituale della pensione privilegiata, l'aveva considerata un reddito da cumulare con lo stipendio di magistrato contabile ai fini del calcolo del tetto retributivo.
9.3. Le riassunte censure non possono essere accolte.
9.4. In primo luogo, deve essere qui ribadito che l'interpretazione delle disposizioni in esame – anche al momento del primo riconoscimento della pensione privilegiata – non era in alcun modo consolidata, oscillando tra la tesi della natura retributiva oppure risarcitoria. Infatti, come sopra esposto, la stessa Corte dei conti già nel 2004 aveva evidenziato come le pensioni privilegiate normali riconosciute per infermità dipendente da causa di servizio si atteggiassero a retribuzioni differita con carattere reddituale, a differenza delle pensioni di guerra che invece reintegrano unicamente la menomazione subita (Corte dei conti, sez. II d'App., n. 239 del 2004).
9.4.1. Conseguentemente, già per tale ragione, non può ragionevolmente invocarsi un legittimo affidamento in capo al ricorrente sulla qualifica dell'emolumento in parola: difatti, come ben rilevato dalla sentenza appellata, l'oggettiva variabilità delle interpretazioni giurisprudenziali non può determinare la necessità di seguire una certa interpretazione solo perché reputata più favorevole all'interessato.
9.5. In secondo luogo, come correttamente chiarito dalla pronuncia appellata, non vi
è alcuna correlazione tra la scelta dell'appellante di accettare l'emolumento e la natura del trattamento pensionistico privilegiato, poiché, al momento in cui l'appellante transitava nei ruoli della magistratura contabile e, nel contempo, accettava la pensione N. 00571/2025 REG.RIC.
privilegiata, non era ipotizzabile l'applicazione di un tetto retributivo per i dipendenti pubblici, introdotto soltanto nel 2011.
9.6. In terzo luogo, va escluso che il provvedimento del Segretariato generale abbia modificato la natura giuridica della pensione fruita dal ricorrente da “risarcitoria” a
“reddituale”, in violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90.
Infatti, il provvedimento segretariale non ha inciso in alcun modo sul trattamento pensionistico dell'appellante, ma, quale effetto vincolato in applicazione di sopravvenute norme di legge, ha solo disposto una riduzione delle competenze stipendiali, per l'anno 2023, in ragione dell'applicazione del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del
2011.
9.6.1. Va poi aggiunto anche a tale riguardo – assumendo la circostanza rilievo decisivo ai fini della insussistenza, in concreto, di un legittimo affidamento - che il decreto del 2004 è stato annullato dal successivo decreto n. -OMISSIS- del 17 febbraio
2005, che, significativamente, non recava più l'avvertenza sulla natura “risarcitoria” della pensione privilegiata ordinaria dell'appellante; avvertenza che neppure si rinveniva in tutti i successivi decreti relativi al medesimo trattamento.
Tali decreti, non tempestivamente impugnati, non possono essere messi in discussione per quanto qui interessa, ovvero quanto alla qualificazione della pensione privilegiata ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento segretariale che ha applicato la normativa sul c.d. tetto retributivo.
9.6.2. Conseguentemente, reputando corretta la qualificazione della pensione privilegiata riconosciuta al ricorrente (alla quale i predetti decreti hanno assegnato natura retributiva), legittimamente il Segretariato generale della Corte dei conti riduceva il trattamento economico al fine di adeguarlo al limite previsto dalla legge.
9.7. Non sussiste, dunque, l'asserita violazione del principio del legittimo affidamento. N. 00571/2025 REG.RIC.
Come detto, l'atto impugnato in questa sede giurisdizionale è stato adottato in applicazione vincolata di una norma di legge che si impone alla pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro e che afferisce alla concreta gestione del rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.
In quanto frutto di mera attività ricognitiva della disciplina di legge e puramente inteso all'automatica applicazione della stessa, l'atto segretariale rientra nell'attività
(vincolata) di verifica della conformità al limite retributivo imposto dalla normativa vigente.
9.8. Neppure può ritenersi lesiva del legittimo affidamento dell'appellante la normativa sopravvenuta in applicazione della quale il Segretario generale della Corte dei conti ha operato la riduzione del trattamento stipendiale.
Pur se il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali del diritto eurounitario, ciò non toglie che la sfera d'applicazione di tale principio non può tuttavia essere estesa fino a rendere impossibile, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore, senza assunzione di alcun obbligo nei confronti della pubblica amministrazione (si veda, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio
2021, n. 1666).
9.9. Per quel che riguarda, invece, la doglianza di lesione del legittimo affidamento per la compressione di un'aspettativa qualificata e ormai consolidata, come già statuito da Consiglio di Stato, VII, n. 2129 del 1° marzo 2023 (che in giudizio su analoga fattispecie ha escluso tanto la sussistenza di “un legittimo affidamento a giovarsi a tempo indeterminato sia del trattamento pensionistico che di quello retributivo, in virtù dell'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali”, quanto la violazione del principio di certezza del diritto, intesa quale “esatta conoscenza da parte del destinatario dell'obbligo di contenuto finanziario impostogli”) la stessa trova confutazione nei seguenti passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 N. 00571/2025 REG.RIC.
del 2017, che si ritiene opportuno riportare per esteso e che sono senz'altro estensibili al caso ora in esame:
«9.6.5. - Deve dunque negarsi che le disposizioni censurate realizzino arbitrarie e non proporzionate restrizioni, tenuto conto delle già enunciate esigenze di riordino e contenimento della spesa pubblica.
9.7.- Del pari, sulla base delle medesime considerazioni, si può anche escludere
l'addotta violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in linea con quanto costantemente affermato dalla Corte EDU nel verificare il rispetto della citata norma convenzionale: può dirsi, infatti, salvaguardato il giusto equilibrio che la disposizione in oggetto impone tra l'interesse generale della comunità, perseguito dall'intervento statale, e l'obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona, incisi dall'intervento ablativo realizzato dalle norme scrutinate (ex plurimis, da ultimo, sentenza della Corte EDU 17 novembre 2015, Preite contro Italia, paragrafo
44).
9.7.1. Va ribadito che secondo la Corte EDU, le ragioni di contenimento della spesa pubblica integrano il requisito del legittimo interesse generale, il quale, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo, può giustificare l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei “beni” tutelati dalla citata disposizione convenzionale, tra questi comprese, soprattutto in materia retributiva e previdenziale, anche le aspettative legittime legate a prestazioni dal contenuto patrimoniale (da ultimo, sentenza 15 aprile 2014, NE ed altri contro Italia, paragrafo 48). Per altro verso, va ricordato che la stessa Corte riconosce che le autorità nazionali sono generalmente nella migliore posizione per decidere cosa sia di pubblico interesse nell'attuazione degli interventi che, come quello di specie, sono finalizzati alla riduzione della spesa pubblica in ragione della particolare situazione economica in cui sono maturati (sentenza 19 giugno 2012, KI contro Georgia, paragrafo
76; sentenza 20 marzo 2012, Panfile contro Romania, paragrafi 11 e 21). N. 00571/2025 REG.RIC.
9.7.2.- Si è già anticipato che le misure adottate non sono né irragionevoli né arbitrarie; non impongono, in particolare, oneri eccessivi alla categoria interessata.
Non viene messo in crisi, dunque, il ragionevole rapporto di proporzionalità che deve correre tra mezzi impiegati e fini perseguiti. E ciò ancor di più considerando il già evidenziato ampio margine di apprezzamento che la Corte EDU suole riconoscere al singolo Stato nella individuazione sia delle modalità di attuazione delle misure di politica economica o sociale, sia delle conseguenze correlate alla realizzazione degli obiettivi all'uopo fissati, così che, soprattutto in presenza di risorse statali limitate, solo le scelte del legislatore manifestamente prive di ragionevole fondamento possono dar luogo al vulnus paventato dai rimettenti (sentenza del 24 giugno 2014,
Silverfunghi ed altri contro Italia, paragrafi 103 e 105; sentenza 8 ottobre 2013, Da
Conceição US e altro contro TO, paragrafo 22)».
10. In conclusione, l'appello va respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, stante la complessità e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00571/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IP, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN CO IP
IL SEGRETARIO N. 00571/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.