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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1108/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1108/2016
TRA
difeso dall'avv. MARTELLI FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dai prof.ri avv.ti ANGELO PANDOLFO e SILVIA LUCANTONI
nonché
Contr
, rappresentata e difesa dall'avv. VARI' PASQUALE
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato nei termini di legge, il dott. proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. cartella 13920150004862344000,
a suo dire mai notificata, relativa al contributo soggettivo, integrativo e di maternità previso dalla Controparte_1
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva
[...]
l'irregolarità della notifica della cartella e l'illegittimità del credito, sostenendo di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
1 Commercialisti, in quanto, con delibera n. 432 del 27/09/2007, la Controparte_1
stessa aveva dichiarato la sua non iscrivibilità per incompatibilità.
2. Tuttavia, solo in data 21/07/2011, la comunicava al dott. la sua CP_1 Pt_1 iscrizione d'ufficio, retrodatandola al 01/01/2006. In data 05/03/2013, la CP_1
provvedeva a iscrivere a ruolo somme relative ai contributi dovuti per gli anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
3. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo che il ricorrente aveva presentato domanda di
[...]
iscrizione alla Cassa con decorrenza 01/01/1997. Tuttavia, sulla base di documentazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, la rilevava la possibile CP_1
sussistenza di cause di incompatibilità, in quanto il ricorrente risultava socio amministratore della società MAGIP SNC di Controparte_3
4. Per tale ragione, la richiedeva all'Ordine dei Dottori Commercialisti di CP_1
Roma, in data 31/01/2001, una verifica sull'effettiva incompatibilità del ricorrente. Con successiva comunicazione dell'11/07/2005, la reiterava la CP_1 richiesta di accertamento. Con provvedimento dell'11/06/2007, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Roma accertava la sussistenza di una causa di incompatibilità all'esercizio della professione, in ragione della carica di socio amministratore della suddetta società.
5. Di conseguenza, la deliberava di accertare l'esercizio della professione in CP_1
condizioni di incompatibilità per il periodo 1996-2004, escludendo la possibilità di iscrizione per tale arco temporale. L'incompatibilità cessava ad ottobre 2005 e, da quel momento, il ricorrente risultava iscrivibile quindi decorreva la sua iscrizione alla già avanzata in data CP_1
6. Si costituiva in giudizio anche Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda.
7. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.5.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare, si rileva la sussistenza di un parziale doppio giudicato con riferimento ai contributi oggetto di una precedente cartella, già scrutinati e decisi con Sentenza di questo Tribunale n. 481/25. Le motivazioni poste a fondamento di quel precedente provvedimento risultano pienamente sovrapponibili – per
2 presupposti di fatto e profili giuridici – a quelle rilevanti nel presente giudizio, sì da rendere opportuno richiamarne l'impostazione e gli esiti decisori, in ossequio ai principi di coerenza e uniformità del giudicato.
9. Dall'analisi della documentazione agli atti emerge che il dott. ha Parte_1
volontariamente presentato domanda di iscrizione alla e non ha mai CP_1 richiesto né la sospensione né la revoca della propria iscrizione. L'unico periodo in cui la sua iscrizione è stata esclusa è stato dal 1996 al 2004, a causa di incompatibilità accertata con delibera dell'Ordine dei Commercialisti di Roma.
10. Dal 2005, cessata la causa di incompatibilità, il ricorrente risultava iscrivibile e, di fatto, è stato iscritto d'ufficio dalla a decorrere dal 01/01/2006, senza che vi CP_1 fosse mai stata successivamente una revoca o una cancellazione dell'iscrizione.
11. Di conseguenza, il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi previdenziali per gli anni oggetto della cartella impugnata. L'atto impugnato risulta pertanto legittimo e il credito contributivo dovuto.
12. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. Rigetta il ricorso proposto dal dott. ; Parte_1
2. Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 13920150004862344000;
3. Compensa le spese di lite
Così deciso, 7.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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