Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2022, proposto da
Pronto Gold PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registro di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
della comunicazione del 1 marzo 2019, PG 0116385/2019 del 13/03/2019 avente ad oggetto “Intervento edilizio in via Vittor Pisani n. 12 - pratica n. 6967/2010 - oneri urbanistici e costo di costruzione”, con la quale l’amministrazione invitava la società al pagamento della somma di euro 15.423,61 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costi di costruzione;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, allo stato anche non conosciuti e segnatamente il rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 19 febbraio 2019 ivi richiamato e l’atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20220430500572299902303 del 28 marzo 2022, notificato il 6 aprile u.s. dalla Direzione Specialistica Incassi e Riscossione del Comune di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 778/2022 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa AU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato in data 6 giugno 2022 e depositato l’8 giugno successivo, Pronto Gold PA, quale incorporante della Melzo 16 Srl, impugna l’atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20220430500572299902303 del 28/03/2022, notificatole il 6/04/2022 dalla Direzione Specialistica Incassi e Riscossione del Comune di Milano. Contemporaneamente contesta la presupposta comunicazione del Comune di Milano del 1 marzo 2019 (PG 0116385/2019 del 13/03/2019), avente ad oggetto l’invito al pagamento di ulteriori euro 15.423,61 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costi di costruzione relativi all’intervento edilizio in via Vittor Pisani n. 12 (pratica n. 6967/2010, già PG 651556/2010).
2. In particolare, l’intervento edilizio per cui è richiesto il contributo di costruzione consiste nel recupero di superfici al piano seminterrato ex art. 2 L.R. 13/2009 dell’edificio di via Vittor Pisani n. 12 e veniva realizzato a seguito di DIA del 06/05/2010 (PG 371239/2010) e successiva Super DIA in variante del 25/08/2010 (PG 651556/2010), con comunicazione di fine lavori presentata con atto PG 953760/2011 del 03/03/2011.
Nella comunicazione del 13 marzo 2019 (cfr. doc. 2 del Comune), il Comune precisava che il contributo di costruzione auto-liquidato dalla società era inferiore al dovuto e invitava al pagamento della differenza, come da conteggio del rapporto dell’Unità oneri di urbanizzazione (cfr. doc. 3 del Comune), nel quale si evidenziava che « la parte non ha provveduto a quantificare gli oneri di urbanizzazione con le tariffe degli uffici ».
3. Avverso gli atti predetti, la società articola due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo deduce l’invalidità della notifica del presupposto atto del 2019 e la conseguente prescrizione decennale del credito del Comune riferito alla IA del 2010.
In dettaglio, la società ricorrente afferma di aver avuto conoscenza dell’atto del 13/03/2019 solo a seguito di accesso agli atti dell’8/04/2022, mentre la notifica effettuata in data 19/03/2019 a mezzo dell’operatore privato XI PA non sarebbe regolare – poiché la firma apposta sulla relata non apparterrebbe né all’amministratore, né al portiere dello stabile autorizzati al ritiro. Conclude quindi rappresentando di aver promosso innanzi al Tribunale ordinario di Milano una querela di falso nei confronti dell’operatore della società privata notificante, iscritta al n. R.G. 22143/2022.
Ulteriormente, l’atto del marzo 2019 sarebbe invalido per avere il Comune fatto ricorso alla società privata XI, la quale avrebbe conseguito la licenza per l’attività di notificazione soltanto nel maggio 2019.
3.2. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, attiene alla determinazione del contributo di costruzione da parte del Comune, che avrebbe erroneamente considerato superfici non rilevanti, quali il disimpegno antistante il caveau.
4. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, in data 10 giugno 2022, per resistere al ricorso.
5. La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta da questo Tar con ordinanza n. 778 del 5 luglio 2022.
6. In vista dell’udienza di trattazione di merito, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande.
In particolare, il Comune di Milano ha depositato ( sub doc. 7) la sentenza n. 4 del 2 gennaio 2024 con la quale il Tribunale ordinario di Milano si pronuncia sulla querela di falso proposta nel ricorso avente R.G. n. 22143/2022, dichiarando estinto il giudizio instaurato avverso FO Srl e improcedibile la nuova domanda di querela di falso nei confronti del Comune di Milano.
7. Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato tenutasi in data 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Pregiudizialmente in rito, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. Secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per il contributo di costruzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza (cfr., nella giurisprudenza della Sezione, T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 5 febbraio 2021, n. 352; id. , 13 ottobre 2020, n. 1888; id ., 23 luglio 2020, n. 1418; id ., 18 giugno 2020, n. 1109; id ., 10 maggio 2018, n. 1242).
Deve inoltre richiamarsi la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 30 agosto 2018, la quale ha ribadito che “ il contributo per gli oneri di urbanizzazione, per quanto non abbia natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, e che «per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione , secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2006, n. 2228) . L’affermazione secondo cui il contributo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale imposta e rientra a tale titolo nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico in quanto necessariamente legata al rilascio del titolo edilizio, tuttavia, non comporta ex se che i relativi atti di determinazione abbiano necessariamente carattere autoritativo, si colorino, per così dire, di imperatività e siano espressione di potestà pubblicistica. Il privato che intende ottenere il permesso di costruire ha avanti a sé la scelta di corrispondere il contributo di costruzione o di rinunciare al rilascio del titolo. Effettuata questa scelta, che comporta la necessaria corresponsione del corrispettivo di diritto pubblico, il pagamento di questo, esclusa pacificamente la sua natura tributaria, non può che costituire l’oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, disciplinato dalle norme di diritto privato, come prescrive l’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, salvo che la legge disponga diversamente ”.
Considerato che il pagamento del contributo di costruzione costituisce oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, a ciò consegue la non necessarietà di una rituale (tempestiva) impugnazione del provvedimento avente ad oggetto la quantificazione del medesimo e la richiesta di pagamento – nel caso di specie la comunicazione del 2019 –, non avendo l’atto natura autoritativa nemmeno sotto tale profilo.
9. Conseguentemente deve essere riqualificata la domanda della ricorrente nella parte in cui domanda l’«annullamento» della comunicazione del 2019, sostanzialmente chiedendo invece l’accertamento dell’intervenuta prescrizione (I motivo) e della non debenza della somma (II motivo).
10. Sempre in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla ricorrente in data 22 settembre 2025 alle ore 19.52 del giorno di scadenza, quindi oltre il termine delle ore 12 come dettato dall’art. 73 c.p.a. e dall’art. 4 delle disp. att. c.p.a. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1690; id ., 24 maggio 2018, n. 3136: « Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha infatti previsto che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”. Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante. Concretizzando tale principio nella pratica: a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente ») .
11. Operate tali precisazioni, si può esaminare il merito del ricorso, che è infondato.
12.1. Come eccepito dal Comune con memoria del 22 settembre 2025, il primo motivo di ricorso è divenuto parzialmente improcedibile a seguito dell’estinzione del giudizio per querela di falso.
Rinunciando al giudizio per querela di falso, la parte ricorrente non può fondatamente insistere nella propria tesi secondo cui la notifica dell’atto del marzo 2019 – valida ai fini dell’interruzione del termine decennale di prescrizione – non sia andata a buon fine.
12.2. Residua, sempre in ordine al primo motivo, la tesi dell’ulteriore invalidità della notifica dell’atto in quanto affidata alla società XI PA che non sarebbe stata a ciò abilitata.
Anche questo profilo di censura è infondato.
Già all’epoca dei fatti, l’invio di raccomandate da parte della pubblica amministrazione rientrava in un servizio postale "non riservato" e come tale erogabile anche da operatori postali alternativi; essendo poi l’atto in questione un provvedimento diverso da un atto giudiziario o da un verbale sanzionatorio per violazioni del Codice della Strada, non era nemmeno necessaria una licenza abilitativa del fornitore, la quale era richiesta (art. 1, comma 57, lett. c, Legge 4 agosto 2017 n. 124) solo per gli atti predetti.
13. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la ricorrente deduce infine l’erroneità del calcolo dell’amministrazione comunale.
In particolare, allegando la relazione di un tecnico di fiducia (doc. 11 della ricorrente), afferma che – nonostante in linea generale sia corretto includere il disimpegno nel calcolo della superficie lorda (Sl) – nel caso di specie il disimpegno antistante il caveau non dovrebbe essere computato perché tale porzione di magazzino resterebbe a uso deposito e non avrebbe mutato destinazione d’uso e poiché lo spazio non sarebbe agibile.
13.1. Va ricordato anzitutto che l’intervento in questione non riguarda il mutamento di destinazione d’uso e dunque sono inconferenti i rilievi sul punto svolti da parte ricorrente.
Invece, l’operazione edilizia riguarda il recupero di superfici “ anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi ” ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 13/2009 ed è consistita in una diversa distribuzione degli spazi interni nel negozio presente al piano terreno e al piano interrato, la realizzazione di ripostiglio in quota al piano interrato e di un deposito di sicurezza in c.a., la demolizione e rifacimento di soppalco condonato al piano terreno, realizzazione di servizi igienici al piano terreno ed interrato, modifiche alle vetrine fronte San Gregorio. Complessivamente l’intervento ha determinato un incremento di Sl al piano interrato di mq 95,10.
13.2. Ciò premesso sulla descrizione e natura dell’intervento, deve essere condivisa la tesi del Comune secondo cui, in ragione del ricorso a una normativa in deroga ai regolamenti edilizi – che consentiva l’utilizzo del patrimonio esistente anche attraverso il recupero di superfici eccedenti quelle proprie assegnate dalla strumentazione urbanistica – ai fini del computo del contributo di costruzione si debba fare riferimento all’intera superficie del piano interrato che ha determinato l’incremento di superficie, senza esclusione di superfici accessorie o disimpegni.
Nel caso di specie, poi, dall’esame delle tavole allegate alla IA (cfr. doc. 6 della ricorrente) emerge la piena accessibilità e utilizzo degli spazi del piano interrato, incluso il disimpegno, collegato al resto degli spazi e strumentali all’accesso al caveau.
13.3. Per le ragioni già enunciate sulla deroga ai regolamenti, non sono nemmeno condivisibili i richiami della ricorrente all’esclusione dal computo della Sl degli spazi non abitabili o agibili ai sensi del regolamento edilizio del 1999.
14. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
15. Le spese di giudizio devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e del tempo trascorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA ZU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AU AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AT | VA ZU |
IL SEGRETARIO