TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 62
TAR
Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità della notifica dell'atto del 2019 e prescrizione del credito

    Il giudice rileva che la giurisdizione è del giudice amministrativo e che il contributo di costruzione costituisce un rapporto obbligatorio ordinario, non richiedendo l'impugnazione formale dell'atto di quantificazione. Inoltre, dichiara parzialmente improcedibile il motivo a seguito dell'estinzione del giudizio per querela di falso promosso dalla ricorrente, venendo meno la contestazione sulla validità della notifica. Viene altresì rigettata la tesi sull'invalidità della notifica per affidamento a società privata non abilitata, poiché all'epoca dei fatti il servizio postale non era riservato e non era richiesta licenza per la tipologia di atto in questione.

  • Rigettato
    Erronea determinazione del contributo di costruzione

    Il giudice osserva che l'intervento edilizio riguardava il recupero di superfici in deroga alle previsioni quantitative, con una diversa distribuzione degli spazi interni e la realizzazione di nuovi volumi. Viene condivisa la tesi del Comune secondo cui, in ragione della normativa in deroga, si debba fare riferimento all'intera superficie del piano interrato che ha determinato l'incremento, senza esclusioni di superfici accessorie. Viene inoltre accertata la piena accessibilità e utilizzo degli spazi del piano interrato, incluso il disimpegno, e si ritiene inconferenti i rilievi sull'inagibilità o non abitabilità ai sensi del regolamento edilizio, data la natura dell'intervento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 62
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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