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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 15675/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI DI
ND MA DI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15675/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. WILMA MARIOTTI Parte_1 C.F._1
e
AG IA (c.f. ), con l'avv. LAURA BECCAGUTTI e l'avv. C.F._2 DANIELA GHIRARDELLI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre nell'abitazione famigliare a Capo di Ponte (Bs), via Colombera n.22D.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi pagina 1 di 4 di convivenza.
I ricorrenti manifestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano in tal senso a formalizzare le relative dichiarazioni presso le competenti autorità, ove richiesto.
B) Il sig. AG, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé i figli il mercoledì sera dalle 19/19:30 fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli a week-end alternati dalle ore 14:00 del sabato fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Si precisa al riguardo che i ricorrenti individuano quale luogo prevalente per prendere e riportare i figli alla madre la loro residenza in Capo di Ponte (Bs) in Via Colombera n.22/d, ad eccezione dei casi in cui le esigenze dei minori e/o dei genitori, giustificate e concordate, richiedano luoghi diversi.
C) Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno ugual tempo con entrambi i genitori e pertanto trascorreranno una settimana con il padre che verrà alternata, di anno in anno, tra i genitori dal
23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno 2025 il primo periodo Per_1
e rimarranno con il padre che li porterà alla sig.ra alle ore 18:00 del 30 dicembre ed il Per_2 Pt_1 secondo periodo con la mamma.
Relativamente alle vacanze pasquali, il sig. AG potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la metà comprendente la domenica di Pasqua con quella comprendente il lunedì dell'Angelo. Si dà atto che per quest'anno i figli trascorreranno il primo periodo
(dal 17 al 20 aprile) con la mamma ed il secondo (dal 21 alle ore 9:00 al 27 aprile) con il padre;
per gli anni successivi varrà, parimenti, la regola dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori.
In ordine alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive;
si precisa al riguardo che, per esigenze lavorative, il sig. AG, probabilmente terrà
i figli con sé soltanto due settimane non consecutive, riservandosi comunque ogni anno il diritto di decidere in base alla propria attività lavorativa. Quando i figli trascorreranno le vacanze con un genitore, il week-end successivo al rientro sarà sempre con l'altro genitore.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno. Le ulteriori festività seguiranno il calendario ordinario.
D) Il Sig. AG si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, la somma complessiva di € 500,00
(€ 250,00 per figlio) e da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente pagina 2 di 4 ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente codice IBAN [...], entro e Pt_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
L'Assegno Unico Universale verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
E) Le spese straordinarie, comprensive degli oneri per la scuola materna, sono ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
F) Il sig. AG, al momento del rogito notarile di cui punto successivo, trasferirà la propria residenza altrove e rilascerà libero da ogni effetto personale, con consegna delle relative chiavi/telecomandi alla sig.ra il box dell'immobile sito in Capo di Ponte (Bs), via Colombera Pt_1
n.22/D.
G) I genitori con il presente atto a definizione di ogni questione economica e patrimoniale, compreso ogni rapporto di dare/avere tra i ricorrenti, previo benestare del Giudice Tutelare, si impegnano ad intestare l'abitazione in Capo di Ponte (Bs), via Colombera n.22/D, nel più breve tempo possibile, nel seguente modo: il 50% di proprietà del sig. AG verrà intestato in parti uguali ai figli e Per_1
mentre per quanto concerne il 50% di proprietà della sig.ra i figli saranno titolari del Per_2 Pt_1 diritto di nuda proprietà e contestualmente verrà costituito in capo alla sig.ra il diritto di usufrutto Pt_1
(sulla sua quota del 50%). Tutti ogli oneri relativi al presente capoverso (quali, ad esempio, preventiva autorizzazione giudiziaria, rogito notarile, eventuali perizie e/o interventi di tecnici), si intendono integralmente a carico del Sig. AG IA.
H) I ricorrenti, indipendentemente dall'assetto proprietario di cui sopra, si impegnano in via congiunta a gestire e sostenere economicamente ed in egual misura, ogni iniziativa, stragiudiziale e giudiziale, dovesse rendersi necessaria in punto alla responsabilità del costruttore/venditore per vizi e/o difetti dell'immobile, già adibita a casa familiare, nonché per opere da ultimare”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2025, e AG Parte_1
IA, premesso di essere genitori di nato il [...] e di nata Persona_3 Persona_4 il 30/06/2020, domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 ***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI DI
ND MA DI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15675/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. WILMA MARIOTTI Parte_1 C.F._1
e
AG IA (c.f. ), con l'avv. LAURA BECCAGUTTI e l'avv. C.F._2 DANIELA GHIRARDELLI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre nell'abitazione famigliare a Capo di Ponte (Bs), via Colombera n.22D.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi pagina 1 di 4 di convivenza.
I ricorrenti manifestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano in tal senso a formalizzare le relative dichiarazioni presso le competenti autorità, ove richiesto.
B) Il sig. AG, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé i figli il mercoledì sera dalle 19/19:30 fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli a week-end alternati dalle ore 14:00 del sabato fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Si precisa al riguardo che i ricorrenti individuano quale luogo prevalente per prendere e riportare i figli alla madre la loro residenza in Capo di Ponte (Bs) in Via Colombera n.22/d, ad eccezione dei casi in cui le esigenze dei minori e/o dei genitori, giustificate e concordate, richiedano luoghi diversi.
C) Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno ugual tempo con entrambi i genitori e pertanto trascorreranno una settimana con il padre che verrà alternata, di anno in anno, tra i genitori dal
23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno 2025 il primo periodo Per_1
e rimarranno con il padre che li porterà alla sig.ra alle ore 18:00 del 30 dicembre ed il Per_2 Pt_1 secondo periodo con la mamma.
Relativamente alle vacanze pasquali, il sig. AG potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la metà comprendente la domenica di Pasqua con quella comprendente il lunedì dell'Angelo. Si dà atto che per quest'anno i figli trascorreranno il primo periodo
(dal 17 al 20 aprile) con la mamma ed il secondo (dal 21 alle ore 9:00 al 27 aprile) con il padre;
per gli anni successivi varrà, parimenti, la regola dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori.
In ordine alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane di cui due anche consecutive;
si precisa al riguardo che, per esigenze lavorative, il sig. AG, probabilmente terrà
i figli con sé soltanto due settimane non consecutive, riservandosi comunque ogni anno il diritto di decidere in base alla propria attività lavorativa. Quando i figli trascorreranno le vacanze con un genitore, il week-end successivo al rientro sarà sempre con l'altro genitore.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno. Le ulteriori festività seguiranno il calendario ordinario.
D) Il Sig. AG si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, la somma complessiva di € 500,00
(€ 250,00 per figlio) e da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente pagina 2 di 4 ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra al seguente codice IBAN [...], entro e Pt_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
L'Assegno Unico Universale verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
E) Le spese straordinarie, comprensive degli oneri per la scuola materna, sono ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
F) Il sig. AG, al momento del rogito notarile di cui punto successivo, trasferirà la propria residenza altrove e rilascerà libero da ogni effetto personale, con consegna delle relative chiavi/telecomandi alla sig.ra il box dell'immobile sito in Capo di Ponte (Bs), via Colombera Pt_1
n.22/D.
G) I genitori con il presente atto a definizione di ogni questione economica e patrimoniale, compreso ogni rapporto di dare/avere tra i ricorrenti, previo benestare del Giudice Tutelare, si impegnano ad intestare l'abitazione in Capo di Ponte (Bs), via Colombera n.22/D, nel più breve tempo possibile, nel seguente modo: il 50% di proprietà del sig. AG verrà intestato in parti uguali ai figli e Per_1
mentre per quanto concerne il 50% di proprietà della sig.ra i figli saranno titolari del Per_2 Pt_1 diritto di nuda proprietà e contestualmente verrà costituito in capo alla sig.ra il diritto di usufrutto Pt_1
(sulla sua quota del 50%). Tutti ogli oneri relativi al presente capoverso (quali, ad esempio, preventiva autorizzazione giudiziaria, rogito notarile, eventuali perizie e/o interventi di tecnici), si intendono integralmente a carico del Sig. AG IA.
H) I ricorrenti, indipendentemente dall'assetto proprietario di cui sopra, si impegnano in via congiunta a gestire e sostenere economicamente ed in egual misura, ogni iniziativa, stragiudiziale e giudiziale, dovesse rendersi necessaria in punto alla responsabilità del costruttore/venditore per vizi e/o difetti dell'immobile, già adibita a casa familiare, nonché per opere da ultimare”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2025, e AG Parte_1
IA, premesso di essere genitori di nato il [...] e di nata Persona_3 Persona_4 il 30/06/2020, domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 ***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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