TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rita CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5260/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI PIER ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIARETTI Controparte_1 P.IVA_2
LE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Ogni altra e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto,
In via preliminare stante l'incompetenza del Tribunale adito a decidere sulla domanda monitoria, per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale, dichiararsi
l'improponibilità/inammissibilità dell'azione monitoria e revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandone la nullità;
Nel merito pagina 1 di 6 accogliersi, per i motivi di cui in premessa, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi
l'impugnato decreto ingiuntivo, dichiarandosi il medesimo privo di ogni efficacia, mandando assolta la società opponente da ogni e qualsivoglia domanda azionata nei suoi confronti, anche ed in primis in ragione della incompetenza del Tribunale adito;
in via di subordine, riportarsi comunque il tasso di interesse nell'alveo degli accordi contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare l'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria in quanto non meritevole di trovare applicazione nel caso di specie in assenza di una effettiva controversia fra le parti da devolvere ad un Collegio Arbitrale e per le ragioni tutte dedotte in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da poiché Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 795/2025 (R.G. 1790/25) limitando gli interessi moratori al tasso previsto convenzionalmente dalle parti nella misura del 5,5% annuo;
In ogni caso: con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla condanna della parte opponente alla refusione alla parte opposta delle spese legali di lite oltre alle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
In virtù di quanto sopra dedotto e rilevato, l'opposto presenta altresì Istanza di Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 795/2025, ai sensi dell'art.
648 c.p.c. limitando gli interessi moratori al tasso previsto convenzionalmente dalle parti nella misura del 5,5% annuo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 795/2025 emesso dal Tribunale di Bologna il 05.03.2025, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.152,03, in relazione al preteso credito vantato dalla società ricorrente, derivante dalle fatture emesse a fronte di attività di consulenza tecnica svolta su incarico della debitrice. pagina 2 di 6 Nell'atto di citazione esponeva che le fatture azionate nel procedimento monitorio erano Parte_1 state emesse con riferimento al contratto di fornitura del 31.05.2023, mediante il quale parte attrice aveva incaricato di svolgere attività di consulenza tecnica sulla base di Controparte_1 specifici ordini di volta in volta comunicati, nel periodo di efficacia del contratto dall'01.06.2023 al
31.05.2025, fungendo l'accordo quale contratto quadro, nell'ambito del quale affidava specifici Pt_1 incarichi tecnici a previa approvazione della relativa proposta economica. Controparte_1
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in forza di clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di fornitura;
nel merito, deduceva la mancanza di prova del credito e l'erroneità degli interessi applicati in violazione dell'accordo intercorso in ordine al tasso annuo degli interessi di mora.
In conclusione, chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, di accogliere Parte_1
l'opposizione e di revocare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta contestava l'eccezione Controparte_1 pregiudiziale sollevata da controparte, evidenziando che l'esistenza di una clausola compromissoria non determina l'incompetenza del giudice ordinario all'emissione di decreto ingiuntivo e che, nel caso di specie, la mancanza di una controversia in atto fra le parti escludeva l'obbligo di investire il collegio arbitrale, dato che nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima del procedimento monitorio alcuna contestazione del credito era mai stata mossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Nel merito parte opposta contestava l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito, ma riconosceva il fondamento dell'eccezione relativa alla riduzione degli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito.
In conclusione, parte opposta chiedeva il rigetto dell'eccezione pregiudiziale e dell'opposizione nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, fatta eccezione per gli interessi moratori da ridurre alla misura del tasso annuo del 5,5 %.
3. A seguito dell'esperimento, alla prima udienza di comparizione, di un tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, all'udienza del 18.11.2025 i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e alle relative istanze.
Il Giudice, ritenuto di dover decidere, separatamente dal merito, la questione preliminare sollevata da parte opponente, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 4.12.2025, concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali. pagina 3 di 6 4. Si ritiene che l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, in relazione alla devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, sia fondata, pur dovendo essere diversamente qualificata.
Si osserva, infatti, che il credito dedotto da nel procedimento monitorio trova Controparte_1 la propria fonte negoziale nel contratto di fornitura/consulenza concluso tra le parti in data 31.05.2023
(doc. 1 di parte opponente), che all'art. 16 prevede che “ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto, ed in particolare alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dello stesso, sarà decisa mediante ricorso ad arbitrato irrituale, devoluto ad un Collegio arbitrale”.
Non vi è dubbio che la controversia in esame rientri pienamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui sopra, poiché attiene all'esecuzione del contratto, sotto il profilo del pagamento, eventualmente dovuto dalla parte committente, dei compensi chiesti dalla parte fornitrice in forza delle prestazioni eseguite in base agli ordini emessi in conformità alle pattuizioni del contratto medesimo.
Non può escludersi, nel caso di specie, l'esistenza di una “controversia”, quale presupposto per l'applicazione della clausola compromissoria, in quanto, a prescindere dalle interlocuzioni avvenute tra le parti anteriormente all'instaurazione del giudizio, da un lato il fornitore è stato costretto, proprio in ragione del dedotto inadempimento del committente, ad adire l'autorità giudiziaria per chiedere, nel procedimento monitorio, il pagamento del proprio preteso credito risultante dalle fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite, dall'altro il committente ha ritenuto di contestare la sussistenza del credito di controparte, per mancanza di prova e per erronea quantificazione degli interessi.
Quanto agli effetti della clausola, si osserva che il nostro ordinamento consente alle parti di accordarsi al fine di devolvere la decisione di eventuali future controversie agli arbitri, anziché adire l'ordinaria giurisdizione civile. La disciplina processuale vigente offre positivamente l'alternativa tra l'arbitrato rituale e quello irrituale (o libero). Quest'ultimo, pur preesistendo nella prassi, ha trovato esplicita menzione all'art. 808 ter c.p.c. a seguito della novella introdotta dal D.L.vo n. 40/2006 e rappresenta un mezzo di risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che si conclude con la pronuncia di un lodo avente effetti negoziali.
Nel caso di specie l'art. 16 del contratto di fornitura concluso tra le parti prevede un arbitrato espressamente definito come irrituale, di cui presenta effettivamente i requisiti, alla luce del tenore letterale della clausola compromissoria, ove è assente ogni riferimento al formalismo procedurale: si prevede, infatti, che sia il Collegio arbitrale a fissare le norme di procedura da applicare, restando pagina 4 di 6 obbligatoria soltanto l'osservanza del principio del contraddittorio, e che il giudizio venga definito non già in base alla legge, bensì secondo equità.
Mentre l'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza (Cass. civ. S.U. n. 23418 del 26/10/2020; Cass. civ. S.U. n. 24153 del 25/10/2013; Cass. civ. n. 22748 del 06/11/2015), diversamente l'eccezione di compromesso irrituale, a causa della natura
“contrattuale” di tale forma di arbitrato, non può dar luogo ad una questione di competenza, bensì di proponibilità della domanda: con l'arbitrato irrituale, infatti, è demandato agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione giurisdizionale (Cass.
S.U. 09/07/2004, n. 12748; Cass. S.U. 14/11/2002, n. 16044). Anche in esito alla novella del 2006,
l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere la domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima (Cass. civ. n. 33149/2022; Cass. civ. n. 19060/2017; Cass. civ. n. 10300/2014; Cass. civ. n. 1158/2013).
La disciplina positiva dettata dal c.p.c. per il procedimento di arbitrato rituale non si applica dunque all'arbitrato irrituale, e certamente non si applica a quest'ultimo l'art. 819 ter c.p.c., che regola i rapporti tra il giudice ordinario e gli arbitri rituali (Cass. civ. n. 21942/18, Cass. civ. n. 19060/17).
Per quanto esposto, l'eccezione fondata sulla clausola compromissoria, sollevata da parte opponente come eccezione di incompetenza, deve essere interpretata come eccezione di improponibilità della domanda giudiziale. Così correttamente qualificata, l'eccezione risulta fondata, con conseguente preclusione della trattazione delle altre questioni proposte dalle parti.
5. Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto stesso, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale l'esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della suddetta clausola dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è affermato, infatti, che “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. civ.
25939 del 24/09/2021; nello stesso senso, 15393 del 19/06/2013; Cass. civ. n. 5265/2011). pagina 5 di 6 6. Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata improponibile la domanda avanzata da CP_1
avuto riguardo alla clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di CP_1 fornitura del 31.05.2023.
Trattandosi di arbitrato irrituale, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 819 ter c.p.c., non può essere fissato un termine per la riassunzione della causa davanti all'arbitro.
Piuttosto potrà essere instaurato, dalla parte che vi ha interesse, un autonomo giudizio arbitrale.
L'improponibilità della domanda rende superfluo l'esame di ogni altra questione posta dalle parti.
Va infine dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto vengono poste integralmente a carico della parte ingiungente opposta;
vengono liquidate secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alla natura e rilevanza delle questioni trattate, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
-dichiara l'improponibilità della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
per essere la presente controversia compromessa in arbitri;
Pt_1
- dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 795/2025 emesso dal Tribunale di Bologna il
05.03.2025, che revoca;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 3.809,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 27 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rita CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5260/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI PIER ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIARETTI Controparte_1 P.IVA_2
LE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Ogni altra e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto,
In via preliminare stante l'incompetenza del Tribunale adito a decidere sulla domanda monitoria, per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale, dichiararsi
l'improponibilità/inammissibilità dell'azione monitoria e revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandone la nullità;
Nel merito pagina 1 di 6 accogliersi, per i motivi di cui in premessa, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi
l'impugnato decreto ingiuntivo, dichiarandosi il medesimo privo di ogni efficacia, mandando assolta la società opponente da ogni e qualsivoglia domanda azionata nei suoi confronti, anche ed in primis in ragione della incompetenza del Tribunale adito;
in via di subordine, riportarsi comunque il tasso di interesse nell'alveo degli accordi contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare l'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria in quanto non meritevole di trovare applicazione nel caso di specie in assenza di una effettiva controversia fra le parti da devolvere ad un Collegio Arbitrale e per le ragioni tutte dedotte in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da poiché Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 795/2025 (R.G. 1790/25) limitando gli interessi moratori al tasso previsto convenzionalmente dalle parti nella misura del 5,5% annuo;
In ogni caso: con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla condanna della parte opponente alla refusione alla parte opposta delle spese legali di lite oltre alle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
In virtù di quanto sopra dedotto e rilevato, l'opposto presenta altresì Istanza di Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 795/2025, ai sensi dell'art.
648 c.p.c. limitando gli interessi moratori al tasso previsto convenzionalmente dalle parti nella misura del 5,5% annuo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 795/2025 emesso dal Tribunale di Bologna il 05.03.2025, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.152,03, in relazione al preteso credito vantato dalla società ricorrente, derivante dalle fatture emesse a fronte di attività di consulenza tecnica svolta su incarico della debitrice. pagina 2 di 6 Nell'atto di citazione esponeva che le fatture azionate nel procedimento monitorio erano Parte_1 state emesse con riferimento al contratto di fornitura del 31.05.2023, mediante il quale parte attrice aveva incaricato di svolgere attività di consulenza tecnica sulla base di Controparte_1 specifici ordini di volta in volta comunicati, nel periodo di efficacia del contratto dall'01.06.2023 al
31.05.2025, fungendo l'accordo quale contratto quadro, nell'ambito del quale affidava specifici Pt_1 incarichi tecnici a previa approvazione della relativa proposta economica. Controparte_1
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in forza di clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di fornitura;
nel merito, deduceva la mancanza di prova del credito e l'erroneità degli interessi applicati in violazione dell'accordo intercorso in ordine al tasso annuo degli interessi di mora.
In conclusione, chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, di accogliere Parte_1
l'opposizione e di revocare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta contestava l'eccezione Controparte_1 pregiudiziale sollevata da controparte, evidenziando che l'esistenza di una clausola compromissoria non determina l'incompetenza del giudice ordinario all'emissione di decreto ingiuntivo e che, nel caso di specie, la mancanza di una controversia in atto fra le parti escludeva l'obbligo di investire il collegio arbitrale, dato che nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima del procedimento monitorio alcuna contestazione del credito era mai stata mossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Nel merito parte opposta contestava l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito, ma riconosceva il fondamento dell'eccezione relativa alla riduzione degli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito.
In conclusione, parte opposta chiedeva il rigetto dell'eccezione pregiudiziale e dell'opposizione nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, fatta eccezione per gli interessi moratori da ridurre alla misura del tasso annuo del 5,5 %.
3. A seguito dell'esperimento, alla prima udienza di comparizione, di un tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, all'udienza del 18.11.2025 i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e alle relative istanze.
Il Giudice, ritenuto di dover decidere, separatamente dal merito, la questione preliminare sollevata da parte opponente, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 4.12.2025, concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali. pagina 3 di 6 4. Si ritiene che l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, in relazione alla devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, sia fondata, pur dovendo essere diversamente qualificata.
Si osserva, infatti, che il credito dedotto da nel procedimento monitorio trova Controparte_1 la propria fonte negoziale nel contratto di fornitura/consulenza concluso tra le parti in data 31.05.2023
(doc. 1 di parte opponente), che all'art. 16 prevede che “ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto, ed in particolare alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dello stesso, sarà decisa mediante ricorso ad arbitrato irrituale, devoluto ad un Collegio arbitrale”.
Non vi è dubbio che la controversia in esame rientri pienamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui sopra, poiché attiene all'esecuzione del contratto, sotto il profilo del pagamento, eventualmente dovuto dalla parte committente, dei compensi chiesti dalla parte fornitrice in forza delle prestazioni eseguite in base agli ordini emessi in conformità alle pattuizioni del contratto medesimo.
Non può escludersi, nel caso di specie, l'esistenza di una “controversia”, quale presupposto per l'applicazione della clausola compromissoria, in quanto, a prescindere dalle interlocuzioni avvenute tra le parti anteriormente all'instaurazione del giudizio, da un lato il fornitore è stato costretto, proprio in ragione del dedotto inadempimento del committente, ad adire l'autorità giudiziaria per chiedere, nel procedimento monitorio, il pagamento del proprio preteso credito risultante dalle fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite, dall'altro il committente ha ritenuto di contestare la sussistenza del credito di controparte, per mancanza di prova e per erronea quantificazione degli interessi.
Quanto agli effetti della clausola, si osserva che il nostro ordinamento consente alle parti di accordarsi al fine di devolvere la decisione di eventuali future controversie agli arbitri, anziché adire l'ordinaria giurisdizione civile. La disciplina processuale vigente offre positivamente l'alternativa tra l'arbitrato rituale e quello irrituale (o libero). Quest'ultimo, pur preesistendo nella prassi, ha trovato esplicita menzione all'art. 808 ter c.p.c. a seguito della novella introdotta dal D.L.vo n. 40/2006 e rappresenta un mezzo di risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che si conclude con la pronuncia di un lodo avente effetti negoziali.
Nel caso di specie l'art. 16 del contratto di fornitura concluso tra le parti prevede un arbitrato espressamente definito come irrituale, di cui presenta effettivamente i requisiti, alla luce del tenore letterale della clausola compromissoria, ove è assente ogni riferimento al formalismo procedurale: si prevede, infatti, che sia il Collegio arbitrale a fissare le norme di procedura da applicare, restando pagina 4 di 6 obbligatoria soltanto l'osservanza del principio del contraddittorio, e che il giudizio venga definito non già in base alla legge, bensì secondo equità.
Mentre l'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza (Cass. civ. S.U. n. 23418 del 26/10/2020; Cass. civ. S.U. n. 24153 del 25/10/2013; Cass. civ. n. 22748 del 06/11/2015), diversamente l'eccezione di compromesso irrituale, a causa della natura
“contrattuale” di tale forma di arbitrato, non può dar luogo ad una questione di competenza, bensì di proponibilità della domanda: con l'arbitrato irrituale, infatti, è demandato agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione giurisdizionale (Cass.
S.U. 09/07/2004, n. 12748; Cass. S.U. 14/11/2002, n. 16044). Anche in esito alla novella del 2006,
l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere la domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima (Cass. civ. n. 33149/2022; Cass. civ. n. 19060/2017; Cass. civ. n. 10300/2014; Cass. civ. n. 1158/2013).
La disciplina positiva dettata dal c.p.c. per il procedimento di arbitrato rituale non si applica dunque all'arbitrato irrituale, e certamente non si applica a quest'ultimo l'art. 819 ter c.p.c., che regola i rapporti tra il giudice ordinario e gli arbitri rituali (Cass. civ. n. 21942/18, Cass. civ. n. 19060/17).
Per quanto esposto, l'eccezione fondata sulla clausola compromissoria, sollevata da parte opponente come eccezione di incompetenza, deve essere interpretata come eccezione di improponibilità della domanda giudiziale. Così correttamente qualificata, l'eccezione risulta fondata, con conseguente preclusione della trattazione delle altre questioni proposte dalle parti.
5. Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto stesso, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale l'esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della suddetta clausola dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è affermato, infatti, che “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. civ.
25939 del 24/09/2021; nello stesso senso, 15393 del 19/06/2013; Cass. civ. n. 5265/2011). pagina 5 di 6 6. Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata improponibile la domanda avanzata da CP_1
avuto riguardo alla clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di CP_1 fornitura del 31.05.2023.
Trattandosi di arbitrato irrituale, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 819 ter c.p.c., non può essere fissato un termine per la riassunzione della causa davanti all'arbitro.
Piuttosto potrà essere instaurato, dalla parte che vi ha interesse, un autonomo giudizio arbitrale.
L'improponibilità della domanda rende superfluo l'esame di ogni altra questione posta dalle parti.
Va infine dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto vengono poste integralmente a carico della parte ingiungente opposta;
vengono liquidate secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alla natura e rilevanza delle questioni trattate, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
-dichiara l'improponibilità della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
per essere la presente controversia compromessa in arbitri;
Pt_1
- dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 795/2025 emesso dal Tribunale di Bologna il
05.03.2025, che revoca;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 3.809,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 27 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6