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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4164/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4164/2022
Oggi 23.01.2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GRANOZZI GAETANO e l'avv. ALLEGRA Parte_1
GAETANA ) VIALE VITTORIO VENETO, 227 95126 C.F._1
CATANIA; , oggi sostituito dall'avv. MAURIZIO MANZO
Per contumace CP_1
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 17.12.2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4164/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'avvocato GRANOZZI GAETANO, nonché dall'avvocato ALLEGRA GAETANA
( ) VIALE VITTORIO VENETO, 227 95126 CATANIA;
C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024 parte attrice concludeva come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità per privazione del
[...] rapporto paterno, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
All'udienza del 15.11.2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 23.03.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Alla successiva udienza del 9.11.2023, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva alla assunzione delle prove ammesse.
pagina 2 di 9 All'esito dell'istruttoria orale il Giudice disponeva CTU medico-legale e psichiatrica sulla persona dell'attrice. All'udienza del 17.12.2024 parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.01.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice attribuisce al convenuto, padre biologico della stessa, una condotta di completo disinteresse nei propri confronti, sia dal punto di vista affettivo che economico, nonostante le gravi problematiche di salute cui la stessa è stata affetta sin dalla nascita.
Infatti, già nel corso del primo anno di vita a parte attrice è stata diagnosticata una grave patologia genetica, la neurofribromatosi di tipo 1, e, nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Di tali patologie il convenuto, pur essendo medico, non si è mai interessato e, anzi, si è dimostrato contrario a qualsiasi attività di sostegno che i medici specialisti avevano consigliato per aiutare l'attrice ad affrontare le problematiche legate alla neurofribromatosi.
Nel 2002, quando l'attrice aveva sette anni, i genitori hanno posto fine alla propria relazione e alla convivenza anche a causa dell'atteggiamento passivo del convenuto nei confronti dell'attrice. Già a partire dai primi mesi successivi alla separazione, il convenuto non ha mostrato alcuna volontà di mantenere un rapporto costante con la propria IG;
nei momenti di incontro tra i due, lo stesso non rinunciava ai propri impegni personali insieme alla nuova compagna (come ad esempio i tornei di bridge ai quali veniva portata anche parte attrice che all'epoca era solo una bambina) oppure detti momenti venivano sfruttati dal convenuto come occasioni per manifestare l'astio provato nei confronti della ex compagna.
La situazione è ulteriormente peggiorata quando nel 2006 la madre dell'attrice ha deciso di accettare una nuova offerta di lavoro e trasferirsi da Catania in Lombardia.
Una serie di episodi hanno particolarmente turbato parte attrice come, ad esempio: la lite verificatasi nel corso delle vacanze pasquali del 2007 quando la stessa venne cacciata dalla casa del convenuto solo perché espresse la volontà di essere riaccompagnata a casa della madre per il pranzo di Pasqua;
quando parte convenuta decise di non partecipare alla cresima dell'attrice e, successivamente, ha rifiutato ogni incontro con la stessa sottraendosi, altresì, agli obblighi di mantenimento a suo carico disposti dal
Tribunale di Catania.
Per tutti questi motivi, l'attrice afferma di aver patito un danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e ne chiede, pertanto, il risarcimento.
La fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043
c.c.
Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n. 9801 del
2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole pagina 3 di 9 generali di cui all'art. 2043 c.c,. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
Con riferimento al primo dei presupposti richiesti ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale nell'ambito del contesto familiare ovvero la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, si evidenzia che, con specifico riguardo al rapporto genitori- figli, il dovere dei genitori ed il corrispondente diritto dei figli di essere istruiti, educati e mantenuti trova un fondamento costituzionale diretto nell'art. 30 Cost., oltre che espressa previsione a livello di legge ordinaria dagli artt. 147-148
c.c.
Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo, come prospettato dall'attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno (connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela), nell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e nel danno risarcibile, c.d. danno-conseguenza.
Ebbene, all'esito della disamina della attività istruttoria, ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Risulta invero provata la condotta illecita del convenuto alla luce del fatto che le circostanze allegate da parte attrice hanno trovato riscontro oltre che nella documentazione versata in atti, anche nell'espletata istruttoria orale.
I testi escussi hanno infatti confermato, prima di tutto, la grave condizione di salute di parte attrice e le particolari esigenze alla stessa connesse nonché la condotta di totale disinteresse del convenuto rispetto a queste.
In particolare, la teste (LL dell'attrice ma avente un diverso padre), Testimone_1 riferendosi ad un ricovero dell'attrice presso l'ospedale Gaslini di Genova per un controllo della sua patologia genetica, ha dichiarato: “il convenuto disse a mia madre che il viaggio era “scomodo” e, successivamente, non si informò neppure su quanto accertato dai medici”; ed ancora, riferendosi ai controlli medici periodici cui era sottoposta parte attrice: “nella maggior parte dei casi era mia madre ad accompagnare mia LL . In alcune occasioni ero presente anche io, ma mai il
Pt_1 convenuto”; “io non ho mai assistito a telefonate o a incontri nei quali il convenuto si informasse delle condizioni di mia LL . Ricordo che una volta riuscii a contattare il convenuto e a fissare
Pt_1 un appuntamento anche con mia LL in Milano. In quell'unica occasione il convenuto
Pt_1 omise di chiedere informazioni circa lo stato di salute di mia LL ” (cfr. verbale del
Pt_1
9.11.2023).
Queste affermazioni hanno trovato conferma anche nella testimonianza di zia Testimone_2 acquisita dell'attrice, la quale ha dichiarato: “ricordo che il convenuto rifiutò di recarsi a Genova in occasione di un ricovero della IG . La madre mi riferì che il convenuto aveva Pt_1 Persona_1 ritenuto tale viaggio “scomodo”. Fui poi io ad accompagnare all'ospedale Gaslini con la Pt_1 mamma. Dopo la visita, per quanto mi consta il convenuto non chiese alcuna informazione sulla salute della IG”; “è vero che durante le visite non era mai presente il padre di , ma solo la mamma Pt_1
e qualche volta anche io e la LL di ”; “io non ho mai sentito il convenuto chiedere Pt_1 informazioni sullo stato di salute della IG” (cfr. verbale del 9.11.2023).
Inoltre i testi hanno confermato come il convenuto fosse totalmente insensibile e disattento ai bisogni anche emotivi della propria IG, dando sempre precedenza alle proprie esigenze. pagina 4 di 9 La teste ha dichiarato: “il convenuto solamente durante il primo anno dopo la cessazione Tes_1 della convivenza con mia madre continuò ad aver contatti con la IG . Ricordo che mia Pt_1 LL tornava spesso a casa piangendo e si lamentava delle disattenzioni del padre in casa e Pt_1 quando si recavano al circolo di bridge, mia LL rimaneva da sola in una saletta durante il gioco di bridge effettuato dal padre”; e ancora: “mia LL a causa della malattia aveva forti problemi di apprendimento e di coordinamento motorio e il padre la rimproverava spesso come con le frasi indicate nel capitolo [“non capisci nulla”, “non sai fare niente”, “questa piscina è una stronzata”,
“non fai progressi” “sei come tua madre”, “sei peggio di lei”]; si lamentava tra l'altro dell'inutilità delle lezioni in piscina che svolgeva mia LL perché il padre non la riteneva adeguata Pt_1 neppure per il nuoto”; “il convenuto diceva spesso che tali lezioni erano inutili perché tanto Pt_1 non capiva niente”; mi riferì che il padre l'aveva minacciata di portarla via dalla mamma” Pt_1
(cfr. verbale del 9.11.2023). Su tali circostanze la teste ha dichiarato: “ mi raccontava Tes_2 Pt_1 che quando stava con il padre, questi non le prestava attenzione. Ricordo che in un'occasione, mentre il padre giocava nel circolo del bridge, la IG rimase da sola seduta ad aspettare che il Pt_1 padre terminasse di giocare […] e talora anche mi raccontavano che negli Persona_1 Pt_1 incontri tra il padre e la IG molto spesso il padre parlava male della mamma di ”. Pt_1 Pt_1
È stato inoltre confermato:
- l'episodio della lite avvenuta nella Pasqua del 2007: “io ascoltai la telefonata di mia LL Pt_1 che era disperata e mia madre si diresse subito a Brucoli per riportarla con sé. Mia madre mi riferì che aveva trovato mia LL fuori dal complesso condominiale di cui faceva parte la casa Pt_1 del convenuto” (teste verbale del 9.11.2023); “ricordo che ci teneva a rientrare in Tes_1 Pt_1 casa della mamma al mattino del giorno di Pasqua. Sono vere le frasi riportate nel cap. 14
[“disgraziata”, “stronza”, “… sei una zingara come tua madre, continua la tua vita da zingara”]; che mi furono riferite da . , sentendo la IG disperata, tornò a prenderla a Brucoli e scoprì Pt_1 Per_1 che si trovava fuori, in mezzo alla strada lontano dall'abitazione del padre” (teste Pt_1 Tes_2
9.11.2023);
- il disinteresse del convenuto anche di fronte ad una diagnosi di tumore cerebrale dell'attrice: “Mia LL informò il padre che avrebbe dovuto subire un delicato intervento di biopsia al cervello […] il convenuto omise di contattare me, mia LL e mia madre per chiedere notizie sull'esito della biopsia. Oltretutto, il convenuto è un medico – chirurgo e avrebbe a maggior ragione potuto assumere informazioni sull'esame clinico effettuato da mia LL […] mia LL tramite il proprio Pt_1 legale informò il convenuto che doveva iniziare il ciclo di chemioterapia” (teste verbale del Tes_1
9.11.2023);
- lo stato d'animo di parte attrice rispetto agli atteggiamenti ostili del convenuto e alla totale mancanza della figura paterna nella propria vita: “Mia LL soffriva molto per la mancanza di contatti con il padre e soffriva di sensi di colpa per la relazione con il padre, temendo che tale relazione fosse compromessa per colpa sua” (teste verbale del 9.11.2023); tornava dagli incontri Tes_1 Pt_1 con il padre turbata e dispiaciuta. In qualche occasione ero presente anche io in questi momenti” (teste verbale del 9.11.2023). Tes_2
La prova delle suddette circostanze si considera raggiunta anche in considerazione del fatto che il convenuto contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli senza addurre un giustificato motivo;
tale circostanza, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., è valutata dal giudice come ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio anche alla luce degli altri elementi di giudizio acquisiti pagina 5 di 9 in corso di causa che, come detto, propendono per una conferma delle circostanze di fatto allegate da parte attrice.
Parte attrice ha altresì depositato (v. nota di deposito del 17.12.2023 dell'attrice) l'ordinanza resa dal
Tribunale di Catania, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1860/2023, con la quale è stata rigettata la richiesta del convenuto di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della IG. In tale provvedimento il Tribunale tiene invero conto delle gravi condizioni di salute della stessa e, per l'effetto, non revoca l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al suo mantenimento.
Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Giudice che il fatto illecito contestato al convenuto sia stato provato dall'attrice. Con riferimento all'accertamento del nesso causale, le dichiarazioni testimoniali hanno altresì dato conto del malessere psicologico dell'attrice in conseguenza delle condotte di parte convenuta. In particolare, la teste ha dichiarato: “mia LL, a seguito di tutto quanto qui dichiarato, a Tes_1 mio giudizio, ha sofferto di attacchi di panico, sindrome depressiva e stato ansioso. Non è vero che mia LL disse di considerare il proprio padre “morto”, ma è vero il contrario. Fu mio padre a dire a mia LL che doveva pensare per il futuro di non avere più un padre e di considerarlo Pt_1
“morto” e disse che anche era “morta” per lui”; circostanza confermata anche dalla teste Pt_1
“A mio giudizio, a seguito del mancato interessamento del convenuto, era depressa, Tes_2 Pt_1 apatica e soffriva di un senso di abbandono. Ricordo che in un'occasione mi disse che il Pt_1 padre le aveva detto che per lui era “morta” ” (cfr, verbale del 9.11.2023). Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali trovano altresì riscontro nella CTU medico legale e psichiatrica redatta Pers dalle Dott.sse e la quale da conto del fatto che “la documentazione agli atti mostra uno Per_3 sviluppo psichico influenzato da due fattori: da una parte la neurofibromatosi di tipo 1, dall'altra il conflitto genitoriale e gli atteggiamenti paterni” (pag. 20) ed effettua una “diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con umore misto, persistente, nella cui causazione intervengono diverse componenti, tra le quali lo stress correlato alle condotte del padre” (pag. 27). È dunque evidente l'esistenza di una relazione causale fra lo stato psichico dell'attrice e la condotta illecita del convenuto, sebbene concorrente con altri fattori.
Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione agli atti, deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto contumace per non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi genitoriali nella misura in cui ha manifestato disinteresse e distacco nei confronti dell'attrice, sia da un punto di vista materiale che morale.
L'assenza del padre e il rapporto “saltuario” con lo stesso non possono che ingenerare profonda sofferenza nella IG, odierna attrice, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto, l'amore genitoriale, da cui discende che debba ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
3.1 Con riferimento al danno biologico subito dall'attrice, è preliminarmente opportuno rilevare che, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). pagina 6 di 9 Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018, c.d. “ordinanza decalogo”), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificatamente allegato e provato dall'attrice.
Ulteriore conseguenza della lesione bene salute è il danno da sofferenza soggettiva interiore (anche denominato danno morale), che è anch'esso componente del danno non patrimoniale che deve essere allegata e provata.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico quando, come nella specie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità del giudizio a fronte di casi analoghi. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la
Suprema Corte riconosce valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2059 c.c. (cfr. Cass sent. n.12408\2011; Cass. Sent. n.
10579/2021 e numerose altre).
Ciò premesso, in punto di quantificazione del danno biologico questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dai CCTTUU con metodo corretto ed immune da vizi logici e di altra natura e, conseguentemente, conferma il rigetto della istanza di supplemento della CTU reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 1.10.2024 e del 17.12.2024).
In particolare, la perizia ha riconosciuto che:
- parte attrice ha subito postumi permanenti in misura del 4%,
- non sussistono elementi sufficienti per “individuare e collocare temporalmente un periodo di inabilità temporanea biologica” (pag. 26 CTU),
- “il disturbo psichico causalmente ricollegabile alle riferite condotte paterne si associa ad una sofferenza di tipo lieve” (pag. 28 CTU).
Ebbene, per il danno biologico permanente, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 28 anni (età calcolata prendendo in considerazione la data di nascita dell'attrice – 15.11.1995 - e la data della prima visita medico- legale effettuata il 6.03.2024, non disponendo di valutazioni mediche intermedie e apparendo generica e non esaustiva quella svolta dalla UTM del Distretto della ASL città di Milano, di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione) e con la percentuale di invalidità del 4%, i seguenti importi standard: € 5.725,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.431,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile.
pagina 7 di 9 Non essendo state allegate e provate circostanze personalizzanti ed avendo i CCTTUU individuato una sofferenza di tipo lieve, non si ritiene opportuno provvedere ad un aumento degli importi standard indicati dalle tabelle milanesi.
Pertanto, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la somma di € 7.156,00 (€ 5.725,00 + € 1.431,00).
3.2. In punto di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, deve richiamarsi il parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. come sostenuto dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (Cass. n. 34986 del 28/11/2022; ex multis cfr. Cass. n. 15148/2022).
In applicazione di tale principio è opportuno tener conto, in prima approssimazione, dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo a quello conseguente alla morte del genitore;
tuttavia, va evidenziato che la perdita del genitore è situazione ben diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e IG conoscere un nuovo inizio).
D'altra parte, nella fattispecie concreta, deve essere evidenziato che:
- fin dalla tenera età il padre ha avuto con la IG un rapporto conflittuale, disinteressandosi delle sue problematiche di salute e, in epoca successiva alla separazione, riversando sulla stessa tutto l'astio nutrito nei confronti della ex compagna;
- è sempre stato il convenuto a non mostrare alcuna volontà di mantenere una relazione padre-IG, attuando delle condotte di grave disinteresse anche e soprattutto a fronte dei problemi di salute della IG e facendo sentire quest'ultima in colpa per l'assenza della figura paterna;
- è stato il convenuto a voler definitivamente rompere i rapporti con parte attrice definendosi “morto” per lei.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare equo liquidare l'importo complessivo, a titolo di risarcimento per il danno endofamiliare non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di cui è causa, di € 100.000,00, somma già rivalutata.
Pertanto, il danno non patrimoniale, subito dall'attrice, va liquidato nella complessiva somma, rivalutata ad oggi, di € 107.156,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Inoltre da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 107.156,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 7.156,00 dalla data del 6.03.2024 (data della menzionata prima visita medico-legale) ad oggi;
pagina 8 di 9 - interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 100.000,00 dalla data del 24.01.2022 (data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione e data nella quale certamente l'attrice ha acquisito completa consapevolezza del fatto illecito commesso dal padre) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla somma di € 107.156,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la responsabilità del convenuto per i danni subiti da parte attrice in conseguenza della condotta illecita dallo stesso posta in essere e descritta in motivazione;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
107.156,00, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 1.241,00 per esborsi e in € 12.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Letizia Bibbiani
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4164/2022
Oggi 23.01.2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GRANOZZI GAETANO e l'avv. ALLEGRA Parte_1
GAETANA ) VIALE VITTORIO VENETO, 227 95126 C.F._1
CATANIA; , oggi sostituito dall'avv. MAURIZIO MANZO
Per contumace CP_1
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 17.12.2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4164/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'avvocato GRANOZZI GAETANO, nonché dall'avvocato ALLEGRA GAETANA
( ) VIALE VITTORIO VENETO, 227 95126 CATANIA;
C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024 parte attrice concludeva come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità per privazione del
[...] rapporto paterno, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
All'udienza del 15.11.2022 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 23.03.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Alla successiva udienza del 9.11.2023, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva alla assunzione delle prove ammesse.
pagina 2 di 9 All'esito dell'istruttoria orale il Giudice disponeva CTU medico-legale e psichiatrica sulla persona dell'attrice. All'udienza del 17.12.2024 parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.01.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice attribuisce al convenuto, padre biologico della stessa, una condotta di completo disinteresse nei propri confronti, sia dal punto di vista affettivo che economico, nonostante le gravi problematiche di salute cui la stessa è stata affetta sin dalla nascita.
Infatti, già nel corso del primo anno di vita a parte attrice è stata diagnosticata una grave patologia genetica, la neurofribromatosi di tipo 1, e, nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Di tali patologie il convenuto, pur essendo medico, non si è mai interessato e, anzi, si è dimostrato contrario a qualsiasi attività di sostegno che i medici specialisti avevano consigliato per aiutare l'attrice ad affrontare le problematiche legate alla neurofribromatosi.
Nel 2002, quando l'attrice aveva sette anni, i genitori hanno posto fine alla propria relazione e alla convivenza anche a causa dell'atteggiamento passivo del convenuto nei confronti dell'attrice. Già a partire dai primi mesi successivi alla separazione, il convenuto non ha mostrato alcuna volontà di mantenere un rapporto costante con la propria IG;
nei momenti di incontro tra i due, lo stesso non rinunciava ai propri impegni personali insieme alla nuova compagna (come ad esempio i tornei di bridge ai quali veniva portata anche parte attrice che all'epoca era solo una bambina) oppure detti momenti venivano sfruttati dal convenuto come occasioni per manifestare l'astio provato nei confronti della ex compagna.
La situazione è ulteriormente peggiorata quando nel 2006 la madre dell'attrice ha deciso di accettare una nuova offerta di lavoro e trasferirsi da Catania in Lombardia.
Una serie di episodi hanno particolarmente turbato parte attrice come, ad esempio: la lite verificatasi nel corso delle vacanze pasquali del 2007 quando la stessa venne cacciata dalla casa del convenuto solo perché espresse la volontà di essere riaccompagnata a casa della madre per il pranzo di Pasqua;
quando parte convenuta decise di non partecipare alla cresima dell'attrice e, successivamente, ha rifiutato ogni incontro con la stessa sottraendosi, altresì, agli obblighi di mantenimento a suo carico disposti dal
Tribunale di Catania.
Per tutti questi motivi, l'attrice afferma di aver patito un danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e ne chiede, pertanto, il risarcimento.
La fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043
c.c.
Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n. 9801 del
2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole pagina 3 di 9 generali di cui all'art. 2043 c.c,. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
Con riferimento al primo dei presupposti richiesti ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale nell'ambito del contesto familiare ovvero la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, si evidenzia che, con specifico riguardo al rapporto genitori- figli, il dovere dei genitori ed il corrispondente diritto dei figli di essere istruiti, educati e mantenuti trova un fondamento costituzionale diretto nell'art. 30 Cost., oltre che espressa previsione a livello di legge ordinaria dagli artt. 147-148
c.c.
Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo, come prospettato dall'attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno (connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela), nell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e nel danno risarcibile, c.d. danno-conseguenza.
Ebbene, all'esito della disamina della attività istruttoria, ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Risulta invero provata la condotta illecita del convenuto alla luce del fatto che le circostanze allegate da parte attrice hanno trovato riscontro oltre che nella documentazione versata in atti, anche nell'espletata istruttoria orale.
I testi escussi hanno infatti confermato, prima di tutto, la grave condizione di salute di parte attrice e le particolari esigenze alla stessa connesse nonché la condotta di totale disinteresse del convenuto rispetto a queste.
In particolare, la teste (LL dell'attrice ma avente un diverso padre), Testimone_1 riferendosi ad un ricovero dell'attrice presso l'ospedale Gaslini di Genova per un controllo della sua patologia genetica, ha dichiarato: “il convenuto disse a mia madre che il viaggio era “scomodo” e, successivamente, non si informò neppure su quanto accertato dai medici”; ed ancora, riferendosi ai controlli medici periodici cui era sottoposta parte attrice: “nella maggior parte dei casi era mia madre ad accompagnare mia LL . In alcune occasioni ero presente anche io, ma mai il
Pt_1 convenuto”; “io non ho mai assistito a telefonate o a incontri nei quali il convenuto si informasse delle condizioni di mia LL . Ricordo che una volta riuscii a contattare il convenuto e a fissare
Pt_1 un appuntamento anche con mia LL in Milano. In quell'unica occasione il convenuto
Pt_1 omise di chiedere informazioni circa lo stato di salute di mia LL ” (cfr. verbale del
Pt_1
9.11.2023).
Queste affermazioni hanno trovato conferma anche nella testimonianza di zia Testimone_2 acquisita dell'attrice, la quale ha dichiarato: “ricordo che il convenuto rifiutò di recarsi a Genova in occasione di un ricovero della IG . La madre mi riferì che il convenuto aveva Pt_1 Persona_1 ritenuto tale viaggio “scomodo”. Fui poi io ad accompagnare all'ospedale Gaslini con la Pt_1 mamma. Dopo la visita, per quanto mi consta il convenuto non chiese alcuna informazione sulla salute della IG”; “è vero che durante le visite non era mai presente il padre di , ma solo la mamma Pt_1
e qualche volta anche io e la LL di ”; “io non ho mai sentito il convenuto chiedere Pt_1 informazioni sullo stato di salute della IG” (cfr. verbale del 9.11.2023).
Inoltre i testi hanno confermato come il convenuto fosse totalmente insensibile e disattento ai bisogni anche emotivi della propria IG, dando sempre precedenza alle proprie esigenze. pagina 4 di 9 La teste ha dichiarato: “il convenuto solamente durante il primo anno dopo la cessazione Tes_1 della convivenza con mia madre continuò ad aver contatti con la IG . Ricordo che mia Pt_1 LL tornava spesso a casa piangendo e si lamentava delle disattenzioni del padre in casa e Pt_1 quando si recavano al circolo di bridge, mia LL rimaneva da sola in una saletta durante il gioco di bridge effettuato dal padre”; e ancora: “mia LL a causa della malattia aveva forti problemi di apprendimento e di coordinamento motorio e il padre la rimproverava spesso come con le frasi indicate nel capitolo [“non capisci nulla”, “non sai fare niente”, “questa piscina è una stronzata”,
“non fai progressi” “sei come tua madre”, “sei peggio di lei”]; si lamentava tra l'altro dell'inutilità delle lezioni in piscina che svolgeva mia LL perché il padre non la riteneva adeguata Pt_1 neppure per il nuoto”; “il convenuto diceva spesso che tali lezioni erano inutili perché tanto Pt_1 non capiva niente”; mi riferì che il padre l'aveva minacciata di portarla via dalla mamma” Pt_1
(cfr. verbale del 9.11.2023). Su tali circostanze la teste ha dichiarato: “ mi raccontava Tes_2 Pt_1 che quando stava con il padre, questi non le prestava attenzione. Ricordo che in un'occasione, mentre il padre giocava nel circolo del bridge, la IG rimase da sola seduta ad aspettare che il Pt_1 padre terminasse di giocare […] e talora anche mi raccontavano che negli Persona_1 Pt_1 incontri tra il padre e la IG molto spesso il padre parlava male della mamma di ”. Pt_1 Pt_1
È stato inoltre confermato:
- l'episodio della lite avvenuta nella Pasqua del 2007: “io ascoltai la telefonata di mia LL Pt_1 che era disperata e mia madre si diresse subito a Brucoli per riportarla con sé. Mia madre mi riferì che aveva trovato mia LL fuori dal complesso condominiale di cui faceva parte la casa Pt_1 del convenuto” (teste verbale del 9.11.2023); “ricordo che ci teneva a rientrare in Tes_1 Pt_1 casa della mamma al mattino del giorno di Pasqua. Sono vere le frasi riportate nel cap. 14
[“disgraziata”, “stronza”, “… sei una zingara come tua madre, continua la tua vita da zingara”]; che mi furono riferite da . , sentendo la IG disperata, tornò a prenderla a Brucoli e scoprì Pt_1 Per_1 che si trovava fuori, in mezzo alla strada lontano dall'abitazione del padre” (teste Pt_1 Tes_2
9.11.2023);
- il disinteresse del convenuto anche di fronte ad una diagnosi di tumore cerebrale dell'attrice: “Mia LL informò il padre che avrebbe dovuto subire un delicato intervento di biopsia al cervello […] il convenuto omise di contattare me, mia LL e mia madre per chiedere notizie sull'esito della biopsia. Oltretutto, il convenuto è un medico – chirurgo e avrebbe a maggior ragione potuto assumere informazioni sull'esame clinico effettuato da mia LL […] mia LL tramite il proprio Pt_1 legale informò il convenuto che doveva iniziare il ciclo di chemioterapia” (teste verbale del Tes_1
9.11.2023);
- lo stato d'animo di parte attrice rispetto agli atteggiamenti ostili del convenuto e alla totale mancanza della figura paterna nella propria vita: “Mia LL soffriva molto per la mancanza di contatti con il padre e soffriva di sensi di colpa per la relazione con il padre, temendo che tale relazione fosse compromessa per colpa sua” (teste verbale del 9.11.2023); tornava dagli incontri Tes_1 Pt_1 con il padre turbata e dispiaciuta. In qualche occasione ero presente anche io in questi momenti” (teste verbale del 9.11.2023). Tes_2
La prova delle suddette circostanze si considera raggiunta anche in considerazione del fatto che il convenuto contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli senza addurre un giustificato motivo;
tale circostanza, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., è valutata dal giudice come ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio anche alla luce degli altri elementi di giudizio acquisiti pagina 5 di 9 in corso di causa che, come detto, propendono per una conferma delle circostanze di fatto allegate da parte attrice.
Parte attrice ha altresì depositato (v. nota di deposito del 17.12.2023 dell'attrice) l'ordinanza resa dal
Tribunale di Catania, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1860/2023, con la quale è stata rigettata la richiesta del convenuto di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della IG. In tale provvedimento il Tribunale tiene invero conto delle gravi condizioni di salute della stessa e, per l'effetto, non revoca l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al suo mantenimento.
Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Giudice che il fatto illecito contestato al convenuto sia stato provato dall'attrice. Con riferimento all'accertamento del nesso causale, le dichiarazioni testimoniali hanno altresì dato conto del malessere psicologico dell'attrice in conseguenza delle condotte di parte convenuta. In particolare, la teste ha dichiarato: “mia LL, a seguito di tutto quanto qui dichiarato, a Tes_1 mio giudizio, ha sofferto di attacchi di panico, sindrome depressiva e stato ansioso. Non è vero che mia LL disse di considerare il proprio padre “morto”, ma è vero il contrario. Fu mio padre a dire a mia LL che doveva pensare per il futuro di non avere più un padre e di considerarlo Pt_1
“morto” e disse che anche era “morta” per lui”; circostanza confermata anche dalla teste Pt_1
“A mio giudizio, a seguito del mancato interessamento del convenuto, era depressa, Tes_2 Pt_1 apatica e soffriva di un senso di abbandono. Ricordo che in un'occasione mi disse che il Pt_1 padre le aveva detto che per lui era “morta” ” (cfr, verbale del 9.11.2023). Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali trovano altresì riscontro nella CTU medico legale e psichiatrica redatta Pers dalle Dott.sse e la quale da conto del fatto che “la documentazione agli atti mostra uno Per_3 sviluppo psichico influenzato da due fattori: da una parte la neurofibromatosi di tipo 1, dall'altra il conflitto genitoriale e gli atteggiamenti paterni” (pag. 20) ed effettua una “diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con umore misto, persistente, nella cui causazione intervengono diverse componenti, tra le quali lo stress correlato alle condotte del padre” (pag. 27). È dunque evidente l'esistenza di una relazione causale fra lo stato psichico dell'attrice e la condotta illecita del convenuto, sebbene concorrente con altri fattori.
Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione agli atti, deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto contumace per non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi genitoriali nella misura in cui ha manifestato disinteresse e distacco nei confronti dell'attrice, sia da un punto di vista materiale che morale.
L'assenza del padre e il rapporto “saltuario” con lo stesso non possono che ingenerare profonda sofferenza nella IG, odierna attrice, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto, l'amore genitoriale, da cui discende che debba ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
3.1 Con riferimento al danno biologico subito dall'attrice, è preliminarmente opportuno rilevare che, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). pagina 6 di 9 Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018, c.d. “ordinanza decalogo”), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificatamente allegato e provato dall'attrice.
Ulteriore conseguenza della lesione bene salute è il danno da sofferenza soggettiva interiore (anche denominato danno morale), che è anch'esso componente del danno non patrimoniale che deve essere allegata e provata.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico quando, come nella specie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità del giudizio a fronte di casi analoghi. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la
Suprema Corte riconosce valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2059 c.c. (cfr. Cass sent. n.12408\2011; Cass. Sent. n.
10579/2021 e numerose altre).
Ciò premesso, in punto di quantificazione del danno biologico questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dai CCTTUU con metodo corretto ed immune da vizi logici e di altra natura e, conseguentemente, conferma il rigetto della istanza di supplemento della CTU reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 1.10.2024 e del 17.12.2024).
In particolare, la perizia ha riconosciuto che:
- parte attrice ha subito postumi permanenti in misura del 4%,
- non sussistono elementi sufficienti per “individuare e collocare temporalmente un periodo di inabilità temporanea biologica” (pag. 26 CTU),
- “il disturbo psichico causalmente ricollegabile alle riferite condotte paterne si associa ad una sofferenza di tipo lieve” (pag. 28 CTU).
Ebbene, per il danno biologico permanente, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 28 anni (età calcolata prendendo in considerazione la data di nascita dell'attrice – 15.11.1995 - e la data della prima visita medico- legale effettuata il 6.03.2024, non disponendo di valutazioni mediche intermedie e apparendo generica e non esaustiva quella svolta dalla UTM del Distretto della ASL città di Milano, di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione) e con la percentuale di invalidità del 4%, i seguenti importi standard: € 5.725,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.431,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile.
pagina 7 di 9 Non essendo state allegate e provate circostanze personalizzanti ed avendo i CCTTUU individuato una sofferenza di tipo lieve, non si ritiene opportuno provvedere ad un aumento degli importi standard indicati dalle tabelle milanesi.
Pertanto, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la somma di € 7.156,00 (€ 5.725,00 + € 1.431,00).
3.2. In punto di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, deve richiamarsi il parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. come sostenuto dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (Cass. n. 34986 del 28/11/2022; ex multis cfr. Cass. n. 15148/2022).
In applicazione di tale principio è opportuno tener conto, in prima approssimazione, dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo a quello conseguente alla morte del genitore;
tuttavia, va evidenziato che la perdita del genitore è situazione ben diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e IG conoscere un nuovo inizio).
D'altra parte, nella fattispecie concreta, deve essere evidenziato che:
- fin dalla tenera età il padre ha avuto con la IG un rapporto conflittuale, disinteressandosi delle sue problematiche di salute e, in epoca successiva alla separazione, riversando sulla stessa tutto l'astio nutrito nei confronti della ex compagna;
- è sempre stato il convenuto a non mostrare alcuna volontà di mantenere una relazione padre-IG, attuando delle condotte di grave disinteresse anche e soprattutto a fronte dei problemi di salute della IG e facendo sentire quest'ultima in colpa per l'assenza della figura paterna;
- è stato il convenuto a voler definitivamente rompere i rapporti con parte attrice definendosi “morto” per lei.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare equo liquidare l'importo complessivo, a titolo di risarcimento per il danno endofamiliare non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di cui è causa, di € 100.000,00, somma già rivalutata.
Pertanto, il danno non patrimoniale, subito dall'attrice, va liquidato nella complessiva somma, rivalutata ad oggi, di € 107.156,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Inoltre da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 107.156,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 7.156,00 dalla data del 6.03.2024 (data della menzionata prima visita medico-legale) ad oggi;
pagina 8 di 9 - interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di € 100.000,00 dalla data del 24.01.2022 (data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione e data nella quale certamente l'attrice ha acquisito completa consapevolezza del fatto illecito commesso dal padre) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla somma di € 107.156,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la responsabilità del convenuto per i danni subiti da parte attrice in conseguenza della condotta illecita dallo stesso posta in essere e descritta in motivazione;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
107.156,00, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 1.241,00 per esborsi e in € 12.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Letizia Bibbiani
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