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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. BE CO Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. GI PP Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.186/2022 RGCA
Promossa da nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Di CodiceFiscale_1
Giovanni anche disgiuntamente dal precedente difensore costituito, avv. Maria Stella Calabrese, per procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado
Appellante
1 Contro
(P.IVA.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Caltanissetta via Sardegna n.17 persona del titolare della ditta rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Ginevra per CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Piaccia alla Corte d'appello adita, in riforma della sentenza impugnata :
ritenere dimostrato e dichiarare che l'appellante è titolare di Parte_1
22,515 millesimi di proprietà nel condominio debitore destinatario del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo in forza del quale sono stati notificati i due atti di precetto opposti dal medesimo ritenere Parte_1
e dichiarare conseguentemente che il condannatorio di cui al titolo esecutivo doveva essere addebitato all'appellante in proporzione ai propri 22,515 millesimi;
statuire per l'effetto che il condannatorio del quale è stato intimato il pagamento doveva essere pari a €. 1.767,43, ordinando all'appellato la restituzione all'appellante di 4.107,16 €; escludere la soccombenza che fu sancita con la sentenza disponendo la restituzione all'appellante delle spese liquidate dal tribunale nisseno;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l' appellato: Piaccia all'Ecc. Corte, preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto. Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e statuire sull'imposta di registro come dovuta dal signor per intero ed Parte_1 in solido con gli eredi di e così come sono dovute per Persona_1 intero, le spese del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, proprietario di unità Parte_1 immobiliare del Condominio di via Edmondo De Amicis nn. 30-50 di Caltanissetta, evocò l'impresa individuale di CP_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Caltanissetta proponendo opposizione a precetto avente come oggetto presupposto un credito condominiale. (L'impresa, nelle more tra la notifica del precetto e la data fissata per l'udienza di prima comparizione, aveva notificato all'odierno appellante altro identico precetto in rinnovazione, ritualmente opposto dall con identico atto Pt_1 di citazione ed i relativi procedimenti originatisi con i nn.546/17 e 963/2017R.G. venivano riuniti all'udienza dell'11.10.2017).
A tal fine contestò il diritto dell'impresa di procedere all'esecuzione, tenuto conto della caratura millesimale del proprio immobile ed il pagamento effettuato di €.5.136,00 e quindi in assenza di titolo contenente l'accertamento della morosità o la preventiva escussione dei condomini morosi ex art.63 2°co.disp. att. c.p.c.; in subordine eccepì la prescrizione quinquennale dei crediti di natura condominiale. Chiese pertanto l'annullamento degli atti di precetto con condanna del pagamento delle spese di lite a carico della convenuta, oggi appellata. CP_2
Si costituì la ditta chiedendo il rigetto delle domande attrici con CP_1 il favore delle spese.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizioni documentali.
Il Tribunale di Caltanissetta all'esito della svolta istruttoria, accogliendo parzialmente le opposizioni proposte nell'ambito dei giudizi riuniti così dispose: “dichiara dovute le somme portate dall'atto di precetto in rinnovazione con esclusione di quelle relative alle sole spese di registrazione del decreto ingiuntivo nella parte eccedente la quota millesimale di pertinenza di dichiarando compensate in Parte_1
3 ragione di 1/3 le spese di lite e condannando al pagamento Parte_1 dei residui 2/3 in favore della società opposta”.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendone la Parte_1 riforma non essendo debitore della ditta appellata in relazione alla quota millesimale di proprietà dello stesso di 22,515 anzicchè di quella attribuitagli di 42.63, e avendo eseguito il pagamento di €.5.136,00 come da ricevute prodotte;
per carenza quindi, di legittimazione dell'impresa a procedere all'esecuzione nei suoi confronti. Così in atto di appello “ il presente gravame verte: a) sull'attribuzione al Rag. di carature Pt_1 millesimali diverse da quelle effettive;
b) sulla trascurata circostanza riguardante la non contestazione dei documenti(alcuni dei quali allegati anche da parte avversaria!) in seno ai quali risultava in particolare l'attribuzione di 22,515 millesimi al Rag. c) sulla liquidazione di Pt_1 spese per il giudizio di primo grado in favore dell'odierno appellante, liquidazione dovuta in relazione alla fondatezza delle eccezioni sopra elencate;
d) sulla soccombenza statuita per le spese legali, pari a 1.838,33 euro oltre accessori nonostante il fondamento delle suddette eccezioni.”
L'impresa costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne ha contestato la fondatezza ed ha chiesto la conferma della sentenza, dichiarandosi anche dovuta per intero l'imposta di registro stante che il creditore ha chiesto la registrazione del predetto decreto ingiuntivo in data 14.03.2016 al solo fine di procedere nei confronti dei signori ed eredi di in quanto gli altri Parte_1 Persona_1 condomini avevano definito transattivamente, il 6 marzo 2008, la controversia, quando il decreto non era ancora divenuto esecutivo e quindi non assoggettato all'imposta di registro;
tutto ciò con il favore delle spese per intero dei due gradi di giudizio, essendo ingiusta, stante la soccombenza, la compensazione di un terzo delle spese processuali stabilite dal giudice di primo grado.
4 In corso di giudizio la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata posta in decisione il 13 marzo 2025 a seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è infondato.
Punto nodale della questione ed oggetto di critica della sentenza impugnata, riguarda l'attribuzione a carico dell'appellante di una quota millesimale di proprietà in seno al condominio, maggiore di quella effettiva e precisamente di millesimi 42,63 come sostenuto dalla società appellata, invece della quota di 22,515 millesimi come sostenuto dall'appellante, che conseguentemente ritiene di non essere debitore della società appellata della quota di debito di €.5.874,59(voce “condannatorio dell'atto di precetto”) corrispondente alla caratura erroneamente attribuitagli ed oggetto dell' atto di precetto.
Ciò, a dire dell'appellante, troverebbe conferma nel verbale condominiale prodotto del 26.5.2008. Tale verbale riporta accanto al nome Parte_1 la caratura di 22,515 millesimi, verbale che risulta prodotto anche dall'impresa appellata. Sostiene l'appellante che oltre a tale verbale e a riprova della correttezza del suo assunto, l'impresa appellata ha prodotto gli ulteriori verbali del 25 gennaio 2008 e del 27 febbraio 2008 nei quali accanto al nome è indicata la caratura di 22,515 millesimi. Parte_1
La censura non coglie nel segno.
Come correttamente rilevato dal tribunale “dalla documentazione versata in atti dall'impresa (allegato al doc. 7 bilancio consuntivo e piano di riparto mai specificatamente contestati da alcuno dei condomini e nel corso delle
5 numerose assemblee nelle quali l'appellante risulta presente), risulta a carico dell'appellante una caratura di 22,515 per un immobile(appartamento) di proprietà dell e un altra quota di Parte_1
20,115 millesimi per un altro immobile(per uso ufficio) sempre di proprietà di quest'ultimo.
L'appellante ha prodotto a sostegno delle proprie ragioni anche il verbale dell'assemblea del 26.05.2008 (allegato 8 produzione di che al n.5 Pt_1 dell'elenco delle presenze indica m.lli 22,515 (ma privo delle Parte_1 tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che l'impresa ha allegato) che non costituisce prova idonea per dimostrare quanto affermato dall'appellante di non essere titolare di complessivi 42,63 millesimi. A norma dell'art. 68 disp. att. del codice civile infatti, le porzioni dell'edificio di cui ciascun condomino è titolare e risulta intestatario, sono determinate esclusivamente dalle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio e consegnate dall'amministratore del Condominio stesso all'impresa appaltatrice, dalle quali deriva che egli è titolare dei millesimi(42,63) attribuiti nel piano di riparto lavori(prospetto allegato alla circolare n. 1/ 2008 del 2.01.2008 dell'amministratore) mai contestato.
Specificamente l'appellante fa un conteggio di quanto dovuto all'impresa negando di essere titolare ed intestatario di due unità immobiliari e precisamente, si ribadisce,: appartamento adibito ad abitazione al primo piano di e di un ufficio al piano terra e rialzato di 20,115 CP_3 millesimi, con ingresso direttamente dalla strada al numero 32 adibito sia da prima dei lavori e attualmente a studio tributario dello stesso appellante come risulta dal regolamento di condominio e da vari siti web dai quali risulta RAG. CONSULENTE TRIBUTARIO via Parte_1
Edmondo De Amicis, 32 -93100 Caltanissetta(CL).
Per cui correttamente la quota millesimale di risulta di Parte_1 complessivi millesimi 42,63. Conseguentemente e con riferimento al secondo motivo di censura relativo alla pretesa riduzione del
“condannatorio” oggetto del precetto, la censura è priva di fondamento;
la
6 somma effettivamente dovuta all'impresa creditrice è quella indicata nel piano di riparto allegato n. 7 e n.9 di complessivi euro 5874,59 di cui €. 4856,72 per l'unità immobiliare n. 4 al piano terra e piano rialzato con ingresso al n. 32 di 20,115 millesimi, da sempre ed attualmente adibita ad ufficio dello stesso debitore, ed €.1017,87 per l'unità immobiliare indicata al n. 8 del piano di riparto di millesimi 22,515 appartamento al primo piano.
Prova che ha fornito la società appellata con la documentazione in atti.
Senza sottacere che è lo stesso appellante che deduce “E accaduto, invece, che la parte creditrice odierna appellata abbia allegato al proprio fascicolo di parte un piano di riparto in seno al quale gli sono state attribuite due unità immobiliari, una con 22,515 millesimi e un'altra di 20,115 millesimi, conseguentemente la quota ritenuta come dovuta dal rag. è stata Pt_1 calcolata per 42,63 millesimi…” (pag.6 appello) senza tuttavia fornire alcuna valida contestazione al dato documentale allegato dall'impresa appellata.
Per cui correttamente il Tribunale ha affermato che nella fattispecie l'attore odierno appellante si è semplicemente limitato ad allegare in 22,515 millesimi la misura della propria quota condominiale all'epoca dei fatti senza fornire alcuna valida prova sul punto . A tal fine non può dirsi sufficiente il mero richiamo al verbale di assemblea condominiale del
26.05.2008.”(pag.6 sentenza impugnata.)
Cioè ed in sintesi la complessiva quota di 42,63 millesimi di proprietà dell deriva dal regolamento di condominio con allegate le Parte_1 tabelle millesimali che l non ha prodotto benchè fosse suo onere e Pt_1 riportate nel piano di riparto dei lavori prodotto dall'impresa, posto a base del decreto ingiuntivo e mai contestato dall neanche in sede Parte_1 di assemblea né innanzi le opportune sedi giudiziarie con l'ovvia conseguenza del relativo implicito riconoscimento. Ciò è tanto vero che l'appellante pagava il debito di €. 2.010,00 relativa alla quota del genitore
7 signor in tal modo riconoscendo il debito generale Persona_1 oggetto del decreto ingiuntivo n. 523/2007e cioè dell'atto presupposto e la quota dovuta dal genitore, determinata secondo le tabelle di ripartizione allegate dall'impresa di cui alla delibera del 27 febbraio 2008.
Infine, Va rilevato che l'unica contestazione afferente la mancata approvazione relativa al verbale dell'assemblea del 5.02.2008 diversamente da come sostenuto dall'appellante, secondo il quale non fu approvato il bilancio ed il piano di riparto delle spese, riguardava piuttosto l'esito delle trattative condotte dai condomini con l a seguito della notifica del CP_1 decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo, subordinato alla condizione che l praticasse uno sconto complessivo di CP_1
€.15.000,00, condizione che poi si verificò, con la conseguenza dell'implicito riconoscimento delle quote millesimali e del residuo dovuto, oggetto del precetto che l'appellata impresa ha eseguito sulla base del titolo(d.i. n.523/2007) divenuto definitivamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 17/03/2016, dopo la cancellazione del procedimento per opposizione allo stesso, proposta dall'odierno appellante e poi cancellata dal ruolo ex art.309 c.p.c.in data 5.11.2012 per sua rinuncia come da documentazione in atti.
In conclusione, la sentenza impugnata va confermata.
Per ciò che riguarda la spesa relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo, si ribadisce la correttezza della statuizione di primo grado secondo la quale la stessa non è dovuta interamente dall'opponente ma solo pro quota (cfr.Cass. n.14530/17); senza peraltro sottacere che la modifica a tal fine richiesta dalla appellata impresa riguardando un capo autonomo della sentenza impugnata avrebbe comportato per la impresa l'appello incidentale che non risulta ritualmente proposto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante ed a favore dell'impresa appellata e liquidate in complessivi €. 2.518,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%
8 ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge, così come sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.684/2021 pubblicata il 10.12.2021 , appellata da Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'impresa di CP_1
delle spese del presente grado liquidate come in parte CP_1 motiva.
Dichiara sussistenti i presupposti del pagamento, a carico dell' appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuta.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliaro Est. IL PRESIDENTE
GI PP Dott.BE CO
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