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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3268 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO e PANARELLO ALESSANDRA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARTONE IOLE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al parziale accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con Per_ la resistente in 17/09/2017, dal quale erano nati due figli il 12/10/2014 e il Persona_2
16/12/2016, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva la
1 separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a €
300,00 per ciascuno a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della resistente e la regolamentazione dei tempi di permanenza con sé.
Si costituiva la resistente in data 05/09/2025, la quale concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/10/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutti i profili salvo in merito alla permanenza infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana in cui il week- end i minori sono con la madre. Il giudice recepiva in via provvisoria l'accordo e integrava i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, rimettendo la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 300,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, con decorrenza dalla emissione dei provvedimenti urgenti, o dal deposito della sentenza, oltre la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da concordare ed approvare preventivamente, con analoga decorrenza;
- percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
- nella settimana in cui i minori trascorrono il week-end con il padre, stabilire la permanenza dei minori con il padre nelle giornate di lunedì e mercoledì (compreso pernottamento per entrambe le giornate).
Il giudice, a integrazione del predetto accordo, stabiliva inoltre che: salvo diversi accordi tra le parti, nella settimana in cui i minori trascorrono il week-end con la madre, il padre terrà con sé i figli
2 minori nelle giornate di mercoledì e venerdì con pernotto;
durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 maggio, nonché festività natalizie, pasquali e altre festività secondo il criterio dell'alternanza.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi, come integrati d'ufficio all'udienza del 21\10\2025, alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2017, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3268 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO e PANARELLO ALESSANDRA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARTONE IOLE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al parziale accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con Per_ la resistente in 17/09/2017, dal quale erano nati due figli il 12/10/2014 e il Persona_2
16/12/2016, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva la
1 separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a €
300,00 per ciascuno a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della resistente e la regolamentazione dei tempi di permanenza con sé.
Si costituiva la resistente in data 05/09/2025, la quale concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/10/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutti i profili salvo in merito alla permanenza infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana in cui il week- end i minori sono con la madre. Il giudice recepiva in via provvisoria l'accordo e integrava i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, rimettendo la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 300,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, con decorrenza dalla emissione dei provvedimenti urgenti, o dal deposito della sentenza, oltre la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da concordare ed approvare preventivamente, con analoga decorrenza;
- percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
- nella settimana in cui i minori trascorrono il week-end con il padre, stabilire la permanenza dei minori con il padre nelle giornate di lunedì e mercoledì (compreso pernottamento per entrambe le giornate).
Il giudice, a integrazione del predetto accordo, stabiliva inoltre che: salvo diversi accordi tra le parti, nella settimana in cui i minori trascorrono il week-end con la madre, il padre terrà con sé i figli
2 minori nelle giornate di mercoledì e venerdì con pernotto;
durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 maggio, nonché festività natalizie, pasquali e altre festività secondo il criterio dell'alternanza.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi, come integrati d'ufficio all'udienza del 21\10\2025, alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2017, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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