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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2212 del ruolo generale dell'anno 2021,avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.7856/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 13.11.2020 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Marone ( C.F._2 CodiceFiscale_3
APPELLANTI
E
Part CONDOMINIO IN S.GIORGIO A CREMANO VIA PITTORE n.211 ( c.f. ) in C.F._4 persona dell'amministratore p.t. ( ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_5 dall'avv. Antonio Berti ( ) CodiceFiscale_6
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 3.6.2025 e dall'appellato in data 12.5.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed , proprietari di unità Parte_1 Parte_2 immobiliare sita nel fabbricato di via Pittore n. 211 di San Giorgio a Cremano, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il citato fabbricato, in persona CP_2 dell'amministratore p.t., per ottenere l'annullamento della delibera condominiale del 5.6.2015 segnatamente “perché nulla ed annullabile per i motivi esposti in relazione ai punti 2), 19), 20) e 21) all'ordine del giorno, concernenti il riparto delle spese di manutenzione del terrazzo di copertura e le spese inerenti il periodo dal 2007 al 2009, perchè non dimostrate e prescritte, in subordine su tale punto dichiarare cessata la materia del contendere”.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano: di essere comproprietari dell'immobile, sito al 3° ed ultimo piano, scala “A”, del fabbricato, sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Pittore n.
211; che in data 5.06.2015 veniva convocata un'assemblea condominiale ordinaria con n. 27 punti all'ordine del giorno, tra cui l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e riparto spese per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010; che era intervenuta la prescrizione del diritto di credito del condominio per le spese riportate nel riparto anni 2007, 2008, 2009 e 2010; che l'ordine del giorno al punto n.2 veniva approvato all'unanimità dei presenti ex art. 1126 c.c., disponendo un nuovo riparto delle spese di copertura del terrazzo, in quanto in uso esclusivo degli attori;
che il deliberato Persona_1 era in violazione dell'art. 1130- bis c.c., per omessa redazione del rendiconto della gestione annuale ed in quanto le voci di entrata e di uscita non sarebbero state specificate.
Si costituiva il Condominio contestando la fondatezza della domanda. Deduceva che la prescrizione non era maturata relativamente ai bilanci consuntivi degli anni 2007, 2008 e 2009 e che il terrazzo di copertura era utilizzato dai soli condomini , motivo che giustificava il nuovo Persona_1 riparto, non in base ai millesimi di proprietà del condomino, ma ex art.1126 c.c. (1/3 a carico di
Recupito ed i restanti 2/3 a carico del condominio).In particolare, quanto alla asserita prescrizione delle somme dovute, affermava la piena legittimità delle somme approvate atteso che, in materia condominiale, i relativi oneri si prescrivono in cinque anni dalla loro approvazione, avvenuta solo in data 5.06.2015. Precisava ancora che con raccomandata del 19.06.2015 n. 00-029136938-99-5,
l'amministratore p. t. aveva provveduto a detrarre dall'importo complessivo dovuto dagli attori a titolo di oneri condominiali insoluti le somme per gli anni dal 2002 al 2006 al fine di evitare contenziosi. Il convenuto Condominio rilevava inoltre che i bilanci presentati ed approvati relativi agli anni 2013- 2014 erano corredati dalla relazione illustrativa, dal registro di contabilità e riepilogo finanziario. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7586/2020, pubblicata il 13,11.2020, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto
Condominio, che si liquidano in euro 2.600,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”.
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ed hanno interposto appello affidato a due Parte_1 Parte_2 motivi.
Con il primo motivo hanno rilevato l'erronea statuizione del tribunale che nella ripartizione delle spese di manutenzione del terrazzo (di cui al punto n.2 della delibera impugnata) aveva fatto riferimento al terrazzo a livello - di proprietà laddove la delibera riguardava invece Persona_1 il terrazzo di copertura del fabbricato. In relazione al terrazzo di copertura, di natura condominiale, non poteva loro applicarsi il disposto dell'art.1126 c.c. non essendo proprietari del detto lastrico solare.
Con il secondo motivo di gravame hanno censurato la sentenza per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione del credito del condominio per le spese riportate nel riparto per gli anni 2007, 2008, 2009
e per avere escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.1130 bis c.c. Hanno ritenuto di conseguenza errata la condanna al pagamento delle spese processuali disposta in favore del
Condominio ai sensi dell'art.91 c.p.c.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo di : accogliere il presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli n°7586/2020 del 13.11.2020; annullare la deliberazione assembleare adottata il 05/06/2015 dal Condominio sito in San Giorgio a Cremano (Na), Via Pittore,
n° 211, perché nulla e/o annullabile per i motivi in precedenza esposti ed in relazione ai punti 2),
19), 20) e 21) all'ordine del giorno riguardanti il riparto delle spese di manutenzione del terrazzo di copertura di natura e le spese inerenti il periodo degli anni 2007-2008-2009 non CP_3 dimostrate, estinte per prescrizione;
in subordine, su tale punto dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il Condominio, con il bilancio approvato nel 2017/2018, rinunziato a rivendicare tali somme dagli attori;
condannare il condominio appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Oreste Marone per fattone anticipo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_4 si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Ha spiegato appello incidentale volto ad accertare e dichiarare che il terrazzo di copertura era di uso esclusivo degli attori e che pertanto il riparto delle spese andava effettuato secondo il disposto dell'art.1126 c.c. L'appellato ha concluso chiedendo di: rigettare nel merito l'appello, infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza 7586 del 2020, del tribunale di Napoli;
in via gradata, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto accertare e dichiarare che per la manutenzione del terrazzo di copertura del loro cespite si applica l'art. 1126 cod. civ, in quanto gli attori oggi appellanti, ed , fanno uso Parte_1 Parte_2
2001realizzato due lucernai emergenti a servizio dei due bagni del loro cespite;
accertare e dichiarare che al difensore vanno riconosciuti i diritti e compensi della doppia fase di giudizio e le spese della mediazione con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto presidenziale del 7.5.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 3.6.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c con ordinanza del 3.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Parte_1
e è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Parte_2
1.Il gravame merita accoglimento in relazione al primo motivo, avente ad oggetto il punto n.2) della delibera condominiale del 5.6.2015: Esame e discussione nuovo riparto lastrico solare in uso esclusivo al condomino secondo i principi dell'art.1126 c.c. Parte_3
Delibera consequenziale.
Effettivamente, in motivazione, il tribunale ha fatto erroneamente riferimento alla terrazza a livello, di proprietà esclusiva degli appellanti, come si evince dal titolo di proprietà, ossia l'atto di compravendita del 29.6.2001 per notar con il quale i coniugi Persona_2 Persona_1 avevano acquistato da “l'appartamento al terzo piano scala A costituente Persona_3
l'intero terzo piano del fabbricato, composto di cinque vani ed accessori con annessa terrazza a livello”. Nel citato titolo di proprietà non è fatta menzione del lastrico solare di copertura del fabbricato. L'errore in cui è incorso il tribunale è riconosciuto dalle parti: è evidente che, in riferimento alla terrazza a livello di proprietà esclusiva dei ricorrenti, la ripartizione delle spese andava effettuata secondo il disposto dell'art.1126 c.c. ( cfr. Cass.3/10/2023 , n. 27846).
A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione al lastrico di copertura del fabbricato, che non è di proprietà, né di uso esclusivo dei condomini . Non hanno rilevanza in tal senso Persona_1 le deduzioni del Condominio che ha assunto a fondamento dell'uso esclusivo del lastrico e della conseguenziale ripartizione delle spese secondo l'art.1126 c.c. alcune circostanze di fatto, nella specie: che al terrazzo di copertura del fabbricato si accede unicamente dalla proprietà Parte_3
che sul lastrico stesso sono presenti diverse masserizie di proprietà dei citati condomini;
che
[...] gli stessi hanno ivi realizzato due lucernai sporgenti posti a servizio dei due bagni del loro appartamento ( cfr. documentazione fotografica in atti ); che dalle conclusioni della ctu espletata in altro giudizio tra le medesime parti (R.G. 13291/2013) si rileva che al lastrico si accede unicamente attraverso l'immobile di proprietà circostanza confermata anche nella relazione Persona_1 redatta dal c.t.p. ing. . Persona_4
Secondo questa Corte, da tali elementi di fatto può solo evincersi l'utilizzo, ex art.1102 c.c., del lastrico solare da parte degli appellanti ma non che essi ne abbiano l'uso esclusivo (non rilevando la realizzazione dei lucernai o il deposito di oggetti di appartenenza). Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: Il lastrico solare assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro e univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. 2.3…. In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993 n. 7449; Cass. 8 settembre 2021 n. 24189).L'art. 1117
c.c. non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene ("Sono oggetto di proprietà comune...."), che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una
o più unità immobiliari.
2.4. Con riguardo ai lastrici, in particolare, si è ritenuto che, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di Condominio accettato dai singoli condomini
(Cass.2/12/2024,n.30791; Cass.9/08/2018, n. 20693).
Sulla scorta dei riportati principi, in assenza di titoli che dimostrino il contrario, il lastrico di copertura dell'edificio di via Pittore n.211 di S.Giorgio a Cremano rientra tra le parti comuni del fabbricato ex art.1117 c.c.: deve ritenersi pertanto errato il (nuovo) riparto delle spese approvato nella delibera condominiale impugnata. Pertanto, la sentenza andrà riformata con annullamento del capo n.2) della delibera del 5.6.2015, lì ove sono ripartite le spese di manutenzione del lastrico di copertura secondo l'art. 1126 c.c., non essendone i condomini appellanti proprietari o usuari esclusivi.
2. Non coglie nel segno il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno affermato essersi maturata la prescrizione del credito del Condominio per le spese riportate nel riparto per gli anni 2007, 2008 e 2009 e la violazione del disposto dell'art.1130-bis c.c.
Al riguardo la Corte, al di là del condivisibile principio riportato nella sentenza impugnata circa la non sindacabilità, nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni condominiali, della valutazione del merito delle decisioni e del potere discrezionale esercitato dall'assemblea quale espressione della volontà dei condomini (Cass.29/05/2025, n.14428), rileva che il Condominio appellato ha offerto elementi di segno contrario all'asserita prescrizione del credito vantato. E' documentato in atti che l'amministratore p.t. del Condominio, aveva provveduto con raccomandata del 14.6.2013 a richiedere le somme dovute agli odierni appellanti. Quanto poi alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale degli oneri condominiali, si osserva che detto termine decorre della data della delibera di approvazione del bilancio e del relativo stato di riparto spese (Cass. 25/02/2014 , n. 4489).
E' ugualmente corretta la statuizione del tribunale che, in relazione alla violazione del disposto dell'art.1130- bis c.c., ha ritenuto irrilevante l'assenza di documentazione giustificativa genericamente lamentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art. 1130-bis cc, “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione".
Ebbene, alla luce della citata disposizione, l'amministratore non è tenuto alla consegna dei documenti, dal momento che sussiste unicamente in capo a condomini l'onere di prenderne visione.
In tema di condominio negli edifici, gli articoli 1129, comma 2, e 1130-bis del c.c., come novellati dalla legge n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sempreché l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art.1175 c.c. Al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti. In tal senso, la Corte di Cassazione, costantemente, afferma che la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c. né risolversi in un onere economico per il condominio (v. Cass.
4445/2020; Cass. 19210/2011; Cass. 15159/2001; Cass. 8460/1998). Tali decisioni pongono in evidenza che l'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condomini non è senza limiti, perché l'interesse alla buona amministrazione del Condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative. Ora, benché il condomino abbia diritto di prendere visione e di estrarre copia della documentazione richiesta, nel caso che occupa non può ritenersi che tale diritto sia stato negato ai condomini tale da giustificare il Persona_1 fondamento della pretesa azionata. Dunque, qualora il condomino stesso agisca in via giudiziale per ottenere l'ostensione di documenti di suo interesse ha l'onere di dimostrare di aver richiesto un appuntamento all'amministratore, senza esito, o di essersi recato presso i luoghi ove era custodita la documentazione senza aver potuto accedere o comunque esaminare i documenti.
Circostanza, questa, rimasta sfornita di prova: è incontestato che gli appellanti non hanno formalizzato alcuna istanza di accesso all'amministratore in carica.
Il motivo di appello va pertanto respinto.
L'appello incidentale proposto dal Condominio è inammissibile. Con il citato gravame il Condominio appellato ha chiesto di accertare e dichiarare che il terrazzo di copertura è di uso esclusivo degli attori e che pertanto il riparto delle spese andava effettuato secondo il disposto dell'art.1126 c.c. Si tratta di una domanda nuova, in quanto nel giudizio di primo grado il convenuto non aveva proposto tale domanda in via riconvenzionale limitandosi, nella comparsa del 28.12.2015, a contestare la fondatezza delle argomentazioni attoree (sulla scorta di circostanze di fatto dalle quali era desumibile, secondo la sua prospettazione, l'uso esclusivo del terrazzo di copertura del fabbricato da parte dei condomini attori).
Occorre richiamare il dettato dell'art. 345, co. 1, cpc, secondo il quale: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.” Con riferimento alla corretta esegesi di questa disposizione e della nozione di “domanda nuova”, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, tra le altre ipotesi, questa è integrata (ed è, quindi, inammissibile) allorquando si fondi su fatti storici diversi da quelli originariamente allegati.
Secondo l'orientamento della S.C. infatti, l'art.345 c.p.c., al fine di garantire il doppio grado del giudizio, vieta ai contendenti di proporre per la prima volta in appello domande od eccezioni nuove.
La norma è posta a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, a nulla rilevando che le controparti abbiano accettato il contraddittorio (Cass. S. U. 157/2020).
Pertanto è essenziale stabilire i criteri che consentano di rilevare quando una censura contenga elementi di novità tale da porsi in contrasto con l'art. 345 c.p.c.. Secondo i principi generali e la consolidata giurisprudenza di legittimità è nuova quella domanda che, pur tendendo al medesimo risultato finale ed al conseguimento dell'identico bene della vita oggetto dell'originaria pretesa, tragga però titolo in una diversa causa petendi che attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione ed alterare così l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia in uno dei suoi elementi costitutivi: soggetti,
"causa petendi", "petitum" (ex plurimis: Cass. n.12258/2002; Cass.n.10128/2003). In particolare si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, modifichino l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, tali da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Richiamato il disposto dell'art.345 c.p.c., anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è evidente che il Condominio appellato sia irrimediabilmente incorso nel divieto di cui al primo comma della citata disposizione, atteso che la ricostruzione dedotta in primo grado non corrisponde, infatti, a quella in questa sede prospettata. Ed allora, considerato che, come detto, la domanda si identifica in base ai fatti storici sui quali la stessa si fonda, il descritto mutamento delle allegazioni in fatto svolte dall'appellante incidentale si traduce nella proposizione, nell'atto di gravame, di una domanda nuova, differente rispetto alle allegazioni difensive offerte in primo grado. E, in quanto tale, inammissibile.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.5890/2022; Cass.n.3877/2021). Nella vicenda in esame, detta valutazione globale riferita all'esito complessivo del giudizio, che ha comportato l'accoglimento solo parziale della domanda attorea ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dal Condominio, induce il Collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio (Cass. S.U.31.10.2022 n.32061).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, consegue l'obbligo dell'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_4 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7586/2020 pubblicata il
[...]
13.11.2020, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello;
b) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n.7586/2020 del tribunale di
Napoli, annulla il punto n.2) della delibera condominiale del 5.6.2015;
c) rigetta nel resto;
d) dichiara inammissibile l'appello incidentale del Controparte_5 CP_4
[...]
d) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa