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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
n. 874/2025
Il Giudice designato dott. Antonio Sardiello
- letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che parte ricorrente ha fornito idonea prova scritta del credito vantato che risulta certo, liquido ed esigibile;
- considerato che la parte, nei cui confronti è proposta la domanda, risulta essere consumatore e che esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, allo stato, nessuna di esse risulta avere carattere vessatorio
- visti gli artt. 633, 634 e 641 e 642 c.p.c.
INGIUNGE
A
, nato a [...] in data [...], residente in [...]Controparte_1
Fontana (Br), c.da Bax, nr, c.f. , quale titolare della ditta individuale C.F._1
“ Imperial Viaggi di Nigro Francesco”, con sede in Francavilla. F.na, via Trappeto Salerno, nr 7, p. iva , P.IVA_1 di pagare in favore della ricorrente,
p.a.-P.I. -con sede in Parabita alla Controparte_2 P.IVA_2 via Prov.le per Matino nr.5, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore,dott.
per le causali di cui in ricorso, Persona_1 senza dilazione la somma complessiva di
€ 52.776,86
(cinquantaduemilasettecentosettantasei/86), quale saldo risultante dai rapporti di credito di cui in atti, successivamente scritturati a sofferenza, oltre interessi di mora ai tassi indicati, sino al soddisfo, come specificato nella narrativa del ricorso, il tutto oltre le spese e competenze relativi alla procedura monitoria, che si quantificano in € 406,50, oltre ad € 2.2242,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Dichiara il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. ritenuta la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma.
AVVERTE
l'ingiunto che avverso il presente decreto è ammessa opposizione entro giorni quaranta dalla notifica ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di pagamento o di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata e l'ingiunto, quale consumatore, decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere eventualmente vessatorio delle clausole di cui al contratto indicato in ricorso.
Brindisi 7 aprile 2025
Il Giudice Designato
Antonio Sardiello
Sezione civile
n. 874/2025
Il Giudice designato dott. Antonio Sardiello
- letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che parte ricorrente ha fornito idonea prova scritta del credito vantato che risulta certo, liquido ed esigibile;
- considerato che la parte, nei cui confronti è proposta la domanda, risulta essere consumatore e che esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, allo stato, nessuna di esse risulta avere carattere vessatorio
- visti gli artt. 633, 634 e 641 e 642 c.p.c.
INGIUNGE
A
, nato a [...] in data [...], residente in [...]Controparte_1
Fontana (Br), c.da Bax, nr, c.f. , quale titolare della ditta individuale C.F._1
“ Imperial Viaggi di Nigro Francesco”, con sede in Francavilla. F.na, via Trappeto Salerno, nr 7, p. iva , P.IVA_1 di pagare in favore della ricorrente,
p.a.-P.I. -con sede in Parabita alla Controparte_2 P.IVA_2 via Prov.le per Matino nr.5, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore,dott.
per le causali di cui in ricorso, Persona_1 senza dilazione la somma complessiva di
€ 52.776,86
(cinquantaduemilasettecentosettantasei/86), quale saldo risultante dai rapporti di credito di cui in atti, successivamente scritturati a sofferenza, oltre interessi di mora ai tassi indicati, sino al soddisfo, come specificato nella narrativa del ricorso, il tutto oltre le spese e competenze relativi alla procedura monitoria, che si quantificano in € 406,50, oltre ad € 2.2242,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Dichiara il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. ritenuta la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma.
AVVERTE
l'ingiunto che avverso il presente decreto è ammessa opposizione entro giorni quaranta dalla notifica ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di pagamento o di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata e l'ingiunto, quale consumatore, decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere eventualmente vessatorio delle clausole di cui al contratto indicato in ricorso.
Brindisi 7 aprile 2025
Il Giudice Designato
Antonio Sardiello