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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2041/2022 del R.A.C.C. in data
21/07/2022, iniziata con atto di citazione d a
- (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. SILVESTRI SILVIA
e ZZ IU ON, elettivamente domiciliata in VIA ROMA
22/A 46020 PIEVE DI CORANO, presso il difensore avv. SILVESTRI
SILVIA, attrice
c o n t r o
- Impresa individuale (C.F. Controparte_1
- p.iva ), in persona dell'omonimo C.F._1 P.IVA_2
titolare (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BUGADA ADA e VIGNONI LUCIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIA 16 46042 CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. BUGADA ADA, convenuto
e c o n t r o
- (C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_3
Pag. 1 patrocinio dell'avv. EDERLE STEFANO, elettivamente domiciliata in
STRADONE SAN FERMO 13 VERONA presso il difensore avv. EDERLE
STEFANO; terza chiamata
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore terza chiamata/contumace avente per oggetto: solo danni a cose, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Previa remissione in istruttoria della causa con Parte_1
ammissione dei mezzi istruttori indicati sub lettere E) ed F) della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata telematicamente:
- Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità per le causali dedotte della convenuta e/o del terzo chiamato, anche in via tra loro solidale, nella causazione dei sinistri occorsi all'attrice nelle date del 30-31.07.2021, 01-
2.08.2021, 07-08.08.2021, 11-12.08.2021, 12-13.08.2021, 17-18.08.2021,
21.08.2021 e 24-25.08.2021 presso i piazzali del
[...]
di Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Controparte_4
Strada Provinciale n. 32 e EL (PR) Frazione Ghiara n. 24, nonché il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza degli stessi ed ammontanti a complessivi euro 16.955,30 oltre iva (di cui euro
450,00
Pag. 2 per il sinistro del 30-31.7.2021, euro 1.810,10 per il sinistro del 01-2.8.2021, euro 780,00 per il sinistro del 07-08.8.2021, euro 1472,60 per il sinistro del
11- 12.8.2021, euro 8.477,30 per il sinistro del 12-13.8.2021, euro 410,00 per il sinistro del 17-18.8.2021, euro 2735,30 per il sinistro del 21.8.2021, euro 820,00 per il sinistro del 24-25.8.2021);
- conseguentemente condannarsi la convenuta e/o il terzo chiamato, anche in via tra loro solidale, al risarcimento all'attrice dei danni causati e pertanto al pagamento nei suoi confronti della somma di complessivi euro 16.955,30 oltre iva, ovvero di altra diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dei singoli eventi all'effettivo soddisfo.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali.
Nell'ipotesi di mancata rimessione in istruttoria si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”;
- per : “In via preliminare: Controparte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ditta convenuta
[...]
così come sopra generalizzata, per i motivi dedotti in comparsa di CP_1
costituzione e risposta 21.11.2022.
In via principale:
- respingersi tutte le istanze attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti.
In via subordinata:
Pag. 3 - dirsi tenuta la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona,
Lungadige Cangrande n. 16, C.F. e P. VA , a tenere indenne e P.IVA_3
manlevata la convenuta ditta in ordine ad ogni domanda attorea CP_1
ed alle istanze risarcitorie da quest'ultima formulate, e ciò in virtù delle polizze responsabilità civile auto, rispettivamente per il mezzo targato
GEAA225 polizza n. 01933633012723, per il mezzo targato GEAA227 polizza n. 01933633012668, per il mezzo targato GEAA230 polizza n.
01933633012669, per il mezzo targato ABA983 polizza n. 01933633012708,
e/o in virtù della polizza responsabilità civile azienda n. 01933632000011.
In via istruttoria:
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per l'ammissione delle prove testimoniali come dedotte dalla difesa della ditta Controparte_1
nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 2.1.2024, dai capitoli 1 a
10 e da 12 a 15 (in quanto non ammessi dal Tribunale nell'ordinanza del
13.3.2024), con i testi indicati nella predetta memoria, Con refusione integrale di spese e competenze di giudizio”;
- per Controparte_2
“NEL MERITO
In via principale:
- Rigettarsi le domande tutte svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta dalla ditta convenuta nei confronti di;
CP_2
In via subordinata:
Pag. 4 -Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertarsi l'inoperatività delle polizze (n.
01933632000011, n. 0193363301272, n. 01933633012668, n.
01933633012669 e n. 01933633012708) azionate dalla ditta convenuta, per le ragioni dedotte in narrativa;
- In via ulteriormente subordinata, nel caso di ritenuta operatività delle polizze (n. 01933632000011, n. 0193363301272, n. 01933633012668, n.
01933633012669 e n. 01933633012708) azionate dalla ditta convenuta, mantenersi l'obbligo di in via strettamente proporzionale al grado CP_2
di accertata responsabilità della ditta assicurata ed entro i limiti, le franchigie, gli scoperti e i massimali delle singole polizze per sinistro e per anno, escludendo ogni qualsiasi obbligazione relativamente a condotte poste in essere da soggetti diversi dalla contraente;
In ogni caso:
- Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Lo scrivente procuratore dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere precisate dalle controparti in quanto irrituali e tardive, ne chiede comunque il rigetto. Chiede che il
Giudice trattenga la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_2
al fine di veder accertata e dichiarata la sua responsabilità Controparte_1
nella causazione dei sinistri occorsi nelle date del 31.07.2021, 02.08.2021,
08.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021, 18.08.2021, 21.08.2021 e 25.08.2021
Pag. 5 presso i piazzali del Consorzio del Casalasco del Pomodoro di Rivarolo del
Re ed Uniti (CR) e EL, oltre al proprio diritto al risarcimento dei danni tutti patiti con conseguente condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 16.955,30 oltre iva.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio alla sua società di assicurazioni e nel merito chiedendo il rigetto delle domande attoree ed evidenziando la sua carenza di legittimazione passiva visto che il suo rapporto contrattuale era intercorso esclusivamente con il . Controparte_4
In sede di comparsa conclusionale la parte convenuta eccepiva la illegittima modifica della domanda fatta dalla società attrice tra le conclusioni dimesse in atto introduttivo rispetto a quelle dimesse in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva la società di assicurazioni chiedendo il rigetto delle domande attoree ed evidenziando altresì la inoperatività delle coperture per i mezzi indicati dall'attrice.
Sulla base delle difese di parte convenuta, la società attrice chiedeva la estensione del contraddittorio anche alla terza chiamata Controparte_5
che rimaneva tuttavia contumace.
[...]
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Pag. 6 Le domande attoree di ristoro del danno patito sono infondate e vanno rigettate.
Appare preliminarmente necessario osservare come la contestazione svolta in
CP_ comparsa conclusionale dalla convenuta non deve essere valutata inutilmente capziosa quanto alla difformità delle date dei sinistri.
L'attrice segnala, per i fatti di causa, la presenza dei seguenti mezzi: macchina operatrice targata GE0AA225, macchina operatrice targata
GE0AA227, macchina operatrice targata GE0AA228, macchina operatrice targata GE0AA230. Mentre la ditta convenuta, in comparsa di costituzione aveva indicato i seguenti mezzi: mezzo targato GEAA225, mezzo targato
GEAA227, mezzo targato GEAA230, mezzo targato ABA983.
Apparentemente si potrebbe ritenere che l'aggiunta dello “0” alle targhe possa essere questione attinente ad un mero errore materiale se non fosse che sulla base delle targhe indicate è stata certamente impostata l'eccezione della compagnia di assicurazioni sulla inoperatività delle polizze poiché una difformità nel numero delle targhe, che per vero nell'atto di citazione non era stato nemmeno indicato, cambia radicalmente la possibilità o meno di invocare una copertura assicurativa dei mezzi.
Le prove orali ammesse per la parte attrice, teste hanno Pt_1
confermato con straordinaria certezza sia i sinistri che i danni e tuttavia non si può non rilevare delle evidenti discrasie tra le ralle che asseritamente avrebbero causato i sinistri e la loro stessa presenza sui luoghi medesimi.
Il teste introdotto dall'attrice, non ha personalmente assistito a Pt_1
tutti presunti sinistri, salvo i sinistri del 31 luglio 2021 e del 13 agosto 2021, sicché la sua attendibilità non può che risultarne minata laddove conferma la
Pag. 7 sussistenza di tutti i sinistri non fosse altro perché, per esempio la ralla
GEAA225, era altrove nel periodo di interesse.
Peraltro, sia le targhe che le date si sono rivelate essere largamente imprecise ed anche alla luce del lungo tempo trascorso tra i fatti e la presente azione, questa circostanza rende la presente azione infondata.
Anche sulla documentazione prodotta a giustificazione della domanda di rimborso si rileva che essa è formata in parte da preventivi (si veda doc. 3,
15, 27, 28, 36, 41, 46, 59 e 63 di parte attrice) che quindi impediscono una corretta valutazione del danno che a distanza di così tanto tempo dai fatti non poteva essere sopperita da una CTU che appariva pertanto meramente esplorativa anche per l'assenza di una qualche forma di constatazione della entità del sinistro al momento del fatto non potendo quindi ricondurre il danno con il fatto esposto in atto introduttivo.
Le domande appaiono pertanto infondate a fronte della incertezza sia dell'an che del quantum del danno chiesto in risarcimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree perché infondate;
2) Condanna C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a Controparte_7
(C.F. - p.iva ), in persona
[...] C.F._1 P.IVA_2
dell'omonimo titolare (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 5.077,00 per
Pag. 8 compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) Condanna C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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