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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.12.24 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 866/21 r. g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. ANTONIO PANICO;
Parte_1
- Appellanti E
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t Controparte_1
- Appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 5143/2020 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità e degli scatti biennali all'interno della stessa classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio pregressa, con conseguente condanna al pagamento in suo favore delle somme di cui al ricorso di primo grado.
La ricorrente in primo grado aveva dedotto: di essere dipendente della resistente già in ruolo speciale, in virtù della legge n.730 del 28.12.1986 con inquadramento al livello IV°, avvenuta in data 18.04.1990 attualmente categoria B7° ( cfr. Decreto n.10304 del 16.02.1994, busta paga); che veniva assunto dapprima con contratti a tempo determinato, sottoscrivendo la sua prima convenzione in data
20.12.1983, -che il Commissario Straordinario di Governo prorogava i contratti a termine;
che in virtù dell'art. 12 della legge n. 730/1986, che prevedeva per i dipendenti del Commissario di Governo la possibilità della immissione nei ruoli speciali veniva inserito nel ruolo speciale istituto dalla CP_1
che successivamente la recependo l'ordinanza Ministero per il
[...] Controparte_1
Coordinamento 22.3.1989 n. 1672 della Protezione Civile, istituiva il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 l. 730/1986 (con leggi Regionali n. 4 del 6.3.1990 e n. 8 del 24.3.1990); che con delibera n. 1905 del 18.3.1997 la disponeva Controparte_1 il suo reinquadramento, corrispondente alle mansioni svolte alla data di emanazione dei decreti richiamati con riconoscimento di un'anzianità a far tempo dalla data di effettivo utilizzo, con ricostruzione della carriera economica in applicazione dell'art. 37 della legge n. 27/1984; che nonostante la con atto n. 5282 del 6.08.1998 in applicazione dell'art. 12 comma 4 della CP_1
l.730/1986 avesse deliberato di riconoscere al personale ai soli fini del trattamento economico l'anzianità economica dei periodi di servizio prestato nell'ambito di convenzioni e/o contratti, di fatto ciò non si realizzava;
che solo con Legge Regionale n. 1 del 19.1.2007, all'art. 19, l'Amministrazione riconosceva il diritto dei dipendenti assunti ex lege 730/1986 al riconoscimento del periodo di servizio prestato presso il Commissario ai fini dell'anzianità di servizio come dipendente regionale;
che con la delibera n. 1363 del 28.8.2008 attuava suddetta legge e così costituiva una commissione per procedere al reinquadramento del personale;
che in forza dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n. 840 del 30.12.2011 la resistente demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenti provvedimenti relativi all'anzianità e al livello funzionale;
che la tuttavia, non solo non CP_1 CP_ provvedeva a riconoscere in modo esatto gli scatti biennali/R. ma nemmeno corrispondeva gli arretrati spettanti a tale titolo. Il primo giudice, ricostruita in diritto la materia ha ritenuto maturata la prescrizione in relazione al periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso avvenuta il 4.06.2018; nel merito, ha ritenuto che, sulla scorta della normativa applicabile, la ricorrente avesse avuto tutto quanto alla stessa spettante. Così si è espressa: “…In forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 20.12.1983, l'Amministrazione ha pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge 388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R. 494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente, percepisce l'importo annuo di € 344,76. Questa è la somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione…”. Ha proposto gravame l'appellante con atto nel quale ha interamente riprodotto il ricorso, ha riprodotto il contenuto della sentenza di cui ha dedotto l'erroneità per non aver tenuto conto della normativa la cui applicabilità era stata già dedotta in primo grado. Ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la prescrizione, pur parziale, dei diritti fatti valere. In definitiva, ribadendo di aver percepito una retribuzione non conferente alle previsioni normative, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Pur ritualmente citata non si è costituita la di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La controversia è decisa come segue a seguito di trattazione della causa in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., acquisite note di udienza. L'appello non può essere accolto. Va in questa sede applicato il principio secondo cui in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307).
Invero vi è un rilievo assorbente da valutare.
La sentenza di primo grado fa riferimento all'excursus normativo che la stessa ricorrente, oggi appellante, ritiene applicabile. Tuttavia, ne trae una conclusione specifica: ovvero che la ricorrente ha avuto, proprio sulla scorta di quella stessa normativa, il trattamento retributivo dovutole (“…In forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 20.12.1983, l'Amministrazione ha pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge 388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R. 494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente, percepisce l'importo annuo di € 344,76. Questa è la somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione…). Ebbene questa parte centrale ed essenziale della motivazione non è in alcun modo censurata. L'appello si limita a riproporre l'excursus normativo già evidenziato da precedenti sentenze del Tribunale di Napoli, senza minimamente spiegare perché la decisione del giudice sul punto specifico appena sopra menzionato sarebbe errata.
Ed in effetti, premesso che tale sistema è venuto meno con la progressiva e graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, strettamente correlato alla contrattualizzazione prevista dalla legge n. 93 del 1983, deve rilevarsi che l'articolo 40 D.P.R. n. 347 del 1983 aveva dettato norme per l'inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema di qualifiche funzionali. Il successivo articolo 41 , allo scopo di riequilibrare l' anzianità economica con l' anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale con diverse anzianità di servizio, prevedeva l'attribuzione di un valore economico all' anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1982 in base a specifici parametri individuati dalla stessa norma;
era stata, poi, disposta la cessazione della progressione economica per scatti e classi alla data del 31 dicembre 1982, introducendosi nel contempo - a decorrere dal gennaio 1983 - il salario individuale di anzianità. Questo veniva determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985. Tale salario di anzianità veniva, quindi, disciplinato anche dall'articolo
30 della legge regionale n. 27 del 1984. L'articolo 38 del DPR n. 268 del 1987 provvedeva CP_1 ad un aumento della misura fissa del salario individuale di anzianità con decorrenza dal gennaio 1987 e, successivamente, l'articolo 44 del DPR n. 333 del 1990 provvedeva analogamente con decorrenza dal 1989. Tali disposizioni furono, dunque, recepite da due leggi regionali: la legge regionale n. 23 del 1989 e la legge regionale n. 42 del 1991. Par La somma di tali valori costituisce l'importo della a cui ha diritto il dipendente;
essa fa parte della struttura della retribuzione di cui all'articolo 28 parte economica del Contratto Collettivo Compatto Regioni. Infatti, la retribuzione è costituita da:
1. stipendio tabellare;
2. retribuzione individuale di anzianità;
3. Indennità integrativa speciale;
4. livello economico differenziato.
Fatta questa premessa, va evidenziato che, nel caso di specie, il giudice di primo grado oltre che richiamare il quadro normativo di riferimento, ha riportato anche gli importi lordi degli incrementi della R.I.A. così come individuati dal D.P.R. 347/1983 all'art. 41 e dal D.P.R. 333/1990 all'art. 44, per concludere che l'importo di corrisposto annualmente alla ricorrente è esattamente quello previsto dalle norme sopra richiamate. A fronte di una sì analitica motivazione, le censure dell'appellante appaiono poco incisive e non in grado di scalfire il ragionamento del Tribunale. In particolare, si deve rimarcare che l'atto di appello finisce con l'essere una pedissequa riproposizione delle motivazioni già addotte in primo grado a sostegno della propria domanda, senza tenere in debito conto quanto statuito nella sentenza impugnata. Senza contare l'ulteriore considerazione che dalla lettura del ricorso introduttivo, come da quella dell'atto di appello, non è dato comprendere in concreto quale sia l'errore commesso dalla nell'individuare la In altri termini, vi è sostanzialmente un difetto di allegazione CP_1 Pt_2 originario e di corretta censura della sentenza impugnata che non consente di valutare la fondatezza dell'appello e – a monte – la fondatezza della domanda. È evidente che questa carenza in termini di censorietà del gravame non può essere ignorata e ne comporta il rigetto.
Nulla per le spese, stante la contumacia della CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del grado;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.24 Il consigliere Estensore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.12.24 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 866/21 r. g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. ANTONIO PANICO;
Parte_1
- Appellanti E
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t Controparte_1
- Appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 5143/2020 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità e degli scatti biennali all'interno della stessa classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio pregressa, con conseguente condanna al pagamento in suo favore delle somme di cui al ricorso di primo grado.
La ricorrente in primo grado aveva dedotto: di essere dipendente della resistente già in ruolo speciale, in virtù della legge n.730 del 28.12.1986 con inquadramento al livello IV°, avvenuta in data 18.04.1990 attualmente categoria B7° ( cfr. Decreto n.10304 del 16.02.1994, busta paga); che veniva assunto dapprima con contratti a tempo determinato, sottoscrivendo la sua prima convenzione in data
20.12.1983, -che il Commissario Straordinario di Governo prorogava i contratti a termine;
che in virtù dell'art. 12 della legge n. 730/1986, che prevedeva per i dipendenti del Commissario di Governo la possibilità della immissione nei ruoli speciali veniva inserito nel ruolo speciale istituto dalla CP_1
che successivamente la recependo l'ordinanza Ministero per il
[...] Controparte_1
Coordinamento 22.3.1989 n. 1672 della Protezione Civile, istituiva il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 l. 730/1986 (con leggi Regionali n. 4 del 6.3.1990 e n. 8 del 24.3.1990); che con delibera n. 1905 del 18.3.1997 la disponeva Controparte_1 il suo reinquadramento, corrispondente alle mansioni svolte alla data di emanazione dei decreti richiamati con riconoscimento di un'anzianità a far tempo dalla data di effettivo utilizzo, con ricostruzione della carriera economica in applicazione dell'art. 37 della legge n. 27/1984; che nonostante la con atto n. 5282 del 6.08.1998 in applicazione dell'art. 12 comma 4 della CP_1
l.730/1986 avesse deliberato di riconoscere al personale ai soli fini del trattamento economico l'anzianità economica dei periodi di servizio prestato nell'ambito di convenzioni e/o contratti, di fatto ciò non si realizzava;
che solo con Legge Regionale n. 1 del 19.1.2007, all'art. 19, l'Amministrazione riconosceva il diritto dei dipendenti assunti ex lege 730/1986 al riconoscimento del periodo di servizio prestato presso il Commissario ai fini dell'anzianità di servizio come dipendente regionale;
che con la delibera n. 1363 del 28.8.2008 attuava suddetta legge e così costituiva una commissione per procedere al reinquadramento del personale;
che in forza dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n. 840 del 30.12.2011 la resistente demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenti provvedimenti relativi all'anzianità e al livello funzionale;
che la tuttavia, non solo non CP_1 CP_ provvedeva a riconoscere in modo esatto gli scatti biennali/R. ma nemmeno corrispondeva gli arretrati spettanti a tale titolo. Il primo giudice, ricostruita in diritto la materia ha ritenuto maturata la prescrizione in relazione al periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso avvenuta il 4.06.2018; nel merito, ha ritenuto che, sulla scorta della normativa applicabile, la ricorrente avesse avuto tutto quanto alla stessa spettante. Così si è espressa: “…In forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 20.12.1983, l'Amministrazione ha pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge 388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R. 494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente, percepisce l'importo annuo di € 344,76. Questa è la somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione…”. Ha proposto gravame l'appellante con atto nel quale ha interamente riprodotto il ricorso, ha riprodotto il contenuto della sentenza di cui ha dedotto l'erroneità per non aver tenuto conto della normativa la cui applicabilità era stata già dedotta in primo grado. Ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la prescrizione, pur parziale, dei diritti fatti valere. In definitiva, ribadendo di aver percepito una retribuzione non conferente alle previsioni normative, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Pur ritualmente citata non si è costituita la di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La controversia è decisa come segue a seguito di trattazione della causa in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., acquisite note di udienza. L'appello non può essere accolto. Va in questa sede applicato il principio secondo cui in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307).
Invero vi è un rilievo assorbente da valutare.
La sentenza di primo grado fa riferimento all'excursus normativo che la stessa ricorrente, oggi appellante, ritiene applicabile. Tuttavia, ne trae una conclusione specifica: ovvero che la ricorrente ha avuto, proprio sulla scorta di quella stessa normativa, il trattamento retributivo dovutole (“…In forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 20.12.1983, l'Amministrazione ha pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge 388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R. 494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente, percepisce l'importo annuo di € 344,76. Questa è la somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione…). Ebbene questa parte centrale ed essenziale della motivazione non è in alcun modo censurata. L'appello si limita a riproporre l'excursus normativo già evidenziato da precedenti sentenze del Tribunale di Napoli, senza minimamente spiegare perché la decisione del giudice sul punto specifico appena sopra menzionato sarebbe errata.
Ed in effetti, premesso che tale sistema è venuto meno con la progressiva e graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, strettamente correlato alla contrattualizzazione prevista dalla legge n. 93 del 1983, deve rilevarsi che l'articolo 40 D.P.R. n. 347 del 1983 aveva dettato norme per l'inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema di qualifiche funzionali. Il successivo articolo 41 , allo scopo di riequilibrare l' anzianità economica con l' anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale con diverse anzianità di servizio, prevedeva l'attribuzione di un valore economico all' anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1982 in base a specifici parametri individuati dalla stessa norma;
era stata, poi, disposta la cessazione della progressione economica per scatti e classi alla data del 31 dicembre 1982, introducendosi nel contempo - a decorrere dal gennaio 1983 - il salario individuale di anzianità. Questo veniva determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985. Tale salario di anzianità veniva, quindi, disciplinato anche dall'articolo
30 della legge regionale n. 27 del 1984. L'articolo 38 del DPR n. 268 del 1987 provvedeva CP_1 ad un aumento della misura fissa del salario individuale di anzianità con decorrenza dal gennaio 1987 e, successivamente, l'articolo 44 del DPR n. 333 del 1990 provvedeva analogamente con decorrenza dal 1989. Tali disposizioni furono, dunque, recepite da due leggi regionali: la legge regionale n. 23 del 1989 e la legge regionale n. 42 del 1991. Par La somma di tali valori costituisce l'importo della a cui ha diritto il dipendente;
essa fa parte della struttura della retribuzione di cui all'articolo 28 parte economica del Contratto Collettivo Compatto Regioni. Infatti, la retribuzione è costituita da:
1. stipendio tabellare;
2. retribuzione individuale di anzianità;
3. Indennità integrativa speciale;
4. livello economico differenziato.
Fatta questa premessa, va evidenziato che, nel caso di specie, il giudice di primo grado oltre che richiamare il quadro normativo di riferimento, ha riportato anche gli importi lordi degli incrementi della R.I.A. così come individuati dal D.P.R. 347/1983 all'art. 41 e dal D.P.R. 333/1990 all'art. 44, per concludere che l'importo di corrisposto annualmente alla ricorrente è esattamente quello previsto dalle norme sopra richiamate. A fronte di una sì analitica motivazione, le censure dell'appellante appaiono poco incisive e non in grado di scalfire il ragionamento del Tribunale. In particolare, si deve rimarcare che l'atto di appello finisce con l'essere una pedissequa riproposizione delle motivazioni già addotte in primo grado a sostegno della propria domanda, senza tenere in debito conto quanto statuito nella sentenza impugnata. Senza contare l'ulteriore considerazione che dalla lettura del ricorso introduttivo, come da quella dell'atto di appello, non è dato comprendere in concreto quale sia l'errore commesso dalla nell'individuare la In altri termini, vi è sostanzialmente un difetto di allegazione CP_1 Pt_2 originario e di corretta censura della sentenza impugnata che non consente di valutare la fondatezza dell'appello e – a monte – la fondatezza della domanda. È evidente che questa carenza in termini di censorietà del gravame non può essere ignorata e ne comporta il rigetto.
Nulla per le spese, stante la contumacia della CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del grado;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.24 Il consigliere Estensore
Il Presidente