Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 228
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Destinazione urbanistica del terreno

    Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere generiche le contestazioni del contribuente e nell'ignorare il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, attestante la destinazione agricola del terreno per l'intero 2014. Tale certificazione, unitamente alla normativa regionale, dimostra il venir meno del presupposto impositivo basato sulla natura edificabile dell'area.

  • Accolto
    Incertezza normativa

    L'accoglimento del motivo principale relativo all'illegittimità dell'avviso di accertamento assorbe la questione relativa alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 228
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 228
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo