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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2531/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - Piazza Municipio N.1 87046 Montalto Uffugo CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17162 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Dott. Ricorrente_1, ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale i giudici di prime cure avevano rigettato il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. 17162 relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2014. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto il ricorso introduttivo generico e privo di elementi probatori idonei a superare la presunzione di edificabilità dell'area oggetto di imposizione (foglio Indirizzo_1), confermando così la pretesa impositiva basata sulla natura edificabile del suolo.
L'appellante censura la decisione impugnata lamentando l'erroneità della motivazione laddove non ha considerato la specifica normativa regionale (art. 65, comma 2, della L.R. Calabria n. 19/2002 e successive modifiche) che, per il periodo in questione, aveva comportato la decadenza dei vincoli urbanistici e il conseguente ritorno alla destinazione agricola delle aree "zona C" prive di piani attuativi approvati. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenzia di aver prodotto in giudizio un certificato di destinazione urbanistica
(n. 24 Bis del 09/09/2020), rilasciato dallo stesso Comune di Montalto Uffugo in via di autotutela, il quale attesta inequivocabilmente che il terreno in oggetto aveva destinazione agricola per l'intero periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza, con annullamento dell'atto impositivo o, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montalto Uffugo, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività, sostenendo che il termine lungo di impugnazione fosse spirato il 10 ottobre 2023, mentre la notifica del gravame è avvenuta il 16 ottobre 2023. Nel merito, l'Ente ha ribadito la legittimità del proprio operato e la correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle proprie memorie illustrative e di replica, l'appellante ha contestato l'eccezione di inammissibilità, ricostruendo il calcolo dei termini processuali comprensivo della sospensione feriale e della proroga di diritto per la scadenza in giorno festivo.
La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal Comune appellato. Dalla verifica degli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 marzo 2023
e non notificata;
pertanto, trova applicazione il termine "lungo" di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992. Al termine semestrale, che scadeva teoricamente il 13 settembre 2023, deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali pari a 31 giorni (dal 1° al 31 agosto), spostando la scadenza al 14 ottobre 2023. Cadendo tale data di sabato, ed essendo il giorno successivo domenica, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 16 ottobre 2023, data in cui l'appellante ha tempestivamente provveduto alla notifica del gravame a mezzo PEC. L'appello è dunque ammissibile.
Nel merito, la sentenza di primo grado appare errata nella parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni del contribuente e non ha valutato la documentazione decisiva prodotta. Risulta infatti dagli atti, e specificamente dal certificato di destinazione urbanistica n. 24 Bis prot. Numero_1 del 9 settembre 2020, emesso dallo stesso Ente impositore in sostituzione di precedenti attestazioni, che l'area identificata al foglio
Indirizzo_1, aveva destinazione urbanistica agricola per l'intero periodo d'imposta 2014 (dal 01.01.2014 al 31.12.2014). Tale circostanza deriva dall'applicazione della Legge Regionale della Calabria (art. 65 L.R.
n. 19/2002 come modificato dalla L.R. n. 13/2014), che ha determinato la decadenza delle previsioni del
PRG per le zone C esterne ai centri abitati prive di strumenti attuativi, facendole retrocedere a zone agricole.
È evidente, pertanto, che il presupposto impositivo basato sulla natura edificabile dell'area è venuto meno per espressa attestazione della stessa Pubblica Amministrazione, rendendo illegittimo l'avviso di accertamento che ha liquidato l'IMU su valori di aree fabbricabili anziché su quelli, notevolmente inferiori o esenti, propri dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, o comunque tassabili sulla base del reddito dominicale. L'errore del giudice di prime cure consiste nell'aver ignorato tale riscontro documentale proveniente dalla controparte, che smentisce la pretesa tributaria alla radice.
L'accoglimento del motivo principale assorbe le questioni subordinate relative alle sanzioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto, la Corte condanna il Comune di Montalto Uffugo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 700,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre a favore del difensore antistatario, ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2531/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - Piazza Municipio N.1 87046 Montalto Uffugo CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17162 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Dott. Ricorrente_1, ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale i giudici di prime cure avevano rigettato il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. 17162 relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2014. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto il ricorso introduttivo generico e privo di elementi probatori idonei a superare la presunzione di edificabilità dell'area oggetto di imposizione (foglio Indirizzo_1), confermando così la pretesa impositiva basata sulla natura edificabile del suolo.
L'appellante censura la decisione impugnata lamentando l'erroneità della motivazione laddove non ha considerato la specifica normativa regionale (art. 65, comma 2, della L.R. Calabria n. 19/2002 e successive modifiche) che, per il periodo in questione, aveva comportato la decadenza dei vincoli urbanistici e il conseguente ritorno alla destinazione agricola delle aree "zona C" prive di piani attuativi approvati. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenzia di aver prodotto in giudizio un certificato di destinazione urbanistica
(n. 24 Bis del 09/09/2020), rilasciato dallo stesso Comune di Montalto Uffugo in via di autotutela, il quale attesta inequivocabilmente che il terreno in oggetto aveva destinazione agricola per l'intero periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza, con annullamento dell'atto impositivo o, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montalto Uffugo, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività, sostenendo che il termine lungo di impugnazione fosse spirato il 10 ottobre 2023, mentre la notifica del gravame è avvenuta il 16 ottobre 2023. Nel merito, l'Ente ha ribadito la legittimità del proprio operato e la correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle proprie memorie illustrative e di replica, l'appellante ha contestato l'eccezione di inammissibilità, ricostruendo il calcolo dei termini processuali comprensivo della sospensione feriale e della proroga di diritto per la scadenza in giorno festivo.
La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal Comune appellato. Dalla verifica degli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 marzo 2023
e non notificata;
pertanto, trova applicazione il termine "lungo" di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992. Al termine semestrale, che scadeva teoricamente il 13 settembre 2023, deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali pari a 31 giorni (dal 1° al 31 agosto), spostando la scadenza al 14 ottobre 2023. Cadendo tale data di sabato, ed essendo il giorno successivo domenica, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 16 ottobre 2023, data in cui l'appellante ha tempestivamente provveduto alla notifica del gravame a mezzo PEC. L'appello è dunque ammissibile.
Nel merito, la sentenza di primo grado appare errata nella parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni del contribuente e non ha valutato la documentazione decisiva prodotta. Risulta infatti dagli atti, e specificamente dal certificato di destinazione urbanistica n. 24 Bis prot. Numero_1 del 9 settembre 2020, emesso dallo stesso Ente impositore in sostituzione di precedenti attestazioni, che l'area identificata al foglio
Indirizzo_1, aveva destinazione urbanistica agricola per l'intero periodo d'imposta 2014 (dal 01.01.2014 al 31.12.2014). Tale circostanza deriva dall'applicazione della Legge Regionale della Calabria (art. 65 L.R.
n. 19/2002 come modificato dalla L.R. n. 13/2014), che ha determinato la decadenza delle previsioni del
PRG per le zone C esterne ai centri abitati prive di strumenti attuativi, facendole retrocedere a zone agricole.
È evidente, pertanto, che il presupposto impositivo basato sulla natura edificabile dell'area è venuto meno per espressa attestazione della stessa Pubblica Amministrazione, rendendo illegittimo l'avviso di accertamento che ha liquidato l'IMU su valori di aree fabbricabili anziché su quelli, notevolmente inferiori o esenti, propri dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, o comunque tassabili sulla base del reddito dominicale. L'errore del giudice di prime cure consiste nell'aver ignorato tale riscontro documentale proveniente dalla controparte, che smentisce la pretesa tributaria alla radice.
L'accoglimento del motivo principale assorbe le questioni subordinate relative alle sanzioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto, la Corte condanna il Comune di Montalto Uffugo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 700,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre a favore del difensore antistatario, ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.