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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IL OT Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3344/2020 del R.G.A.C., rimesso al Collegio per la decisione il 10/4/2025 con abbreviazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Cassino (FR), in Via E. De Nicola n. 162, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Mastronardi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via dei Platani n. 89, presso lo studio dell'avv.
[...]
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 25/2/2021, CP_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2020 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 6/9/2008 a LL TA IA (FR) con la OR e di aver avuto CP_1 da costei i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2 negli ultimi anni della convivenza l'unione tra i coniugi è venuta meno a causa dell'indifferenza per le esigenze familiari mostrate dalla donna, responsabile di aver abbandonato il tetto coniugale per intraprendere una relazione adulterina. A detta del ricorrente, segnatamente, la consorte già nell'ottobre del 2016 aveva lasciato l'immobile, sito a LL TA IA (FR), in Via Ponte a Cavallo
n. 31/D e trasferito i minori nell'appartamento della nonna materna, ubicato nello stesso stabile;
nell'aprile del 2019 e sarebbero stati condotti dalla madre in una destinazione Per_1 Per_2 non precisata;
la situazione avrebbe compromesso ogni contatto dei due con la figura paterna, del tutto pretermessa. Tanto chiarito sull'origine della crisi familiare, il signor ha riferito Parte_1 di non aver più trovato un'occupazione stabile dopo la chiusura della carrozzeria di cui era titolare.
Ha fatto riferimento, ancora, al pignoramento dell'immobile adibito a residenza comune, reso inevitabile dalla difficile situazione economica nella quale suo malgrado si era venuto a trovare, e alla necessità per tale ragione di trasferirsi presso il padre, anziano, malato e bisognoso di assistenza. In forza di quanto precede l'istante ha chiesto la separazione dei coniugi con addebito in capo alla moglie e l'affidamento congiunto di e . Per_1 Per_2
***
1 Costituita con comparsa del 25/2/2021, la OR non si è opposta alla pronuncia della CP_1 separazione e all'affidamento congiunto dei figli. Ha negato, nondimeno, di aver mai posto in essere comportamenti in grado di provocare l'intollerabilità della convivenza. Secondo la resistente sarebbe stato il signor , piuttosto, a rendere inevitabile l'allontanamento dalla Parte_1 casa di LL TA IA (FR) assumendo condotte contrarie ai doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della moglie e della prole e inducendola, in conseguenza di un simile atteggiamento, a cercare rifugio in quella della madre. A ulteriore conforto di tali assunti la OR ha evidenziato di aver sempre dovuto contribuire da sola ai bisogni di e , CP_1 Per_1 Per_2 nonostante lo svolgimento, ad opera dell'istante, di lavoretti sufficienti a consentirgli un discreto tenore di vita. Nella stessa prospettiva ha fatto presente di essersi dovuta adattare a svolgere mansioni precarie, di essere titolare del reddito di cittadinanza e di aver avuto altri due figli dal nuovo compagno. Alla stregua di tali asserzioni ha chiesto la collocazione presso di sé dei due figli e la condanna del signor a versarle € 400,00 al mese per le loro necessità. Parte_1
***
In sede presidenziale è emerso che con decreto del 17/11/2020 il Tribunale per i Minorenni di
Roma, a causa dell'irregolare stile di vita della resistente, ritenuto pregiudizievole per la prole, aveva sospeso la capacità genitoriale della OR e disposto la collocazione di e CP_1 Per_1
presso l'abitazione della OR , nonna materna dei due minori. Per_2 Persona_3
Sono state acquisite, inoltre, le relazioni del Centro Le Libellule di Sora (FR), contenenti elementi tali da non consentire una prognosi positiva sull'attitudine delle parti a occuparsi dei figli.
Preso atto delle statuizioni del giudice minorile e dei resoconti degli assistenti sociali, con ordinanza dell'11/1/2022 il Presidente ha disposto l'affidamento di e alla Per_1 Per_2 OR e la conferma della loro collocazione preferenziale presso la casa della donna. Per_3
I genitori sono stati condannati a versare all'affidataria € 200,00 al mese ciascuno per il mantenimento ordinario dei figli e ad accollarsi in misura paritaria le relative spese straordinarie.
Terminata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali e l'acquisizione di altre relazioni dei
Servizi Sociali di T) e del centro Le Libellule, il 10/4/2025 la controversia Controparte_3
è stata rimessa al Collegio per la decisione con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le istanze avanzate dai signori e possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1 CP_1
La comune volontà di separarsi, il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione e i rapporti ancora conflittuali tra i due costituiscono elementi idonei a integrare il requisito dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c. Nulla osta, pertanto, alla pronuncia della separazione.
Come anticipato, il ricorrente ha ascritto l'origine della dissoluzione del rapporto di coniugio ad atteggiamenti contrari ai doveri di fedeltà, rispetto e collaborazione adottati dalla moglie, culminati dal suo punto di vista con il definitivo l'abbandono della casa di LL TA IA (FR).
La OR ha interpretato l'allontanamento dal tetto coniugale come una conseguenza CP_1 inevitabile dell'atteggiamento di totale indifferenza mostrato dal marito per i bisogni dei familiari.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (così test. Cass. 23/4/2019, n. 11162).
2 Ad esito dell'istruttoria si deve ritenere che le violazioni dei doveri matrimoniali citate dal signor non abbiano ricevuto adeguato conforto probatorio o, comunque, si siano verificate in Parte_1 una fase dei rapporti della coppia in cui era già venuto meno qualsiasi vincolo tra gli interessati.
Limitando l'esame al periodo anteriore all'allontanamento dalla casa familiare, risalente al 2016, non può dirsi dimostrato, invero, che vi sia stato un abbandono colpevole del tetto coniugale.
Dalla testimonianza della OR , amica dell'istante, si evince che lo stesso signor Testimone_1
, nell'immediatezza dei fatti, evitò di spiegare i motivi della fine della convivenza. Parte_1
Sebbene abbia risposto in maniera affermativa alla domanda tratta dalla seconda memoria istruttoria dell'attore, contenente riferimenti all'abbandono del tetto coniugale e alle ragioni sottostanti, legate alla relazione adulterina della OR non appare credibile che la OR CP_1
, compagna del signor per sua ammissione solo dal 2019, sentita Controparte_4 Parte_1 ugualmente come teste, fosse al corrente delle reali dinamiche familiari nell'anno 2016.
Ma soprattutto, negli atti trasmessi dalla Procura presso il Tribunale per i Minori di Roma il
9/11/2021 si menzionano problemi di droga del primo marito della OR (da identificarsi CP_1 senz'altro con il signor ), poi elevati dalla resistente, nei colloqui tenuti con gli operatori Parte_1 in servizio presso il Centro Le Libellule, tra le reali cause che l'avevano indotta a separarsi.
A fronte di un simile quadro è ipotizzabile che il trasferimento della resistente dalla OR
abbia rappresentato il sintomo di dissidi che già da tempo era impossibile sanare. Per_3
In tema di addebito, quindi, le richieste del signor non possono che essere disattese. Parte_1
***
Sulle altre questioni controverse il Tribunale è dell'avviso che nell'interesse preminente della prole occorra dare continuità ai provvedimenti in forza dei quali e , ancora minorenni, Per_1 Per_2 sono stati affidati alla OR e collocati presso costei. Parte_2
Depongono in questo senso, innanzi tutto, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di
Roma il 23/2/2021, poi confermate dal giudice specializzato con decreto del 28/5/2023.
In quest'ultimo provvedimento ci si continua a riferire, in effetti, all'inattitudine tanto della OR
quanto del signor , ad assumere le incombenze necessarie alla prole. CP_1 Parte_1
Dalla relazione tramessa dai Servizi Sociali di NA NA (FR), chiamati dal Tribunale per i Minorenni a occuparsi del caso, si evince, del pari, che la OR , grazie anche al Per_3 supporto costante del compagno e degli altri figli, non solo è stata in grado di creare un ambiente familiare dignitoso e sereno per e , ma è destinata ad assicurare ai ragazzi, in Per_1 Per_2 assenza della guida dei genitori, un adeguato sviluppo psicofisico anche per gli anni futuri.
Non vi è ragione, per i motivi appena visti, di adottare altre soluzioni in materia di affidamento.
***
Altrettanto vale per le modalità di frequentazione dei minori già adottati durante il processo.
Da questo punto di vista si osserva che l'assenza di informazioni sicure sull'attuale sistemazione della OR non consente di ipotizzare un calendario di visite destinato a regolamentare in CP_1 maniera dettagliata i rapporti di e ad opera della resistente. Quest'ultima, di Per_1 Per_2 conseguenza, potrà continuare a vedere la prole quando ne avrà la possibilità dando un congruo preavviso alla OR . Lo stesso diritto va attribuito al signor che, pur vivendo Per_3 Parte_1 vicino all'abitazione dei figli, non ha mai instaurato con loro rapporto stabile e duraturo.
***
Per l'indirizzo giurisprudenziale prevalente nella determinazione dell'assegno destinato alla prole
è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito degli obbligati, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in
3 base ai redditi degli interessati e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (Cass. 22/3/2005,
n. 6197; Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 16/9/2020, n. 19299; e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
In sede presidenziale il signor ha dichiarato di essere un ex carrozziere, di non svolgere Parte_1 alcuna attività lavorativa stabile e di accudire il padre solo, anziano e gravemente ammalato.
La OR ha riferito di vivere insieme al nuovo compagno, di percepire € 840,00 al mese CP_1
a titolo di reddito di cittadinanza e di svolgere lavori di pulizia ricavandone € 400,00 al mese.
L'attitudine dei signori e a svolgere prestazioni lavorative (quantomeno in termini Parte_1 CP_1 potenziali, vista l'età, essendo quarantaduenne il primo, trentasettenne la seconda) giustifica la conferma del contributo di mantenimento della prole di € 200,00 dovuto attualmente dalle parti.
Resta a carico dei genitori in egual misura il rimborso delle spese straordinarie inerenti ai minori.
***
La parziale soccombenza reciproca rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3344/2020 del
R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL TA IA (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LL TA IA (FR) dell'anno 2008 al numero 3, parte I;
[...
➢ dispone l'affidamento esclusivo a dei nipoti e Parte_2 Persona_4
, con collocazione preferenziale presso l'abitazione di residenza dell'affidataria e Parte_3 facoltà per i genitori e di frequentare i figli secondo le modalità Parte_1 CP_1 individuate in motivazione;
➢ dispone che e , a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 CP_1 Persona_4
e , versino a l'importo mensile di € 200,00
[...] Parte_3 Parte_2 ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat;
➢ pone in egual misura a carico e gli esborsi straordinari Parte_1 CP_1 inerenti alla prole;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 4/7/2025
Il Presidente est
IL OT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IL OT Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3344/2020 del R.G.A.C., rimesso al Collegio per la decisione il 10/4/2025 con abbreviazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Cassino (FR), in Via E. De Nicola n. 162, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Mastronardi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via dei Platani n. 89, presso lo studio dell'avv.
[...]
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 25/2/2021, CP_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2020 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 6/9/2008 a LL TA IA (FR) con la OR e di aver avuto CP_1 da costei i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2 negli ultimi anni della convivenza l'unione tra i coniugi è venuta meno a causa dell'indifferenza per le esigenze familiari mostrate dalla donna, responsabile di aver abbandonato il tetto coniugale per intraprendere una relazione adulterina. A detta del ricorrente, segnatamente, la consorte già nell'ottobre del 2016 aveva lasciato l'immobile, sito a LL TA IA (FR), in Via Ponte a Cavallo
n. 31/D e trasferito i minori nell'appartamento della nonna materna, ubicato nello stesso stabile;
nell'aprile del 2019 e sarebbero stati condotti dalla madre in una destinazione Per_1 Per_2 non precisata;
la situazione avrebbe compromesso ogni contatto dei due con la figura paterna, del tutto pretermessa. Tanto chiarito sull'origine della crisi familiare, il signor ha riferito Parte_1 di non aver più trovato un'occupazione stabile dopo la chiusura della carrozzeria di cui era titolare.
Ha fatto riferimento, ancora, al pignoramento dell'immobile adibito a residenza comune, reso inevitabile dalla difficile situazione economica nella quale suo malgrado si era venuto a trovare, e alla necessità per tale ragione di trasferirsi presso il padre, anziano, malato e bisognoso di assistenza. In forza di quanto precede l'istante ha chiesto la separazione dei coniugi con addebito in capo alla moglie e l'affidamento congiunto di e . Per_1 Per_2
***
1 Costituita con comparsa del 25/2/2021, la OR non si è opposta alla pronuncia della CP_1 separazione e all'affidamento congiunto dei figli. Ha negato, nondimeno, di aver mai posto in essere comportamenti in grado di provocare l'intollerabilità della convivenza. Secondo la resistente sarebbe stato il signor , piuttosto, a rendere inevitabile l'allontanamento dalla Parte_1 casa di LL TA IA (FR) assumendo condotte contrarie ai doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della moglie e della prole e inducendola, in conseguenza di un simile atteggiamento, a cercare rifugio in quella della madre. A ulteriore conforto di tali assunti la OR ha evidenziato di aver sempre dovuto contribuire da sola ai bisogni di e , CP_1 Per_1 Per_2 nonostante lo svolgimento, ad opera dell'istante, di lavoretti sufficienti a consentirgli un discreto tenore di vita. Nella stessa prospettiva ha fatto presente di essersi dovuta adattare a svolgere mansioni precarie, di essere titolare del reddito di cittadinanza e di aver avuto altri due figli dal nuovo compagno. Alla stregua di tali asserzioni ha chiesto la collocazione presso di sé dei due figli e la condanna del signor a versarle € 400,00 al mese per le loro necessità. Parte_1
***
In sede presidenziale è emerso che con decreto del 17/11/2020 il Tribunale per i Minorenni di
Roma, a causa dell'irregolare stile di vita della resistente, ritenuto pregiudizievole per la prole, aveva sospeso la capacità genitoriale della OR e disposto la collocazione di e CP_1 Per_1
presso l'abitazione della OR , nonna materna dei due minori. Per_2 Persona_3
Sono state acquisite, inoltre, le relazioni del Centro Le Libellule di Sora (FR), contenenti elementi tali da non consentire una prognosi positiva sull'attitudine delle parti a occuparsi dei figli.
Preso atto delle statuizioni del giudice minorile e dei resoconti degli assistenti sociali, con ordinanza dell'11/1/2022 il Presidente ha disposto l'affidamento di e alla Per_1 Per_2 OR e la conferma della loro collocazione preferenziale presso la casa della donna. Per_3
I genitori sono stati condannati a versare all'affidataria € 200,00 al mese ciascuno per il mantenimento ordinario dei figli e ad accollarsi in misura paritaria le relative spese straordinarie.
Terminata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali e l'acquisizione di altre relazioni dei
Servizi Sociali di T) e del centro Le Libellule, il 10/4/2025 la controversia Controparte_3
è stata rimessa al Collegio per la decisione con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le istanze avanzate dai signori e possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1 CP_1
La comune volontà di separarsi, il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione e i rapporti ancora conflittuali tra i due costituiscono elementi idonei a integrare il requisito dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c. Nulla osta, pertanto, alla pronuncia della separazione.
Come anticipato, il ricorrente ha ascritto l'origine della dissoluzione del rapporto di coniugio ad atteggiamenti contrari ai doveri di fedeltà, rispetto e collaborazione adottati dalla moglie, culminati dal suo punto di vista con il definitivo l'abbandono della casa di LL TA IA (FR).
La OR ha interpretato l'allontanamento dal tetto coniugale come una conseguenza CP_1 inevitabile dell'atteggiamento di totale indifferenza mostrato dal marito per i bisogni dei familiari.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (così test. Cass. 23/4/2019, n. 11162).
2 Ad esito dell'istruttoria si deve ritenere che le violazioni dei doveri matrimoniali citate dal signor non abbiano ricevuto adeguato conforto probatorio o, comunque, si siano verificate in Parte_1 una fase dei rapporti della coppia in cui era già venuto meno qualsiasi vincolo tra gli interessati.
Limitando l'esame al periodo anteriore all'allontanamento dalla casa familiare, risalente al 2016, non può dirsi dimostrato, invero, che vi sia stato un abbandono colpevole del tetto coniugale.
Dalla testimonianza della OR , amica dell'istante, si evince che lo stesso signor Testimone_1
, nell'immediatezza dei fatti, evitò di spiegare i motivi della fine della convivenza. Parte_1
Sebbene abbia risposto in maniera affermativa alla domanda tratta dalla seconda memoria istruttoria dell'attore, contenente riferimenti all'abbandono del tetto coniugale e alle ragioni sottostanti, legate alla relazione adulterina della OR non appare credibile che la OR CP_1
, compagna del signor per sua ammissione solo dal 2019, sentita Controparte_4 Parte_1 ugualmente come teste, fosse al corrente delle reali dinamiche familiari nell'anno 2016.
Ma soprattutto, negli atti trasmessi dalla Procura presso il Tribunale per i Minori di Roma il
9/11/2021 si menzionano problemi di droga del primo marito della OR (da identificarsi CP_1 senz'altro con il signor ), poi elevati dalla resistente, nei colloqui tenuti con gli operatori Parte_1 in servizio presso il Centro Le Libellule, tra le reali cause che l'avevano indotta a separarsi.
A fronte di un simile quadro è ipotizzabile che il trasferimento della resistente dalla OR
abbia rappresentato il sintomo di dissidi che già da tempo era impossibile sanare. Per_3
In tema di addebito, quindi, le richieste del signor non possono che essere disattese. Parte_1
***
Sulle altre questioni controverse il Tribunale è dell'avviso che nell'interesse preminente della prole occorra dare continuità ai provvedimenti in forza dei quali e , ancora minorenni, Per_1 Per_2 sono stati affidati alla OR e collocati presso costei. Parte_2
Depongono in questo senso, innanzi tutto, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di
Roma il 23/2/2021, poi confermate dal giudice specializzato con decreto del 28/5/2023.
In quest'ultimo provvedimento ci si continua a riferire, in effetti, all'inattitudine tanto della OR
quanto del signor , ad assumere le incombenze necessarie alla prole. CP_1 Parte_1
Dalla relazione tramessa dai Servizi Sociali di NA NA (FR), chiamati dal Tribunale per i Minorenni a occuparsi del caso, si evince, del pari, che la OR , grazie anche al Per_3 supporto costante del compagno e degli altri figli, non solo è stata in grado di creare un ambiente familiare dignitoso e sereno per e , ma è destinata ad assicurare ai ragazzi, in Per_1 Per_2 assenza della guida dei genitori, un adeguato sviluppo psicofisico anche per gli anni futuri.
Non vi è ragione, per i motivi appena visti, di adottare altre soluzioni in materia di affidamento.
***
Altrettanto vale per le modalità di frequentazione dei minori già adottati durante il processo.
Da questo punto di vista si osserva che l'assenza di informazioni sicure sull'attuale sistemazione della OR non consente di ipotizzare un calendario di visite destinato a regolamentare in CP_1 maniera dettagliata i rapporti di e ad opera della resistente. Quest'ultima, di Per_1 Per_2 conseguenza, potrà continuare a vedere la prole quando ne avrà la possibilità dando un congruo preavviso alla OR . Lo stesso diritto va attribuito al signor che, pur vivendo Per_3 Parte_1 vicino all'abitazione dei figli, non ha mai instaurato con loro rapporto stabile e duraturo.
***
Per l'indirizzo giurisprudenziale prevalente nella determinazione dell'assegno destinato alla prole
è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito degli obbligati, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in
3 base ai redditi degli interessati e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (Cass. 22/3/2005,
n. 6197; Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 16/9/2020, n. 19299; e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
In sede presidenziale il signor ha dichiarato di essere un ex carrozziere, di non svolgere Parte_1 alcuna attività lavorativa stabile e di accudire il padre solo, anziano e gravemente ammalato.
La OR ha riferito di vivere insieme al nuovo compagno, di percepire € 840,00 al mese CP_1
a titolo di reddito di cittadinanza e di svolgere lavori di pulizia ricavandone € 400,00 al mese.
L'attitudine dei signori e a svolgere prestazioni lavorative (quantomeno in termini Parte_1 CP_1 potenziali, vista l'età, essendo quarantaduenne il primo, trentasettenne la seconda) giustifica la conferma del contributo di mantenimento della prole di € 200,00 dovuto attualmente dalle parti.
Resta a carico dei genitori in egual misura il rimborso delle spese straordinarie inerenti ai minori.
***
La parziale soccombenza reciproca rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3344/2020 del
R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL TA IA (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LL TA IA (FR) dell'anno 2008 al numero 3, parte I;
[...
➢ dispone l'affidamento esclusivo a dei nipoti e Parte_2 Persona_4
, con collocazione preferenziale presso l'abitazione di residenza dell'affidataria e Parte_3 facoltà per i genitori e di frequentare i figli secondo le modalità Parte_1 CP_1 individuate in motivazione;
➢ dispone che e , a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 CP_1 Persona_4
e , versino a l'importo mensile di € 200,00
[...] Parte_3 Parte_2 ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat;
➢ pone in egual misura a carico e gli esborsi straordinari Parte_1 CP_1 inerenti alla prole;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 4/7/2025
Il Presidente est
IL OT
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