Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 29 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7847/2024 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to RIVECCHIO LEANDRO giusta procura in Parte_1
atti; ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MARIA ROSARIA BATTIATO (C.F.: CP_1 C.F._1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_1
notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Per_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – assegno di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 6 agosto 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 29 aprile 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1
1
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (assegno di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
La consulente tecnica d'ufficio nominata in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP.
In particolare è stato ritenuto che sia affetto da ““Spondilodiscoartrosi cervico- Parte_1
lombare, tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale e sindrome del tunnel carpale, a scarsa incidenza funzionale”; condizione che lo rende invalido in misura pari al 40%.
Le conclusioni cui è giunta la C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate e frutto di esame clinico della fattispecie in scrutinio.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non convince infatti il rilievo di parte ricorrente e di cui alle note del 28 aprile 2025 secondo le quali non si sarebbe tenuto conto di quanto risultante dal certificato dell'ASP del 10 luglio 2023.
Il certificato in questione è stato esaminato e menzionato dalla dott.ssa - che evidentemente Per_2
non ha ritenuto che vi sia evidenza clinica di quanto ivi riportato - sì come osservato già dal dott.
nominato CTU nella fase di ATP, che aveva concluso escludendo la ricorrenza dei Per_3
presupposti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, considerando il
2 ricorrente invalido nella misura percentuale del 50% in forza delle patologie ritenute meritevoli di valutazione (“Ernie discali, spina calcaneare, tunnel carpale bilaterale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-lieve a dx e di grado lieve a sx”).
Il CTU, dott. specialista psichiatra, aveva segnatamente così concluso: “All'esame psichico Per_3 non si è apprezzata la patologia a carico del tono dell'umore come diagnosticata in data 10.07.2023 dal Neurologo dell'ASP di Paternò, né è emersa una chiusura relazionale se si considera invece la disponibilità del di uscire da casa in compagnia dei figli e dei nipoti. Nessuna terapia Parte_1
psicofarmacologica è stata prescritta, né viene assunta in atto”.
Sarebbe stato onere del ricorrente pertanto confutare anche con produzione di nuova documentazione tali conclusioni, laddove ancora una volta all'esame clinico in sede di opposizione si rileva “tono dell'umore nella norma” e nessun sintomo neurologico (così la CTU dott.ssa . Per_2
Il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di esenzione in atti.
Le spese di C.T.U. vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 7847/2024 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Catania 04/05/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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