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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5066/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonino Bizzintino, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Archia Poeta, n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Minniti, con cui elettivamente domicilia in Lazzaro (RC), alla via M. Gucci, n. 16, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Versaci con cui elettivamente domicilia in Messina, alla via Mamertini, is. 106, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239003232167/000 notificatagli da Controparte_3 in data 20.07.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n.09420120027578766000, n. 09420140001448459000, n.09420140031821451000, n. 09420170017355751000, n.09420190001019657000 e n. 09420190027550638000, tutte afferenti all'omesso versamento dei contributi e sanzioni dovuti a Controparte_1 , per le annualità 2000-2014 - per un totale complessivo di €.
[...]
45.263,34. Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto le cartelle n. 09420120027578766000, n. 09420140001448459000, n.09420140031821451000, n. 09420170017355751000, n.09420190001019657000 erano già riportate in una precedente intimazione di pagamento già impugnata davanti a questo Tribunale nel procedimento recante n. RG 3201/2022. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento prodromici e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Nel merito, lamentava l'illegittimità della pretesa stante la sua sospensione dalla professione forense a far data dal 19.07.2006 e la definitiva radiazione dall'albo degli avvocati del 15.02.2012. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la e Controparte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio in quanto mero duplicato (per le cartelle sopra indicate con i nr. da 1) a 5) di quella nr. 094 2022 9001979217 000 emessa dall e notificata in data Controparte_2
23.06.2022 per l'importo totale di € 131.840,02;- Accertare la prescrizione dei diritti di credito vantati dall'ente impositore e dalla di riscossione, in virtù dei motivi sopra CP_4 esposti e per l'effetto:- Dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e procedere all'annullamento dell'intimazione di pagamento 094 2023 90032321 67/000 emessa dall' notificata in data 20.07.2023 Controparte_2 relativamente alle cartelle impugnate nonché procedere all'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento contenute nell'intimazione stessa: cartella di pagamento n. 094 2012 0027578766 000 notificata presuntivamente il 26.06.2013, cartella di pagamento n. 094 2014 0001448459 000 notificata presuntivamente il 25.07.2014, cartella di pagamento n. 094 2014 0031821451 000 notificata presuntivamente il 27.03.2015, n. 094 2017 0017355751 000 notificata presuntivamente il 26.03.2018, cartella di pagamento n. 094 2019 0001019657 000 notificata presuntivamente il 22.12.2019 e cartella di pagamento n. 094 2019 0027550638 000 notificata presuntivamente il 01.11.2021- in subordine, e senza rinuncia alla superiore eccezione, accertare e quindi dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in forza delle suddette cartelle di pagamento, attesa la sospensione dello stesso ricorrente dall'esercizio della professione forense già dal 19/07/2006.”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' deducendo, Controparte_5 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Tardivamente costituitasi, la Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 e rilevava la legittimità della pretesa creditoria trattandosi di contribuzione dovuta per annualità antecedenti alla data di cancellazione dall'albo avvenuta con decorrenza 19.05.2015. Deduceva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione il cui termine applicabile risultava essere quello decennale. Con le note di trattazione scritta del 17 gennaio 2025 parte resistente rilevava che, nelle more del giudizio, il Controparte_5 procedimento iscritto al n. R.G. 3201/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, era stato deciso con sentenza di rigetto n. 1009/2024 del 10/07/2024. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall . Controparte_5
Osserva il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_2
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_2
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239003232167/000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva CP_6 sul punto.
2. Sempre in via preliminare va esaminata la tempestività della proposta opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali e sostanziali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti e quaranta giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 20.07.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 25.10.2023, dunque l'impugnazione concernente l'omessa notifica degli atti prodromici nonché l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria è inammissibile. Di contro, risulta ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Ciò chiarito, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito maturata dalla notifica delle cartelle di pagamento in questione. Sul punto, giova precisare che, in tema di contributi dovuti alla
[...]
il regime della prescrizione è stato regolato dapprima dall'art. 3 della CP_1
L. n. 335 del 1995, che ne aveva sancito il termine quinquennale, fino all'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, che ha reintrodotto il termine decennale prevedendo, all'art. 66, che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la nuova disciplina del 2012 opera solo per il futuro – non trattandosi di interpretazione autentica della disciplina del 1995 – e per le prescrizioni non ancora maturate alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia il 2 febbraio 2013. Restano, invece, assoggettate alla prescrizione quinquennale le somme iscritte a ruolo per mancato pagamento delle sanzioni dichiarative ai sensi della L. 141/92 che hanno natura amministrativa. In applicazione dei suesposti principi, la doglianza di parte ricorrente è infondata. In primo luogo, come correttamente rilevato dalle parti, la pretesa creditoria di cui alle cartelle di pagamento n. 09420120027578766000, n. 09420140001448459000, n. 09420140031821451000, n. 09420170017355751000, n. 09420190001019657000 è già stata oggetto di giudizio da parte di questo Tribunale che ne ha accertato la tenutezza con sentenza n. 1009/2024 del 10.07.2024. Tanto premesso, risulta evidente che i rilievi di parte ricorrente siano assolutamente infondati posto che l' ha già Controparte_5 dato prova nel precedente giudizio di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento in questione e di aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione notificando diversi atti tra il 2016 e il 2022. Ne consegue che dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420229001979217000 (23.06.2022), comprensiva delle cartelle di pagamento n. 09420120027578766000, n. 09420140001448459000, n. 09420140031821451000, n. 09420170017355751000 e n. 09420190001019657000, a quella dell'intimazione oggi opposta (20.07.2023) non fosse ancora trascorso il termine di prescrizione della pretesa contributiva. Parimenti, alla suddetta data (20.07.2023), non può certamente dirsi maturata la prescrizione del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 09420190027550638000, notificata in data 4.11.2021.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda non è meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti e Controparte_5 Controparte_1
che liquida in € 3.291,00 in favore di ciascuna, per compensi
[...] professionali, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano