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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8031/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Pietro Artioli Bonati Parte_1
e
, con l'Avv. Alessandra Vannozzi CP_1
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 e hanno proposto Parte_1 CP_1
domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, unione celebrata in data 2 luglio 2011 a Parma, dalla quale è nato il figlio (nato a [...] il 15 Per_1
febbraio 2022).
I ricorrenti hanno dato atto dell'intollerabilità della convivenza e hanno chiesto congiuntamente che la separazione personale sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso.
Con note in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere senz'altro Parte_1 CP_1 pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
1 Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere all'interesse morale e materiale del figlio minore.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Vista la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 2 luglio 2011 a Parma (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Parma al n. 78, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice nella causa iscritta al n. 8031/2024 RG VG ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che con sentenza in pari data questo Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
considerato che
le stesse parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale diventerà procedibile una volta passata in giudicato la suddetta sentenza di separazione;
rilevato, in proposito, che, per un verso, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che, per altro verso, analogo termine di mesi sei è previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) secondo capoverso della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
vista la dichiarazione dei coniugi di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
visto l'art.473 bis.51, terzo comma, c.p.c.,
FISSA per la comparizione delle parti avanti al Giudice relatore dott.ssa Vena l'udienza del 27 novembre
2025 ore 10,00, disponendone sin d'ora la sostituzione con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, da depositarsi entro la data indicata per l'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Parma, 27 marzo 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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