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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.4.2023 da:
, P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con gli avv,ti Christian Giani e Dario Tremolada opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Mariano Chiaravalli convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/20.2.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro 13.036,60, Controparte_1 oltre interessi, quale corrispettivo per servizio di fornitura di acqua potabile e opere di manutenzione delle aree esterne dell'immobile capannone sito ad Arcore in Via Nazario Sauro 12.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva il grave e reiterato inadempimento Parte_1 contrattuale di in merito alla manutenzione delle aree esterne, Controparte_1 nonché contestava di nulla dovere in riferimento al servizio “rete acqua” per intervenuto recesso dal contratto. La chiedeva in via preliminare che, se richiesta, non Parte_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via subordinata che fosse dichiarata la compensazione parziale delle somme dovute da in favore di con l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 1.683,60 e, per l'effetto, che fossero ridotti gli importi di cui al decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura e che fosse riconosciuto di nulla dovere a o, in via subordinata, che Controparte_1 [...] fosse condannata a rifondere la somma di euro 1.683,60, da porsi in Controparte_1 compensazione con l'eventuale credito che fosse riconosciuto in favore di quest'ultima; nonché che fosse accertata e dichiarata la legittimità del recesso dal contratto di fornitura relativo al servizio “rete acqua” esercitato da a socio unico e, per l'effetto, Parte_1 che fosse dichiarato di nulla dovere a tale titolo a Controparte_1
Si costituiva la con comparsa 19.9.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
I rapporti tra le parti sono regolati dal contratto di fornitura servizi stipulato in data 16.10.1995 tra (dante causa di e (dante causa di Parte_3 Controparte_1 Parte_4
nel quale la convenuta opposta e l'opponente sono subentrate, per effetto, Parte_1 rispettivamente, la prima del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 13.1.2014 (doc. 1 fascicolo convenuta opposta), cui faceva seguito l'atto di cessione d'azienda stipulato in data 21.7.2021 (doc. 2 fascicolo convenuta opposta), e la seconda del contratto di cessione d'azienda del 22.4.1998 (doc. 17-18 fascicolo convenuta Parte_5 opposta).
Pertanto per effetto del contratto di affitto di ramo di azienda del 13.1.2014, a cui è seguito l'atto di cessione di azienda del 21.7.2021, è subentrata in tutti i Controparte_1 rapporti contrattuali di fornitura di servizi in essere tra la locatrice-cedente e gli Parte_3 utenti del complesso industriale denominato Ex Gilera, sito in Arcore in Via Nazario Sauro 12, costituito in Condominio nel 1997, aventi per oggetto la fornitura di servizi energetici e termici, la fornitura di gas metano, di acqua potabile, industriale ed antincendio e la fornitura di prestazioni di manutenzione delle aree esterne del comparto. Tra gli utenti del comparto Ex Gilera, che usufruiscono dei servizi forniti da figura anche la CP_1 Controparte_1
subentrata alla e attuale proprietaria di un Parte_1 Parte_4 immobile/capannone sito nel suddetto comprensorio industriale.
Le fatture azionate in via monitoria dalla sono state emesse nei Controparte_1 confronti di per il pagamento del canone fisso per i servizi di manutenzione Parte_1 delle aree esterne comuni e per il pagamento del canone fisso per i servizi di rete acqua.
La ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1 Controparte_1 in merito all'esecuzione dei servizi di manutenzione delle aree comuni del comparto
[...] industriale.
Tale eccezione non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Al contrario a conferma del regolare adempimento contrattuale di vi Controparte_1 sono le dichiarazioni rese dal teste , socio lavoratore della Cooperativa Celaf, che Tes_1 per conto della convenuta opposta fornisce servizi di manodopera per la pulizia del comprensorio Ex Gilera di Arcore e dell'area esterna parcheggio e sevizi di manutenzione sia per il riscaldamento che per il condizionamento. Tale teste ha confermato la regolare esecuzione da parte della Cooperativa Celaf, incaricata da dei Controparte_1 servizi di manutenzione delle aree comuni scoperte, delle aree parcheggio dei veicoli e delle strade comuni di accesso con i pertinenti impianti di illuminazione del comprensorio “Ex Gilera” con frequenza settimanale, precisando che il socio lavoratore è presente quotidianamente nel comparto industriale e che sulla base dei rapportini effettua le pulizie contrattualmente previste. Anche il teste ha confermato la regolare Testimone_2 esecuzione dei servizi di manutenzione e pulizia delle aree esterne del comparto industriale
“Ex Gilera” e di essere a conoscenza di tale situazione in quanto si reca in loco tutti i giorni quando sono in corso lavori edili, altrimenti di media una volta la settimana. Alcuna rilevanza probatoria hanno, invece, le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Testimone_4 stante la loro presenza solo sporadica presso il comprensorio “Ex Gilera”.
Sulla base di tali risultanze testimoniali è evidente come risulti provato il corretto adempimento da parte della convenuta opposta delle obbligazioni contrattuali di cui è causa.
Ulteriore conferma del regolare adempimento contrattuale da parte della Controparte_1 si ravvisa anche nella dichiarazione resa in data 21.12.2023 dalla Cooperativa Celaf, che
[...] per conto della convenuta opposta svolge i servizi di manutenzione delle aree esterne del comparto, in cui si dà atto che detti servizi, che consistono nella manutenzione delle aree comuni scoperte, delle aree parcheggio dei veicoli e delle strade di accesso con pertinente illuminazione vengono prestati a decorrere dal 2015 ininterrottamente e quotidianamente (doc. 25 fascicolo convenuta opposta). Lo stesso si evince anche dalla dichiarazione resa in data 15.12.2023 della che fa parte del comparto condominiale Ex Gilera, che Parte_6 ha confermato il regolare e costante adempimento contrattuale di Controparte_1 (doc. 26 fascicolo convenuta opposta).
Peraltro anche prima dell'instaurazione della presente causa, l'opponente non aveva sollevato idonee contestazioni all'operato della convenuta opposta.
L'opponente si è limitata a produrre la contestazione datata 10.12.2018, dal contenuto generico, a cui risulta avervi rinunciato per fatti concludenti, avendo continuato a versare i canoni contrattualmente dovuti (doc. 6 fascicolo opponente), e una seconda datata 22.4.2021 (doc. 8 fascicolo opponente), anch'essa infondata, in quanto i servizi di manutenzione richiesti dovevano essere effettuati sulla copertura della cabina Enel a servizio del capannone industriale di che però non costituisce un'area comune esterna in Parte_1 relazione alla quale la convenuta opposta era tenuta a svolgere prestazioni di manutenzione.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccepita eccezione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura servizi del 16.10.1995 in relazione alla fornitura dei servizi di manutenzione delle aree esterne comuni del comparto industriale e la sussistenza del diritto al pagamento delle somme ingiunte per i canoni di locazione relativi alla manutenzione delle aree esterne.
L'opponente, inoltre, eccepisce di nulla dovere alla convenuta opposta per quanto riguarda il canone “rete acqua” per intervenuto recesso dal contratto 16.10.1995 sul presupposto di essersi resa autonoma mediante servizio esterno nel novembre 2018 per effetto della realizzazione di autonomo punto di allaccio con conseguente approvvigionamento idrico non più presso ma per il tramite del servizio comunale mediante Controparte_1
Parte_7
Il preteso recesso deve ritenersi illegittimo.
La convenuta opposta, pur non esponendo nei confronti dell'opponente costi inerenti ai consumi idrici, continua a mettere a disposizione della stessa, così come a tutti gli utenti del comparto condominiale, gli impianti di sua proprietà esclusiva, idrici e termici per la fornitura di acqua potabile, industriale e antincendio, installati all'interno del comprensorio Ex Gilera di Arcore. è tenuta alla conservazione, al controllo, alla manutenzione Controparte_1 ordinaria e straordinaria e alla riparazione dei medesimi impianti di sua proprietà, sostenendo costi nell'interesse degli utenti del comprensorio condominiale, tra cui la stessa Parte_1
[...]
Il contratto di fornitura servizi di cui è causa, in cui è subentrata alla Parte_1 clausola n. 4 prevede che la durata del contratto sarà “tacitamente rinnovata di anno in anno Part nell'ipotesi in cui (dante causa di e originariamente conduttrice Parte_1 dell'unità immobiliare facente parte del comparto poi acquistata dall'opponente) non abbia comunicato disdetta dal contratto di locazione.
E', quindi, evidente che la ratio che risulta sottesa alla clausola n. 4 che disciplina la durata dell'originario contratto di fornitura servizi del 16.10.1995, che era quella di conservare la validità e gli effetti del contratto fino a che l'utilizzatore (allora affittuario) Parte_4 continuasse a far parte del comparto condominiale, non può che trovare applicazione anche nei confronti di che in tale contratto è subentrata nell'anno 1998, Parte_1 divenendo poi anche proprietaria nell'anno 2008 dell'unità immobiliare in cui attualmente opera.
Pertanto il contratto di fornitura servizi 16.10.1995 produce i suoi effetti anche per quanto attiene il riconoscimento del canone fisso per i servizi rete acqua, fino a quando Parte_1 continuerà a far parte del comparto condominiale, a prescindere dall'effettivo
[...] approvvigionamento di acqua tramite l'impianto idrico di proprietà di Controparte_1
o presso terzi mediante autonomo allaccio a seguito di distacco.
Sono, quindi, dovuti da anche i canoni “rete acqua”. Parte_1
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla a socio Parte_1 unico;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 524/2023 emesso in data 15/20.2.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la a socio unico al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per Controparte_1 spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.4.2023 da:
, P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con gli avv,ti Christian Giani e Dario Tremolada opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Mariano Chiaravalli convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/20.2.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro 13.036,60, Controparte_1 oltre interessi, quale corrispettivo per servizio di fornitura di acqua potabile e opere di manutenzione delle aree esterne dell'immobile capannone sito ad Arcore in Via Nazario Sauro 12.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva il grave e reiterato inadempimento Parte_1 contrattuale di in merito alla manutenzione delle aree esterne, Controparte_1 nonché contestava di nulla dovere in riferimento al servizio “rete acqua” per intervenuto recesso dal contratto. La chiedeva in via preliminare che, se richiesta, non Parte_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via subordinata che fosse dichiarata la compensazione parziale delle somme dovute da in favore di con l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 1.683,60 e, per l'effetto, che fossero ridotti gli importi di cui al decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura e che fosse riconosciuto di nulla dovere a o, in via subordinata, che Controparte_1 [...] fosse condannata a rifondere la somma di euro 1.683,60, da porsi in Controparte_1 compensazione con l'eventuale credito che fosse riconosciuto in favore di quest'ultima; nonché che fosse accertata e dichiarata la legittimità del recesso dal contratto di fornitura relativo al servizio “rete acqua” esercitato da a socio unico e, per l'effetto, Parte_1 che fosse dichiarato di nulla dovere a tale titolo a Controparte_1
Si costituiva la con comparsa 19.9.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
I rapporti tra le parti sono regolati dal contratto di fornitura servizi stipulato in data 16.10.1995 tra (dante causa di e (dante causa di Parte_3 Controparte_1 Parte_4
nel quale la convenuta opposta e l'opponente sono subentrate, per effetto, Parte_1 rispettivamente, la prima del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 13.1.2014 (doc. 1 fascicolo convenuta opposta), cui faceva seguito l'atto di cessione d'azienda stipulato in data 21.7.2021 (doc. 2 fascicolo convenuta opposta), e la seconda del contratto di cessione d'azienda del 22.4.1998 (doc. 17-18 fascicolo convenuta Parte_5 opposta).
Pertanto per effetto del contratto di affitto di ramo di azienda del 13.1.2014, a cui è seguito l'atto di cessione di azienda del 21.7.2021, è subentrata in tutti i Controparte_1 rapporti contrattuali di fornitura di servizi in essere tra la locatrice-cedente e gli Parte_3 utenti del complesso industriale denominato Ex Gilera, sito in Arcore in Via Nazario Sauro 12, costituito in Condominio nel 1997, aventi per oggetto la fornitura di servizi energetici e termici, la fornitura di gas metano, di acqua potabile, industriale ed antincendio e la fornitura di prestazioni di manutenzione delle aree esterne del comparto. Tra gli utenti del comparto Ex Gilera, che usufruiscono dei servizi forniti da figura anche la CP_1 Controparte_1
subentrata alla e attuale proprietaria di un Parte_1 Parte_4 immobile/capannone sito nel suddetto comprensorio industriale.
Le fatture azionate in via monitoria dalla sono state emesse nei Controparte_1 confronti di per il pagamento del canone fisso per i servizi di manutenzione Parte_1 delle aree esterne comuni e per il pagamento del canone fisso per i servizi di rete acqua.
La ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1 Controparte_1 in merito all'esecuzione dei servizi di manutenzione delle aree comuni del comparto
[...] industriale.
Tale eccezione non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Al contrario a conferma del regolare adempimento contrattuale di vi Controparte_1 sono le dichiarazioni rese dal teste , socio lavoratore della Cooperativa Celaf, che Tes_1 per conto della convenuta opposta fornisce servizi di manodopera per la pulizia del comprensorio Ex Gilera di Arcore e dell'area esterna parcheggio e sevizi di manutenzione sia per il riscaldamento che per il condizionamento. Tale teste ha confermato la regolare esecuzione da parte della Cooperativa Celaf, incaricata da dei Controparte_1 servizi di manutenzione delle aree comuni scoperte, delle aree parcheggio dei veicoli e delle strade comuni di accesso con i pertinenti impianti di illuminazione del comprensorio “Ex Gilera” con frequenza settimanale, precisando che il socio lavoratore è presente quotidianamente nel comparto industriale e che sulla base dei rapportini effettua le pulizie contrattualmente previste. Anche il teste ha confermato la regolare Testimone_2 esecuzione dei servizi di manutenzione e pulizia delle aree esterne del comparto industriale
“Ex Gilera” e di essere a conoscenza di tale situazione in quanto si reca in loco tutti i giorni quando sono in corso lavori edili, altrimenti di media una volta la settimana. Alcuna rilevanza probatoria hanno, invece, le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Testimone_4 stante la loro presenza solo sporadica presso il comprensorio “Ex Gilera”.
Sulla base di tali risultanze testimoniali è evidente come risulti provato il corretto adempimento da parte della convenuta opposta delle obbligazioni contrattuali di cui è causa.
Ulteriore conferma del regolare adempimento contrattuale da parte della Controparte_1 si ravvisa anche nella dichiarazione resa in data 21.12.2023 dalla Cooperativa Celaf, che
[...] per conto della convenuta opposta svolge i servizi di manutenzione delle aree esterne del comparto, in cui si dà atto che detti servizi, che consistono nella manutenzione delle aree comuni scoperte, delle aree parcheggio dei veicoli e delle strade di accesso con pertinente illuminazione vengono prestati a decorrere dal 2015 ininterrottamente e quotidianamente (doc. 25 fascicolo convenuta opposta). Lo stesso si evince anche dalla dichiarazione resa in data 15.12.2023 della che fa parte del comparto condominiale Ex Gilera, che Parte_6 ha confermato il regolare e costante adempimento contrattuale di Controparte_1 (doc. 26 fascicolo convenuta opposta).
Peraltro anche prima dell'instaurazione della presente causa, l'opponente non aveva sollevato idonee contestazioni all'operato della convenuta opposta.
L'opponente si è limitata a produrre la contestazione datata 10.12.2018, dal contenuto generico, a cui risulta avervi rinunciato per fatti concludenti, avendo continuato a versare i canoni contrattualmente dovuti (doc. 6 fascicolo opponente), e una seconda datata 22.4.2021 (doc. 8 fascicolo opponente), anch'essa infondata, in quanto i servizi di manutenzione richiesti dovevano essere effettuati sulla copertura della cabina Enel a servizio del capannone industriale di che però non costituisce un'area comune esterna in Parte_1 relazione alla quale la convenuta opposta era tenuta a svolgere prestazioni di manutenzione.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccepita eccezione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura servizi del 16.10.1995 in relazione alla fornitura dei servizi di manutenzione delle aree esterne comuni del comparto industriale e la sussistenza del diritto al pagamento delle somme ingiunte per i canoni di locazione relativi alla manutenzione delle aree esterne.
L'opponente, inoltre, eccepisce di nulla dovere alla convenuta opposta per quanto riguarda il canone “rete acqua” per intervenuto recesso dal contratto 16.10.1995 sul presupposto di essersi resa autonoma mediante servizio esterno nel novembre 2018 per effetto della realizzazione di autonomo punto di allaccio con conseguente approvvigionamento idrico non più presso ma per il tramite del servizio comunale mediante Controparte_1
Parte_7
Il preteso recesso deve ritenersi illegittimo.
La convenuta opposta, pur non esponendo nei confronti dell'opponente costi inerenti ai consumi idrici, continua a mettere a disposizione della stessa, così come a tutti gli utenti del comparto condominiale, gli impianti di sua proprietà esclusiva, idrici e termici per la fornitura di acqua potabile, industriale e antincendio, installati all'interno del comprensorio Ex Gilera di Arcore. è tenuta alla conservazione, al controllo, alla manutenzione Controparte_1 ordinaria e straordinaria e alla riparazione dei medesimi impianti di sua proprietà, sostenendo costi nell'interesse degli utenti del comprensorio condominiale, tra cui la stessa Parte_1
[...]
Il contratto di fornitura servizi di cui è causa, in cui è subentrata alla Parte_1 clausola n. 4 prevede che la durata del contratto sarà “tacitamente rinnovata di anno in anno Part nell'ipotesi in cui (dante causa di e originariamente conduttrice Parte_1 dell'unità immobiliare facente parte del comparto poi acquistata dall'opponente) non abbia comunicato disdetta dal contratto di locazione.
E', quindi, evidente che la ratio che risulta sottesa alla clausola n. 4 che disciplina la durata dell'originario contratto di fornitura servizi del 16.10.1995, che era quella di conservare la validità e gli effetti del contratto fino a che l'utilizzatore (allora affittuario) Parte_4 continuasse a far parte del comparto condominiale, non può che trovare applicazione anche nei confronti di che in tale contratto è subentrata nell'anno 1998, Parte_1 divenendo poi anche proprietaria nell'anno 2008 dell'unità immobiliare in cui attualmente opera.
Pertanto il contratto di fornitura servizi 16.10.1995 produce i suoi effetti anche per quanto attiene il riconoscimento del canone fisso per i servizi rete acqua, fino a quando Parte_1 continuerà a far parte del comparto condominiale, a prescindere dall'effettivo
[...] approvvigionamento di acqua tramite l'impianto idrico di proprietà di Controparte_1
o presso terzi mediante autonomo allaccio a seguito di distacco.
Sono, quindi, dovuti da anche i canoni “rete acqua”. Parte_1
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla a socio Parte_1 unico;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 524/2023 emesso in data 15/20.2.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la a socio unico al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per Controparte_1 spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia