TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 242
TAR
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Vizi procedurali e sostanziali nell'accertamento del debito

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del 24 agosto 2023 ha respinto l'istanza di autotutela e la richiesta di riduzione dell'importo dovuto, confermando integralmente il provvedimento di recupero.

  • Improcedibile
    Mancato calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del 24 agosto 2023 ha respinto l'istanza di autotutela e la richiesta di riduzione dell'importo dovuto, confermando integralmente il provvedimento di recupero.

  • Improcedibile
    Vizi procedurali e sostanziali

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del 24 agosto 2023 ha respinto l'istanza di autotutela e la richiesta di riduzione dell'importo dovuto, confermando integralmente il provvedimento di recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 242
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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