Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Fabrizia Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
- del provvedimento MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara-dd-OMISSIS- Prot. Dir Casa Circondariale Ferrara n.-OMISSIS- del 04.02.2022, notificato il 07.04.2022 contenente accertamento di credito erariale;
- del provvedimento Ministero della Giustizia – DAP-Casa Circondariale di Ferrara Prot.-OMISSIS- del 07.02.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2025 il dott. LA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria, contesta il provvedimento MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara, di cui in epigrafe con il quale viene accertata nei suoi confronti la sussistenza di un debito erariale di € 11.935,01, riferiti al recupero di importi percepiti durante il periodo di aspettativa senza assegni e per il trattamento ridotto al 50% della retribuzione, in base al D.P.R. 3/1957.
Egli era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nel corpo di Polizia Penitenziaria a seguito di un verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Padova del 6 giugno 2019;
La Casa Circondariale di Ferrara aveva comunicato tale inidoneità e la rinuncia del ricorrente al transito ad altro ruolo, evidenziando, peraltro, un errore nel calcolo del periodo massimo di aspettativa consentito;
A detta del ricorrente, tale errore ne avrebbe influenzato la percezione dei diritti e delle facoltà conseguentemente spettanti. Nondimeno, l’interessato contesta anche la legittimità del provvedimento di accertamento del debito, evidenziando vizi procedurali e sostanziali, sottolineando la violazione della circolare ministeriale n. 2484/5934 del 7 agosto 1998, la quale prevede l’obbligo di comunicare al dipendente il raggiungimento del limite massimo di aspettativa almeno sessanta giorni prima.
Tale comunicazione, nel caso di specie, sarebbe stata effettuata tardivamente, compromettendo il diritto del ricorrente di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa o di verificare la possibilità di riammissione in servizio. Lamenta, quindi, che l’Amministrazione Penitenziaria avrebbe omesso di esercitare il potere di autotutela per correggere l’errore nel calcolo del periodo massimo di aspettativa e che tale omissione avrebbe generato un danno economico, si sarebbe trovato ad affrontare una richiesta di rimborso per somme percepite e già tassate, senza che gli fosse garantita una corretta quantificazione del debito;
Il ricorrente ha anche contestato il mancato calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a lui spettanti, in violazione degli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 352/1998;
Invero, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione, nel respingere per assenza del periculum in mora la richiesta di sospensione del provvedimento di recupero, ha tuttavia constatato “ l’obbligo da parte dell’Amministrazione dell’esatta quantificazione delle somme a proprio credito in esito all’avviato ma non concluso procedimento di autotutela ”;
Richiamando tale inciso, il ricorrente con istanza del 22 giugno 2023 ha richiesto l’annullamento del ruolo n.-OMISSIS- relativo al recupero crediti per l’anno 2022 e l’esatta quantificazione delle somme dovute.
In tale sede, il ricorrente precisava che nell’invito al pagamento prot.-OMISSIS- del 4 febbraio 2022 era stato accertato, il debito per un imponibile lordo di € 7.318,71 per somme non dovute dal 22 marzo 2019 al 6 giugno 2019 chiedendo che detto importo fosse sottratto dal totale dovuto.
La Ragioneria Territoriale dello Stato, esaminata la richiesta di autotutela del ricorrente nonché la pretesa di questi diretta a ottenere lo scomputo dell’imponibile portato dall’invito al pagamento, con provvedimento del 24 agosto 2023, all’esito dell’istruttoria, confermava la debenza dell’importo di € 11.935,01, avendo cura di precisare che tale somma, in ogni caso, era già stata quantificata in esito al procedimento di autotutela precedentemente avviato dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Nell’udienza straordinaria del 17 luglio 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, 3° comma c.p.a. dal Collegio, segnalava alle parti la possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione del citato provvedimento del 24 agosto 2023, che, come detto, a seguito del riesame della posizione del ricorrente ne ha respinto le richieste.
Esaurita la discussione, la causa veniva, quindi, assegnata alla decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con la adozione del provvedimento del 24 agosto 2023, la Ragioneria Territoriale dello Stato ha respinto l’istanza di autotutela e la contestuale richiesta dell’interessato, volta alla riduzione dell’importo dovuto, sulla base di una nuova motivazione e di una nuova accurata istruttoria dalla quale è, peraltro, emerso (senza che parte ricorrente abbia svolto alcuna efficace controdeduzione sul punto) che la pretesa, oggetto del gravame, era già stata quantificata in esito alla conclusione del procedimento di autotutela parallelamente avviato e concluso dal Ministero della Giustizia con determinazione non censurata in questa sede.
L’originaria impugnazione è divenuta, pertanto, improcedibile, atteso che l’interesse del ricorrente si è ineluttabilmente traslato sul diniego di riesame, con cui l’Amministrazione ha compiutamente rieditato l’esercizio del potere, concludendo per l’integrale conferma del provvedimento di recupero delle somme erogate al dipendente, rigettando nel contempo, sulla scorta di un rinnovato corredo motivazionale, l’istanza di autotutela.
Per quanto precede, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AM, Presidente
LA DI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA DI | CC AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.