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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025 Liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Settore procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale Ordinario di EL, composto dai Magistrati: dott. Umberto Giacomelli Presidente dott. Irene Colladet Giudice rel. dott. Gersa Gerbi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Visti
gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da (c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
EL (BL) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Sandra Constantini (c.f. ) del Foro di EL, ed elettivamente C.F._2
domiciliato in EL, Via G. Segato n. 25/a, presso lo studio del difensore;
considerato che:
come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est.
Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo,
CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede pagina1 di 6 quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di EL;
l'OCC ha allegato di aver dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII in data 24/02/2025 – 05/03/2025;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti procedure esecutive;
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro cinquantamila;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV
CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. doc. 13);
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCI comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII – cfr. doc. 17);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 24, 33);
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. doc. 20);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma secondo, CCI,
pagina2 di 6 anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI – cfr. doc. 25);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma quarto lett. b), CCI – cfr. doc. 22);
considerato che
la ricorrente riferisce di non svolgere attività lavorativa per problemi di salute;
non si pone, pertanto, allo stato, di fissare il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, ben potendo il medesimo essere stabilito in corso di procedura direttamente dal Giudice delegato con provvedimento monocratico;
ritenuto che
la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore pag.
23) ed il suo stato di insolvenza;
quanto alla richiesta di escludere dalla procedura “l'autovettura marca BMW
320D Touring, targa EA284XR, motore a gasolio”, che la stessa debba essere ricompresa nella liquidazione, atteso che le disposizioni normative stabiliscono che la liquidazione debba avere riguardo a tutti i beni immobili e mobili del debitore fatta eccezione per i beni e crediti di cui all'art. 268, comma 4 CCII, tra cui non può essere fatta rientrare l'autovettura e salva la possibilità per il liquidatore di escluderla dalla liquidazione ove non conveniente per la massa dei creditori;
la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ex art. 272 comma 3 CCII;
la procedura potrà essere chiusa prima del decorso dei tre anni, su istanza del liquidatore, ove risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ex art. 272 comma 3 CCII;
quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);
pagina3 di 6 si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma secondo lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di nata il Parte_1
28/06/1986 a EL (BL) ed ivi residente in [...];
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Irene Colladet;
CONFERMA nelle funzioni di liquidatore, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b), la dott.ssa
Francesca Cervo, già nominata Professionista facente funzioni di OCC;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori e, in ogni caso, del doc. 24;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA al debitore di rilasciare l'autovettura marca BMW 320D Touring, targa EA284XR, motore a gasolio al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal Liquidatore, nonché di rilasciare immediatamente i seguenti beni:
- attrezzature, macchinari e arredi dell'attività di estetica di cui alla relazione di stima
(doc. 15) e libro cespiti (doc.15 bis);
pagina4 di 6 - immobile così identificato: Comune di Ponte Nelle Alpi, C.U. Fg 30, Part. 409, Sub.
40, Cat. C/1, Cl.8, Cons. 118 mq, P.T, R.C. € 2.358,45;
ONERA
La ricorrente di domandare al Giudice delegato di determinare la somma da escludere dalla liquidazione non appena avrà trovato un'occupazione;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività
d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
L'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE
Che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 213, co. 2, 3 e 4
CCII in quanto compatibili, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/11 e il 30/05 di ogni anno (a partire dal 30/11/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon pagina5 di 6 andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA
Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
EL, 22/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Irene Colladet dott. Umberto Giacomelli
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Settore procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale Ordinario di EL, composto dai Magistrati: dott. Umberto Giacomelli Presidente dott. Irene Colladet Giudice rel. dott. Gersa Gerbi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Visti
gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da (c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
EL (BL) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Sandra Constantini (c.f. ) del Foro di EL, ed elettivamente C.F._2
domiciliato in EL, Via G. Segato n. 25/a, presso lo studio del difensore;
considerato che:
come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est.
Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo,
CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede pagina1 di 6 quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di EL;
l'OCC ha allegato di aver dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII in data 24/02/2025 – 05/03/2025;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti procedure esecutive;
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro cinquantamila;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV
CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. doc. 13);
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCI comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII – cfr. doc. 17);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 24, 33);
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. doc. 20);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma secondo, CCI,
pagina2 di 6 anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI – cfr. doc. 25);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma quarto lett. b), CCI – cfr. doc. 22);
considerato che
la ricorrente riferisce di non svolgere attività lavorativa per problemi di salute;
non si pone, pertanto, allo stato, di fissare il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, ben potendo il medesimo essere stabilito in corso di procedura direttamente dal Giudice delegato con provvedimento monocratico;
ritenuto che
la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore pag.
23) ed il suo stato di insolvenza;
quanto alla richiesta di escludere dalla procedura “l'autovettura marca BMW
320D Touring, targa EA284XR, motore a gasolio”, che la stessa debba essere ricompresa nella liquidazione, atteso che le disposizioni normative stabiliscono che la liquidazione debba avere riguardo a tutti i beni immobili e mobili del debitore fatta eccezione per i beni e crediti di cui all'art. 268, comma 4 CCII, tra cui non può essere fatta rientrare l'autovettura e salva la possibilità per il liquidatore di escluderla dalla liquidazione ove non conveniente per la massa dei creditori;
la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ex art. 272 comma 3 CCII;
la procedura potrà essere chiusa prima del decorso dei tre anni, su istanza del liquidatore, ove risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ex art. 272 comma 3 CCII;
quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);
pagina3 di 6 si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma secondo lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di nata il Parte_1
28/06/1986 a EL (BL) ed ivi residente in [...];
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Irene Colladet;
CONFERMA nelle funzioni di liquidatore, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b), la dott.ssa
Francesca Cervo, già nominata Professionista facente funzioni di OCC;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori e, in ogni caso, del doc. 24;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA al debitore di rilasciare l'autovettura marca BMW 320D Touring, targa EA284XR, motore a gasolio al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal Liquidatore, nonché di rilasciare immediatamente i seguenti beni:
- attrezzature, macchinari e arredi dell'attività di estetica di cui alla relazione di stima
(doc. 15) e libro cespiti (doc.15 bis);
pagina4 di 6 - immobile così identificato: Comune di Ponte Nelle Alpi, C.U. Fg 30, Part. 409, Sub.
40, Cat. C/1, Cl.8, Cons. 118 mq, P.T, R.C. € 2.358,45;
ONERA
La ricorrente di domandare al Giudice delegato di determinare la somma da escludere dalla liquidazione non appena avrà trovato un'occupazione;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività
d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
L'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE
Che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 213, co. 2, 3 e 4
CCII in quanto compatibili, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/11 e il 30/05 di ogni anno (a partire dal 30/11/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon pagina5 di 6 andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA
Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
EL, 22/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Irene Colladet dott. Umberto Giacomelli
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